CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13855/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTE,: 1. Con la sentenza di c: i in -h appello di Roma confermava la sentenza con cc H t_ i sezione distaccata di Ostia„ .r. zacc e Massimo alla pena rilenuto aggravato in rubrica ascrittogli. 2. A,./ero :T ',orlale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ris ccc cessazione l'imputato, lamentando, violazione di iegge e muLyazione, in punto di mancato riconoscimento delle ecc coant con giudizio di prevalenza, invece che di ritenute circostanze aggravanti e di determinaz..Thu sanzionatorio. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ..erchh fondato su censure di merito e generiche, non scrut..--,,, e icgittimità, che si risolvono, peraftrn. nella no ce già dedotte in appello e pc ci. con la cui motivazione confronta, dovendosi, pertanto, ie stesse e. ia ma soltanto apparenti, in guanto omettonp unzione di una critica argomentata avverso id se r:corso (cfr., ex plurimis, Case 277710). 4. Alla (Ie.-Hai-ai' oi del ricorrente, ai sensi deiVari:. 61C, de .,i-ocedimento e della somma ci euro 30u0 cc i (iiissia delle ammende, tenuto conto de.:a dei motivi di impugnazione, --dune da colpa nella decril.- ssibilità (cfr. Corte Cosi:1Po. dichiara inamrnissiPiie il Ticui-si-i 31 pagamento delle spese procersuol e ,71C'AtH in favore della cass