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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 febbraio 1964

Cassazione n. 00217/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/02/1964 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 'II 5 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso personale di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto in violazione dell'art. 613 cod.proc.pen. che abilita alla presentazione dell'impugnazione di legittimità soltanto i difensori abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/02/1964 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 'II 5 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso personale di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto in violazione dell'art. 613 cod.proc.pen. che abilita alla presentazione dell'impugnazione di legittimità soltanto i difensori abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2024.
Sentenza Cassazione n. 00217/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris