CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 1961
Cassazione n. 42752/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/11/1961 avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 55) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile. L'unico motivo dedotto non è consentito, attenendo al merito, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sulla scorta di quanto processualmente accertato in merito alla condotta particolarmente pericolosa e lesiva tenuta dal prevenuto nella commissione del reato (guida in stato di ebbrezza con elevato tasso alcolemico, sinistro causato per non essersi il prevenuto fermato ad uno stop, lesioni personali cagionate ad entrambi gli occupanti della vettura antagonista). Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]