CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 16587/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21718/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso il domicilio digitale comunicato, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] FORENSE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 267/2017 depositata i l 02/03/2017, R.G.N. 589/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].R.G.21718/2017 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Firenze, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], avvocato, a cartella esattoriale emessa a titolo di mancato versamento - alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e assistenza forense- del contributo soggettivo per gli anni 2008 e 2009; la Corte territoriale ha considerato che l’opponente, avvocato in pensione ma ancora in attività, che cumulava, dunque , i redditi derivanti da pensione con quelli derivanti dallalibera professione, era comunque tenuto a versare il contributo cd. di solidarietà alla Cassa professionale; ha inoltre sostenuto la legittimità della previsione del contributo di solidarietà a carico dei professionisti pensionati attivi, secondo aliquote variabili fissate di volta in volta discrezionalmente della Cassa, sebbene lo stesso contributo sia previsto, a carico degli avvocati non pensionati , in base all’aliquota fissa del 3%; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e assistenza forense ha depositato tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335 (di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), prima delle modifiche a tale disposizione apportate dall’art.1, comma 763, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), del giudicato costituzionale di cui alle sentenze 433/1999, 428/1992, 264/1994, 201/1999, 427/1997, 388/1995, 307/1989, 822/1988 della Corte Costituzionale, dell’art.10 L.141/1992, degli artt.113 e 132 n. 4 c.p.c.”; sostiene che, decorsi 5 anni dalla maturazione del diritto a pensione, non superando il reddito IRPEF la soglia determinata anno per anno dalla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 10 lett. a) della l. n.141 del 1992 egli non avrebbe dovuto versare il contributo di solidarietà, posto che esso non era destinato ad incrementare il trattamento previdenziale già in godimento; col secondo motivo, ancora formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce “Violazione degli artt. 113 e 132 n. 4 c.p.c., dell’art. 10 L.141/1992 e dell’art. 2 comma 12 della l. n. 335/1995 nella formulazione originaria”; afferma di non rientrare nella normativa dettata al fine diarmonizzare i prelievi contributivi alle necessità pensionistiche per gli iscritti alla Cassa, essendo andato in pensione nel 2002; che ai sensi del Regolamento del Comitato dei delegati della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], approvatodal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il 30.05.2016, una percentuale del contributo soggettivo eccedente il tetto, versata dal pensionato iscritto alla cassa, sarebbe stata restituita, mentre una percentuale sarebbe stata dovutaa titolo di contribuzione cd. di solidarietà; contrasta la decisione impugnata nel capo in cui ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 1, comma 763 della l. n. 296 del 2006 proposta in relazione agli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui la norma ha autorizzato gli enti previdenziali privatizzati ad emettere regolamenti di variazione delle aliquote contributive ed a riparametrare i coefficienti di rendimento ed ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro -rata; il primo motivo è inammissibile; il motivo non chiarisce affatto i parametri delle norme che si assumono violate in relazione al thema decidendum puntualmente delimitat o dalla Corte d’appello alla materia contributiva, e, processualmente da un’azione di opposizione a cartella esattoriale; le critiche rivolte al provvedimento appaiono, infatti, voler introdurre ragioni per lo più idonee a radicare un giudizio concernente tematiche diverse, quali il corretto ammontare del trattamento, ovvero la rivendicazione del godimento di ulteriori supplementi pensionistici (v. ad es. ult. pag. sent.); secondoquanto stabilito da Sezioni Unite n.23745 del 2020, in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa; il secondo motivo è infondato; nel merito,va rilevata l’esattezza della motivazione della Corte d’appello, e la sua aderenza all’orientamento prevalso presso questa Corte, in base al quale, l'avvocato che prosegua l'attività professionale oltre la data del pensionamento, ha diritto a versare il contributo soggettivo ridotto, nella misura del tre per cento del reddito, a decorrere dall'anno solare successivo al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione (Cfr. per tutte, Cass. n. 23421 del 2018, ed ivi il richiamo a Sez. Un. n. 10033 del 1997 che, seppure relativa a fattispecie disciplinata ratione temporis da una norma precedente alla legge n. 141 del 1992, (l. n. 576 del 1980), chiarisce in motivazione che la successiva disciplina si limita ad una più chiara formulazione della medesima norma); quanto all’asserita violazione del principio del pro rata che, com’ è noto, vieta alle casse privatizzate di rideterminare in pejus il trattamento pensionistico già maturato per le pregresse annualità di anzianità contributiva, imponendo che le modifiche al regime previdenziale di categoria si applichino soltanto alle annualità di anzianità contributive successive all’intervento normativo della Cassa, essa,nel caso in esame, è del tutto da escludersi; il ricorrente è, infatti, un pensionato, e, pertanto, non corre affatto il rischio di vedersimodificare al ribasso l’ammontare del trattamento di cui già beneficia; sicché , rivelandosi - il richiamo al principio del pro rata - totalmente inconferente nella fattispecie in esame, l’obbligazione contributiva posta a carico del pensionato attivo non può che rapportarsiai redditi derivanti dal cumulo della pensione in godimento e dei proventi della libera professione svolta; neppure si ravvisa la fondatezzadella questione di legittimità costituzionale , così come prospettata nel ricorso; questa Corte ha già affermato,con la pronuncia Cass. n. 5287 del 2018, che “In tema di contribuzione dovuta alla Cassa nazionale forense, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, lett. b), della l. n. 576 del 1980,relativo all'imposizione del cd. "contributo di solidarietà" senza la previa fissazione di alcun massimale, in quanto - come già rilevato da Corte Cost. ordinanza 25 novembre 2016, n. 254, relativa alle disposizioni della stessa legge in tema di contribuzione erogata dai pensionati di vecchiaia per finalità solidaristica - essa avrebbe richiesto l'adozione di una pronuncia additiva, la quale, essendo possibile solo allorché esista un'unica soluzione costituzionalmente obbligata (cd. a "rime obbligate"), non è nella specie configurabile, in considerazione “dell'ampia discrezionalità spettante al legislatore in materia previdenziale”; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari