CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 09043/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati contestati ai capi a) e b) (tentata estorsione ai danni di Maria 67 e rapina) e confermava la condanna per il reato di tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Si contestava allo stesso di avere minacciato Lombardi ponendo essere atti idonei diretti in modo non equivoco farsi consegnare prima 42.000 euro e poi 8.000 euro somme ipoteticamente pretese per il lavoro prestato come badante di [OSCURATO:PERSONA] prospettando mali ingiusti. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 393 cod. pen.): la condotta di tentata estorsione avrebbe dovuto essere inquadrata nella fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, reato non procedibile per assenza di querela; il ricorrente avrebbe agito, infatti, nella convinzione di pretendere somme dovute. 2.2. Violazione del divieto di reformatio in peíus: sarebbe stato violato l'art. 597 cod. proc. pen. in quanto la pena di anni tre di reclusione ed euro 600 di multa sarebbe peggiorativa rispetto a quella inflitta in primo grado tenuto conto delle assoluzioni per i reati contestati ai capi a) e b). 3. La sentenza deve essere annullata senza rinvio per morte dell'imputato come risulta da certificato allegato dal difensore. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso in Roma, il giorno i3 nbvembrq_ 2023 L'