CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 ottobre 2021
Cassazione n. 32196/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03(10/1990 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio per nuovo esame; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 5 ottobre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato la richiesta di ammissione di [OSCURATO:PERSONA] all'affidamento in prova al servizio sociale, ammettendo lo stesso alla detenzione domiciliare e dichiarando non luogo a provvedere sull'istanza di semilibertà. Il titolo da eseguire (sospeso ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen.) riguarda la sentenza di condanna alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento il 16 dicembre 2020 per il reato di detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente, commesso nel luglio 2020. Il Tribunale ha dato atto della mancanza di altri precedenti penali e carichi pendenti, nonché dell'idoneità del contesto familiare a supportare l'eventuale ammissione di Carlino (attualmente in regime di arresti dorniciliari esecutivi) a misure alternative alla detenzione. Ha segnalato, altresì, l'ammissione al lavoro, l'assunzione delle responsabilità e la disponibilità a svolgere attività di volontariato. Non è stata ritenuta concedibile la misura alternativa dell'affidamento in prova tenuto conto del «grave precedente penale» e della mancanza di elementi dimostrativi di un «genuino processo di reale! presa di coscienza del disvalore del recente agito deviante». Rispetto a tali elementi, sono state giudicate «troppo blande» le prescrizioni inerenti alla misura dell'affidamento in prova. Per contro, gli elementi positivi, comunque, emersi sono stati ritenuti idonei a giustificare l'ammissione alla misura alternativa della detenzione domiciliare, con conseguente assorbimento dell'istanza riferita alla semilibertà. 2. Avverso l'ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo con il quale ha dedotto erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 27 Cost. e 47 Ord. pen. Il grave precedente penale al quale ha fatto riferimento il Tribunale non sarebbe, in effetti, esistente, mentre da alcun elemento concreto potrebbe desumersi l'affermata pericolosità sociale del ricorrente. Piuttosto, dalle informazioni raccolte dallo stesso Tribunale sarebbero emersi elementi di natura positiva in ordine alla personalità del condannato, anche in relazione al suo comportamento successivo al reato ed in fase di esecuzione della pena nel regime fiduciario degli arresti domiciliari esecutivi, per come confermato anche dalla disponibilità a svolgere attività di volontariato. A fronte di tali elementi, la valorizzazione della sola «gravità del precedente» sarebbe contraddittoria e non rispondente ai dati emersi dall'istruttoria la cui reale portata sarebbe stata oggetto di una valutazione solo parziale da parte dei giudici di merito. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Nel rigettare la richiesta di affidamento lin prova e concedere la misura della detenzione domiciliare, il Tribunale ha assegnato rilievo, pressoché determinante, al «grave precedente penale», con ciò intendendo riferirsi, evidentemente, al solo reato per il quale Carlino si trova in esecuzione pena essendo lo stesso, per il resto, privo di altri precedenti penali o pendenze giudiziarie e di polizia. Si tratta di un episodio di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Pur a fronte di elementi positivi desumibili dalla relazione UEPE, dall'ammissione al lavoro esterno, dall'accettazione delle proprie responsabilità, il Tribunale ha ritenuto determinante la gravità del reato commesso e la mancanza di elementi positivi di reale presa di coscienza dell'agito deviante. Tale motivazione è difforme dall'orientamento consolidato espresso dalla giurisprudenza di questa Corte per cui «ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, Nicolai, Rv. 278174, conforme Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602). Tale orientamento si pone in termini di coerenza con quello ulteriore secondo cui «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato alrneno avviato» (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924, e Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, dep. 2014, Naretto, Rv. 258402). Nel caso di specie, è stata compiuta una 'valutazione pressoché esclusiva del precedente e, pur essendo sempre possibile fare applicazione del principio di gradualità, si sono sostanzialmente trascurati gli elementi positivi, pure emersi nel corso del procedimento. La motivazione si è risolta, per come evidenziato anche dal Procuratore generale, nell'adozione di una semplice formula di stile non adeguata rispetto alla disamina necessaria per motivare l'accesso o il diniego alla misura alternativa. 3. Da quanto esposto discende l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata essendo necessario che il Tribunafle rivaluti la richiesta attenendosi ai principi di diritto sopra riportati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per