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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2011

ECLI:EU:T:2011:218
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62008TJ0343_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa T‑343/08, [OSCURATO:PERSONA], con sede in Colombes ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata inizialmente dagli avv.ti A. Winckler, S. Sorinas e H. Kanellopoulos, successivamente dagli avv.ti Sorinas, E. Jégou e M. Sabeva, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata dai sigg.

X. Lewis, É. [OSCURATO:PERSONA] e R. Sauer, in qualità di agenti, convenuta, avente ad oggetto, in via principale, una domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 11 giugno 2008, C (2008) 2626 def., relativa ad un procedimento a norma dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.695 — Clorato di sodio), nella parte in cui tale decisione riguarda l’[OSCURATO:PERSONA], e, in subordine, una domanda di annullamento o di riduzione degli importi delle ammende che sono state irrogate a quest’ultima con tale decisione, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione), composto dalle sig.re

I. Pelikánová, presidente, K. Jürimäe (relatore) e dal sig.

S. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 giugno 2010, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza Fatti

1. Con decisione 11 giugno 2008, C (2008) 2626 def. relativa ad un procedimento a norma dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.695 — Clorato di sodio) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), tra altre imprese la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha sanzionato la [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] SA, poi [OSCURATO:PERSONA] SA, in seguito Atofina SA e [OSCURATO:PERSONA] SA), ricorrente, e la [OSCURATO:PERSONA] SA, sua controllante fino al 2006, a motivo della loro partecipazione ad un insieme di accordi e di pratiche concordate riguardanti il mercato del clorato di sodio nello Spazio economico europeo (SEE), per il periodo fra l’11 maggio 1995 e il 9 febbraio 2000 per quanto concerne la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] (punti 12‑15 e art. 1 della decisione impugnata).

2. Il clorato di sodio è un potente agente ossidante ottenuto tramite l’elettrolisi di una soluzione acquosa di cloruro di sodio in una cellula priva di diaframma.

Il clorato di sodio può essere prodotto in forma cristallizzata o in soluzione.

Esso viene utilizzato principalmente nella produzione del biossido di cloro, impiegato dall’industria cartaria e della pasta di cellulosa per l’imbianchimento della pasta chimica.

Le sue ulteriori applicazioni riguardano, in misura molto minore, la depurazione dell’acqua potabile, l’imbianchimento dei tessili, i diserbanti e la raffinazione dell’uranio (punto 2 della decisione impugnata).

3. Nel 1999, i concorrenti principali sul mercato del clorato di sodio nel SEE erano le seguenti imprese: la EKA [OSCURATO:PERSONA] AB (in prosieguo: la «EKA»), il cui capitale sociale era detenuto integralmente dal gruppo [OSCURATO:PERSONA], che possedeva una quota pari al 49% del suddetto mercato; la [OSCURATO:PERSONA], il cui capitale sociale era detenuto indirettamente e integralmente dalla [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «ELSA»), e che possedeva una quota del 30% del mercato stesso; la ricorrente, il cui capitale sociale, tra il 1992 e il 2000, era detenuto per il 97,55% dalla [OSCURATO:PERSONA], e che possedeva una quota del 9% del mercato; infine, la [OSCURATO:PERSONA] y Energia SAU (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]»), il cui capitale sociale, tra il 1992 e il 2000, era detenuto, totalmente o per la maggior parte, direttamente o indirettamente, dalla Uralita SA, e che disponeva, come la Solvay SA/NV, di una quota del 5% del suddetto mercato, mentre altri produttori detenevano cumulativamente una quota del 2% del mercato stesso (punti 13, 14, 25‑30, 42 e 46 della decisione impugnata).

4. Il 28 marzo 2003 la EKA presentava alla [OSCURATO:PERSONA] una domanda di immunità ai sensi della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 19 febbraio 2002, relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione del 2002 sulla cooperazione»), riguardante l’esistenza di un’intesa sul mercato del clorato di sodio (in prosieguo: l’«intesa»).

La EKA ha suffragato la suddetta domanda con elementi probatori documentali e con una dichiarazione orale (punti 54 e 55 della decisione impugnata).

5. Il 30 settembre 2003 la [OSCURATO:PERSONA] adottava una decisione con cui concedeva un’immunità condizionale dell’ammenda alla EKA, conformemente al punto 15 della comunicazione del 2002 sulla cooperazione (punto 55 della decisione impugnata).

6. Il 10 settembre 2004, la [OSCURATO:PERSONA] rivolgeva richieste di informazioni alla [OSCURATO:PERSONA], alla ricorrente e alla [OSCURATO:PERSONA], in applicazione dell’art. 18, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1) (punto 56 della decisione impugnata).

7. Il 18 ottobre 2004, nella sua risposta alla richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] di cui al punto 6 supra, la ricorrente formulava una domanda ai sensi della comunicazione del 2002 sulla cooperazione (punto 57 della decisione impugnata).

8. Il 29 ottobre 2004 la [OSCURATO:PERSONA] depositava presso la [OSCURATO:PERSONA] una domanda ai sensi della comunicazione del 2002 sulla cooperazione fornendo verbalmente all’istituzione informazioni riguardanti l’intesa. [OSCURATO:PERSONA] confermava la suddetta domanda con lettera del 2 novembre 2004 e forniva nel contempo elementi di prova documentali riguardanti la sua partecipazione all’infrazione in parola (punto 58 della decisione impugnata).

9. Fra il 4 novembre 2004 e l’11 aprile 2008, a norma dell’art. 18, n. 2, del regolamento n. 1/2003, la [OSCURATO:PERSONA] rivolgeva richieste di informazioni in particolare alla ricorrente, alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA], alla EKA e alla [OSCURATO:PERSONA].

L’istituzione incontrava altresì le ultime due imprese (punti 59‑65 della decisione impugnata).

10. Con lettera dell’11 luglio 2007 la [OSCURATO:PERSONA] comunicava alla ricorrente la propria intenzione di respingere la sua domanda ai sensi della comunicazione del 2002 sulla cooperazione (punto 563 della decisione impugnata).

11. Con lettera recante la stessa data la [OSCURATO:PERSONA] informava inoltre la [OSCURATO:PERSONA] della propria intenzione di concederle, conformemente alla comunicazione del 2002 sulla cooperazione, una riduzione compresa fra il 30 e il 50% dell’importo dell’ammenda cui era esposta (punto 583 della decisione impugnata).

12. Il 27 luglio 2007 la [OSCURATO:PERSONA] adottava una comunicazione degli addebiti le cui destinatarie erano, oltre alla ricorrente, la EKA, la [OSCURATO:PERSONA] NV, la [OSCURATO:PERSONA], la ELSA, l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la Uralita.

Le destinatarie rispondevano entro i termini impartiti (punti 66 e 67 della decisione impugnata).

13. Il 20 novembre 2007 la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA], in particolare, esercitavano il loro diritto al contraddittorio in un’audizione orale presso il consigliere auditore (punto 68 della decisione impugnata).

14. L’11 giugno 2008 la [OSCURATO:PERSONA] adottava la decisione impugnata, notificata due giorni dopo alla ricorrente.

15. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] osserva, in sostanza, che la ricorrente, la EKA, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno messo in atto una strategia volta a stabilizzare il mercato del clorato di sodio con l’obiettivo ultimo di spartirsi i volumi di vendita del prodotto, di coordinare la politica di fissazione dei prezzi nei confronti dei clienti e, in tal modo, di massimizzare i loro margini.

Il funzionamento dell’intesa si sarebbe basato su contatti frequenti tra i concorrenti nella forma di riunioni bilaterali o multilaterali e di conversazioni telefoniche, senza peraltro seguire uno schema fisso.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], queste pratiche collusive hanno avuto luogo a partire dal 21 settembre 1994 per la EKA e la [OSCURATO:PERSONA], dal 17 maggio 1995 per la ricorrente, dal 16 dicembre 1996 per l’[OSCURATO:PERSONA] e dal 13 febbraio 1997 per la ELSA.

Tali pratiche sarebbero perdurate almeno fino al 9 febbraio 2000 per ciò che concerne la ricorrente, la EKA, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] (punti 69‑71 della decisione impugnata).

16. Per quanto riguarda, in particolare, il comportamento illecito della ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che i fatti esposti nella decisione impugnata indicano che quest’ultima ha partecipato direttamente alle pratiche anticoncorrenziali di cui trattasi. [OSCURATO:PERSONA] rileva altresì che, per l’intera durata dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] deteneva oltre il 97% del capitale sociale della ricorrente.

Per tale motivo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che sia ragionevole pensare che la ricorrente dovesse conformarsi alla politica definita dalla sua capogruppo e che essa non potesse quindi agire in maniera autonoma. [OSCURATO:PERSONA] conclude, pertanto, che si può presumere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia esercitato un’influenza determinante sulla ricorrente, come sarebbe corroborato da ulteriori indizi da essa elencati (punti 384 e 386 della decisione impugnata).

17. Per quanto riguarda il calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta in particolare alla ricorrente e alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] si è basata sugli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 23, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti») (punto 498 della decisione impugnata).

18. Anzitutto, la [OSCURATO:PERSONA] spiega che, per stabilire l’importo di base dell’ammenda imposta alla ricorrente, occorre prendere in considerazione un importo corrispondente al 19% del valore delle vendite dei prodotti rientranti nell’intesa.

Da un lato, poiché la ricorrente ha partecipato all’infrazione per almeno quattro anni e otto mesi, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale importo debba essere moltiplicato per cinque al fine di tener conto della durata dell’infrazione.

Dall’altro, allo scopo di dissuadere le imprese interessate – e in particolare la ricorrente – dal partecipare ad accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, la [OSCURATO:PERSONA] considera necessario imporre un importo addizionale di ammenda corrispondente al 19% del valore delle vendite anzidette.

Pertanto, essa conclude che occorre irrogare in solido alla ricorrente e alla [OSCURATO:PERSONA] un’ammenda di EUR 22 700 000 (punti 510 e 521‑523 della decisione impugnata).

19. Inoltre, per quanto riguarda gli adeguamenti dell’importo di base dell’ammenda, in considerazione delle circostanze aggravanti, la [OSCURATO:PERSONA] osserva di aver già sanzionato la ricorrente, alla data dell’adozione della decisione impugnata, nell’ambito di tre decisioni in cui quest’ultima veniva considerata responsabile per precedenti attività collusive.

Ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], si tratta delle sue decisioni 23 novembre 1984, 85/74/CEE, relativa a una procedura ai sensi dell’articolo [81 CE] (IV/30.907 – Prodotti del perossigeno) (GU 1985, L 35, pag. 1; in prosieguo: la «decisione perossigeno»), 23 aprile 1986, 86/398/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo [81 CE] (IV/31.149 – Polipropilene) (GU L 230, pag. 1; in prosieguo: la «decisione polipropilene»), e, infine, 27 luglio 1994, 94/599/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo [81 CE] (IV/31.865, PVC) (GU L 239, pag. 14; in prosieguo: la «decisione PVC»).

Per un verso, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene, in sostanza, che il comportamento recidivante della ricorrente giustifichi il fatto che a tale impresa venga inflitta una maggiorazione del 90% dell’importo di base dell’ammenda.

Per altro verso, essa non rileva alcuna circostanza attenuante a favore della ricorrente, o della [OSCURATO:PERSONA], che motivi una riduzione dell’ammenda.

In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] considera che, tenuto conto di tutti i fatti di cui trattasi, «nessuna circostanza eccezionale» è idonea a giustificare la concessione alla ricorrente di una riduzione di ammenda al di fuori dell’ambito di applicazione della comunicazione del 2002 sulla cooperazione (punti 525, 526, 538 e 544 della decisione impugnata).

20. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] spiega, in sostanza, che, al fine di assicurarsi che le ammende abbiano un effetto sufficientemente deterrente, e considerando che il fatturato della [OSCURATO:PERSONA] è particolarmente elevato, oltre alle vendite di beni oggetto dell’infrazione e, infine, che quest’ultimo è di gran lunga superiore, in termini assoluti, al fatturato delle altre imprese interessate, occorre infliggere alla [OSCURATO:PERSONA] una maggiorazione del 70% dell’importo di base dell’ammenda (punti 545, 548 e 559 della decisione impugnata).

21. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che le ammende da irrogare alla ricorrente e alla [OSCURATO:PERSONA], in particolare, sono inferiori al 10% del loro rispettivo fatturato complessivo realizzato nel 2007 e che le ammende che potevano essere loro comminate prima dell’applicazione della comunicazione del 2002 sulla cooperazione ammontavano, da un lato, per la ricorrente, a EUR 43 130 000 e, dall’altro lato, per la [OSCURATO:PERSONA], a EUR 38 590 000 (punti 551 e 552 della decisione impugnata).

22. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la ricorrente non debba beneficiare di alcuna riduzione di ammenda ai sensi della comunicazione del 2002 sulla cooperazione, posto che gli elementi informativi che essa ha fornito all’istituzione non hanno apportato alcun valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 della suddetta comunicazione.

Per contro, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] le ha fornito elementi di prova con un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 della stessa comunicazione.

Pertanto, l’istituzione le accorda una riduzione del 50% dell’importo dell’ammenda che le sarebbe stata altrimenti inflitta (punti 580, 588 e 591 della decisione impugnata).

23. Gli artt. 1 e 2 del dispositivo della decisione impugnata così recitano: «Articolo 1 Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 81 del trattato e l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando, per i periodi indicati, ad un sistema di accordi e pratiche concordate con l’obiettivo di spartire i volumi di vendita, fissare i prezzi, scambiarsi informazioni commerciali riservate sui prezzi e sui volumi di vendita nonché di controllare l’esecuzione degli accordi anticoncorrenziali sul clorato di sodio all’interno del mercato SEE:

a) [EKA], dal 21 settembre 1994 al 9 febbraio 2000;

b) [OSCURATO:PERSONA] (…), dal 21 settembre 1994 al 9 febbraio 2000;

c) [OSCURATO:PERSONA] (…), dal 21 settembre 1994 al 9 febbraio 2000;

d) [ELSA], dal 13 febbraio 1997 al 9 febbraio 2000;

e) [la ricorrente], dal 17 maggio 1995 al 9 febbraio 2000;

f) [OSCURATO:PERSONA] (…), dal 17 maggio 1995 al 9 febbraio 2000;

g) [OSCURATO:PERSONA] (…), dal 16 dicembre 1996 al 9 febbraio 2000;

h) Uralita (…), dal 16 dicembre 1996 al 9 febbraio 2000. Articolo 2 Per le infrazioni di cui all’articolo 1, sono inflitte le seguenti ammende:

a) EKA (…) e [OSCURATO:PERSONA] (…), in solido: EUR 0;

b) [OSCURATO:PERSONA] (…): EUR 10 150 000, di cui in solido con [ELSA] (in liquidazione): EUR 50 900;

c) [la ricorrente] e [OSCURATO:PERSONA] (…), in solido: EUR 22 700 000;

d) [la ricorrente]: EUR 20 430 000;

e) [OSCURATO:PERSONA] (…): EUR 15 890 000;

f) [OSCURATO:PERSONA] (…) e Uralita (…), in solido: EUR 9 900 000. (…)».

24. All’art. 3 del dispositivo della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ingiunge alle imprese elencate all’art. 1 della decisione stessa, da un lato, di porre fine alle infrazioni di cui trattasi, qualora non lo abbiano già fatto, e, dall ’altro, di astenersi dal reiterare qualsiasi atto o comportamento descritto all’art. 1 della decisione stessa, o qualsiasi atto o comportamento che abbia oggetto ed effetto identico o analogo.

25. L’art. 4 del dispositivo della decisione impugnata elenca i destinatari della decisione stessa, che sono le imprese indicate all’art. 1. Procedimento e conclusioni delle parti

26. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 agosto 2008, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame.

27. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento.

Il Tribunale ha altresì posto alcuni quesiti alla [OSCURATO:PERSONA] chiedendo a quest’ultima di produrre taluni documenti. [OSCURATO:PERSONA] ha risposto alle suddette domande entro i termini impartiti, rifiutandosi, tuttavia, di produrre la trascrizione della domanda orale di immunità dell’EKA.

28. Le difese delle parti e le loro risposte ai quesiti orali posti dal Tribunale sono state ascoltate nel corso dell’udienza svoltasi il 2 giugno 2010.

29. Con ordinanza 11 giugno 2010, causa T‑343/08, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non pubblicata nella Raccolta), il Tribunale, da un lato, ha ordinato alla [OSCURATO:PERSONA] di produrre la trascrizione della domanda orale di immunità dell’EKA e, dall’altro lato, ha autorizzato la consultazione di tale documento da parte degli avvocati della ricorrente presso la cancelleria del Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto entro il termine impartito il suddetto documento, che gli avvocati della ricorrente hanno consultato presso la cancelleria anzidetta.

La ricorrente, invece, non ha risposto entro il suddetto termine al quesito scritto del Tribunale che le chiedeva se tale documento fosse identico a quello cui aveva avuto accesso nel corso del procedimento amministrativo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA]

30. La fase orale del procedimento si è conclusa il 27 luglio 2010.

31. La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: – in via principale, annullare, ai sensi dell’art. 230 CE, la decisione impugnata, nella parte in cui la riguarda; – in subordine, annullare o ridurre, ai sensi dell’art. 229 CE, l’importo delle ammende che le sono state inflitte nella decisione impugnata; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

32. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare la ricorrente alle spese. In diritto A – Sulle conclusioni, formulate in via principale, dirette all’annullamento della decisione impugnata

33. A sostegno della sua domanda di annullamento della decisione impugnata nella parte che la concerne, la ricorrente deduce quattro motivi.

Il primo motivo riguarda errori di fatto e di diritto connessi all’imputazione del comportamento illecito della ricorrente alla [OSCURATO:PERSONA].

Il secondo motivo riguarda errori di diritto connessi alla maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda inflitta alla ricorrente in considerazione della recidiva.

Il terzo motivo riguarda il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente ritenuto che la ricorrente non potesse beneficiare di una riduzione di ammenda ai sensi della comunicazione del 2002 sulla cooperazione.

Il quarto motivo riguarda errori di fatto e di diritto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso non concedendole alcuna riduzione dell’ammenda al di fuori del campo di applicazione della comunicazione del 2002 sulla cooperazione.

1. Sulla ricevibilità

34. [OSCURATO:PERSONA] solleva due eccezioni di irricevibilità relative, in primo luogo, al primo capo di conclusioni della ricorrente e, in secondo luogo, al primo motivo di quest’ultima.

a) Sulla prima eccezione di irricevibilità, relativa all’irricevibilità del primo capo di conclusioni della ricorrente

35. [OSCURATO:PERSONA] sostiene l’irricevibilità del primo capo di conclusioni della ricorrente. Ad avviso dell’istituzione nessuno dei motivi dedotti, menzionati al punto 33 supra, può comportare l’annullamento della decisione impugnata nel suo insieme.

36. Benché la ricorrente non adduca, nelle sue memorie, alcun argomento contro l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], occorre sottolineare che essa, in risposta ai quesiti posti del Tribunale nel corso dell’udienza, con il primo capo di conclusioni ha chiesto l’annullamento dell’art. 2, lett. c) e d), della decisione impugnata, di cui è stato preso atto nel verbale di udienza.

37. Il Tribunale osserva che con il secondo, il terzo e il quarto motivo, di cui al punto 33 supra, la ricorrente contesta, in sostanza, l’importo delle ammende che la [OSCURATO:PERSONA] le ha inflitto all’art. 2, lett. c) e d), della decisione impugnata.

Conformemente all’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, tali motivi fondano dunque la sua domanda di annullamento parziale del suddetto articolo.

38. Pertanto, dev’essere dichiarata la ricevibilità del primo capo di conclusioni della ricorrente, nella parte in cui riguarda esclusivamente l’annullamento dell’art. 2, lett. c) e d), della decisione impugnata.

Conseguentemente, va dichiarata l’infondatezza della prima eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA].

b) Sulla seconda eccezione di irricevibilità, relativa all’irricevibilità del primo motivo dedotto dalla ricorrente

39. [OSCURATO:PERSONA] fa valere l’irricevibilità del primo motivo dedotto dalla ricorrente, secondo cui l’istituzione ha erroneamente attribuito alla [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità dell’infrazione che essa aveva commesso, in quanto tale imputazione non le arreca pregiudizio. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in particolare, che siffatta imputazione non influisce sull’importo delle ammende inflitte alla ricorrente.

In risposta ai quesiti posti dal Tribunale nel corso dell’udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato, da un lato, che l’eventuale annullamento da parte del Tribunale della detta imputazione non gioverebbe in alcun modo alla ricorrente, posto che quest’ultima rimarrebbe l’unico debitore dell’ammenda prevista all’art. 2, lett. c), della decisione impugnata.

Dall’altro, sarebbe infondato l’argomento della ricorrente secondo cui l’ammenda che le è stata inflitta nella decisione impugnata sarebbe stata maggiorata per la recidiva proprio a motivo della ripresa, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della sua attività sul mercato del polipropilene a seguito dell’adozione della decisione polipropilene.

40. La ricorrente non adduce alcun argomento, nelle sue memorie, contro la seconda eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA].

In risposta ai quesiti posti dal Tribunale nel corso dell’udienza, essa ha affermato che l’imputazione del suo comportamento illecito alla [OSCURATO:PERSONA] aveva influito sull’importo dell’ammenda che le è stata inflitta in considerazione della recidiva nella decisione impugnata, posto che la [OSCURATO:PERSONA] ha ripreso l’attività che aveva sul mercato del polipropilene dopo l’adozione della decisione polipropilene.

41. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, va innanzi tutto rilevato che, secondo una giurisprudenza costante, un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo ove il ricorrente abbia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato.

Un tale interesse presuppone che l’annullamento di tale atto possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto (v., in tal senso, sentenze della Corte 13 luglio 2000, causa C‑174/99 P, Parlamento/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑6189, punto 33, e 10 settembre 2009, causa C‑97/08 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑8237, punto 33 e giurisprudenza ivi citata; v. sentenza del Tribunale 28 settembre 2004, causa T‑310/00, MCI/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑3253, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

42. Il Tribunale deve pertanto verificare se il primo motivo dedotto dalla ricorrente sia in grado di procurarle un beneficio ai sensi della giurisprudenza citata al punto 41 supra.

43. In primo luogo, riguardo alla domanda di annullamento o di riduzione dell’ammenda prevista all’art. 2, lett. c), della decisione impugnata, occorre anzitutto rammentare che quest’ultima ammonta a EUR 22 700 000 e che è stata inflitta in solido alla ricorrente e alla [OSCURATO:PERSONA].

Poi, come emerge dai punti 510 e 521‑523 della decisione impugnata, il cui contenuto è sintetizzato al punto 18 supra, l’importo di tale ammenda è stato determinato conformemente alle disposizioni degli orientamenti e corrisponde al 19% del valore delle vendite della ricorrente, moltiplicato per cinque in ragione del periodo di durata della sua partecipazione all’infrazione in parola e a cui è stato aggiunto, a scopo dissuasivo, un ulteriore importo del 19% del valore delle vendite della ricorrente.

Pertanto, come osserva la [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie, senza peraltro essere contestata dalla ricorrente, tale ammenda è stata determinata in funzione di dati numerici suoi propri, senza che, per fissarne l’importo, la [OSCURATO:PERSONA] abbia preso in considerazione quelli della [OSCURATO:PERSONA].

44. Pertanto, anche se il Tribunale fosse indotto a ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente attribuito la responsabilità del comportamento illecito dell’impresa in parola alla [OSCURATO:PERSONA], da un lato, tale constatazione non comporterebbe conseguenze né sul principio stesso di imposizione dell’ammenda inflitta alla ricorrente all’art. 2, lett. c), della decisione impugnata in ragione della sua partecipazione all’intesa, né sul calcolo dell’importo della detta ammenda.

Dall’altro, come giustamente osservato dalla [OSCURATO:PERSONA] in risposta ai quesiti del Tribunale nel corso dell’udienza, se pure siffatta constatazione inducesse il suddetto giudice ad annullare le ammende inflitte alla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, la ricorrente rimarrebbe l’unico soggetto debitore dell’ammenda prevista all’art. 2, lett. c), della decisione impugnata.

45. In secondo luogo, riguardo all’ammenda prevista all’art. 2, lett. d), della decisione impugnata, va innanzi tutto osservato che, come emerge dai punti 525 e 526 della decisione anzidetta, il cui contenuto è riassunto al punto 19 supra, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che, conformemente al punto 28 degli orientamenti, occorresse, in considerazione della recidiva, aumentare del 90%, l’importo di base dell’ammenda di EUR 22 700 000 inflitta in solido alla ricorrente e alla [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha imposto alla ricorrente l’ammenda di EUR 20 430 000 di cui all’art. 2, lett. d), della decisione impugnata proprio sulla base delle decisioni perossigeno, polipropilene e PVC, di cui la stessa era destinataria.

46. Pertanto, anche se il Tribunale dovesse constatare che la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente attribuito alla [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità del comportamento illecito dell’impresa in parola, siffatta constatazione sarebbe ininfluente, da un lato, sul principio stesso della sua condanna a un’ammenda di EUR 20 430 000 per il suo comportamento recidivante e, dall’altro, sul calcolo dell’importo della detta ammenda.

Invero, tale importo corrisponde al 90% dell’importo dell’ammenda di EUR 22 700 000 di cui all’art. 2, lett. c), della decisione impugnata che, come osservato al punto 43 supra, è stato calcolato esclusivamente in base ai dati numerici propri della ricorrente.

47. In proposito, dev’essere dichiarato inconferente l’argomento che la ricorrente ha dedotto in risposta ai quesiti del Tribunale nel corso dell’udienza (v. punto 40 supra).

Infatti, posto che, come risulta dall’art. 1 della decisione polipropilene, la ricorrente era destinataria di tale decisione su cui la [OSCURATO:PERSONA] si è in particolare fondata per constatare il suo comportamento recidivante nella decisione impugnata, l’eventuale constatazione del Tribunale secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ingiustamente sanzionato la [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata non avrebbe alcuna incidenza sul principio stesso dell’imposizione alla ricorrente dell’ammenda prevista all’art. 2, lett. d), della decisione impugnata né sul calcolo del relativo importo.

48. Alla luce di tutte le suesposte osservazioni, occorre concludere che il primo motivo dedotto dalla ricorrente non può procurarle un beneficio ai sensi della giurisprudenza citata al punto 41 supra.

49. Pertanto, dev’essere accolta la seconda eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] e dichiarata l’irricevibilità del primo motivo dedotto dalla ricorrente.

2. Nel merito

a) Sul secondo motivo, relativo a errori di diritto connessi alla maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda inflitta alla ricorrente a motivo della recidiva

50. La ricorrente fa valere, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente maggiorato del 90% l’importo di base dell’ammenda che le è stata inflitta in considerazione della recidiva.

Questo motivo si divide in tre parti.

Sulla prima parte, relativa alla violazione dei diritti della difesa e del principio di proporzionalità, tenuto conto della presa in considerazione della decisione perossigeno, a motivo della recidiva, nella decisione impugnata – Argomenti delle parti

51. In primo luogo, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato i suoi diritti della difesa avendo tenuto conto della decisione perossigeno ai fini della recidiva pur non avendola menzionata nella comunicazione degli addebiti.

Sebbene la ricorrente non contesti che, conformemente alla sentenza del Tribunale 25 ottobre 2005, causa T‑38/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑4407, in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale», punti 56 e 57), la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione definitiva, può tenere conto della recidiva quale circostanza aggravante senza indicarlo nella comunicazione degli addebiti, essa, tuttavia, ritiene che, poiché la [OSCURATO:PERSONA], nella detta comunicazione, ha scelto di indicare le decisioni che sanzionano la ricorrente su cui l’istituzione intendeva fondarsi in considerazione della recidiva, quest’ultima non potesse basarsi sulla decisione perossigeno nella decisione impugnata.

Invero, indicando soltanto le decisioni polipropilene e PVC alla nota a pie’ di pagina n. 361 della comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe indotto in errore la ricorrente in merito alla portata della circostanza aggravante da essa infine considerata nella decisione impugnata, impedendole in tal modo, in fase di tale comunicazione, di far valere le proprie osservazioni sul periodo di undici anni trascorso fra l’adozione della decisione perossigeno e l’inizio dell’infrazione sanzionata nella decisione impugnata.

52. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato il principio di proporzionalità tenendo conto, nella decisione impugnata, della decisione perossigeno ai fini della recidiva.

Ad avviso della ricorrente, il lasso di tempo intercorso fra l’adozione della decisione perossigeno e l’inizio dell’infrazione sanzionata nella decisione impugnata sarebbe palesemente eccessivo.

Dalla prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] e dalla sentenza della Corte 8 febbraio 2007, causa C‑3/06 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑1331, in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Corte», punto 39), emerge che il lasso di tempo superiore a dieci anni che sarebbe trascorso fra la constatazione di una prima infrazione e il compimento della seconda non consentirebbe di affermare che un’impresa dimostra una tendenza a violare le regole della concorrenza.

Il fatto di tenere conto, nella decisione impugnata, della decisione perossigeno sarebbe tanto più sproporzionato in quanto riguarda fatti che risalgono a oltre 30 anni prima.

Peraltro, la ricorrente osserva che sono trascorsi sette anni dalla fine dell’infrazione sanzionata nella decisione PVC e dall’adozione di tale decisione.

53. [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti della ricorrente. – Giudizio del Tribunale

54. In primo luogo, riguardo alla censura della ricorrente secondo cui i suoi diritti della difesa sono stati violati in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non ha indicato la decisione perossigeno nella comunicazione degli addebiti, occorre innanzi tutto rammentare che, secondo costante giurisprudenza, se la [OSCURATO:PERSONA], nella comunicazione degli addebiti, afferma espressamente che vaglierà l’opportunità di infliggere ammende alle imprese interessate e indica le principali considerazioni di fatto e di diritto atte a comportare l’irrogazione di un’ammenda, quali la gravità e la durata della presunta infrazione, ed il fatto di averla commessa intenzionalmente o per negligenza, essa adempie il suo obbligo di rispettare il diritto delle imprese di essere sentite.

In tal modo, essa fornisce loro le indicazioni necessarie per difendersi non solo contro l’accertamento dell’infrazione, ma altresì contro il fatto di vedersi infliggere un’ammenda (sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1825, punto 21, e sentenza [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale, citata al punto 51 supra, punto 50).

55. Poi, per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare dell’ammenda, i diritti della difesa delle imprese interessate vengono garantiti dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] attraverso la possibilità di presentare osservazioni in ordine alla durata, alla gravità e alla prevedibilità del carattere anticoncorrenziale dell’illecito.

Inoltre, le imprese fruiscono di una garanzia supplementare per quanto concerne la determinazione dell’importo dell’ammenda, in quanto il Tribunale ha cognizione anche di merito e può in particolare annullare o ridurre l’ammenda in forza dell’art. 31 del regolamento n. 1/2003 (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale, citata al punto 51 supra, punto 51 e la giurisprudenza ivi citata).

56. Infine, per quanto riguarda più in particolare la circostanza aggravante della recidiva, è importante sottolineare che, secondo la giurisprudenza, da un lato, il semplice fatto che nelle decisioni precedenti la [OSCURATO:PERSONA] abbia considerato che certi elementi non costituivano una circostanza aggravante ai fini della determinazione dell’ammontare dell’ammenda non implica che essa sia tenuta ad effettuare la medesima valutazione in una decisione successiva.

D’altro canto, la possibilità concessa ad un’impresa, nell’ambito di un diverso procedimento, di pronunciarsi sull’intenzione di contestarle una recidiva non implica affatto che la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta ad agire nello stesso modo in tutti i casi né che, in mancanza di tale possibilità, alla ricorrente si impedisca di esercitare pienamente il suo diritto di essere sentita (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale, citata al punto 51 supra, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata).

57. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, si deve constatare che, come osserva la [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie, nella comunicazione degli addebiti l’istituzione intendeva imporre ammende alle imprese in parola (v. punto 345 della detta comunicazione) e che l’istituzione avrebbe tenuto conto della gravità e della durata dell’infrazione, facendo riferimento agli orientamenti (v. punto 346 della detta comunicazione).

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che avrebbe preso in considerazione eventuali circostanze attenuanti del tipo di quelle previste al punto 29 degli orientamenti, nonché eventuali circostanze aggravanti del tipo di quelle previste al punto 28 degli orientamenti, che richiamano espressamente la recidiva (v. punto 350 della detta comunicazione).

Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ha preso atto del fatto che alcune fra le imprese in parola «avevano già formato oggetto di decisioni su un’infrazione analoga» (v. punto 351 della detta comunicazione), cosa che l’istituzione precisa riguardo alla ricorrente menzionando le decisioni polipropilene e PVC (v. nota a pie’ di pagina n. 361 della detta comunicazione).

58. Pertanto, sulla base degli elementi esposti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella comunicazione degli addebiti, ripresi al punto 57 supra, quest’ultima ha applicato la circostanza aggravante della recidiva nella decisione impugnata conformemente alla giurisprudenza illustrata ai punti 54‑56 supra, senza violare i diritti della difesa della ricorrente.

59. In proposito, va dichiarata l’infondatezza dell’argomento della ricorrente secondo cui sono stati violati i suoi diritti della difesa, laddove la [OSCURATO:PERSONA], per un verso, l’avrebbe indotta in errore in merito alla portata dell’aggravante della recidiva, che sarebbe considerata nella decisione impugnata, e per l’altro verso le avrebbe impedito, nella fase della risposta alla comunicazione degli addebiti, di far valere i propri argomenti sul periodo di undici anni trascorso fra la decisione perossigeno e l’inizio della partecipazione della ricorrente all’infrazione sanzionata nella decisione impugnata.

60. Infatti, da un lato, poiché nella comunicazione degli addebiti la [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente indicato la sua intenzione di prendere in considerazione la circostanza aggravante della recidiva, in particolare nei confronti della ricorrente, e posto che l’istituzione non ha affatto dichiarato nella detta comunicazione che, al riguardo, si sarebbe fondata soltanto sulle decisioni polipropilene e PVC, a cui rimanda nella nota a pie’ di pagina n. 361 della comunicazione medesima, la ricorrente non poteva escludere che la [OSCURATO:PERSONA] considerasse tale circostanza aggravante fondandosi su qualsiasi decisione anteriore, come la decisione perossigeno, in grado di dimostrare una recidiva nei suoi confronti.

61. Dall’altro lato, e in ogni caso, poiché, in base alla giurisprudenza richiamata al punto 56 supra, nella comunicazione degli addebiti la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a indicare le decisioni che hanno in precedenza sanzionato la ricorrente per aver partecipato a intese e sulle quali essa intendeva fondarsi per constatare una recidiva nella decisione impugnata, la sola mancata indicazione della decisione perossigeno nella suddetta comunicazione non può né averle impedito di esercitare pienamente il proprio diritto al contraddittorio né averla indotta in errore sulla portata della circostanza aggravante che la [OSCURATO:PERSONA] le ha applicato nella decisione impugnata.

62. Pertanto, si deve osservare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, i suoi diritti della difesa non sono stati violati.

63. In secondo luogo, riguardo alla censura della ricorrente per cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato il principio di proporzionalità considerando la decisione perossigeno ai fini della recidiva, va innanzi tutto rammentato che, secondo la giurisprudenza, il principio di proporzionalità esige che gli atti delle istituzioni non superino i limiti di ciò che è idoneo e necessario al conseguimento dello scopo perseguito.

Nel contesto del calcolo delle ammende, la gravità delle infrazioni deve essere determinata in funzione di numerosi fattori ed è necessario non attribuire ad alcuno di tali elementi un’importanza sproporzionata rispetto agli altri elementi di valutazione.

Il principio di proporzionalità implica in questo ambito che la [OSCURATO:PERSONA] debba fissare l’ammenda in modo proporzionato rispetto agli elementi presi in considerazione per valutare la gravità dell’infrazione e che essa debba applicare al riguardo tali elementi in maniera coerente e obiettivamente giustificata (v. sentenze del Tribunale 27 settembre 2006, causa T-43/02, Jungbunzlauer/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑3435, punti 226‑228 e la giurisprudenza ivi citata, e 28 aprile 2010, cause riunite T‑456/05 e T‑457/05, Gütermann e Zwicky/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1443, punto 264).

64. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un potere discrezionale riguardo alla scelta degli elementi da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell’importo delle ammende, come, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l’effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza necessità di riferirsi ad un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Corte, citata al punto 52 supra, punto 37 e la giurisprudenza ivi citata).

65. Dev’essere altresì sottolineato che la constatazione e la valutazione delle caratteristiche specifiche di una recidiva rientrano nel detto potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] e che quest’ultima non può essere vincolata ad un eventuale termine di prescrizione per una constatazione del genere (sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Corte, citata al punto 52 supra, punto 38, e sentenza del Tribunale 30 settembre 2009, causa T‑161/05, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑3555, punto 141).

66. Infatti, la recidiva rappresenta un elemento importante che la [OSCURATO:PERSONA] è chiamata a valutare, dato che la sua presa in considerazione è diretta a indurre le imprese che hanno una palese tendenza a violare le regole della concorrenza a mutare il loro comportamento.

Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] può, in ogni singolo caso, prendere in considerazione quei fattori che confermano tale tendenza, incluso, ad esempio, il tempo trascorso tra le infrazioni in questione (sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Corte, citata al punto 52 supra, punto 39, e sentenza Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], citata al punto 65 supra, punto 141).

67. La Corte ha in tal modo ritenuto che la ripetizione, ad opera di un’impresa, di violazioni alle regole di concorrenza, ciascuna separata da un breve lasso di tempo, vale a dire meno di dieci anni, testimoniasse la propensione di quest’ultima a non trarre conseguenze appropriate da una constatazione nei suoi confronti di una violazione delle dette regole (sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Corte, citata al punto 52 supra, punto 40).

68. Dalla giurisprudenza richiamata ai punti 63‑67 supra emerge dunque che, sebbene nessun termine di prescrizione osti alla constatazione di un comportamento recidivante da parte della [OSCURATO:PERSONA], ciò non toglie che, conformemente al principio di proporzionalità, la [OSCURATO:PERSONA] non può prendere in considerazione una ovvero alcune decisioni anteriori che sanzionano un’impresa senza limiti temporali.

69. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, da un lato, va rammentato che la ricorrente non ha negato, né durante il procedimento amministrativo né dinanzi al Tribunale, la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] di cui all’art. 1, lett. e), della decisione impugnata, secondo cui essa aveva partecipato all’intesa dal 17 maggio 1995 al 9 febbraio 2000.

70. Dall’altro, la ricorrente non contesta né le date delle decisioni in cui la [OSCURATO:PERSONA] l’aveva in precedenza sanzionata a motivo della sua partecipazione a intese, né i periodi in cui essa ha partecipato alle intese anzidette sanzionate dalla [OSCURATO:PERSONA].

In proposito, si deve innanzi tutto osservare che, nella decisione perossigeno, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che il periodo di durata dell’infrazione era compreso tra il 1961 e il 13 dicembre 1980 (art. 1 di tale decisione).

In seguito, nella decisione polipropilene, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l’infrazione avesse avuto luogo da novembre 1977 fino alla fine del 1982 o all’inizio del 1983 (art. 1, primo trattino, di tale decisione).

Infine, nella decisione PVC la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che l’infrazione era stata commessa da agosto 1980 fino a maggio 1984 (punti 8 e 54 di tale decisione).

71. Dalle constatazioni di cui ai punti 69 e 70 supra emerge, dunque, che la ricorrente ha violato le regole della concorrenza partecipando in maniera continuata a intese dal 1961 fino a maggio 1984, per le quali essa è stata sanzionata inizialmente nel 1984, poi nel 1986 e, infine, nel 1994, e che, nonostante questa serie di decisioni, essa ha reiterato il suo comportamento illecito partecipando a una nuova intesa, sanzionata nella decisione impugnata, a decorrere dal 17 maggio 1995 fino al 9 febbraio 2000.

72. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha legittimamente tenuto conto delle decisioni perossigeno, polipropilene e PVC per constatare la recidiva della ricorrente, posto che tutte queste decisioni, adottate con un breve intervallo di tempo l’una dall’altra e di cui l’ultima è stata formulata un anno prima della sua partecipazione all’infrazione sanzionata nella decisione impugnata, dimostrano la sua tendenza a violare le regole della concorrenza.

Ciò detto, la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato il principio della proporzionalità tenendo conto delle suddette decisioni nell’ambito della valutazione del comportamento recidivante della ricorrente.

73. Vanno esclusi, in quanto inconferenti, gli argomenti della ricorrente secondo cui, in primo luogo, dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Corte, citata al punto 52 supra (punto 40), emerge che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva prendere in considerazione, ai fini della recidiva, la decisione perossigeno in quanto fra l’adozione di tale decisione e l’inizio dell’infrazione sanzionata nella decisione impugnata era trascorso un termine eccessivo, ossia undici anni; in secondo luogo, la decisione perossigeno riguarda fatti che risalgono a più di 30 anni prima e, in terzo luogo, tra la fine dell’infrazione sanzionata nella decisione PVC e l’adozione della decisione in parola sono trascorsi sette anni.

Infatti, in ogni caso questi argomenti non rimettono in discussione la conclusione di cui al punto 72 supra.

74. Pertanto, dev’essere dichiarata infondata la censura della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di proporzionalità prendendo in considerazione la decisione perossigeno ai fini della recidiva e, conseguentemente, dev’essere respinta la prima parte nel suo insieme.

Sulla seconda parte, relativa a una violazione dei principi del ne bis in idem e di proporzionalità, tenuto conto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva già preso in considerazione, ai fini della recidiva, le decisioni perossigeno, polipropilene e PVC in altre quattro decisioni che sanzionano la ricorrente – Argomenti delle parti

75. In primo luogo, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio del ne bis in idem in virtù del quale, secondo la giurisprudenza, una persona che è già stata giudicata non può più essere accusata o punita per il medesimo fatto. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto constatare di aver già tenuto conto delle decisioni perossigeno, polipropilene e PVC in quattro decisioni da essa stessa adottate fra il 2003 e il 2006 e in cui aveva sanzionato la ricorrente (in prosieguo: le «quattro decisioni adottate fra il 2003 e il 2006»).

Si tratterebbe delle decisioni 10 dicembre 2003, C (2003) 4570 def. e rettifica C (2004) 4, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/E-2/37.857 – Perossidi organici) (GU 2005, L 110, pag. 44; in prosieguo: la «decisione perossidi organici»); 19 gennaio 2005, C (2004) 4876, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/E‑1/37.773 – AMCA) (GU 2006, L 353, pag. 12); 3 maggio 2006, C (2006) 1766, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F/C.38.620 – Perossido d’idrogeno e perborato) (GU L 353, pag. 54; in prosieguo: la «decisione perossido d’idrogeno»), e 31 maggio 2006, C (2006) 2098 def., relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F/38.645 – Metacrilato) (GU L 322, pag. 20; in prosieguo: la «decisione metacrilato»).

La ricorrente ritiene, in sostanza, che una decisione in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto di un’infrazione precedente in funzione della recidiva le impedisca di prendere in considerazione la stessa infrazione per dichiarare la circostanza aggravante della recidiva in una nuova decisione.

76. In secondo luogo, la ricorrente fa valere che, applicando una maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda in funzione della recidiva sulla base dei medesimi fatti in cinque procedimenti diversi, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di proporzionalità.

Infatti, la detta maggiorazione sarebbe inutile e sproporzionata rispetto allo scopo dissuasivo.

77. Da un lato, la maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda in considerazione della recidiva nella decisione impugnata sarebbe stata valida soltanto se i fatti incriminati nella suddetta decisione fossero stati successivi ai fatti all’origine delle quattro decisioni adottate fra il 2003 e il 2006, e non fossero stati contemporanei a queste.

Infatti, poiché le infrazioni sanzionate nelle quattro decisioni anzidette erano contemporanee a quelle constatate nella decisione impugnata, ma le dette decisioni non erano state adottate al momento dei fatti sanzionati nella decisione impugnata, la ricorrente non avrebbe avuto la possibilità di modificare il suo comportamento sul mercato del clorato di sodio.

78. Dall’altro lato, ad avviso della ricorrente, una maggiorazione in considerazione della recidiva corrispondente al 50% dell’importo di base dell’ammenda, come quella inflitta nelle quattro decisioni adottate fra il 2003 e il 2006, avrebbe soddisfatto in maniera sufficiente lo scopo dissuasivo della decisione impugnata.

79. [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti della ricorrente. – Giudizio del Tribunale

80. In primo luogo, riguardo alla censura della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio del ne bis in idem per il fatto di aver preso in considerazione le decisioni perossigeno, polipropilene e PVC, da un lato, nelle quattro decisioni adottate fra il 2003 e il 2006 e, dall’altro, nella decisione impugnata, si deve ricordare che, secondo giurisprudenza costante, il principio del ne bis in idem, principio fondamentale del diritto comunitario, sancito peraltro dall’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1), vieta, in materia di concorrenza, che un’impresa venga condannata o perseguita un’altra volta per un comportamento anticoncorrenziale per il quale sia stata sanzionata o dichiarata non responsabile in forza di una precedente decisione non impugnabile (sentenze della Corte 5 maggio 1966, cause riunite 18/65 e 35/65, Gutmann/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 149, pag. 172, e 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑8375, punto 59; sentenza [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale, citata al punto 51 supra, punto 184).

81. L’applicazione del principio del ne bis in idem è soggetta ad una triplice condizione di identità dei fatti, di unità del contravventore e di unità dell’interesse giuridico tutelato (sentenza della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-123, punto 338, e sentenza [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale, citata al punto 51 supra, punto 185).

82. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, da un lato, va osservato che la presa in considerazione da parte della [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, di infrazioni anteriori non è diretta a sanzionare nuovamente le stesse, bensì a sanzionare la ricorrente per aver partecipato all’intesa di cui alla decisione impugnata, tenendo conto del suo comportamento recidivante.

Pertanto, dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia già preso in considerazione queste stesse infrazioni nelle quattro decisioni adottate fra il 2003 e il 2006 non deriva una violazione del principio del ne bis in idem.

83. Dall’altro lato, e in ogni caso, va osservato che le condizioni cumulative di applicabilità del principio del ne bis in idem illustrate al punto 81 supra non sono soddisfatte, giacché manca la condizione di identità dei fatti.

Invero, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] sanziona la ricorrente per aver partecipato all’intesa, per cui l’istituzione non aveva promosso alcuna azione né adottato sanzioni, circostanza che, peraltro, la ricorrente non sostiene.

84. [OSCURATO:PERSONA] non ha dunque violato il principio del ne bis in idem prendendo in considerazione le decisioni perossigeno, polipropilene e PVC per accertare il comportamento recidivante della ricorrente nella decisione impugnata, anche se l’istituzione aveva già preso in considerazione queste prime tre decisioni nell’ambito delle quattro decisioni adottate fra il 2003 e il 2006.

85. Pertanto, occorre dichiarare che questa censura della ricorrente è infondata.

86. In secondo luogo, laddove la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di proporzionalità applicando, nella decisione impugnata, una maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda in considerazione della recidiva, in primo luogo occorre in proposito ritenere infondato il suo argomento secondo cui lo scopo dissuasivo era già stato raggiunto, tenendo conto delle decisioni perossigeno, polipropilene e PVC ai fini della recidiva nelle quattro decisioni adottate fra il 2003 e il 2006.

87. Invero, da un lato, poiché la [OSCURATO:PERSONA] deve prendere in considerazione la recidiva di un’impresa proprio nella valutazione della gravità dell’infrazione che essa intende sanzionare (sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Corte, citata al punto 52 supra, punto 26), il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia già tenuto conto delle decisioni perossigeno, polipropilene e PVC nelle quattro decisioni adottate fra il 2003 e il 2006 non le impedirebbe di prendere legittimamente in considerazione tali ultime tre decisioni, nella decisione impugnata, per dissuadere la ricorrente dal reiterare la sua condotta illecita in futuro.

88. Dall’altro lato, va osservato che sarebbe contrario allo scopo dissuasivo se la [OSCURATO:PERSONA] tenesse conto del fatto che, in una precedente decisione, essa ha preso in considerazione, ai fini della recidiva, una prima infrazione per escludere, in una decisione successiva, una maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda sulla base della detta infrazione.

Invero, siffatta soluzione produrrebbe la situazione – controproducente sotto il profilo dello scopo dissuasivo dell’ammenda – in cui un’impresa plurirecidiva non vedrebbe aumentare progressivamente l’importo dell’ammenda che le viene inflitta in funzione del numero di infrazioni commesse, ma, al contrario, vedrebbe diminuire progressivamente l’importo marginale dell’ammenda che le può essere imposto in funzione del numero crescente di decisioni che la sanzionano.

89. In secondo luogo, va respinto in quanto inconferente l’argomento della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di proporzionalità imponendole una nuova maggiorazione in funzione della recidiva, anche se le quattro decisioni adottate fra il 2003 e il 2006 riguardavano fatti contemporanei a quelli della decisione impugnata e, conseguentemente, ciò non le avrebbe permesso in alcun modo di modificare la propria condotta sul mercato del clorato di sodio.

Infatti, nella fattispecie, è ininfluente che le quattro decisioni adottate fra il 2003 e il 2006 riguardino fatti contemporanei a quelli di cui alla decisione impugnata, posto che la [OSCURATO:PERSONA] si è basata esclusivamente sulle decisioni perossigeno, polipropilene e PVC, che la ricorrente non nega siano state adottate prima dell’inizio dell’infrazione sanzionata nella decisione impugnata, per dimostrare in quest’ultima la recidiva della ricorrente.

90. Alla luce dell’insieme delle considerazioni precedenti, occorre dichiarare infondata la censura della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di proporzionalità, come definito al punto 63 supra e, pertanto, la seconda parte del presente motivo nel suo insieme.

Sulla terza parte, relativa a una violazione dei principi di proporzionalità, di parità di trattamento e di buona amministrazione, tenuto conto della maggiorazione del 90% dell’importo di base dell’ammenda imposta alla ricorrente in funzione del comportamento recidivante – Argomenti delle parti

91. In via subordinata, la ricorrente fa valere che, anche se, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] avesse legittimamente maggiorato l’importo di base dell’ammenda in funzione del comportamento recidivante, ciò non toglie che l’istituzione abbia violato i principi di proporzionalità, di parità di trattamento e di buona amministrazione fissando al 90% la percentuale della detta maggiorazione.

92. La ricorrente sostiene prima di tutto che non esiste alcun elemento nella fattispecie che giustifichi una maggiorazione del 90% dell’importo di base dell’ammenda a motivo della recidiva, quando questa stessa maggiorazione ammontava al 50% nelle quattro decisioni adottate fra il 2003 e il 2006.

Il Tribunale dovrebbe, pertanto, ridurre nella specie al 50% la detta maggiorazione.

93. Inoltre, la ricorrente ritiene che una maggiorazione del 90% dell’importo di base dell’ammenda a motivo della recidiva sia sproporzionata in quanto, nella decisione impugnata, alla [OSCURATO:PERSONA] è stata imposta una maggiorazione del 70% dell’importo di base dell’ammenda a scopo dissuasivo.

94. Da ultimo, la ricorrente rileva che, sebbene essa sia consapevole del potere discrezionale di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] in materia di fissazione delle ammende nonché del rigore degli orientamenti, le infrazioni sanzionate nelle decisioni perossidi organici e metacrilato sono contemporanee a quella sanzionata nella decisione impugnata.

Inoltre, l’applicazione degli orientamenti, che prevedono un’ammenda più severa in caso di recidiva, deriverebbe unicamente dai tempi insolitamente lunghi con i quali la [OSCURATO:PERSONA] ha istruito il presente procedimento.

Orbene, non spetterebbe alla ricorrente subire le conseguenze pregiudizievoli della mancanza di diligenza dimostrata dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’istruzione del presente procedimento.

95. [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti della ricorrente. – Giudizio del Tribunale

96. In primo luogo, per quanto riguarda la censura della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di proporzionalità per il fatto che la maggiorazione del 90% dell’importo di base dell’ammenda a motivo della recidiva sarebbe sproporzionata nella fattispecie, occorre innanzi tutto rammentare che, ai sensi dell’articolo 23, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1/2003, la [OSCURATO:PERSONA] può imporre mediante decisione ammende alle imprese che hanno commesso una violazione dell’art. 81 CE e, in tale ambito, tenere conto della gravità e della durata dell’infrazione.

97. Inoltre, al punto 28, primo trattino, degli orientamenti, è previsto quanto segue: «L’importo di base dell’ammenda può essere aumentato qualora la [OSCURATO:PERSONA] constati l’esistenza di circostanze aggravanti, come nei casi seguenti: – quando un’impresa continua o ripete la stessa infrazione o un’infrazione simile dopo che la [OSCURATO:PERSONA] o un’autorità nazionale garante della concorrenza abbiano constatato che tale impresa ha violato le disposizioni dell’articolo 81 [CE] o 82 [CE].

L’importo di base sarà aumentato fino al 100% ogni volta che venga accertata una infrazione (…)».

98. In seguito, va rilevato che l’art. 23, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1/2003 costituisce il fondamento giuridico pertinente per poter considerare una recidiva al momento del calcolo dell’ammenda (v., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Corte, citata al punto 52 supra, punti 27‑29).

99. Inoltre, gli orientamenti adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] per calcolare l’importo delle ammende garantiscono la certezza del diritto delle imprese, posto che determinano il metodo che la [OSCURATO:PERSONA] si è imposta ai fini della fissazione dell’importo delle ammende (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Corte, citata al punto 52 supra, punto 23).

L’amministrazione non può discostarsene in un’ipotesi specifica, senza fornire ragioni compatibili con il principio di parità di trattamento (sentenza della Corte 18 maggio 2006, causa C‑397/03 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑4429, punto 91).

100. Peraltro, dalla giurisprudenza emerge che la precedente prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] non funge di per sé da contesto normativo per le ammende in materia di concorrenza (sentenza del Tribunale 30 settembre 2003, causa T‑203/01, Michelin/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑4071, punto 292). [OSCURATO:PERSONA] dispone, nel fissare l’importo delle ammende, di un ampio potere discrezionale e non è vincolata dalle proprie precedenti valutazioni (v. sentenza della Corte 24 settembre 2009, cause riunite C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑8681, punto 123 e giurisprudenza ivi citata).

Tale ampio potere serve a consentirle di orientare il comportamento delle imprese verso il rispetto delle regole di concorrenza (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 29 aprile 2004, cause riunite T‑236/01, T‑239/01, da T‑244/01 a T‑246/01, T‑251/01 e T‑252/01 [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1181, punto 216).

Al riguardo, essa non è tenuta ad applicare precise formule matematiche (sentenza Michelin/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra, al punto 273, punto 292).

101. Infine, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia inflitto, in passato, ammende di una certa entità per determinati tipi di infrazioni non può impedirle di aumentare tale entità entro i limiti stabiliti dal regolamento n. 1/2003, se ciò è necessario a garantire l’attuazione della politica in materia di concorrenza.

L’efficace applicazione delle norme comunitarie della concorrenza implica, al contrario, che la [OSCURATO:PERSONA] possa sempre adeguare il livello delle ammende alle esigenze di questa politica (sentenza della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑5425, punto 169, e sentenza [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale, citata al punto 51 supra, punto 395).

102. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, da un lato, occorre anzitutto osservare che, nella decisione impugnata, fissando al 90% la percentuale di maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda in considerazione della recidiva, la [OSCURATO:PERSONA] ha agito a norma dell’art. 23, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1/2003 e conformemente al punto 28, primo trattino, degli orientamenti, circostanza non contestata dalla ricorrente.

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da quest’ultima e secondo la giurisprudenza citata ai punti 100 e 101 supra, il fatto che, in decisioni anteriori, la [OSCURATO:PERSONA] le abbia imposto una maggiorazione del 50% dell’importo di base dell’ammenda, nella decisione impugnata non diminuiva il suo potere discrezionale sulla fissazione della percentuale di maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda.

103. Dall’altro lato, va rilevato che la ricorrente non deduce alcun argomento che possa dimostrare che, tenuto conto delle circostanze del caso di specie che provano la sua forte tendenza a violare le regole della concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] abbia oltrepassato nella fattispecie il proprio potere discrezionale maggiorando del 90% l’importo di base dell’ammenda.

104. Pertanto, la ricorrente non è giunta a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato il principio di proporzionalità, come definito al punto 63 supra, maggiorando del 90%, in considerazione del comportamento recidivante, l’importo di base dell’ammenda che le è stata inflitta.

105. Peraltro, anche se la ricorrente sostiene che una maggiorazione del 90% dell’importo di base in considerazione della recidiva sarebbe sproporzionata, posto che alla [OSCURATO:PERSONA] è stata imposta una maggiorazione del 70% dell’importo di base dell’ammenda a scopo dissuasivo, tale argomento dev’essere dichiarato inconferente.

106. Infatti, occorre innanzi tutto osservare che, essendo pacifico che la maggiorazione del 70% dell’importo di base dell’ammenda non è stata inflitta alla ricorrente bensì unicamente alla [OSCURATO:PERSONA], con cui essa non formava più un’impresa unica ai sensi dell’art. 81 CE alla data di adozione della decisione impugnata, tale maggiorazione non può essere presa in considerazione per valutare se sia sproporzionata l’ammenda imposta alla sola ricorrente in funzione della recidiva.

Inoltre, e in ogni caso, queste due maggiorazioni rispondono a due distinti obiettivi di dissuasione.

Infatti, anche se la maggiorazione del 90% dell’importo di base dell’ammenda, imposto alla ricorrente all’art. 2, lett. d), della decisione impugnata, è giustificato dalla nuova necessità di dissuasione nei confronti di quest’ultima, tenuto conto della sua tendenza a violare le regole della concorrenza, la maggiorazione del 70% dell’importo di base dell’ammenda, imposta all’art. 2, lett. e), della detta decisione alla [OSCURATO:PERSONA], risponde alla necessità di assicurare un effetto dissuasivo all’ammenda imposta a quest’ultima, tenuto conto del fatto che, considerato il suo fatturato globale nettamente superiore a quello degli altri membri dell’intesa, essa era in grado di reperire più facilmente i fondi necessari al pagamento dell’ammenda.

107. Pertanto, la censura della ricorrente relativa a una violazione del principio di proporzionalità dev’essere dichiarata in parte infondata e in parte inconferente.

108. In secondo luogo, riguardo alla censura della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di parità di trattamento in quanto l’istituzione non poteva imporle, nella decisione impugnata, una percentuale di maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda diversa dal 50%, che le aveva inflitto nelle quattro decisioni adottate fra il 2003 e il 2006, occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza, il suddetto principio impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v. sentenza della Corte 3 maggio 2007, causa C‑303/05, Advocaten voor de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑3633, punto 56, e giurisprudenza ivi citata).

109. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, va osservato che il solo fatto che la [OSCURATO:PERSONA] nella sua prassi decisionale anteriore abbia applicato una determinata percentuale di maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda non comporta, conformemente alla giurisprudenza citata ai punti 100 e 101 supra, che, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, essa fosse privata della facoltà di aumentare, nella decisione impugnata, siffatta percentuale nei limiti che essa stessa si è imposta negli orientamenti allo scopo di spingere la ricorrente a modificare la propria condotta anticoncorrenziale.

110. Pertanto, occorre dichiarare infondata la censura della ricorrente relativa a una violazione del principio di parità di trattamento, derivante dall’applicazione di una maggiorazione del 90% dell’importo di base dell’ammenda che le è stata imposta in funzione della recidiva.

111. In terzo luogo, per quanto riguarda la censura della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di buona amministrazione applicando una maggiorazione del 90% dell’importo di base dell’ammenda in funzione della recidiva, occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza, nei casi in cui le istituzioni dispongono di un potere al fine di essere in grado di ampiere le loro funzioni, il rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento comunitario nei procedimenti amministrativi ha un’importanza ancora maggiore.

Tra queste garanzie, vi è in particolare l’obbligo da parte dell’istituzione competente di esaminare, con cura e imparzialità, tutti gli elementi del caso (v., in tal senso, sentenza della Corte 21 novembre 1991, causa C‑269/90, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-5469, punto 14; sentenze del Tribunale 24 gennaio 1992, causa T‑44/90, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1, punto 86, e 20 marzo 2002, causa, T‑31/99, ABB [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1881, punto 99).

112. [OSCURATO:PERSONA] specie, va sottolineato che, come emerge dai punti 525‑527 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA], che, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 100 supra, non è tenuta ad applicare formule matematiche precise nella fissazione delle ammende, ha giustamente ritenuto che occorresse imporre una percentuale di maggiorazione elevata dell’importo di base dell’ammenda in quanto «le prime ammende [di cui la ricorrente è stata oggetto] non l’hanno spinta a modificare il proprio comportamento» (punto 525 della decisione impugnata).

Inoltre, la ricorrente non adduce alcun argomento o prova a sostegno della sua affermazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe proceduto ad un esame scrupoloso e imparziale delle circostanze del caso di specie in grado di giustificare l’imposizione da parte dell’istituzione medesima di una percentuale del 90% di maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda, tenuto conto della sua forte tendenza a violare le regole della concorrenza.

113. Pertanto, la ricorrente non ha dimostrato che, nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato il principio di buona amministrazione.

114. In proposito, va dichiarata l’infondatezza dell’argomento della ricorrente secondo cui a quest’ultima non deve essere chiesto di subire le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla mancanza di diligenza che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dimostrato nella fase istruttoria del presente procedimento e che avrebbe indotto l’istituzione ad applicare ai fatti del caso di specie gli orientamenti che, in sostanza, sanzionerebbero pesantemente il comportamento recidivante.

Infatti, da un lato, la ricorrente non adduce alcun argomento o prova che dimostri che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia istruito il presente procedimento in un termine ragionevole.

Dall’altro, poiché l’applicazione efficace delle regole della concorrenza impone che la [OSCURATO:PERSONA] possa adattare in qualsiasi momento il livello delle ammende alle necessità della sua politica (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale, citata al punto 51 supra, punti 210‑212 e giurisprudenza ivi citata), non le si può addebitare di essersi fondata sugli orientamenti, di cui la ricorrente non nega l’applicabilità al caso di specie, per determinare la percentuale di maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda.

115. Pertanto, occorre dichiarare infondata la terza censura della ricorrente nonché il secondo motivo nel suo insieme.

b) Sul terzo motivo, relativo alla mancata concessione alla ricorrente di una riduzione dell’ammenda ai sensi della comunicazione del 2002 sulla cooperazione Argomenti delle parti

116. La ricorrente fa valere, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore non concedendole una riduzione dell’ammenda fra il 30 e il 50% ai sensi della comunicazione del 2002 sulla cooperazione.

Da un lato, la ricorrente sarebbe stata la seconda impresa ad aver presentato alla [OSCURATO:PERSONA], in data 18 ottobre 2004, una domanda ai sensi della detta comunicazione.

Dall’altro, gli elementi che essa le ha fornito avrebbero presentato un valore aggiunto significativo, tenuto conto degli elementi contenuti nel fascicolo della [OSCURATO:PERSONA] in tale data.

117. In primo luogo, la ricorrente osserva che l’approccio della [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata è in contrasto con l’interpretazione rigorosamente cronologica adottata nella sua decisione perossido di idrogeno.

In quest’ultima decisione, malgrado la notevole limitatezza delle informazioni fornite, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concesso una riduzione di ammenda del 40% alla seconda impresa che ha depositato una domanda ai sensi della comunicazione del 2002 sulla cooperazione.

118. In secondo luogo, la ricorrente sostiene che le informazioni da essa fornite alla [OSCURATO:PERSONA] hanno consentito a quest’ultima di corroborare le informazioni che figuravano soltanto nella domanda di immunità della EKA.

Ai punti 565‑577 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dunque erroneamente ritenuto che le informazioni fornite dalla ricorrente non avrebbero apportato alcun valore aggiunto significativo, consentendo soltanto di confermare informazioni di cui la [OSCURATO:PERSONA] già disponeva e che le erano state fornite da una parte dalla EKA nella sua domanda di immunità, dall’altra dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua risposta alla domanda di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] del 10 settembre 2004.

119. In primo luogo, la ricorrente osserva che nella sua risposta alla richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] del 10 settembre 2004, la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a rispondere ai quesiti sulla propria organizzazione e a confermare che le riunioni elencate dalla EKA si erano tenute, confermando altresì il nome dei relativi partecipanti.

Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe né precisato l’oggetto delle dette riunioni né corroborato le informazioni fornite dalla EKA secondo cui esisteva un’intesa sul mercato del clorato di sodio.

120. In secondo luogo, la ricorrente fa valere di essere la prima impresa che ha corroborato le dichiarazioni della EKA e, in particolare, le cinque informazioni che seguono.

Innanzi tutto, essa avrebbe confermato che negli anni ‘90 era stato attuato un sistema di spartizione dei clienti e dei volumi, che era cessato all’inizio del 2000.

In seguito, essa avrebbe corroborato la richiesta orale di immunità della EKA, secondo cui esisteva un sistema di compensazione che, in caso di differenza positiva constatata fra i volumi assegnati a un partecipante dell’intesa e le vendite realizzate da quest’ultimo, consentiva ai produttori danneggiati di aumentare i loro volumi l’anno successivo.

Inoltre, essa avrebbe precisato che tre aumenti di prezzo erano andati a buon fine.

Poi, la ricorrente avrebbe fornito diverse informazioni sul conflitto fra i membri dell’intesa a proposito del cliente [OSCURATO:PERSONA].

Infine, la ricorrente medesima avrebbe dichiarato che l’intesa era terminata nel 2000 con l’adozione di programmi di rispetto del diritto della concorrenza.

121. Da un lato, dalle precedenti osservazioni emergerebbe che le informazioni fornite dalla ricorrente hanno permesso alla [OSCURATO:PERSONA] di corroborare e di completare i dati forniti dalla EKA riguardo alla natura e alla durata dell’intesa, alla sua modalità di funzionamento nonché al suo impatto sul mercato interessato, elementi che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva confermato nella sua risposta alla richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] del 10 settembre 2004.

122. Dall’altro, il suo contributo avrebbe un valore aggiunto significativo, posto che, descrivendo l’infrazione in termini simili a quelli della EKA, essa avrebbe consentito di corroborare gli elementi essenziali dell’intesa e di rafforzare la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di dimostrare l’infrazione.

Invero, considerata singolarmente, la domanda di immunità della EKA avrebbe avuto soltanto una valenza probatoria limitata poiché, come quest’ultima avrebbe ammesso nella sua richiesta orale di immunità, le informazioni da essa fornite non avevano potuto essere sempre verificate e, pertanto, avrebbero potuto essere contestate da altri membri dell’intesa.

Come avrebbe osservato la [OSCURATO:PERSONA] in diverse altre decisioni, la mera corroborazione di elementi già in possesso dell’istituzione giustificherebbe una riduzione di ammenda ai sensi della comunicazione del 2002 sulla cooperazione.

123. In terzo luogo, la ricorrente sostiene che le informazioni da essa fornite alla [OSCURATO:PERSONA] hanno fatto emergere un certo numero di elementi nuovi che non erano previamente in suo possesso e che hanno dunque sensibilmente rafforzato la sua capacità di dimostrare i fatti in questione.

In proposito, essa fa altresì osservare che dalla giurisprudenza emerge che la [OSCURATO:PERSONA] non può privilegiare taluni documenti forniti da un’impresa a scapito di documenti forniti in precedenza da un’altra impresa e che la valutazione del valore aggiunto delle informazioni fornite da un’impresa non può dipendere dalla scelta della [OSCURATO:PERSONA] di utilizzarle o meno.

124. In primo luogo, come avrebbe indicato ai punti 210 e 211 delle sue osservazioni in risposta alla comunicazione degli addebiti, la ricorrente avrebbe informato la [OSCURATO:PERSONA] dell’esistenza di un documento, a cui si sarebbe fatto riferimento al punto 76 della decisione impugnata e di cui non aveva conservato copia, che precisava, per ogni cliente comune, i volumi di vendita che ciascun produttore di clorato di sodio era autorizzato a fornire loro nell’ambito dell’accordo di ripartizione dei mercati.

L’esistenza di siffatto documento dimostrerebbe il grado di strutturazione dell’intesa.

125. In secondo luogo, nelle sue osservazioni in risposta alla comunicazione degli addebiti, la ricorrente sarebbe stata la prima impresa a individuare i clienti dell’Europa continentale che hanno formato oggetto di una spartizione dei volumi di vendita fra i produttori di clorato di sodio.

Pertanto, essa ritiene che tale informazione avrebbe potuto consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di valutare la portata geografica dell’intesa e avrebbe dunque potuto fungere da base a richieste di informazioni allo scopo di verificare che gli aumenti di prezzo fossero stati effettivamente applicati.

In proposito la ricorrente precisa che, contrariamente a quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA], sui nove clienti identificati dal sig.

L., rappresentante della ricorrente, soltanto due di essi erano già stati identificati dalla EKA.

126. In quarto luogo, la ricorrente fa valere innanzi tutto che lo stesso tenore letterale della decisione impugnata dimostra che la [OSCURATO:PERSONA] si è fondata su diverse informazioni che essa aveva fornito per dimostrare l’esistenza dell’infrazione e corroborare un determinato numero di elementi provenienti da altre fonti.

In proposito essa rimanda ai punti 76, 98, 207, 254, 273 e 284 della decisione impugnata nonché alle note a pie’ di pagina nn. 116, 118, 142, 259, 305, 325 e 337 della detta decisione.

127. In seguito, la ricorrente precisa che, contrariamente a quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA], il punto 254 della decisione impugnata riguarda non una riunione che si sarebbe tenuta nella primavera del 2000, di cui non si è potuta confermare l’esistenza, bensì una riunione che ha avuto luogo nel 1999 con la [OSCURATO:PERSONA], durante la quale quest’ultima avrebbe dichiarato di «essere il fornitore esclusivo [del cliente] [OSCURATO:PERSONA], [a seguito di] un accordo della propria capogruppo con [OSCURATO:PERSONA], venendo dunque meno all’accordo in essere fra la EKA, la [OSCURATO:PERSONA] e [essa stessa] in merito a tale cliente».

128. [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti della ricorrente. Giudizio del Tribunale

129. [OSCURATO:PERSONA] comunicazione del 2002 sulla cooperazione la [OSCURATO:PERSONA] ha definito le condizioni alle quali le imprese che cooperano con essa nel corso delle sue indagini relative ad un’intesa possono evitare l’imposizione di ammende o beneficiare di una riduzione dell’ammenda che avrebbero dovuto versare.

130. Ai sensi del punto 20 della summenzionata comunicazione «[l]e imprese che non soddisfano i requisiti [per ottenere un’esenzione di ammenda] possono beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda che sarebbe altrimenti stata inflitta».

131. Il punto 21 della stessa comunicazione dispone che «al fine di poter beneficiare di [una riduzione di ammenda in base al punto 20 della detta comunicazione], un’impresa deve fornire alla [OSCURATO:PERSONA] elementi di prova della presunta infrazione che costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della [OSCURATO:PERSONA], e deve inoltre cessare la presunta infrazione entro il momento in cui presenta tali elementi di prova».

132. Al punto 23, lett. b), primo comma, della comunicazione del 2002 sulla cooperazione, sono previste tre forcelle di riduzione dell’ammenda.

Invero, la prima impresa a soddisfare la condizione di cui al punto 21 della detta comunicazione ha il diritto di ottenere una riduzione di ammenda del 30‑50%, la seconda impresa una riduzione del 20‑30% e le altre imprese una riduzione massima del 20%.

133. Il punto 23, lett. b), secondo comma, della comunicazione anzidetta indica che, «[a]l fine di definire il livello della riduzione all’interno di queste forcelle, la [OSCURATO:PERSONA] terrà conto della data in cui gli elementi di prova che soddisfano le condizioni menzionate al punto 21 [della detta comunicazione] le sono stati comunicati e del grado di valore aggiunto che detti elementi hanno rappresentato» e che «[l]a [OSCURATO:PERSONA] potrà anche tenere conto dell’entità e della continuità della cooperazione dimostrata dall’impresa a partire della data del suo contributo».

134. Secondo la giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA] gode di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda il metodo di calcolo delle ammende e può, a questo proposito, tener conto di molteplici elementi, tra i quali figura la cooperazione delle imprese interessate in occasione dell’indagine condotta dai servizi della detta istituzione.

In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] è chiamata ad effettuare complesse valutazioni di fatto, quali quelle riguardanti la cooperazione fornita da ciascuna delle imprese suddette (sentenza della Corte 10 maggio 2007, causa C‑328/05 P, SGL [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑3921, punto 81, e sentenza Gütermann e Zwicky/[OSCURATO:PERSONA], citata al punto 63 supra, punto 219).

135. Inoltre, nell’ambito della valutazione della cooperazione fornita dai membri di un’intesa, solo un errore manifesto di valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] può essere censurato, poiché essa gode di un ampio potere discrezionale nel valutare la qualità e l’utilità della cooperazione fornita da un’impresa, segnatamente in rapporto ai contributi offerti da altre imprese (sentenza SGL [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata al punto 134 supra, punto 88).

Va altresì rammentato in proposito che, se pure la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a motivare per quali ragioni ritiene che elementi di prova forniti dalle imprese nel quadro di una comunicazione sulla cooperazione costituiscano un contributo che giustifica o meno una riduzione dell’ammenda inflitta, spetta, invece, alle imprese che desiderino contestare la decisione della [OSCURATO:PERSONA] a tal riguardo dimostrare che essa, in mancanza di tali informazioni fornite volontariamente da queste imprese, non sarebbe stata in grado di provare la sostanza dell’infrazione e di adottare una decisione con conseguenti ammende (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata al punto 100 supra, punto 297).

136. Inoltre, la riduzione delle ammende in caso di cooperazione delle imprese che partecipino ad infrazioni al diritto comunitario della concorrenza trova la sua giustificazione nella considerazione secondo la quale una siffatta cooperazione facilita il compito della [OSCURATO:PERSONA] che mira ad accertare l’esistenza di un’infrazione e, eventualmente, a mettervi fine (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata al punto 101 supra, punto 399, e sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑338/94, Finnboard/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1617, punto 363).

Tenuto conto della ragione di essere della riduzione, la [OSCURATO:PERSONA] non può non tener conto dell’utilità dell’informazione fornita, la quale deve necessariamente dipendere dagli elementi di prova già in suo possesso (sentenza Gütermann e Zwicky/[OSCURATO:PERSONA], citata al punto 63 supra, punto 220).

137. Peraltro, dalla giurisprudenza emerge che, quando un’impresa, nell’ambito della cooperazione, si limita a confermare in maniera meno circostanziata ed esplicita informazioni già fornite da un’altra impresa nell’ambito della cooperazione, il grado della cooperazione fornita da tale impresa, quand’anche possa presentare una certa utilità per la [OSCURATO:PERSONA], non può essere considerato equiparabile a quello della prima impresa che ha trasmesso le dette informazioni.

Infatti, una dichiarazione che si limiti a corroborare, in una certa misura, una dichiarazione di cui la [OSCURATO:PERSONA] disponeva già non agevola in misura significativa l’assolvimento dei propri compiti da parte di quest’ultima.

Pertanto, essa non è sufficiente a giustificare una riduzione dell’importo dell’ammenda in considerazione della cooperazione (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 8 luglio 2004, T‑44/00, Mannesmannröhren-Werke/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑2223, punto 301; [OSCURATO:PERSONA], citata al punto 51 supra, punto 455, e Gütermann e Zwicky/[OSCURATO:PERSONA], citata al punto 63 supra, punto 222).

138. Infine, la collaborazione di un’impresa all’inchiesta non dà diritto ad alcuna riduzione di ammenda quando tale collaborazione non ha oltrepassato quanto tale impresa era tenuta a fare in forza dell’art. 18 del regolamento n. 1/2003 (v. sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T‑12/89, Solvay/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑907, punti 341 e 342, e [OSCURATO:PERSONA], citata al punto 51 supra, punto 451).

139. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, in via preliminare va rilevato che, da un lato, come emerge dal punto 561 della decisione impugnata, è pacificoche la ricorrente era la seconda impresa ad aver depositato una domanda ai sensi della comunicazione del 2002 sulla cooperazione dopo la EKA.

Dall’altro, come osservato dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 565 della decisione impugnata senza che la ricorrente lo contesti, soltanto le informazioni contenute al punto 3 della risposta, del 18 ottobre 2004, alla richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] del 10 settembre 2004 (in prosieguo: la «risposta della ricorrente») costituiscono informazioni che vanno al di là del semplice obbligo di quest’ultima di rispondere alla richiesta di informazioni che la [OSCURATO:PERSONA] le aveva formulato ai sensi dell’art. 18 del regolamento n. 1/2003.

Infatti, le informazioni contenute al punto 3 della risposta della ricorrente, che riguardano il colloquio avuto da quest’ultima il 24 settembre 2004 con il sig.

L., suo dipendente, riguardano direttamente i fatti relativi all’infrazione in parola.

140. Pertanto, le quattro censure sollevate dalla ricorrente devono essere esaminate alla luce delle sole informazioni contenute al punto 3 della risposta di quest’ultima, al fine di determinare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un errore manifesto di valutazione, considerando che le informazioni che essa aveva fornito non rappresentavano un valore aggiunto significativo e non giustificavano, quindi, la concessione di una riduzione del 30‑50% dell’importo dell’ammenda che le era stata inflitta.

141. In primo luogo, dev’essere dichiarata infondata la censura della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, avrebbe dovuto concederle una riduzione di ammenda, che le era stata concessa nella decisione perossido di idrogeno, nonostante la limitatezza delle informazioni che aveva fornito sull’intesa in parola in tale ultima decisione.

Invero, oltre al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a verificare se la cooperazione offerta da un’impresa giustifichi la concessione di una riduzione di ammenda non in base alla propria prassi decisionale anteriore, ma secondo la comunicazione del 2002 sulla cooperazione, l’argomento della ricorrente non consente di dimostrare che le informazioni da essa fornite apportino un valore aggiunto significativo alle circostanze del caso di specie, tenuto conto delle prove di cui disponeva la [OSCURATO:PERSONA] alla data della sua domanda ai sensi della detta comunicazione.

142. In secondo luogo, riguardo alla censura della ricorrente secondo cui quest’ultima sarebbe stata la prima ad aver corroborato le informazioni fornite dalla EKA nella sua domanda orale di immunità, vanno esaminati i cinque elementi di informazione che essa ritiene apportino un valore aggiunto significativo per la [OSCURATO:PERSONA].

143. Innanzi tutto, anche se la ricorrente ha informato la [OSCURATO:PERSONA] del fatto che «un sistema di spartizione dei clienti e dei volumi [era stato] attuato [alla] fine [del] 1993 ad opera di alcuni produttori di clorato di sodio», la [OSCURATO:PERSONA], al punto 569 della decisione impugnata, ha osservato che «[la ricorrente aveva] confermato l’esistenza del sistema in termini generici, ma non [aveva] fornito alcun elemento di prova scritta riferito al periodo dei fatti, che avrebbe consentito di rafforzare la capacità di dimostrare i fatti in parola».

In proposito, va osservato che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione escludendo che tale informazione potesse avere un valore aggiunto significativo.

In effetti, oltre al fatto che dalla domanda orale di immunità della EKA emerge che quest’ultima aveva già informato la [OSCURATO:PERSONA] dell’esistenza di siffatto sistema, la ricorrente non ha né fondato tale informazione con prove scritte né ha presentato ulteriori precisazioni in merito alle date, ai luoghi, alle modalità e agli importi relativi alla detta spartizione di volumi e di clienti.

Pertanto, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 137 supra, la sola conferma da parte della ricorrente, nella sua dichiarazione orale, dell’esistenza di una spartizione di volumi e di clienti non può essere considerata un valore aggiunto significativo.

144. Poi, riguardo all’informazione fornita dalla ricorrente secondo cui esisteva un sistema di compensazione fra i produttori danneggiati che consentiva loro di aumentare i relativi volumi l’anno successivo, va rammentato che, come esposto al punto 143 supra, la [OSCURATO:PERSONA], al punto 569 della decisione impugnata, ha osservato che «per quanto riguarda il meccanismo di spartizione dei mercati del clorato di sodio, [essa aveva] già ricevuto tali informazioni nell’ambito della dichiarazione orale della EKA» e che «[la ricorrente aveva] confermato l’esistenza del sistema in termini generici ma non [aveva] fornito alcun elemento di prova scritta riferito al periodo dei fatti, che avrebbe consentito di rafforzare la capacità di dimostrare le circostanze in parola».

In proposito, va osservato che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione escludendo che tale informazione potesse avere un valore aggiunto significativo.

In effetti, oltre al fatto che dalla domanda orale di immunità della EKA emerge che quest’ultima aveva già informato la [OSCURATO:PERSONA] dell’esistenza del sistema di compensazione in alcuni Stati membri, la ricorrente non ha fornito alcuna prova scritta che dimostrasse l’esistenza del suddetto sistema, né ha presentato ulteriori precisazioni in merito alle date, ai luoghi e alle modalità del suddetto sistema nella propria dichiarazione orale.

145. In aggiunta, riguardo al fatto che la ricorrente ha informato la [OSCURATO:PERSONA] dell’avvenuta applicazione di tre aumenti di prezzo, al punto 572 della decisione impugnata l’istituzione ha indicato in proposito che, «per quanto riguarda gli aumenti di prezzo nel 1993, nel 1994 e nel 1995, [il sig.

L.] ha confermato in termini assai generici le informazioni già fornite dalla EKA senza apportare spontaneamente altre precisazioni sui comportamenti in parola».

In proposito, va osservato che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione escludendo che detta informazione possa avere un valore aggiunto significativo.

In effetti, oltre al fatto che dalla domanda orale di immunità della EKA emerge che quest’ultima aveva già trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni dettagliate sulla periodicità, l’importo e il meccanismo di tali aumenti di prezzo, la ricorrente non ha fornito prove, né ulteriori dettagli rispetto a quelli di cui disponeva già la [OSCURATO:PERSONA] a sostegno delle sue affermazioni, per cui essa non ha agevolato in maniera significativa il compito della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della giurisprudenza citata al punto 137 supra.

146. Inoltre, riguardo alle «diverse informazioni sul conflitto fra i partecipanti all’intesa» a seguito della decisione del cliente [OSCURATO:PERSONA] di non rifornirsi più dalla ricorrente a partire dalla metà del 1998, nonché alle diverse riunioni che hanno avuto luogo nel 1999 e nella primavera del 2000, di cui la ricorrente ha informato la [OSCURATO:PERSONA], va osservato che quest’ultima, al punto 573 della decisione impugnata, afferma in particolare che «le dichiarazioni del [sig.

L.] hanno confermato i principali elementi delle dichiarazioni della EKA e della [OSCURATO:PERSONA], ma (…) non hanno evidenziato nuovi elementi o ulteriori prove che potessero rinforzare sensibilmente la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di dimostrare i fatti in parola».

In proposito, va osservato che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione escludendo che detta informazione possieda un valore aggiunto significativo.

Invero, oltre al fatto che la EKA, nella sua domanda orale di immunità, aveva informato la [OSCURATO:PERSONA] dell’esistenza del conflitto fra i membri dell’intesa a proposito del cliente [OSCURATO:PERSONA], va osservato che la ricorrente non ha fornito prove né precisazioni a sostegno delle sue affermazioni che consentissero alla [OSCURATO:PERSONA] di provare i fatti fatti dell’infrazione che quest’ultima ha dovuto dimostrare sulla base di documenti forniti dalla [OSCURATO:PERSONA], come risulta espressamente dai punti 215 e 216 della decisione impugnata.

147. Peraltro, per quanto attiene all’informazione della ricorrente secondo cui l’intesa è terminata a metà del 2000, in seguito all’adozione di programmi di rispetto del diritto della concorrenza, al punto 575 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] indica che «[il sig.

L.] si è limitato a confermare la dichiarazione della EKA sull’effetto dell’adozione dei programmi [di rispetto del diritto della concorrenza], senza apportare nuovi elementi di prova al riguardo».

In proposito, va osservato che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione escludendo che detta informazione possieda un valore aggiunto significativo.

Invero, oltre al fatto che soltanto tale informazione non è precisa rispetto alla data esatta considerata dalla [OSCURATO:PERSONA] per constatare la fine dell’infrazione, ossia il 9 febbraio 2000 [v. art. 1, lett. e), della decisione impugnata], la mera conferma orale da parte della ricorrente di tale informazione di cui la [OSCURATO:PERSONA] già disponeva non ha agevolato in misura significativa l’assolvimento del suo compito ai sensi della giurisprudenza citata al punto 137 supra.

148. Alla luce di quanto precede, dev’essere respinta la censura della ricorrente secondo cui le informazioni che essa ha fornito alla [OSCURATO:PERSONA] e che corroboravano informazioni già in possesso dell’istituzione possedevano un valore aggiunto significativo.

149. In terzo luogo, anche se la ricorrente sostiene che alcune informazioni che essa ha fornito alla [OSCURATO:PERSONA] hanno evidenziato elementi nuovi, di cui quest’ultima non era previamente venuta a conoscenza e che hanno dunque rinforzato sensibilmente la sua capacità di dimostrare i fatti in parola, occorre esaminare i due elementi di informazione a cui la ricorrente rimanda a sostegno di tale censura.

150. Innanzi tutto, relativamente al fatto che la ricorrente ha informato la [OSCURATO:PERSONA] dell’esistenza di un elenco, che essa non ha conservato e che, per ogni cliente comune dei membri dell’intesa, avrebbe precisato i rispettivi volumi di vendita, si deve affermare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione non concedendo riduzioni di ammenda al riguardo.

Infatti, come osservato dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 76 della decisione impugnata, non avendo la ricorrente fornito l’elenco anzidetto, siffatta informazione non le aveva consentito di dimostrare i fatti che costituiscono l’infrazione in parola.

151. In seguito, riguardo al fatto che la ricorrente è stata la prima impresa ad aver identificato i clienti dell’Europa continentale che sono stati oggetto di una spartizione di volumi, circostanza che avrebbe consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di valutare l’estensione geografica dell’intesa e avrebbe potuto essere il fondamento di richieste di informazioni, va osservato che, anche se la [OSCURATO:PERSONA] non si è espressamente pronunciata su tale argomento nella decisione impugnata, al punto 576 della decisione anzidetta essa ha tuttavia osservato, in particolare, che, «in generale, la qualità e la quantità delle informazioni fornite dalla [ricorrente] devono essere considerate assai scarse» e che, «se pure [la ricorrente] ha potuto confermare taluni aspetti del funzionamento dell’intesa in maniera assai generica, essa non lo ha fatto in modo da rafforzare sensibilmente la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di dimostrare l’infrazione».

In proposito, va osservato che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione.

Infatti, anche se l’elenco dei nomi delle imprese oggetto dell’intesa avesse integrato quello fornito dalla EKA alla [OSCURATO:PERSONA], ciò non toglie che, non apportando alcun particolare riguardante l’attuazione, le date e le cifre del sistema di spartizione dei volumi di cui le suddette imprese formavano oggetto, siffatta informazione non rappresentasse un valore aggiunto significativo per la [OSCURATO:PERSONA].

Non può modificare tale conclusione l’argomento addotto dalla ricorrente in udienza, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto completare le informazioni che essa le aveva fornito rivolgendo richieste di informazioni alle imprese oggetto dell’intesa.

Infatti, poiché la ricorrente stessa non ha fornito tali informazioni dettagliate, di cui doveva necessariamente essere a conoscenza, avendo partecipato al suddetto sistema di ripartizione, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] potesse eventualmente corroborare o integrare tali informazioni ricorrendo ai propri poteri di indagine non muta la conclusione secondo cui l’informazione fornita dalla ricorrente non ha agevolato in misura significativa l’assolvimento del compito della [OSCURATO:PERSONA] finalizzato a constatare i fatti costitutivi dell’infrazione in parola.

152. Pertanto, occorre dichiarare infondata la terza censura della ricorrente, secondo cui le informazioni da essa fornite alla [OSCURATO:PERSONA] e di cui quest’ultima non sarebbe venuta previamente a conoscenza rappresentavano un valore aggiunto significativo.

153. In quarto luogo, quanto alla censura della ricorrente secondo cui dal tenore stesso della decisione impugnata emerge che la [OSCURATO:PERSONA] si è fondata su diverse informazioni che essa aveva fornito per dimostrare l’esistenza dell’infrazione e corroborare un determinato numero di elementi provenienti da altre fonti, occorre esaminare se, dai punti della decisione impugnata a cui rimanda la ricorrente e che sono richiamati al punto 126 supra, emerga che essa ha effettivamente rafforzato in maniera significativa la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di dimostrare i fatti costitutivi dell’infrazione in parola.

154. Innanzi tutto, riguardo al punto 76 della decisione impugnata e alla nota a pie’ di pagina n. 116 ad esso riferita, la [OSCURATO:PERSONA] descrive il funzionamento generale dell’intesa che, in particolare, era costituita da «contatti frequenti nella forma di riunioni bilaterali o multilaterali e di conversazioni telefoniche, senza peraltro seguire uno schema fisso». [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, «secondo [la ricorrente], un elenco dei clienti comuni e dei volumi di vendita che ogni produttore di clorato di sodio membro dell’intesa era autorizzato a fornire loro è stato redatto all’inizio dell’intesa» e «[la ricorrente] non ha tuttavia presentato l’elenco in parola alla [OSCURATO:PERSONA]».

In proposito, occorre pertanto constatare che, per i medesimi motivi esposti ai punti 144 e 150 supra, tale informazione, in merito alla quale la [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente osservato che la ricorrente non aveva apportato alcuna prova materiale, non recava un valore aggiunto significativo. [OSCURATO:PERSONA] non ha dunque commesso alcun errore manifesto di valutazione escludendo che tale informazione possedesse detto valore.

155. Inoltre, riguardo alla nota a pie’ di pagina n. 118 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che la ricorrente «ha confermato [le dichiarazioni orali della EKA sul]l’esistenza del meccanismo di spartizione del mercato e del regime di compensazione descritti dalla EKA».

In proposito, va rammentato che, sebbene la ricorrente abbia corroborato l’esistenza di siffatta pratica anticoncorrenziale, quest’unica informazione non era tuttavia sufficiente, di per sé, a consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di dimostrare i fatti costitutivi dell’infrazione.

Pertanto, per i medesimi motivi esposti al punto 144 supra, non si può ritenere che tale unica informazione, di cui la [OSCURATO:PERSONA] era già a conoscenza, possieda un valore aggiunto significativo.

156. Per quanto riguarda, poi, il punto 98 della decisione impugnata e la nota a pie’ di pagina n. 142 ad esso riferita, la [OSCURATO:PERSONA] vi afferma, in particolare, che «la EKA riferisce altresì che, verso il 1995, con la [OSCURATO:PERSONA] e [la ricorrente ] era stato deciso di “procedere a un significativo aumento dei prezzi andato a buon fine” per il Portogallo, tenuto conto della svalutazione dell’escudo», che «gli elementi di prova presentati dalla EKA dimostrano che nel 1995 l’impresa ha aumentato le tariffe che applicava ai propri clienti portoghesi del 31 e del 44% rispetto ai prezzi praticati nel 1993» e che «[la ricorrente] dichiara altresì un aumento di prezzo applicato nel 1995».

Dal testo della decisione impugnata emerge dunque che tale aumento di prezzo, nel 1995, è stato dimostrato sulla base di informazioni orali e di documenti forniti dalla EKA, circostanza che la ricorrente non nega.

Pertanto, anche se l’informazione orale fornita dalla ricorrente conferma quella della EKA, non si può ritenere che detta informazione abbia un valore aggiunto significativo ai sensi della giurisprudenza citata al punto 137 supra, posto che era già stata fornita dalla EKA e che la ricorrente non ha apportato ulteriori informazioni sul detto aumento di prezzi.

157. Inoltre, per quanto concerne il punto 207 della decisione impugnata e alla nota a pie’ di pagina n. 259 ad esso riferita, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che «[o]ccorre osservare che nell’ambito delle discussioni fra la [OSCURATO:PERSONA] e [la ricorrente] su[l cliente] [OSCURATO:PERSONA], il sig. [L.] ha chiamato il sig. [B.] (il rappresentante della Quadrimex, importatore della [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]) per discutere dei volumi persi dalla [ricorrente]» e che, «in occasione di tali chiamate, il 2 e il 5 ottobre 1998, il sig. [L.] si è lamentato dell’aggressività scandinava e ha chiesto una compensazione in volume per [la ricorrente]».

In proposito, dai documenti citati alla nota a pie’ di pagina n. 257 della decisione impugnata e dal punto 4.3.1.20 della detta decisione, intitolato «1998 – conflitto sul cliente [OSCURATO:PERSONA]», emerge che la [OSCURATO:PERSONA] si è interamente basata sulle informazioni precise fornitele dalla [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare la natura precisa dei contatti presi fra i concorrenti in merito all’approvvigionamento del cliente [OSCURATO:PERSONA], nonché le date di tali contatti e i volumi spartiti. [OSCURATO:PERSONA] non ha dunque commesso alcun errore manifesto di valutazione escludendo che l’informazione fornita dalla ricorrente in proposito possedesse un valore aggiunto significativo.

158. Inoltre, riguardo al punto 254 della decisione impugnata e alla nota a pie’ di pagina n. 305 ad esso riferita, la [OSCURATO:PERSONA] vi osserva che la ricorrente ha dichiarato che «il [sig.

L.] crede di ricordarsi di una riunione fra la [OSCURATO:PERSONA] e [la ricorrente] finalizzata a capire il motivo per cui le regole di ripartizione applicabili a [OSCURATO:PERSONA] non erano più rispettate» e che, «nel corso di tale riunione, che [il sig.

L.] pensa si sia svolta nel primo trimestre del 1999 in Finlandia, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di essere divenuta fornitore esclusivo di [[OSCURATO:PERSONA]], [a seguito di] un accordo tra la propria capogruppo e [OSCURATO:PERSONA], facendo dunque venir meno l’accordo in essere fra la EKA, la [OSCURATO:PERSONA] e [la ricorrente] a proposito di tale cliente».

In proposito, va osservato che, al punto 255 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, «tuttavia, poiché il contratto fra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] era stato concluso soltanto a settembre 1999, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che [il sig.

L.] ha confuso le date e i luoghi e che, in realtà, rammenta la riunione del 9 novembre 1999 a Copenaghen».

Pertanto, oltre al fatto che l’informazione orale fornita dalla ricorrente è, dietro sua stessa ammissione, incerta («[il sig.

L.] crede di ricordarsi») ma anche imprecisa, si deve in ogni caso constatare che la [OSCURATO:PERSONA], lungi dall’impiegarla per dimostrare la prova dei fatti costitutivi dell’infrazione, al punto 255 della decisione impugnata rileva espressamente che tali informazioni sono errate, circostanza che, peraltro, la ricorrente non contesta.

Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione ritenendo che tale informazione, che non era stata corroborata, fosse priva di un valore aggiunto significativo.

159. Inoltre, riguardo alla nota a pie’ di pagina n. 325 della decisione impugnata, questa costituisce un rinvio al punto 273 della detta decisione, in cui la [OSCURATO:PERSONA] osserva in particolare che la ricorrente «ha dichiarato che si era tenuta una riunione fra la EKA, la [OSCURATO:PERSONA] ed [essa stessa] “nella primavera 2000”, per cui vi è motivo di supporre che si tratti della riunione del 9 febbraio 2000 descritta al punto 283 [della decisione impugnata]».

In quest’ultimo punto, la [OSCURATO:PERSONA] precisa che, a margine della riunione del 9 febbraio 2000, la EKA «ha detto che [essa] rifiutava di partecipare a nuove discussioni con i concorrenti».

Al punto 284 della decisione impugnata e alla nota a pie’ di pagina n. 337 ad esso riferita, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che «i cambiamenti intervenuti sul mercato del clorato di sodio nella Comunità nel 1999 (in particolare rispetto alla conclusione del contratto di fornitura fra la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) hanno portato all’interruzione dei contatti fra i produttori di clorato di sodio e, anche se qualche telefonata e riunione si sono ancora tenute a gennaio e febbraio 2000 (…), non è stato ripristinato il livello di cooperazione abituale, formata essenzialmente da sforzi diretti a spartirsi i volumi di vendita». [OSCURATO:PERSONA] nota a pie’ di pagina n. 337 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] precisa che la «EKA e [la ricorrente] rimandano ai rispettivi programmi [di rispetto del diritto della concorrenza] che sono stati introdotti nel 1999 e nel 2000», mentre la «[OSCURATO:PERSONA] afferma che i contatti con i concorrenti sono divenuti obsoleti una volta concluso il contratto con [il cliente] [OSCURATO:PERSONA]».

Alla luce di quanto precede, si deve osservare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione ritenendo che le informazioni fornite dalla ricorrente non possedessero un valore aggiunto significativo.

Infatti, oltre al fatto che l’informazione fornita da quest’ultima, secondo cui l’intesa sarebbe terminata con l’adozione di programmi di rispetto del diritto della concorrenza, è imprecisa per quanto riguarda la data esatta considerata dalla [OSCURATO:PERSONA] per stabilire la fine dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto accertare che l’infrazione era terminata in occasione della riunione dell’associazione professionale CEFIC, tenutasi il 9 febbraio 2000, proprio sulla base delle precisazioni fornite dalla EKA, come emerge dal punto 290 della decisione impugnata.

160. Pertanto, si deve dichiarare infondata la quarta censura della ricorrente, secondo cui dallo stesso tenore della decisione impugnata emergerebbe che essa ha fornito un’informazione con un valore aggiunto significativo, e il terzo motivo nel suo insieme.

c) Sul quarto motivo, relativo alla mancata concessione alla ricorrente di una riduzione di ammenda al di fuori del campo di applicazione della comunicazione del 2002 sulla cooperazione

161. La ricorrente fa valere in sostanza che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso errori di fatto e di diritto non concedendole una riduzione di ammenda al di fuori del campo di applicazione della comunicazione del 2002 sulla cooperazione.

Il Tribunale ritiene opportuno esaminare le tre parti di questo motivo con ordine parzialmente diverso rispetto a quello proposto dalla ricorrente.

Sulla seconda parte, relativa a errori di fatto e di diritto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso ritenendo che la cooperazione della ricorrente non giustificasse una riduzione di ammenda in considerazione delle circostanze attenuanti previste negli orientamenti – Argomenti delle parti

162. La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso errori di fatto e di diritto posto che essa non ha beneficiato di alcuna riduzione di ammenda a titolo di circostanze attenuanti, nonostante il fatto che il punto 29, quarto trattino, degli orientamenti preveda siffatta riduzione.

A suo avviso, il detto punto, cui la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe applicare un’interpretazione restrittiva limitandone l’applicazione a circostanze eccezionali, prevede infatti che un’impresa che abbia collaborato in maniera insufficiente ai sensi della comunicazione del 2002 sulla cooperazione possa beneficiare di una riduzione di ammenda, da un lato, quando essa ha collaborato efficacemente e, dall’altro, quando tale collaborazione ha superato quanto richiesto dagli obblighi previsti dalla legge in tal senso.

163. In primo luogo, la ricorrente osserva che ai punti 385‑398 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 20 ottobre 2005, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C. 38.281/B.2 — Tabacco greggio — Italia), la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato il punto 29, quarto trattino, degli orientamenti per concedere una riduzione di ammenda del 50%, viste le circostanze attenuanti, a un’impresa cui era stata ritirata l’immunità condizionale di ammenda concessa nell’ambito della comunicazione del 2002 sulla cooperazione.

Tenuto conto di tale decisione in particolare, nonché di altre decisioni della [OSCURATO:PERSONA], sarebbe illogico che la ricorrente, che non ha negato i fatti e che ha collaborato nel corso del procedimento, non ottenga una riduzione di ammenda a motivo di circostanze attenuanti.

164. In secondo luogo, la ricorrente sostiene, da un lato, di aver collaborato efficacemente con la [OSCURATO:PERSONA].

Essa non soltanto avrebbe ammesso la propria partecipazione all’infrazione sin dall’inizio dell’indagine, come emerge, in particolare, dal fatto che è stata la seconda impresa a cooperare con la [OSCURATO:PERSONA], ma avrebbe altresì fornito un’elevata quantità di elementi specifici che hanno consentito di precisare la natura e la durata dell’intesa, nonché i suoi partecipanti e la relativa modalità di funzionamento, come emerge dalle informazioni da essa stessa fornite nella risposta del 18 ottobre 2004 alla richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA].

165. Dall’altro, la ricorrente avrebbe offerto una collaborazione che supera ampiamente quella richiesta dagli obblighi previsti dalla legge in tal senso.

Invero, a decorrere dalla sua domanda ai sensi della comunicazione del 2002 sulla cooperazione, essa avrebbe collaborato strettamente e regolarmente con la [OSCURATO:PERSONA], come emerge dalle risposte fornite alla richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] del 16 febbraio 2007.

Non soltanto essa avrebbe dunque rinunciato al suo diritto di non autoincriminarsi, ma avrebbe altresì partecipato attivamente all’accertamento dell’esistenza dell’infrazione.

166. [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti della ricorrente. – Giudizio del Tribunale

167. La ricorrente sostiene, in sostanza, che, tenuto conto della cooperazione da essa fornita alla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento amministrativo, quest’ultima abbia commesso errori di fatto e di diritto non concedendole una riduzione di ammenda ai sensi del punto 29, quarto trattino, degli orientamenti.

168. Occorre innanzi tutto osservare che, al punto 29, quarto trattino, degli orientamenti, nell’ambito del suo potere di valutazione delle circostanze attenuanti che è tenuta a prendere in considerazione al momento della fissazione dell’importo delle ammende, la [OSCURATO:PERSONA] si è impegnata a concedere una riduzione di ammenda quando «l’impresa collabora efficacemente con la [OSCURATO:PERSONA] al di fuori del campo di applicazione della comunicazione [sulla cooperazione] e oltre quanto richiesto dagli obblighi di collaborazione previsti dalla legge».

169. Tuttavia, l’applicazione del punto 29, quarto trattino, degli orientamenti non può avere la conseguenza di privare la comunicazione del 2002 sulla cooperazione del suo effetto utile.

Infatti, si deve constatare che il punto 1 della comunicazione del 2002 sulla cooperazione prevede che quest’ultima «stabilisce le linee generali per ricompensare la cooperazione all’indagine della [OSCURATO:PERSONA] fornita da imprese che fanno o hanno fatto parte di cartelli segreti aventi ripercussioni negative sulla Comunità».

Risulta quindi dal tenore letterale e dalla ratio di detta comunicazione che le imprese, in linea di principio, possono ottenere una riduzione dell’ammenda per la loro cooperazione solo allorché soddisfino le condizioni restrittive previste da detta comunicazione.

170. Pertanto, allo scopo di conservare l’effetto utile della comunicazione del 2002 sulla cooperazione, soltanto in situazioni eccezionali la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a concedere una riduzione di ammenda a un’impresa sulla base del punto 29, quarto trattino, degli orientamenti.

Tale caso si presenta, in particolare, allorché la cooperazione di un’impresa, pur andando al di là del suo obbligo di collaborazione previsto dalla legge senza tuttavia conferirle il diritto ad una riduzione dell’ammenda ai sensi della comunicazione del 2002 sulla cooperazione, riveste un’utilità obiettiva per la [OSCURATO:PERSONA].

Siffatta utilità dev’essere constatata quando la [OSCURATO:PERSONA], nella sua decisione finale, si basa su elementi di prova che un’impresa le ha fornito nell’ambito della sua cooperazione e in assenza dei quali la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata in grado di sanzionare interamente ovvero in parte l’infrazione in parola.

171. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, da un lato, si deve osservare che la ricorrente non deduce alcun argomento né alcuna prova che dimostrino che, senza la sua cooperazione, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto sanzionare interamente ovvero in parte l’infrazione constatata nella decisione impugnata.

Dall’altro, e in ogni caso, dalla decisione anzidetta emerge che, viste l’imprecisione, l’inesattezza o l’infondatezza delle informazioni fornite dalla ricorrente (v. punti 141‑159 supra), le informazioni anzidette non sono state utili alla [OSCURATO:PERSONA], essendosi quest’ultima basata su elementi di prova peraltro raccolti per accertare i fatti costitutivi dell’infrazione.

172. Pertanto, la ricorrente non ha dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore di diritto o un errore manifesto di valutazione non concedendole una riduzione di ammenda sulla base del punto 29, quarto trattino, degli orientamenti.

173. Gli argomenti dedotti dalla ricorrente in proposito non modificano questa conclusione.

174. In primo luogo, anche se la ricorrente sostiene che avrebbe dovuto ottenere una riduzione di ammenda, avendo rinunciato al suo diritto fondamentale a non autoincriminarsi, si deve dichiarare l’infondatezza di tale argomento.

Invero, oltre al fatto che la ricorrente era libera di cooperare con la [OSCURATO:PERSONA] o di negare la sua partecipazione all’infrazione in parola, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata tenuta a concederle una riduzione di ammenda ai sensi del punto 29, quarto trattino, degli orientamenti soltanto se le circostanze di cui al punto 170 supra fossero state osservate.

175. In secondo luogo, anche se la ricorrente fa valere che in altri casi la [OSCURATO:PERSONA] ha concesso una riduzione di ammenda a imprese per la loro cooperazione ai sensi del punto 29, quarto trattino, degli orientamenti, tale argomento dev’essere respinto perché inconferente.

Infatti, posto che occorre esaminare alla luce delle circostanze di ogni singolo caso se la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto sanzionare interamente ovvero in parte un’intesa in assenza della cooperazione prestata da un’impresa, siffatto argomento non influisce sulla conclusione esposta al punto 172 supra, secondo cui la ricorrente non ha dimostrato, nella fattispecie, che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto concederle una riduzione di ammenda al di fuori del campo di applicazione della comunicazione del 2002 sulla cooperazione.

176. Pertanto, la seconda parte del quarto motivo dev’essere dichiarata in parte infondata e in parte inconferente.

Sulla prima parte, relativa a una violazione dei principi di buona amministrazione e di proporzionalità, tenuto conto della mancata contestazione dei fatti e della cooperazione della ricorrente – Argomenti delle parti

177. La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato i principi di buona amministrazione e di proporzionalità.

In proposito essa osserva che, tenuto conto del fatto che ha ammesso di aver partecipato all’infrazione sin dal principio delle indagini e che non ha contestato i fatti successivamente alla notifica della comunicazione degli addebiti, essa avrebbe dovuto ottenere una riduzione di ammenda al di fuori del campo di applicazione della comunicazione del 2002 sulla cooperazione.

178. In primo luogo, la ricorrente osserva che la mancata contestazione dei fatti giustifica una riduzione di ammenda per tre motivi.

Innanzi tutto, per l’impresa in parola ciò comporterebbe la rinuncia al suo diritto fondamentale di non autoincriminarsi e di opporsi alle dichiarazioni delle altre imprese che hanno chiesto il trattamento favorevole.

Poi, ciò andrebbe oltre l’obbligo di collaborazione con la [OSCURATO:PERSONA] previsto dalla legge e, infine, alleggerirebbe in maniera significativa il lavoro dell’istituzione.

179. In secondo luogo, la ricorrente osserva che l’utilità della mancata contestazione dei fatti è stata riconosciuta dalla giurisprudenza.

Da un lato, nella sentenza 12 settembre 2007, causa T‑30/05, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non pubblicata nella Raccolta, punto 251), il Tribunale avrebbe ritenuto che una riduzione di ammenda, tenuto conto della mancata contestazione dei fatti e della cooperazione, sarebbe stata giustificata se la condotta dell’impresa in parola avesse consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di accertare l’esistenza di un’infrazione con minore difficoltà.

In occasione dell’udienza essa ha altresì invocato in proposito le sentenze Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], citata al punto 65 supra (punti 95‑97), e Gütermann e Zwicky/[OSCURATO:PERSONA], citata al punto 63 supra (punto 221).

Dall’altro, l’importanza dell’ammissione dei fatti da parte di un’impresa emergerebbe altresì implicitamente dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata al punto 100 supra (punti 112, 418 e 457).

180. In terzo luogo, la ricorrente osserva che il valore della mancata contestazione dei fatti è stato altresì riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua prassi decisionale anteriore.

Da un lato, l’utilità intrinseca di ammettere un’infrazione sarebbe stata confermata dall’adozione della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] concernente la transazione nei procedimenti per l’adozione di decisioni a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli (GU 2008, C 167, pag. 1, punti 32 e 33, in prosieguo: la «comunicazione sulla transazione»), che prevede una riduzione del 10% dell’importo dell’ammenda che può essere inflitto all’impresa allorché quest’ultima ammette di aver partecipato a un’intesa.

Dall’altro, il procedimento che risulta dalla comunicazione sulla transazione si collocherebbe nella continuità della prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] che consiste nel concedere, conformemente al punto D, paragrafo 2, della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi di intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione del 1996 sulla cooperazione»), una riduzione del 10% dell’importo dell’ammenda quando un’impresa non «contesta i fatti materiali sui quali la [OSCURATO:PERSONA] fonda le sue accuse».

Peraltro, il fatto che la comunicazione del 2002 sulla cooperazione non preveda, a differenza della comunicazione del 1996 sulla cooperazione, né escluda la concessione di una riduzione di ammenda quando un’impresa non contesta i fatti non sarebbe di natura tale da limitare la portata dei principi generali del diritto dell’Unione quali il principio di proporzionalità e quello di buona amministrazione.

181. In quarto luogo, la ricorrente osserva che, secondo il diritto tedesco, francese e del [OSCURATO:PERSONA], una riduzione di ammenda può essere accordata all’impresa che, in sostanza, non contesta l’effettività dei fatti o li ammette.

182. [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti della ricorrente. – Giudizio del Tribunale

183. In primo luogo, riguardo alla censura della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di buona amministrazione non concedendole una riduzione di ammenda al di fuori del campo di applicazione della comunicazione del 2002 sulla cooperazione, si deve rammentare che, come emerge dalla giurisprudenza citata al punto 111 supra, in virtù del principio di buona amministrazione, l’amministrazione competente è tenuta ad esaminare, con attenzione e imparzialità, tutti gli elementi pertinenti del caso di specie.

184. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, dal punto 544 della decisione impugnata emerge, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che, «tenuto conto di tutti i fatti in esame, nessuna circostanza eccezionale tipica del presente procedimento [era] tale da giustificare la concessione a[lla ricorrente] di una riduzione per aver collaborato efficacemente al di fuori del campo di applicazione della comunicazione del 2002 sulla [cooperazione]».

Dall’altro, al suddetto punto la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che, «a differenza della comunicazione [del 1996 sulla cooperazione], quella del 2002 non prevedeva più riduzioni dell’ammenda per [la mancata] contestazione dei fatti e la [OSCURATO:PERSONA] non aveva in alcun modo lasciato intendere, nel presente procedimento, che avrebbe potuto concedere una riduzione “al di fuori” della comunicazione [del 2002 sulla cooperazione]».

185. Pertanto, si deve affermare che la ricorrente, che non adduce alcun argomento o prova a dimostrazione del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non ha esaminato con attenzione e imparzialità la cooperazione che essa avrebbe fornito nel corso del procedimento amministrativo, non ha dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato il principio di buona amministrazione.

186. La presente censura è infondata e va dunque respinta.

187. In secondo luogo, riguardo alla censura secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di proporzionalità non concedendo alcuna riduzione di ammenda alla ricorrente per non aver contestato i fatti e per avere cooperato con la [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento amministrativo, occorre innanzi tutto rammentare che, come emerge dalla giurisprudenza citata al punto 63 supra, il principio di proporzionalità comporta che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a fissare l’ammenda proporzionalmente agli elementi presi in considerazione per valutare la gravità dell’infrazione e che, in proposito, essa deve applicare tali elementi in maniera coerente e oggettivamente giustificata.

188. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie va osservato che la ricorrente non dimostra che la [OSCURATO:PERSONA] abbia ecceduto dal suo potere discrezionale quanto ai fattori da prendere in considerazione nella determinazione dell’importo dell’ammenda, escludendo che la mancata contestazione dei fatti da parte sua e la sua cooperazione nel corso del procedimento amministrativo le attribuiscono il diritto a una riduzione di ammenda.

189. Infatti, in primo luogo, anche se la ricorrente fa valere che dalla prassi decisionale anteriore della [OSCURATO:PERSONA] emerge che quest’ultima ha concesso riduzioni di ammende a imprese che non avevano contestato i fatti e che avevano cooperato con essa, questo argomento dev’essere dichiarato inconferente.

Da un lato, anche se è pacifico che il punto D, n. 2, della comunicazione del 1996 sulla cooperazione, applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito delle decisioni anteriori che sanzionano intese a cui fa riferimento la ricorrente, prevedeva la concessione di una riduzione fra il 10 e il 50% dell’importo dell’ammenda qualora, una volta ricevuta una comunicazione degli addebiti, un’impresa «non [avesse] contest[ato] i fatti materiali sui quali la [OSCURATO:PERSONA] fonda[va] le sue accuse», si deve nondimeno osservare che la suddetta comunicazione, sostituita dalla comunicazione del 2002 sulla cooperazione, non si applica ai fatti del caso di specie.

Dall’altro, contrariamente a quanto afferma la ricorrente e come fa osservare la [OSCURATO:PERSONA], sostituendo la comunicazione del 1996 sulla cooperazione con quella del 2002, che non prevede riduzioni di ammenda in caso di mera mancata contestazione dei fatti, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiaramente escluso che potesse essere accordata una riduzione di ammenda in considerazione di ciò nell’ambito della comunicazione del 2002 sulla cooperazione o del punto 29, quarto trattino, degli orientamenti.

In effetti, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a concedere una riduzione di ammenda soltanto se un’impresa fornisce, come esposto al punto 131 supra in particolare, elementi di prova che costituiscano un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 della suddetta comunicazione, oppure, come osservato al punto 170 supra, informazioni in mancanza delle quali la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto sanzionare interamente o in parte l’infrazione in parola nella sua decisione definitiva.

190. In secondo luogo, si deve dichiarare infondato l’argomento della ricorrente secondo cui dalla giurisprudenza citata al punto 179 supra emerge che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a concedere una riduzione di ammenda a un’impresa che ha consentito di accertare più facilmente l’esistenza di un’infrazione, in particolare quando la detta impresa ha espressamente dichiarato di non contestare i fatti.

Invero, tale giurisprudenza non rimette in discussione la constatazione esposta al punto 175 supra secondo cui la ricorrente non ha dimostrato nella fattispecie che, in assenza di cooperazione da parte sua, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto accertare l’infrazione in parola integralmente ovvero in parte.

Occorre altresì dichiarare infondati gli argomenti della ricorrente secondo cui una riduzione di ammenda in considerazione della mancata contestazione dei fatti è giustificata giacché quest’ultima supera l’obbligo di collaborazione con la [OSCURATO:PERSONA] previsto dalla legge e allevia in maniera significativa il lavoro della [OSCURATO:PERSONA], in quanto, come osservato al punto 170 supra, la concessione di una riduzione di ammenda dipende dalla sola utilità oggettiva che la [OSCURATO:PERSONA] trae dalla cooperazione di un’impresa.

191. In terzo luogo, dev’essere dichiarato inconferente l’argomento della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], nella sua comunicazione sulla transazione, ha espressamente riconosciuto che la cooperazione di un’impresa debba essere ricompensata.

Infatti, da un lato, come giustamente osservato dalla [OSCURATO:PERSONA] senza che la ricorrente lo neghi, la detta comunicazione adottata un mese dopo l’adozione della decisione impugnata, non si applica ai fatti del caso di specie.

Dall’altro, e in ogni caso, si deve osservare che, in virtù del punto 5 della detta comunicazione, la [OSCURATO:PERSONA] gode «di un ampio margine di discrezionalità per stabilire quali casi possano essere adatti per sondare l’interesse delle parti a partecipare a discussioni in vista di una transazione» e ciò soltanto se le imprese che vi partecipano soddisfano le condizioni della detta comunicazione per cui viene loro concessa una riduzione di ammenda del 10%.

Pertanto, in virtù della detta comunicazione, spetta soltanto alla [OSCURATO:PERSONA], e non alle imprese, decidere, tenuto conto delle circostanze di ciascun caso, se il ricorso a tale procedura consenta di facilitare la sanzione dell’infrazione in parola e, in tale ambito, se concedere una riduzione di ammenda del 10% a un’impresa che ne soddisfi le condizioni.

192. In quarto luogo, dev’essere dichiarato inconferente l’argomento della ricorrente secondo cui, in base al diritto nazionale della concorrenza di diversi Stati membri dell’Unione europea, la mancata contestazione dei fatti dà diritto a una riduzione di ammenda, in quanto le dette norme, che non vincolano la [OSCURATO:PERSONA], non costituiscono l’ambito giuridico pertinente per verificare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato il principio di proporzionalità non concedendo alcuna riduzione di ammenda alla ricorrente in considerazione della sua cooperazione.

193. Alla luce delle osservazioni che precedono, dev’essere respinta la censura della ricorrente, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di proporzionalità, in parte perché inconferente e in parte perché infondata e, pertanto, occorre respingere la prima parte nel suo insieme.

Sulla terza parte, relativa a una violazione dei principi di proporzionalità, di buona amministrazione e di parità di trattamento, derivante dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente sarebbero state ingiustamente trattate in maniera equivalente – Argomenti delle parti

194. La ricorrente fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato i principi di proporzionalità, di parità di trattamento e di buona amministrazione nella decisione impugnata, in quanto un’impresa che ammette di aver commesso un’infrazione e che coopera con la [OSCURATO:PERSONA] dev’essere trattata in maniera diversa rispetto a quella che contesta la detta infrazione.

195. In proposito, la ricorrente osserva che, come la [OSCURATO:PERSONA], essa non ha beneficiato di alcuna riduzione di ammenda, anche se la [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato i fatti affermando nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti di non aver partecipato agli accordi riguardanti l’insieme del mercato comune, che gli elementi di prova presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] erano insufficienti per accertare l’esistenza dell’infrazione in quanto forniti nell’ambito delle domande ai sensi della comunicazione del 2002 sulla cooperazione depositate da altre imprese e che nessun elemento di prova dimostrava che essa avesse sistematicamente cooperato con gli altri membri dell’intesa. – Giudizio del Tribunale

196. In primo luogo, riguardo alle censure della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato i principi di buona amministrazione e di proporzionalità non concedendole alcuna riduzione di ammenda in considerazione della sua cooperazione al di fuori del campo di applicazione della comunicazione sulla cooperazione, occorre osservare che, nell’ambito di questa parte del quarto motivo, essa non deduce alcun argomento a sostegno delle sue censure e che queste si confondono con quelle dedotte nell’ambito della prima parte dello stesso motivo.

Tali censure devono pertanto essere dichiarate infondate per i motivi esposti ai punti 183‑193 supra.

197. In secondo luogo, riguardo alla censura della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di parità di trattamento per il fatto che essa si sarebbe trovata in una situazione diversa da quella della [OSCURATO:PERSONA], che aveva contestato i fatti nel corso del procedimento amministrativo, occorre rammentare che, come emerge dalla giurisprudenza citata al punto 108 supra, il detto principio impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato.

198. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, sebbene sia pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato i fatti nel corso del procedimento amministrativo (v. i punti 341‑346 della decisione impugnata) al contrario della ricorrente, che, invece, non li ha contestati ed ha cooperato con la [OSCURATO:PERSONA] (v. punto 340 della decisione impugnata), ciò non toglie che queste due imprese si trovino in situazioni analoghe, posto che nessuna di esse soddisfa le condizioni previste dalla comunicazione del 2002 sulla cooperazione e dal punto 29, quarto trattino, degli orientamenti, che giustificano la concessione di una riduzione di ammenda. [OSCURATO:PERSONA] ha dunque giustamente trattato in maniera uguale queste due imprese.

199. Pertanto, devono essere dichiarati infondati la censura della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di parità di trattamento nonché la terza parte del quarto motivo e, dunque, il quarto motivo nel suo insieme.

200. In base alle considerazioni sopra svolte, occorre pertanto dichiarare infondato il primo capo di conclusioni. B – Sulle conclusioni dedotte in via subordinata e dirette alla riforma dell’importo dell’ammenda

1. Argomenti delle parti

201. Con il secondo capo di conclusioni, nonché con le sue memorie, la ricorrente chiede al Tribunale di riformare l’importo dell’ammenda che le è stata inflitta.

In tale ambito essa auspica in particolare che il Tribunale in via principale riduca la percentuale di maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda in considerazione della recidiva dal 90 al 50% e, in subordine, che le conceda una riduzione di ammenda fra il 30 e il 50%, tenuto conto della sua stretta cooperazione nel corso del procedimento amministrativo e del fatto che essa non ha contestato i fatti.

202. [OSCURATO:PERSONA] contesta le richieste della ricorrente.

2. Giudizio del Tribunale

203. Occorre innanzi tutto rammentare che, secondo la giurisprudenza, quanto al controllo esercitato dal giudice dell’Unione sulle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] in materia di concorrenza, al di là del semplice controllo di legittimità, che consente soltanto di respingere il ricorso di annullamento o di annullare l’atto impugnato, la competenza giurisdizionale anche di merito conferita, ai sensi dell’art. 229 CE, al Tribunale dall’art. 31 del regolamento n. 1/2003, legittima tale giudice a riformare l’atto impugnato, anche in assenza di annullamento, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto, al fine di modificare, ad esempio, l’importo dell’ammenda (v. sentenza della Corte 3 settembre 2009, causa C‑534/07 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑7415, punto 86 e giurisprudenza ivi citata).

204. In primo luogo, riguardo alla richiesta di riforma della percentuale di maggiorazione del 90% dell’importo di base dell’ammenda imposta alla ricorrente in considerazione della recidiva, tenuto conto, in particolare, della forte tendenza della ricorrente a violare le regole della concorrenza, il Tribunale, nell’ambito della propria competenza anche di merito, ritiene che non occorra riformare la percentuale anzidetta.

205. In secondo luogo, riguardo alla domanda di riforma dell’importo dell’ammenda imposto alla ricorrente perché non ha contestato i fatti e ha cooperato nel corso del procedimento amministrativo, il Tribunale, nell’ambito della propria competenza anche di merito, ritiene che non occorra concederle una riduzione di ammenda, posto che tale cooperazione non è stata in grado di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di sanzionare l’intesa interamente ovvero in parte.

206. Per tali motivi e in assenza di altri elementi, nella fattispecie, atti a indurre la riforma dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente, si deve dichiarare infondato il secondo capo di conclusioni di quest’ultima.

207. Pertanto, il ricorso della ricorrente dev’essere respinto in toto. Sulle spese

208. Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) L’[OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62008TJ0343_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa T‑343/08, [OSCURATO:PERSONA], con sede in Colombes ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata inizialmente dagli avv.ti A. Winckler, S. Sorinas e H. Kanellopoulos, successivamente dagli avv.ti Sorinas, E. Jégou e M. Sabeva, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata dai sigg. X. Lewis, É. [OSCURATO:PERSONA] e R. Sauer, in qualità di agenti, convenuta, avente ad oggetto, in via principale, una domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 11 giugno 2008, C (2008) 2626 def., relativa ad un procedimento a norma dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.695 — Clorato di sodio), nella parte in cui tale decisione riguarda l’[OSCURATO:PERSONA], e, in subordine, una domanda di annullamento o di riduzione degli importi delle ammende che sono state irrogate a quest’ultima con tale decisione, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione), composto dalle sig.re I. Pelikánová, presidente, K. Jürimäe (relatore) e dal sig. S. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 giugno 2010, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza Fatti 1. Con decisione 11 giugno 2008, C (2008) 2626 def. relativa ad un procedimento a norma dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.695 — Clorato di sodio) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), tra altre imprese la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha sanzionato la [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] SA, poi [OSCURATO:PERSONA] SA, in seguito Atofina SA e [OSCURATO:PERSONA] SA), ricorrente, e la [OSCURATO:PERSONA] SA, sua controllante fino al 2006, a motivo della loro partecipazione ad un insieme di accordi e di pratiche concordate riguardanti il mercato del clorato di sodio nello Spazio economico europeo (SEE), per il periodo fra l’11 maggio 1995 e il 9 febbraio 2000 per quanto concerne la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] (punti 12‑15 e art. 1 della decisione impugnata). 2. Il clorato di sodio è un potente agente ossidante ottenuto tramite l’elettrolisi di una soluzione acquosa di cloruro di sodio in una cellula priva di diaframma. Il clorato di sodio può essere prodotto in forma cristallizzata o in soluzione. Esso viene utilizzato principalmente nella produzione del biossido di cloro, impiegato dall’industria cartaria e della pasta di cellulosa per l’imbianchimento della pasta chimica. Le sue ulteriori applicazioni riguardano, in misura molto minore, la depurazione dell’acqua potabile, l’imbianchimento dei tessili, i diserbanti e la raffinazione dell’uranio (punto 2 della decisione impugnata). 3. Nel 1999, i concorrenti principali sul mercato del clorato di sodio nel SEE erano le seguenti imprese: la EKA [OSCURATO:PERSONA] AB (in prosieguo: la «EKA»), il cui capitale sociale era detenuto integralmente dal gruppo [OSCURATO:PERSONA], che possedeva una quota pari al 49% del suddetto mercato; la [OSCURATO:PERSONA], il cui capitale sociale era detenuto indirettamente e integralmente dalla [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «ELSA»), e che possedeva una quota del 30% del mercato stesso; la ricorrente, il cui capitale sociale, tra il 1992 e il 2000, era detenuto per il 97,55% dalla [OSCURATO:PERSONA], e che possedeva una quota del 9% del mercato; infine, la [OSCURATO:PERSONA] y Energia SAU (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]»), il cui capitale sociale, tra il 1992 e il 2000, era detenuto, totalmente o per la maggior parte, direttamente o indirettamente, dalla Uralita SA, e che disponeva, come la Solvay SA/NV, di una quota del 5% del suddetto mercato, mentre altri produttori detenevano cumulativamente una quota del 2% del mercato stesso (punti 13, 14, 25‑30, 42 e 46 della decisione impugnata). 4. Il 28 marzo 2003 la EKA presentava alla [OSCURATO:PERSONA] una domanda di immunità ai sensi della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 19 febbraio 2002, relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione del 2002 sulla cooperazione»), riguardante l’esistenza di un’intesa sul mercato del clorato di sodio (in prosieguo: l’«intesa»). La EKA ha suffragato la suddetta domanda con elementi probatori documentali e con una dichiarazione orale (punti 54 e 55 della decisione impugnata). 5. Il 30 settembre 2003 la [OSCURATO:PERSONA] adottava una decisione con cui concedeva un’immunità condizionale dell’ammenda alla EKA, conformemente al punto 15 della comunicazione del 2002 sulla cooperazione (punto 55 della decisione impugnata). 6. Il 10 settembre 2004, la [OSCURATO:PERSONA] rivolgeva richieste di informazioni alla [OSCURATO:PERSONA], alla ricorrente e alla [OSCURATO:PERSONA], in applicazione dell’art. 18, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1) (punto 56 della decisione impugnata). 7. Il 18 ottobre 2004, nella sua risposta alla richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] di cui al punto 6 supra, la ricorrente formulava una domanda ai sensi della comunicazione del 2002 sulla cooperazione (punto 57 della decisione impugnata). 8. Il 29 ottobre 2004 la [OSCURATO:PERSONA] depositava presso la [OSCURATO:PERSONA] una domanda ai sensi della comunicazione del 2002 sulla cooperazione fornendo verbalmente all’istituzione informazioni riguardanti l’intesa. [OSCURATO:PERSONA] confermava la suddetta domanda con lettera del 2 novembre 2004 e forniva nel contempo elementi di prova documentali riguardanti la sua partecipazione all’infrazione in parola (punto 58 della decisione impugnata). 9. Fra il 4 novembre 2004 e l’11 aprile 2008, a norma dell’art. 18, n. 2, del regolamento n. 1/2003, la [OSCURATO:PERSONA] rivolgeva richieste di informazioni in particolare alla ricorrente, alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA], alla EKA e alla [OSCURATO:PERSONA]. L’istituzione incontrava altresì le ultime due imprese (punti 59‑65 della decisione impugnata). 10. Con lettera dell’11 luglio 2007 la [OSCURATO:PERSONA] comunicava alla ricorrente la propria intenzione di respingere la sua domanda ai sensi della comunicazione del 2002 sulla cooperazione (punto 563 della decisione impugnata). 11. Con lettera recante la stessa data la [OSCURATO:PERSONA] informava inoltre la [OSCURATO:PERSONA] della propria intenzione di concederle, conformemente alla comunicazione del 2002 sulla cooperazione, una riduzione compresa fra il 30 e il 50% dell’importo dell’ammenda cui era esposta (punto 583 della decisione impugnata). 12. Il 27 luglio 2007 la [OSCURATO:PERSONA] adottava una comunicazione degli addebiti le cui destinatarie erano, oltre alla ricorrente, la EKA, la [OSCURATO:PERSONA] NV, la [OSCURATO:PERSONA], la ELSA, l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la Uralita. Le destinatarie rispondevano entro i termini impartiti (punti 66 e 67 della decisione impugnata). 13. Il 20 novembre 2007 la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA], in particolare, esercitavano il loro diritto al contraddittorio in un’audizione orale presso il consigliere auditore (punto 68 della decisione impugnata). 14. L’11 giugno 2008 la [OSCURATO:PERSONA] adottava la decisione impugnata, notificata due giorni dopo alla ricorrente. 15. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] osserva, in sostanza, che la ricorrente, la EKA, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno messo in atto una strategia volta a stabilizzare il mercato del clorato di sodio con l’obiettivo ultimo di spartirsi i volumi di vendita del prodotto, di coordinare la politica di fissazione dei prezzi nei confronti dei clienti e, in tal modo, di massimizzare i loro margini. Il funzionamento dell’intesa si sarebbe basato su contatti frequenti tra i concorrenti nella forma di riunioni bilaterali o multilaterali e di conversazioni telefoniche, senza peraltro seguire uno schema fisso. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], queste pratiche collusive hanno avuto luogo a partire dal 21 settembre 1994 per la EKA e la [OSCURATO:PERSONA], dal 17 maggio 1995 per la ricorrente, dal 16 dicembre 1996 per l’[OSCURATO:PERSONA] e dal 13 febbraio 1997 per la ELSA. Tali pratiche sarebbero perdurate almeno fino al 9 febbraio 2000 per ciò che concerne la ricorrente, la EKA, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] (punti 69‑71 della decisione impugnata). 16. Per quanto riguarda, in particolare, il comportamento illecito della ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che i fatti esposti nella decisione impugnata indicano che quest’ultima ha partecipato direttamente alle pratiche anticoncorrenziali di cui trattasi. [OSCURATO:PERSONA] rileva altresì che, per l’intera durata dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] deteneva oltre il 97% del capitale sociale della ricorrente. Per tale motivo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che sia ragionevole pensare che la ricorrente dovesse conformarsi alla politica definita dalla sua capogruppo e che essa non potesse quindi agire in maniera autonoma. [OSCURATO:PERSONA] conclude, pertanto, che si può presumere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia esercitato un’influenza determinante sulla ricorrente, come sarebbe corroborato da ulteriori indizi da essa elencati (punti 384 e 386 della decisione impugnata). 17. Per quanto riguarda il calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta in particolare alla ricorrente e alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] si è basata sugli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 23, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti») (punto 498 della decisione impugnata). 18. Anzitutto, la [OSCURATO:PERSONA] spiega che, per stabilire l’importo di base dell’ammenda imposta alla ricorrente, occorre prendere in considerazione un importo corrispondente al 19% del valore delle vendite dei prodotti rientranti nell’intesa. Da un lato, poiché la ricorrente ha partecipato all’infrazione per almeno quattro anni e otto mesi, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale importo debba essere moltiplicato per cinque al fine di tener conto della durata dell’infrazione. Dall’altro, allo scopo di dissuadere le imprese interessate – e in particolare la ricorrente – dal partecipare ad accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, la [OSCURATO:PERSONA] considera necessario imporre un importo addizionale di ammenda corrispondente al 19% del valore delle vendite anzidette. Pertanto, essa conclude che occorre irrogare in solido alla ricorrente e alla [OSCURATO:PERSONA] un’ammenda di EUR 22 700 000 (punti 510 e 521‑523 della decisione impugnata). 19. Inoltre, per quanto riguarda gli adeguamenti dell’importo di base dell’ammenda, in considerazione delle circostanze aggravanti, la [OSCURATO:PERSONA] osserva di aver già sanzionato la ricorrente, alla data dell’adozione della decisione impugnata, nell’ambito di tre decisioni in cui quest’ultima veniva considerata responsabile per precedenti attività collusive. Ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], si tratta delle sue decisioni 23 novembre 1984, 85/74/CEE, relativa a una procedura ai sensi dell’articolo [81 CE] (IV/30.907 – Prodotti del perossigeno) (GU 1985, L 35, pag. 1; in prosieguo: la «decisione perossigeno»), 23 aprile 1986, 86/398/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo [81 CE] (IV/31.149 – Polipropilene) (GU L 230, pag. 1; in prosieguo: la «decisione polipropilene»), e, infine, 27 luglio 1994, 94/599/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo [81 CE] (IV/31.865, PVC) (GU L 239, pag. 14; in prosieguo: la «decisione PVC»). Per un verso, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene, in sostanza, che il comportamento recidivante della ricorrente giustifichi il fatto che a tale impresa venga inflitta una maggiorazione del 90% dell’importo di base dell’ammenda. Per altro verso, essa non rileva alcuna circostanza attenuante a favore della ricorrente, o della [OSCURATO:PERSONA], che motivi una riduzione dell’ammenda. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] considera che, tenuto conto di tutti i fatti di cui trattasi, «nessuna circostanza eccezionale» è idonea a giustificare la concessione alla ricorrente di una riduzione di ammenda al di fuori dell’ambito di applicazione della comunicazione del 2002 sulla cooperazione (punti 525, 526, 538 e 544 della decisione impugnata). 20. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] spiega, in sostanza, che, al fine di assicurarsi che le ammende abbiano un effetto sufficientemente deterrente, e considerando che il fatturato della [OSCURATO:PERSONA] è particolarmente elevato, oltre alle vendite di beni oggetto dell’infrazione e, infine, che quest’ultimo è di gran lunga superiore, in termini assoluti, al fatturato delle altre imprese interessate, occorre infliggere alla [OSCURATO:PERSONA] una maggiorazione del 70% dell’importo di base dell’ammenda (punti 545, 548 e 559 della decisione impugnata). 21. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che le ammende da irrogare alla ricorrente e alla [OSCURATO:PERSONA], in particolare, sono inferiori al 10% del loro rispettivo fatturato complessivo realizzato nel 2007 e che le ammende che potevano essere loro comminate prima dell’applicazione della comunicazione del 2002 sulla cooperazione ammontavano, da un lato, per la ricorrente, a EUR 43 130 000 e, dall’altro lato, per la [OSCURATO:PERSONA], a EUR 38 590 000 (punti 551 e 552 della decisione impugnata). 22. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la ricorrente non debba beneficiare di alcuna riduzione di ammenda ai sensi della comunicazione del 2002 sulla cooperazione, posto che gli elementi informativi che essa ha fornito all’istituzione non hanno apportato alcun valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 della suddetta comunicazione. Per contro, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] le ha fornito elementi di prova con un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 della stessa comunicazione. Pertanto, l’istituzione le accorda una riduzione del 50% dell’importo dell’ammenda che le sarebbe stata altrimenti inflitta (punti 580, 588 e 591 della decisione impugnata). 23. Gli artt. 1 e 2 del dispositivo della decisione impugnata così recitano: «Articolo 1 Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 81 del trattato e l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando, per i periodi indicati, ad un sistema di accordi e pratiche concordate con l’obiettivo di spartire i volumi di vendita, fissare i prezzi, scambiarsi informazioni commerciali riservate sui prezzi e sui volumi di vendita nonché di controllare l’esecuzione degli accordi anticoncorrenziali sul clorato di sodio all’interno del mercato SEE: a) [EKA], dal 21 settembre 1994 al 9 febbraio 2000; b) [OSCURATO:PERSONA] (…), dal 21 settembre 1994 al 9 febbraio 2000; c) [OSCURATO:PERSONA] (…), dal 21 settembre 1994 al 9 febbraio 2000; d) [ELSA], dal 13 febbraio 1997 al 9 febbraio 2000; e) [la ricorrente], dal 17 maggio 1995 al 9 febbraio 2000; f) [OSCURATO:PERSONA] (…), dal 17 maggio 1995 al 9 febbraio 2000; g) [OSCURATO:PERSONA] (…), dal 16 dicembre 1996 al 9 febbraio 2000; h) Uralita (…), dal 16 dicembre 1996 al 9 febbraio 2000. Articolo 2 Per le infrazioni di cui all’articolo 1, sono inflitte le seguenti ammende: a) EKA (…) e [OSCURATO:PERSONA] (…), in solido: EUR 0; b) [OSCURATO:PERSONA] (…): EUR 10 150 000, di cui in solido con [ELSA] (in liquidazione): EUR 50 900; c) [la ricorrente] e [OSCURATO:PERSONA] (…), in solido: EUR 22 700 000; d) [la ricorrente]: EUR 20 430 000; e) [OSCURATO:PERSONA] (…): EUR 15 890 000; f) [OSCURATO:PERSONA] (…) e Uralita (…), in solido: EUR 9 900 000. (…)». 24. All’art. 3 del dispositivo della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ingiunge alle imprese elencate all’art. 1 della decisione stessa, da un lato, di porre fine alle infrazioni di cui trattasi, qualora non lo abbiano già fatto, e, dall ’altro, di astenersi dal reiterare qualsiasi atto o comportamento descritto all’art. 1 della decisione stessa, o qualsiasi atto o comportamento che abbia oggetto ed effetto identico o analogo. 25. L’art. 4 del dispositivo della decisione impugnata elenca i destinatari della decisione stessa, che sono le imprese indicate all’art. 1. Procedimento e conclusioni delle parti 26. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 agosto 2008, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame. 27. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento. Il Tribunale ha altresì posto alcuni quesiti alla [OSCURATO:PERSONA] chiedendo a quest’ultima di produrre taluni documenti. [OSCURATO:PERSONA] ha risposto alle suddette domande entro i termini impartiti, rifiutandosi, tuttavia, di produrre la trascrizione della domanda orale di immunità dell’EKA. 28. Le difese delle parti e le loro risposte ai quesiti orali posti dal Tribunale sono state ascoltate nel corso dell’udienza svoltasi il 2 giugno 2010. 29. Con ordinanza 11 giugno 2010, causa T‑343/08, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non pubblicata nella Raccolta), il Tribunale, da un lato, ha ordinato alla [OSCURATO:PERSONA] di produrre la trascrizione della domanda orale di immunità dell’EKA e, dall’altro lato, ha autorizzato la consultazione di tale documento da parte degli avvocati della ricorrente presso la cancelleria del Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto entro il termine impartito il suddetto documento, che gli avvocati della ricorrente hanno consultato presso la cancelleria anzidetta. La ricorrente, invece, non ha risposto entro il suddetto termine al quesito scritto del Tribunale che le chiedeva se tale documento fosse identico a quello cui aveva avuto accesso nel corso del procedimento amministrativo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] 30. La fase orale del procedimento si è conclusa il 27 luglio 2010. 31. La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: – in via principale, annullare, ai sensi dell’art. 230 CE, la decisione impugnata, nella parte in cui la riguarda; – in subordine, annullare o ridurre, ai sensi dell’art. 229 CE, l’importo delle ammende che le sono state inflitte nella decisione impugnata; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 32. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare la ricorrente alle spese. In diritto A – Sulle conclusioni, formulate in via principale, dirette all’annullamento della decisione impugnata 33. A sostegno della sua domanda di annullamento della decisione impugnata nella parte che la concerne, la ricorrente deduce quattro motivi. Il primo motivo riguarda errori di fatto e di diritto connessi all’imputazione del comportamento illecito della ricorrente alla [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo motivo riguarda errori di diritto connessi alla maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda inflitta alla ricorrente in considerazione della recidiva. Il terzo motivo riguarda il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente ritenuto che la ricorrente non potesse beneficiare di una riduzione di ammenda ai sensi della comunicazione del 2002 sulla cooperazione. Il quarto motivo riguarda errori di fatto e di diritto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso non concedendole alcuna riduzione dell’ammenda al di fuori del campo di applicazione della comunicazione del 2002 sulla cooperazione. 1. Sulla ricevibilità 34. [OSCURATO:PERSONA] solleva due eccezioni di irricevibilità relative, in primo luogo, al primo capo di conclusioni della ricorrente e, in secondo luogo, al primo motivo di quest’ultima. a) Sulla prima eccezione di irricevibilità, relativa all’irricevibilità del primo capo di conclusioni della ricorrente 35. [OSCURATO:PERSONA] sostiene l’irricevibilità del primo capo di conclusioni della ricorrente. Ad avviso dell’istituzione nessuno dei motivi dedotti, menzionati al punto 33 supra, può comportare l’annullamento della decisione impugnata nel suo insieme. 36. Benché la ricorrente non adduca, nelle sue memorie, alcun argomento contro l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], occorre sottolineare che essa, in risposta ai quesiti posti del Tribunale nel corso dell’udienza, con il primo capo di conclusioni ha chiesto l’annullamento dell’art. 2, lett. c) e d), della decisione impugnata, di cui è stato preso atto nel verbale di udienza. 37. Il Tribunale osserva che con il secondo, il terzo e il quarto motivo, di cui al punto 33 supra, la ricorrente contesta, in sostanza, l’importo delle ammende che la [OSCURATO:PERSONA] le ha inflitto all’art. 2, lett. c) e d), della decisione impugnata. Conformemente all’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, tali motivi fondano dunque la sua domanda di annullamento parziale del suddetto articolo. 38. Pertanto, dev’essere dichiarata la ricevibilità del primo capo di conclusioni della ricorrente, nella parte in cui riguarda esclusivamente l’annullamento dell’art. 2, lett. c) e d), della decisione impugnata. Conseguentemente, va dichiarata l’infondatezza della prima eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA]. b) Sulla seconda eccezione di irricevibilità, relativa all’irricevibilità del primo motivo dedotto dalla ricorrente 39. [OSCURATO:PERSONA] fa valere l’irricevibilità del primo motivo dedotto dalla ricorrente, secondo cui l’istituzione ha erroneamente attribuito alla [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità dell’infrazione che essa aveva commesso, in quanto tale imputazione non le arreca pregiudizio. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in particolare, che siffatta imputazione non influisce sull’importo delle ammende inflitte alla ricorrente. In risposta ai quesiti posti dal Tribunale nel corso dell’udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato, da un lato, che l’eventuale annullamento da parte del Tribunale della detta imputazione non gioverebbe in alcun modo alla ricorrente, posto che quest’ultima rimarrebbe l’unico debitore dell’ammenda prevista all’art. 2, lett. c), della decisione impugnata. Dall’altro, sarebbe infondato l’argomento della ricorrente secondo cui l’ammenda che le è stata inflitta nella decisione impugnata sarebbe stata maggiorata per la recidiva proprio a motivo della ripresa, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della sua attività sul mercato del polipropilene a seguito dell’adozione della decisione polipropilene. 40. La ricorrente non adduce alcun argomento, nelle sue memorie, contro la seconda eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA]. In risposta ai quesiti posti dal Tribunale nel corso dell’udienza, essa ha affermato che l’imputazione del suo comportamento illecito alla [OSCURATO:PERSONA] aveva influito sull’importo dell’ammenda che le è stata inflitta in considerazione della recidiva nella decisione impugnata, posto che la [OSCURATO:PERSONA] ha ripreso l’attività che aveva sul mercato del polipropilene dopo l’adozione della decisione polipropilene. 41. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, va innanzi tutto rilevato che, secondo una giurisprudenza costante, un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo ove il ricorrente abbia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato. Un tale interesse presuppone che l’annullamento di tale atto possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto (v., in tal senso, sentenze della Corte 13 luglio 2000, causa C‑174/99 P, Parlamento/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6189, punto 33, e 10 settembre 2009, causa C‑97/08 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8237, punto 33 e giurisprudenza ivi citata; v. sentenza del Tribunale 28 settembre 2004, causa T‑310/00, MCI/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3253, punto 44 e giurisprudenza ivi citata). 42. Il Tribunale deve pertanto verificare se il primo motivo dedotto dalla ricorrente sia in grado di procurarle un beneficio ai sensi della giurisprudenza citata al punto 41 supra. 43. In primo luogo, riguardo alla domanda di annullamento o di riduzione dell’ammenda prevista all’art. 2, lett. c), della decisione impugnata, occorre anzitutto rammentare che quest’ultima ammonta a EUR 22 700 000 e che è stata inflitta in solido alla ricorrente e alla [OSCURATO:PERSONA]. Poi, come emerge dai punti 510 e 521‑523 della decisione impugnata, il cui contenuto è sintetizzato al punto 18 supra, l’importo di tale ammenda è stato determinato conformemente alle disposizioni degli orientamenti e corrisponde al 19% del valore delle vendite della ricorrente, moltiplicato per cinque in ragione del periodo di durata della sua partecipazione all’infrazione in parola e a cui è stato aggiunto, a scopo dissuasivo, un ulteriore importo del 19% del valore delle vendite della ricorrente. Pertanto, come osserva la [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie, senza peraltro essere contestata dalla ricorrente, tale ammenda è stata determinata in funzione di dati numerici suoi propri, senza che, per fissarne l’importo, la [OSCURATO:PERSONA] abbia preso in considerazione quelli della [OSCURATO:PERSONA]. 44. Pertanto, anche se il Tribunale fosse indotto a ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente attribuito la responsabilità del comportamento illecito dell’impresa in parola alla [OSCURATO:PERSONA], da un lato, tale constatazione non comporterebbe conseguenze né sul principio stesso di imposizione dell’ammenda inflitta alla ricorrente all’art. 2, lett. c), della decisione impugnata in ragione della sua partecipazione all’intesa, né sul calcolo dell’importo della detta ammenda. Dall’altro, come giustamente osservato dalla [OSCURATO:PERSONA] in risposta ai quesiti del Tribunale nel corso dell’udienza, se pure siffatta constatazione inducesse il suddetto giudice ad annullare le ammende inflitte alla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, la ricorrente rimarrebbe l’unico soggetto debitore dell’ammenda prevista all’art. 2, lett. c), della decisione impugnata. 45. In secondo luogo, riguardo all’ammenda prevista all’art. 2, lett. d), della decisione impugnata, va innanzi tutto osservato che, come emerge dai punti 525 e 526 della decisione anzidetta, il cui contenuto è riassunto al punto 19 supra, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che, conformemente al punto 28 degli orientamenti, occorresse, in considerazione della recidiva, aumentare del 90%, l’importo di base dell’ammenda di EUR 22 700 000 inflitta in solido alla ricorrente e alla [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha imposto alla ricorrente l’ammenda di EUR 20 430 000 di cui all’art. 2, lett. d), della decisione impugnata proprio sulla base delle decisioni perossigeno, polipropilene e PVC, di cui la stessa era destinataria. 46. Pertanto, anche se il Tribunale dovesse constatare che la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente attribuito alla [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità del comportamento illecito dell’impresa in parola, siffatta constatazione sarebbe ininfluente, da un lato, sul principio stesso della sua condanna a un’ammenda di EUR 20 430 000 per il suo comportamento recidivante e, dall’altro, sul calcolo dell’importo della detta ammenda. Invero, tale importo corrisponde al 90% dell’importo dell’ammenda di EUR 22 700 000 di cui all’art. 2, lett. c), della decisione impugnata che, come osservato al punto 43 supra, è stato calcolato esclusivamente in base ai dati numerici propri della ricorrente. 47. In proposito, dev’essere dichiarato inconferente l’argomento che la ricorrente ha dedotto in risposta ai quesiti del Tribunale nel corso dell’udienza (v. punto 40 supra). Infatti, posto che, come risulta dall’art. 1 della decisione polipropilene, la ricorrente era destinataria di tale decisione su cui la [OSCURATO:PERSONA] si è in particolare fondata per constatare il suo comportamento recidivante nella decisione impugnata, l’eventuale constatazione del Tribunale secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ingiustamente sanzionato la [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata non avrebbe alcuna incidenza sul principio stesso dell’imposizione alla ricorrente dell’ammenda prevista all’art. 2, lett. d), della decisione impugnata né sul calcolo del relativo importo. 48. Alla luce di tutte le suesposte osservazioni, occorre concludere che il primo motivo dedotto dalla ricorrente non può procurarle un beneficio ai sensi della giurisprudenza citata al punto 41 supra. 49. Pertanto, dev’essere accolta la seconda eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] e dichiarata l’irricevibilità del primo motivo dedotto dalla ricorrente. 2. Nel merito a) Sul secondo motivo, relativo a errori di diritto connessi alla maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda inflitta alla ricorrente a motivo della recidiva 50. La ricorrente fa valere, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente maggiorato del 90% l’importo di base dell’ammenda che le è stata inflitta in considerazione della recidiva. Questo motivo si divide in tre parti. Sulla prima parte, relativa alla violazione dei diritti della difesa e del principio di proporzionalità, tenuto conto della presa in considerazione della decisione perossigeno, a motivo della recidiva, nella decisione impugnata – Argomenti delle parti 51. In primo luogo, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato i suoi diritti della difesa avendo tenuto conto della decisione perossigeno ai fini della recidiva pur non avendola menzionata nella comunicazione degli addebiti. Sebbene la ricorrente non contesti che, conformemente alla sentenza del Tribunale 25 ottobre 2005, causa T‑38/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4407, in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale», punti 56 e 57), la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione definitiva, può tenere conto della recidiva quale circostanza aggravante senza indicarlo nella comunicazione degli addebiti, essa, tuttavia, ritiene che, poiché la [OSCURATO:PERSONA], nella detta comunicazione, ha scelto di indicare le decisioni che sanzionano la ricorrente su cui l’istituzione intendeva fondarsi in considerazione della recidiva, quest’ultima non potesse basarsi sulla decisione perossigeno nella decisione impugnata. Invero, indicando soltanto le decisioni polipropilene e PVC alla nota a pie’ di pagina n. 361 della comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe indotto in errore la ricorrente in merito alla portata della circostanza aggravante da essa infine considerata nella decisione impugnata, impedendole in tal modo, in fase di tale comunicazione, di far valere le proprie osservazioni sul periodo di undici anni trascorso fra l’adozione della decisione perossigeno e l’inizio dell’infrazione sanzionata nella decisione impugnata. 52. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato il principio di proporzionalità tenendo conto, nella decisione impugnata, della decisione perossigeno ai fini della recidiva. Ad avviso della ricorrente, il lasso di tempo intercorso fra l’adozione della decisione perossigeno e l’inizio dell’infrazione sanzionata nella decisione impugnata sarebbe palesemente eccessivo. Dalla prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] e dalla sentenza della Corte 8 febbraio 2007, causa C‑3/06 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1331, in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Corte», punto 39), emerge che il lasso di tempo superiore a dieci anni che sarebbe trascorso fra la constatazione di una prima infrazione e il compimento della seconda non consentirebbe di affermare che un’impresa dimostra una tendenza a violare le regole della concorrenza. Il fatto di tenere conto, nella decisione impugnata, della decisione perossigeno sarebbe tanto più sproporzionato in quanto riguarda fatti che risalgono a oltre 30 anni prima. Peraltro, la ricorrente osserva che sono trascorsi sette anni dalla fine dell’infrazione sanzionata nella decisione PVC e dall’adozione di tale decisione. 53. [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti della ricorrente. – Giudizio del Tribunale 54. In primo luogo, riguardo alla censura della ricorrente secondo cui i suoi diritti della difesa sono stati violati in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non ha indicato la decisione perossigeno nella comunicazione degli addebiti, occorre innanzi tutto rammentare che, secondo costante giurisprudenza, se la [OSCURATO:PERSONA], nella comunicazione degli addebiti, afferma espressamente che vaglierà l’opportunità di infliggere ammende alle imprese interessate e indica le principali considerazioni di fatto e di diritto atte a comportare l’irrogazione di un’ammenda, quali la gravità e la durata della presunta infrazione, ed il fatto di averla commessa intenzionalmente o per negligenza, essa adempie il suo obbligo di rispettare il diritto delle imprese di essere sentite. In tal modo, essa fornisce loro le indicazioni necessarie per difendersi non solo contro l’accertamento dell’infrazione, ma altresì contro il fatto di vedersi infliggere un’ammenda (sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1825, punto 21, e sentenza [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale, citata al punto 51 supra, punto 50). 55. Poi, per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare dell’ammenda, i diritti della difesa delle imprese interessate vengono garantiti dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] attraverso la possibilità di presentare osservazioni in ordine alla durata, alla gravità e alla prevedibilità del carattere anticoncorrenziale dell’illecito. Inoltre, le imprese fruiscono di una garanzia supplementare per quanto concerne la determinazione dell’importo dell’ammenda, in quanto il Tribunale ha cognizione anche di merito e può in particolare annullare o ridurre l’ammenda in forza dell’art. 31 del regolamento n. 1/2003 (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale, citata al punto 51 supra, punto 51 e la giurisprudenza ivi citata). 56. Infine, per quanto riguarda più in particolare la circostanza aggravante della recidiva, è importante sottolineare che, secondo la giurisprudenza, da un lato, il semplice fatto che nelle decisioni precedenti la [OSCURATO:PERSONA] abbia considerato che certi elementi non costituivano una circostanza aggravante ai fini della determinazione dell’ammontare dell’ammenda non implica che essa sia tenuta ad effettuare la medesima valutazione in una decisione successiva. D’altro canto, la possibilità concessa ad un’impresa, nell’ambito di un diverso procedimento, di pronunciarsi sull’intenzione di contestarle una recidiva non implica affatto che la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta ad agire nello stesso modo in tutti i casi né che, in mancanza di tale possibilità, alla ricorrente si impedisca di esercitare pienamente il suo diritto di essere sentita (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale, citata al punto 51 supra, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata). 57. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, si deve constatare che, come osserva la [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie, nella comunicazione degli addebiti l’istituzione intendeva imporre ammende alle imprese in parola (v. punto 345 della detta comunicazione) e che l’istituzione avrebbe tenuto conto della gravità e della durata dell’infrazione, facendo riferimento agli orientamenti (v. punto 346 della detta comunicazione). Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che avrebbe preso in considerazione eventuali circostanze attenuanti del tipo di quelle previste al punto 29 degli orientamenti, nonché eventuali circostanze aggravanti del tipo di quelle previste al punto 28 degli orientamenti, che richiamano espressamente la recidiva (v. punto 350 della detta comunicazione). Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ha preso atto del fatto che alcune fra le imprese in parola «avevano già formato oggetto di decisioni su un’infrazione analoga» (v. punto 351 della detta comunicazione), cosa che l’istituzione precisa riguardo alla ricorrente menzionando le decisioni polipropilene e PVC (v. nota a pie’ di pagina n. 361 della detta comunicazione). 58. Pertanto, sulla base degli elementi esposti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella comunicazione degli addebiti, ripresi al punto 57 supra, quest’ultima ha applicato la circostanza aggravante della recidiva nella decisione impugnata conformemente alla giurisprudenza illustrata ai punti 54‑56 supra, senza violare i diritti della difesa della ricorrente. 59. In proposito, va dichiarata l’infondatezza dell’argomento della ricorrente secondo cui sono stati violati i suoi diritti della difesa, laddove la [OSCURATO:PERSONA], per un verso, l’avrebbe indotta in errore in merito alla portata dell’aggravante della recidiva, che sarebbe considerata nella decisione impugnata, e per l’altro verso le avrebbe impedito, nella fase della risposta alla comunicazione degli addebiti, di far valere i propri argomenti sul periodo di undici anni trascorso fra la decisione perossigeno e l’inizio della partecipazione della ricorrente all’infrazione sanzionata nella decisione impugnata. 60. Infatti, da un lato, poiché nella comunicazione degli addebiti la [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente indicato la sua intenzione di prendere in considerazione la circostanza aggravante della recidiva, in particolare nei confronti della ricorrente, e posto che l’istituzione non ha affatto dichiarato nella detta comunicazione che, al riguardo, si sarebbe fondata soltanto sulle decisioni polipropilene e PVC, a cui rimanda nella nota a pie’ di pagina n. 361 della comunicazione medesima, la ricorrente non poteva escludere che la [OSCURATO:PERSONA] considerasse tale circostanza aggravante fondandosi su qualsiasi decisione anteriore, come la decisione perossigeno, in grado di dimostrare una recidiva nei suoi confronti. 61. Dall’altro lato, e in ogni caso, poiché, in base alla giurisprudenza richiamata al punto 56 supra, nella comunicazione degli addebiti la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a indicare le decisioni che hanno in precedenza sanzionato la ricorrente per aver partecipato a intese e sulle quali essa intendeva fondarsi per constatare una recidiva nella decisione impugnata, la sola mancata indicazione della decisione perossigeno nella suddetta comunicazione non può né averle impedito di esercitare pienamente il proprio diritto al contraddittorio né averla indotta in errore sulla portata della circostanza aggravante che la [OSCURATO:PERSONA] le ha applicato nella decisione impugnata. 62. Pertanto, si deve osservare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, i suoi diritti della difesa non sono stati violati. 63. In secondo luogo, riguardo alla censura della ricorrente per cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato il principio di proporzionalità considerando la decisione perossigeno ai fini della recidiva, va innanzi tutto rammentato che, secondo la giurisprudenza, il principio di proporzionalità esige che gli atti delle istituzioni non superino i limiti di ciò che è idoneo e necessario al conseguimento dello scopo perseguito. Nel contesto del calcolo delle ammende, la gravità delle infrazioni deve essere determinata in funzione di numerosi fattori ed è necessario non attribuire ad alcuno di tali elementi un’importanza sproporzionata rispetto agli altri elementi di valutazione. Il principio di proporzionalità implica in questo ambito che la [OSCURATO:PERSONA] debba fissare l’ammenda in modo proporzionato rispetto agli elementi presi in considerazione per valutare la gravità dell’infrazione e che essa debba applicare al riguardo tali elementi in maniera coerente e obiettivamente giustificata (v. sentenze del Tribunale 27 settembre 2006, causa T-43/02, Jungbunzlauer/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3435, punti 226‑228 e la giurisprudenza ivi citata, e 28 aprile 2010, cause riunite T‑456/05 e T‑457/05, Gütermann e Zwicky/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1443, punto 264). 64. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un potere discrezionale riguardo alla scelta degli elementi da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell’importo delle ammende, come, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l’effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza necessità di riferirsi ad un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Corte, citata al punto 52 supra, punto 37 e la giurisprudenza ivi citata). 65. Dev’essere altresì sottolineato che la constatazione e la valutazione delle caratteristiche specifiche di una recidiva rientrano nel detto potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] e che quest’ultima non può essere vincolata ad un eventuale termine di prescrizione per una constatazione del genere (sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Corte, citata al punto 52 supra, punto 38, e sentenza del Tribunale 30 settembre 2009, causa T‑161/05, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3555, punto 141). 66. Infatti, la recidiva rappresenta un elemento importante che la [OSCURATO:PERSONA] è chiamata a valutare, dato che la sua presa in considerazione è diretta a indurre le imprese che hanno una palese tendenza a violare le regole della concorrenza a mutare il loro comportamento. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] può, in ogni singolo caso, prendere in considerazione quei fattori che confermano tale tendenza, incluso, ad esempio, il tempo trascorso tra le infrazioni in questione (sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Corte, citata al punto 52 supra, punto 39, e sentenza Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], citata al punto 65 supra, punto 141). 67. La Corte ha in tal modo ritenuto che la ripetizione, ad opera di un’impresa, di violazioni alle regole di concorrenza, ciascuna separata da un breve lasso di tempo, vale a dire meno di dieci anni, testimoniasse la propensione di quest’ultima a non trarre conseguenze appropriate da una constatazione nei suoi confronti di una violazione delle dette regole (sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Corte, citata al punto 52 supra, punto 40). 68. Dalla giurisprudenza richiamata ai punti 63‑67 supra emerge dunque che, sebbene nessun termine di prescrizione osti alla constatazione di un comportamento recidivante da parte della [OSCURATO:PERSONA], ciò non toglie che, conformemente al principio di proporzionalità, la [OSCURATO:PERSONA] non può prendere in considerazione una ovvero alcune decisioni anteriori che sanzionano un’impresa senza limiti temporali. 69. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, da un lato, va rammentato che la ricorrente non ha negato, né durante il procedimento amministrativo né dinanzi al Tribunale, la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] di cui all’art. 1, lett. e), della decisione impugnata, secondo cui essa aveva partecipato all’intesa dal 17 maggio 1995 al 9 febbraio 2000. 70. Dall’altro, la ricorrente non contesta né le date delle decisioni in cui la [OSCURATO:PERSONA] l’aveva in precedenza sanzionata a motivo della sua partecipazione a intese, né i periodi in cui essa ha partecipato alle intese anzidette sanzionate dalla [OSCURATO:PERSONA]. In proposito, si deve innanzi tutto osservare che, nella decisione perossigeno, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che il periodo di durata dell’infrazione era compreso tra il 1961 e il 13 dicembre 1980 (art. 1 di tale decisione). In seguito, nella decisione polipropilene, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l’infrazione avesse avuto luogo da novembre 1977 fino alla fine del 1982 o all’inizio del 1983 (art. 1, primo trattino, di tale decisione). Infine, nella decisione PVC la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che l’infrazione era stata commessa da agosto 1980 fino a maggio 1984 (punti 8 e 54 di tale decisione). 71. Dalle constatazioni di cui ai punti 69 e 70 supra emerge, dunque, che la ricorrente ha violato le regole della concorrenza partecipando in maniera continuata a intese dal 1961 fino a maggio 1984, per le quali essa è stata sanzionata inizialmente nel 1984, poi nel 1986 e, infine, nel 1994, e che, nonostante questa serie di decisioni, essa ha reiterato il suo comportamento illecito partecipando a una nuova intesa, sanzionata nella decisione impugnata, a decorrere dal 17 maggio 1995 fino al 9 febbraio 2000. 72. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha legittimamente tenuto conto delle decisioni perossigeno, polipropilene e PVC per constatare la recidiva della ricorrente, posto che tutte queste decisioni, adottate con un breve intervallo di tempo l’una dall’altra e di cui l’ultima è stata formulata un anno prima della sua partecipazione all’infrazione sanzionata nella decisione impugnata, dimostrano la sua tendenza a violare le regole della concorrenza. Ciò detto, la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato il principio della proporzionalità tenendo conto delle suddette decisioni nell’ambito della valutazione del comportamento recidivante della ricorrente. 73. Vanno esclusi, in quanto inconferenti, gli argomenti della ricorrente secondo cui, in primo luogo, dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Corte, citata al punto 52 supra (punto 40), emerge che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva prendere in considerazione, ai fini della recidiva, la decisione perossigeno in quanto fra l’adozione di tale decisione e l’inizio dell’infrazione sanzionata nella decisione impugnata era trascorso un termine eccessivo, ossia undici anni; in secondo luogo, la decisione perossigeno riguarda fatti che risalgono a più di 30 anni prima e, in terzo luogo, tra la fine dell’infrazione sanzionata nella decisione PVC e l’adozione della decisione in parola sono trascorsi sette anni. Infatti, in ogni caso questi argomenti non rimettono in discussione la conclusione di cui al punto 72 supra. 74. Pertanto, dev’essere dichiarata infondata la censura della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di proporzionalità prendendo in considerazione la decisione perossigeno ai fini della recidiva e, conseguentemente, dev’essere respinta la prima parte nel suo insieme. Sulla seconda parte, relativa a una violazione dei principi del ne bis in idem e di proporzionalità, tenuto conto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva già preso in considerazione, ai fini della recidiva, le decisioni perossigeno, polipropilene e PVC in altre quattro decisioni che sanzionano la ricorrente – Argomenti delle parti 75. In primo luogo, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio del ne bis in idem in virtù del quale, secondo la giurisprudenza, una persona che è già stata giudicata non può più essere accusata o punita per il medesimo fatto. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto constatare di aver già tenuto conto delle decisioni perossigeno, polipropilene e PVC in quattro decisioni da essa stessa adottate fra il 2003 e il 2006 e in cui aveva sanzionato la ricorrente (in prosieguo: le «quattro decisioni adottate fra il 2003 e il 2006»). Si tratterebbe delle decisioni 10 dicembre 2003, C (2003) 4570 def. e rettifica C (2004) 4, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/E-2/37.857 – Perossidi organici) (GU 2005, L 110, pag. 44; in prosieguo: la «decisione perossidi organici»); 19 gennaio 2005, C (2004) 4876, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/E‑1/37.773 – AMCA) (GU 2006, L 353, pag. 12); 3 maggio 2006, C (2006) 1766, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F/C.38.620 – Perossido d’idrogeno e perborato) (GU L 353, pag. 54; in prosieguo: la «decisione perossido d’idrogeno»), e 31 maggio 2006, C (2006) 2098 def., relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F/38.645 – Metacrilato) (GU L 322, pag. 20; in prosieguo: la «decisione metacrilato»). La ricorrente ritiene, in sostanza, che una decisione in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto di un’infrazione precedente in funzione della recidiva le impedisca di prendere in considerazione la stessa infrazione per dichiarare la circostanza aggravante della recidiva in una nuova decisione. 76. In secondo luogo, la ricorrente fa valere che, applicando una maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda in funzione della recidiva sulla base dei medesimi fatti in cinque procedimenti diversi, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di proporzionalità. Infatti, la detta maggiorazione sarebbe inutile e sproporzionata rispetto allo scopo dissuasivo. 77. Da un lato, la maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda in considerazione della recidiva nella decisione impugnata sarebbe stata valida soltanto se i fatti incriminati nella suddetta decisione fossero stati successivi ai fatti all’origine delle quattro decisioni adottate fra il 2003 e il 2006, e non fossero stati contemporanei a queste. Infatti, poiché le infrazioni sanzionate nelle quattro decisioni anzidette erano contemporanee a quelle constatate nella decisione impugnata, ma le dette decisioni non erano state adottate al momento dei fatti sanzionati nella decisione impugnata, la ricorrente non avrebbe avuto la possibilità di modificare il suo comportamento sul mercato del clorato di sodio. 78. Dall’altro lato, ad avviso della ricorrente, una maggiorazione in considerazione della recidiva corrispondente al 50% dell’importo di base dell’ammenda, come quella inflitta nelle quattro decisioni adottate fra il 2003 e il 2006, avrebbe soddisfatto in maniera sufficiente lo scopo dissuasivo della decisione impugnata. 79. [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti della ricorrente. – Giudizio del Tribunale 80. In primo luogo, riguardo alla censura della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio del ne bis in idem per il fatto di aver preso in considerazione le decisioni perossigeno, polipropilene e PVC, da un lato, nelle quattro decisioni adottate fra il 2003 e il 2006 e, dall’altro, nella decisione impugnata, si deve ricordare che, secondo giurisprudenza costante, il principio del ne bis in idem, principio fondamentale del diritto comunitario, sancito peraltro dall’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1), vieta, in materia di concorrenza, che un’impresa venga condannata o perseguita un’altra volta per un comportamento anticoncorrenziale per il quale sia stata sanzionata o dichiarata non responsabile in forza di una precedente decisione non impugnabile (sentenze della Corte 5 maggio 1966, cause riunite 18/65 e 35/65, Gutmann/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 149, pag. 172, e 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8375, punto 59; sentenza [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale, citata al punto 51 supra, punto 184). 81. L’applicazione del principio del ne bis in idem è soggetta ad una triplice condizione di identità dei fatti, di unità del contravventore e di unità dell’interesse giuridico tutelato (sentenza della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-123, punto 338, e sentenza [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale, citata al punto 51 supra, punto 185). 82. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, da un lato, va osservato che la presa in considerazione da parte della [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, di infrazioni anteriori non è diretta a sanzionare nuovamente le stesse, bensì a sanzionare la ricorrente per aver partecipato all’intesa di cui alla decisione impugnata, tenendo conto del suo comportamento recidivante. Pertanto, dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia già preso in considerazione queste stesse infrazioni nelle quattro decisioni adottate fra il 2003 e il 2006 non deriva una violazione del principio del ne bis in idem. 83. Dall’altro lato, e in ogni caso, va osservato che le condizioni cumulative di applicabilità del principio del ne bis in idem illustrate al punto 81 supra non sono soddisfatte, giacché manca la condizione di identità dei fatti. Invero, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] sanziona la ricorrente per aver partecipato all’intesa, per cui l’istituzione non aveva promosso alcuna azione né adottato sanzioni, circostanza che, peraltro, la ricorrente non sostiene. 84. [OSCURATO:PERSONA] non ha dunque violato il principio del ne bis in idem prendendo in considerazione le decisioni perossigeno, polipropilene e PVC per accertare il comportamento recidivante della ricorrente nella decisione impugnata, anche se l’istituzione aveva già preso in considerazione queste prime tre decisioni nell’ambito delle quattro decisioni adottate fra il 2003 e il 2006. 85. Pertanto, occorre dichiarare che questa censura della ricorrente è infondata. 86. In secondo luogo, laddove la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di proporzionalità applicando, nella decisione impugnata, una maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda in considerazione della recidiva, in primo luogo occorre in proposito ritenere infondato il suo argomento secondo cui lo scopo dissuasivo era già stato raggiunto, tenendo conto delle decisioni perossigeno, polipropilene e PVC ai fini della recidiva nelle quattro decisioni adottate fra il 2003 e il 2006. 87. Invero, da un lato, poiché la [OSCURATO:PERSONA] deve prendere in considerazione la recidiva di un’impresa proprio nella valutazione della gravità dell’infrazione che essa intende sanzionare (sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Corte, citata al punto 52 supra, punto 26), il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia già tenuto conto delle decisioni perossigeno, polipropilene e PVC nelle quattro decisioni adottate fra il 2003 e il 2006 non le impedirebbe di prendere legittimamente in considerazione tali ultime tre decisioni, nella decisione impugnata, per dissuadere la ricorrente dal reiterare la sua condotta illecita in futuro. 88. Dall’altro lato, va osservato che sarebbe contrario allo scopo dissuasivo se la [OSCURATO:PERSONA] tenesse conto del fatto che, in una precedente decisione, essa ha preso in considerazione, ai fini della recidiva, una prima infrazione per escludere, in una decisione successiva, una maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda sulla base della detta infrazione. Invero, siffatta soluzione produrrebbe la situazione – controproducente sotto il profilo dello scopo dissuasivo dell’ammenda – in cui un’impresa plurirecidiva non vedrebbe aumentare progressivamente l’importo dell’ammenda che le viene inflitta in funzione del numero di infrazioni commesse, ma, al contrario, vedrebbe diminuire progressivamente l’importo marginale dell’ammenda che le può essere imposto in funzione del numero crescente di decisioni che la sanzionano. 89. In secondo luogo, va respinto in quanto inconferente l’argomento della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di proporzionalità imponendole una nuova maggiorazione in funzione della recidiva, anche se le quattro decisioni adottate fra il 2003 e il 2006 riguardavano fatti contemporanei a quelli della decisione impugnata e, conseguentemente, ciò non le avrebbe permesso in alcun modo di modificare la propria condotta sul mercato del clorato di sodio. Infatti, nella fattispecie, è ininfluente che le quattro decisioni adottate fra il 2003 e il 2006 riguardino fatti contemporanei a quelli di cui alla decisione impugnata, posto che la [OSCURATO:PERSONA] si è basata esclusivamente sulle decisioni perossigeno, polipropilene e PVC, che la ricorrente non nega siano state adottate prima dell’inizio dell’infrazione sanzionata nella decisione impugnata, per dimostrare in quest’ultima la recidiva della ricorrente. 90. Alla luce dell’insieme delle considerazioni precedenti, occorre dichiarare infondata la censura della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di proporzionalità, come definito al punto 63 supra e, pertanto, la seconda parte del presente motivo nel suo insieme. Sulla terza parte, relativa a una violazione dei principi di proporzionalità, di parità di trattamento e di buona amministrazione, tenuto conto della maggiorazione del 90% dell’importo di base dell’ammenda imposta alla ricorrente in funzione del comportamento recidivante – Argomenti delle parti 91. In via subordinata, la ricorrente fa valere che, anche se, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] avesse legittimamente maggiorato l’importo di base dell’ammenda in funzione del comportamento recidivante, ciò non toglie che l’istituzione abbia violato i principi di proporzionalità, di parità di trattamento e di buona amministrazione fissando al 90% la percentuale della detta maggiorazione. 92. La ricorrente sostiene prima di tutto che non esiste alcun elemento nella fattispecie che giustifichi una maggiorazione del 90% dell’importo di base dell’ammenda a motivo della recidiva, quando questa stessa maggiorazione ammontava al 50% nelle quattro decisioni adottate fra il 2003 e il 2006. Il Tribunale dovrebbe, pertanto, ridurre nella specie al 50% la detta maggiorazione. 93. Inoltre, la ricorrente ritiene che una maggiorazione del 90% dell’importo di base dell’ammenda a motivo della recidiva sia sproporzionata in quanto, nella decisione impugnata, alla [OSCURATO:PERSONA] è stata imposta una maggiorazione del 70% dell’importo di base dell’ammenda a scopo dissuasivo. 94. Da ultimo, la ricorrente rileva che, sebbene essa sia consapevole del potere discrezionale di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] in materia di fissazione delle ammende nonché del rigore degli orientamenti, le infrazioni sanzionate nelle decisioni perossidi organici e metacrilato sono contemporanee a quella sanzionata nella decisione impugnata. Inoltre, l’applicazione degli orientamenti, che prevedono un’ammenda più severa in caso di recidiva, deriverebbe unicamente dai tempi insolitamente lunghi con i quali la [OSCURATO:PERSONA] ha istruito il presente procedimento. Orbene, non spetterebbe alla ricorrente subire le conseguenze pregiudizievoli della mancanza di diligenza dimostrata dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’istruzione del presente procedimento. 95. [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti della ricorrente. – Giudizio del Tribunale 96. In primo luogo, per quanto riguarda la censura della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di proporzionalità per il fatto che la maggiorazione del 90% dell’importo di base dell’ammenda a motivo della recidiva sarebbe sproporzionata nella fattispecie, occorre innanzi tutto rammentare che, ai sensi dell’articolo 23, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1/2003, la [OSCURATO:PERSONA] può imporre mediante decisione ammende alle imprese che hanno commesso una violazione dell’art. 81 CE e, in tale ambito, tenere conto della gravità e della durata dell’infrazione. 97. Inoltre, al punto 28, primo trattino, degli orientamenti, è previsto quanto segue: «L’importo di base dell’ammenda può essere aumentato qualora la [OSCURATO:PERSONA] constati l’esistenza di circostanze aggravanti, come nei casi seguenti: – quando un’impresa continua o ripete la stessa infrazione o un’infrazione simile dopo che la [OSCURATO:PERSONA] o un’autorità nazionale garante della concorrenza abbiano constatato che tale impresa ha violato le disposizioni dell’articolo 81 [CE] o 82 [CE]. L’importo di base sarà aumentato fino al 100% ogni volta che venga accertata una infrazione (…)». 98. In seguito, va rilevato che l’art. 23, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1/2003 costituisce il fondamento giuridico pertinente per poter considerare una recidiva al momento del calcolo dell’ammenda (v., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Corte, citata al punto 52 supra, punti 27‑29). 99. Inoltre, gli orientamenti adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] per calcolare l’importo delle ammende garantiscono la certezza del diritto delle imprese, posto che determinano il metodo che la [OSCURATO:PERSONA] si è imposta ai fini della fissazione dell’importo delle ammende (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Corte, citata al punto 52 supra, punto 23). L’amministrazione non può discostarsene in un’ipotesi specifica, senza fornire ragioni compatibili con il principio di parità di trattamento (sentenza della Corte 18 maggio 2006, causa C‑397/03 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4429, punto 91). 100. Peraltro, dalla giurisprudenza emerge che la precedente prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] non funge di per sé da contesto normativo per le ammende in materia di concorrenza (sentenza del Tribunale 30 settembre 2003, causa T‑203/01, Michelin/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4071, punto 292). [OSCURATO:PERSONA] dispone, nel fissare l’importo delle ammende, di un ampio potere discrezionale e non è vincolata dalle proprie precedenti valutazioni (v. sentenza della Corte 24 settembre 2009, cause riunite C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8681, punto 123 e giurisprudenza ivi citata). Tale ampio potere serve a consentirle di orientare il comportamento delle imprese verso il rispetto delle regole di concorrenza (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 29 aprile 2004, cause riunite T‑236/01, T‑239/01, da T‑244/01 a T‑246/01, T‑251/01 e T‑252/01 [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1181, punto 216). Al riguardo, essa non è tenuta ad applicare precise formule matematiche (sentenza Michelin/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra, al punto 273, punto 292). 101. Infine, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia inflitto, in passato, ammende di una certa entità per determinati tipi di infrazioni non può impedirle di aumentare tale entità entro i limiti stabiliti dal regolamento n. 1/2003, se ciò è necessario a garantire l’attuazione della politica in materia di concorrenza. L’efficace applicazione delle norme comunitarie della concorrenza implica, al contrario, che la [OSCURATO:PERSONA] possa sempre adeguare il livello delle ammende alle esigenze di questa politica (sentenza della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5425, punto 169, e sentenza [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale, citata al punto 51 supra, punto 395). 102. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, da un lato, occorre anzitutto osservare che, nella decisione impugnata, fissando al 90% la percentuale di maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda in considerazione della recidiva, la [OSCURATO:PERSONA] ha agito a norma dell’art. 23, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1/2003 e conformemente al punto 28, primo trattino, degli orientamenti, circostanza non contestata dalla ricorrente. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da quest’ultima e secondo la giurisprudenza citata ai punti 100 e 101 supra, il fatto che, in decisioni anteriori, la [OSCURATO:PERSONA] le abbia imposto una maggiorazione del 50% dell’importo di base dell’ammenda, nella decisione impugnata non diminuiva il suo potere discrezionale sulla fissazione della percentuale di maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda. 103. Dall’altro lato, va rilevato che la ricorrente non deduce alcun argomento che possa dimostrare che, tenuto conto delle circostanze del caso di specie che provano la sua forte tendenza a violare le regole della concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] abbia oltrepassato nella fattispecie il proprio potere discrezionale maggiorando del 90% l’importo di base dell’ammenda. 104. Pertanto, la ricorrente non è giunta a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato il principio di proporzionalità, come definito al punto 63 supra, maggiorando del 90%, in considerazione del comportamento recidivante, l’importo di base dell’ammenda che le è stata inflitta. 105. Peraltro, anche se la ricorrente sostiene che una maggiorazione del 90% dell’importo di base in considerazione della recidiva sarebbe sproporzionata, posto che alla [OSCURATO:PERSONA] è stata imposta una maggiorazione del 70% dell’importo di base dell’ammenda a scopo dissuasivo, tale argomento dev’essere dichiarato inconferente. 106. Infatti, occorre innanzi tutto osservare che, essendo pacifico che la maggiorazione del 70% dell’importo di base dell’ammenda non è stata inflitta alla ricorrente bensì unicamente alla [OSCURATO:PERSONA], con cui essa non formava più un’impresa unica ai sensi dell’art. 81 CE alla data di adozione della decisione impugnata, tale maggiorazione non può essere presa in considerazione per valutare se sia sproporzionata l’ammenda imposta alla sola ricorrente in funzione della recidiva. Inoltre, e in ogni caso, queste due maggiorazioni rispondono a due distinti obiettivi di dissuasione. Infatti, anche se la maggiorazione del 90% dell’importo di base dell’ammenda, imposto alla ricorrente all’art. 2, lett. d), della decisione impugnata, è giustificato dalla nuova necessità di dissuasione nei confronti di quest’ultima, tenuto conto della sua tendenza a violare le regole della concorrenza, la maggiorazione del 70% dell’importo di base dell’ammenda, imposta all’art. 2, lett. e), della detta decisione alla [OSCURATO:PERSONA], risponde alla necessità di assicurare un effetto dissuasivo all’ammenda imposta a quest’ultima, tenuto conto del fatto che, considerato il suo fatturato globale nettamente superiore a quello degli altri membri dell’intesa, essa era in grado di reperire più facilmente i fondi necessari al pagamento dell’ammenda. 107. Pertanto, la censura della ricorrente relativa a una violazione del principio di proporzionalità dev’essere dichiarata in parte infondata e in parte inconferente. 108. In secondo luogo, riguardo alla censura della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di parità di trattamento in quanto l’istituzione non poteva imporle, nella decisione impugnata, una percentuale di maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda diversa dal 50%, che le aveva inflitto nelle quattro decisioni adottate fra il 2003 e il 2006, occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza, il suddetto principio impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v. sentenza della Corte 3 maggio 2007, causa C‑303/05, Advocaten voor de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3633, punto 56, e giurisprudenza ivi citata). 109. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, va osservato che il solo fatto che la [OSCURATO:PERSONA] nella sua prassi decisionale anteriore abbia applicato una determinata percentuale di maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda non comporta, conformemente alla giurisprudenza citata ai punti 100 e 101 supra, che, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, essa fosse privata della facoltà di aumentare, nella decisione impugnata, siffatta percentuale nei limiti che essa stessa si è imposta negli orientamenti allo scopo di spingere la ricorrente a modificare la propria condotta anticoncorrenziale. 110. Pertanto, occorre dichiarare infondata la censura della ricorrente relativa a una violazione del principio di parità di trattamento, derivante dall’applicazione di una maggiorazione del 90% dell’importo di base dell’ammenda che le è stata imposta in funzione della recidiva. 111. In terzo luogo, per quanto riguarda la censura della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di buona amministrazione applicando una maggiorazione del 90% dell’importo di base dell’ammenda in funzione della recidiva, occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza, nei casi in cui le istituzioni dispongono di un potere al fine di essere in grado di ampiere le loro funzioni, il rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento comunitario nei procedimenti amministrativi ha un’importanza ancora maggiore. Tra queste garanzie, vi è in particolare l’obbligo da parte dell’istituzione competente di esaminare, con cura e imparzialità, tutti gli elementi del caso (v., in tal senso, sentenza della Corte 21 novembre 1991, causa C‑269/90, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5469, punto 14; sentenze del Tribunale 24 gennaio 1992, causa T‑44/90, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1, punto 86, e 20 marzo 2002, causa, T‑31/99, ABB [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1881, punto 99). 112. [OSCURATO:PERSONA] specie, va sottolineato che, come emerge dai punti 525‑527 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA], che, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 100 supra, non è tenuta ad applicare formule matematiche precise nella fissazione delle ammende, ha giustamente ritenuto che occorresse imporre una percentuale di maggiorazione elevata dell’importo di base dell’ammenda in quanto «le prime ammende [di cui la ricorrente è stata oggetto] non l’hanno spinta a modificare il proprio comportamento» (punto 525 della decisione impugnata). Inoltre, la ricorrente non adduce alcun argomento o prova a sostegno della sua affermazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe proceduto ad un esame scrupoloso e imparziale delle circostanze del caso di specie in grado di giustificare l’imposizione da parte dell’istituzione medesima di una percentuale del 90% di maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda, tenuto conto della sua forte tendenza a violare le regole della concorrenza. 113. Pertanto, la ricorrente non ha dimostrato che, nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato il principio di buona amministrazione. 114. In proposito, va dichiarata l’infondatezza dell’argomento della ricorrente secondo cui a quest’ultima non deve essere chiesto di subire le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla mancanza di diligenza che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dimostrato nella fase istruttoria del presente procedimento e che avrebbe indotto l’istituzione ad applicare ai fatti del caso di specie gli orientamenti che, in sostanza, sanzionerebbero pesantemente il comportamento recidivante. Infatti, da un lato, la ricorrente non adduce alcun argomento o prova che dimostri che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia istruito il presente procedimento in un termine ragionevole. Dall’altro, poiché l’applicazione efficace delle regole della concorrenza impone che la [OSCURATO:PERSONA] possa adattare in qualsiasi momento il livello delle ammende alle necessità della sua politica (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale, citata al punto 51 supra, punti 210‑212 e giurisprudenza ivi citata), non le si può addebitare di essersi fondata sugli orientamenti, di cui la ricorrente non nega l’applicabilità al caso di specie, per determinare la percentuale di maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda. 115. Pertanto, occorre dichiarare infondata la terza censura della ricorrente nonché il secondo motivo nel suo insieme. b) Sul terzo motivo, relativo alla mancata concessione alla ricorrente di una riduzione dell’ammenda ai sensi della comunicazione del 2002 sulla cooperazione Argomenti delle parti 116. La ricorrente fa valere, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore non concedendole una riduzione dell’ammenda fra il 30 e il 50% ai sensi della comunicazione del 2002 sulla cooperazione. Da un lato, la ricorrente sarebbe stata la seconda impresa ad aver presentato alla [OSCURATO:PERSONA], in data 18 ottobre 2004, una domanda ai sensi della detta comunicazione. Dall’altro, gli elementi che essa le ha fornito avrebbero presentato un valore aggiunto significativo, tenuto conto degli elementi contenuti nel fascicolo della [OSCURATO:PERSONA] in tale data. 117. In primo luogo, la ricorrente osserva che l’approccio della [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata è in contrasto con l’interpretazione rigorosamente cronologica adottata nella sua decisione perossido di idrogeno. In quest’ultima decisione, malgrado la notevole limitatezza delle informazioni fornite, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concesso una riduzione di ammenda del 40% alla seconda impresa che ha depositato una domanda ai sensi della comunicazione del 2002 sulla cooperazione. 118. In secondo luogo, la ricorrente sostiene che le informazioni da essa fornite alla [OSCURATO:PERSONA] hanno consentito a quest’ultima di corroborare le informazioni che figuravano soltanto nella domanda di immunità della EKA. Ai punti 565‑577 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dunque erroneamente ritenuto che le informazioni fornite dalla ricorrente non avrebbero apportato alcun valore aggiunto significativo, consentendo soltanto di confermare informazioni di cui la [OSCURATO:PERSONA] già disponeva e che le erano state fornite da una parte dalla EKA nella sua domanda di immunità, dall’altra dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua risposta alla domanda di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] del 10 settembre 2004. 119. In primo luogo, la ricorrente osserva che nella sua risposta alla richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] del 10 settembre 2004, la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a rispondere ai quesiti sulla propria organizzazione e a confermare che le riunioni elencate dalla EKA si erano tenute, confermando altresì il nome dei relativi partecipanti. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe né precisato l’oggetto delle dette riunioni né corroborato le informazioni fornite dalla EKA secondo cui esisteva un’intesa sul mercato del clorato di sodio. 120. In secondo luogo, la ricorrente fa valere di essere la prima impresa che ha corroborato le dichiarazioni della EKA e, in particolare, le cinque informazioni che seguono. Innanzi tutto, essa avrebbe confermato che negli anni ‘90 era stato attuato un sistema di spartizione dei clienti e dei volumi, che era cessato all’inizio del 2000. In seguito, essa avrebbe corroborato la richiesta orale di immunità della EKA, secondo cui esisteva un sistema di compensazione che, in caso di differenza positiva constatata fra i volumi assegnati a un partecipante dell’intesa e le vendite realizzate da quest’ultimo, consentiva ai produttori danneggiati di aumentare i loro volumi l’anno successivo. Inoltre, essa avrebbe precisato che tre aumenti di prezzo erano andati a buon fine. Poi, la ricorrente avrebbe fornito diverse informazioni sul conflitto fra i membri dell’intesa a proposito del cliente [OSCURATO:PERSONA]. Infine, la ricorrente medesima avrebbe dichiarato che l’intesa era terminata nel 2000 con l’adozione di programmi di rispetto del diritto della concorrenza. 121. Da un lato, dalle precedenti osservazioni emergerebbe che le informazioni fornite dalla ricorrente hanno permesso alla [OSCURATO:PERSONA] di corroborare e di completare i dati forniti dalla EKA riguardo alla natura e alla durata dell’intesa, alla sua modalità di funzionamento nonché al suo impatto sul mercato interessato, elementi che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva confermato nella sua risposta alla richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] del 10 settembre 2004. 122. Dall’altro, il suo contributo avrebbe un valore aggiunto significativo, posto che, descrivendo l’infrazione in termini simili a quelli della EKA, essa avrebbe consentito di corroborare gli elementi essenziali dell’intesa e di rafforzare la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di dimostrare l’infrazione. Invero, considerata singolarmente, la domanda di immunità della EKA avrebbe avuto soltanto una valenza probatoria limitata poiché, come quest’ultima avrebbe ammesso nella sua richiesta orale di immunità, le informazioni da essa fornite non avevano potuto essere sempre verificate e, pertanto, avrebbero potuto essere contestate da altri membri dell’intesa. Come avrebbe osservato la [OSCURATO:PERSONA] in diverse altre decisioni, la mera corroborazione di elementi già in possesso dell’istituzione giustificherebbe una riduzione di ammenda ai sensi della comunicazione del 2002 sulla cooperazione. 123. In terzo luogo, la ricorrente sostiene che le informazioni da essa fornite alla [OSCURATO:PERSONA] hanno fatto emergere un certo numero di elementi nuovi che non erano previamente in suo possesso e che hanno dunque sensibilmente rafforzato la sua capacità di dimostrare i fatti in questione. In proposito, essa fa altresì osservare che dalla giurisprudenza emerge che la [OSCURATO:PERSONA] non può privilegiare taluni documenti forniti da un’impresa a scapito di documenti forniti in precedenza da un’altra impresa e che la valutazione del valore aggiunto delle informazioni fornite da un’impresa non può dipendere dalla scelta della [OSCURATO:PERSONA] di utilizzarle o meno. 124. In primo luogo, come avrebbe indicato ai punti 210 e 211 delle sue osservazioni in risposta alla comunicazione degli addebiti, la ricorrente avrebbe informato la [OSCURATO:PERSONA] dell’esistenza di un documento, a cui si sarebbe fatto riferimento al punto 76 della decisione impugnata e di cui non aveva conservato copia, che precisava, per ogni cliente comune, i volumi di vendita che ciascun produttore di clorato di sodio era autorizzato a fornire loro nell’ambito dell’accordo di ripartizione dei mercati. L’esistenza di siffatto documento dimostrerebbe il grado di strutturazione dell’intesa. 125. In secondo luogo, nelle sue osservazioni in risposta alla comunicazione degli addebiti, la ricorrente sarebbe stata la prima impresa a individuare i clienti dell’Europa continentale che hanno formato oggetto di una spartizione dei volumi di vendita fra i produttori di clorato di sodio. Pertanto, essa ritiene che tale informazione avrebbe potuto consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di valutare la portata geografica dell’intesa e avrebbe dunque potuto fungere da base a richieste di informazioni allo scopo di verificare che gli aumenti di prezzo fossero stati effettivamente applicati. In proposito la ricorrente precisa che, contrariamente a quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA], sui nove clienti identificati dal sig. L., rappresentante della ricorrente, soltanto due di essi erano già stati identificati dalla EKA. 126. In quarto luogo, la ricorrente fa valere innanzi tutto che lo stesso tenore letterale della decisione impugnata dimostra che la [OSCURATO:PERSONA] si è fondata su diverse informazioni che essa aveva fornito per dimostrare l’esistenza dell’infrazione e corroborare un determinato numero di elementi provenienti da altre fonti. In proposito essa rimanda ai punti 76, 98, 207, 254, 273 e 284 della decisione impugnata nonché alle note a pie’ di pagina nn. 116, 118, 142, 259, 305, 325 e 337 della detta decisione. 127. In seguito, la ricorrente precisa che, contrariamente a quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA], il punto 254 della decisione impugnata riguarda non una riunione che si sarebbe tenuta nella primavera del 2000, di cui non si è potuta confermare l’esistenza, bensì una riunione che ha avuto luogo nel 1999 con la [OSCURATO:PERSONA], durante la quale quest’ultima avrebbe dichiarato di «essere il fornitore esclusivo [del cliente] [OSCURATO:PERSONA], [a seguito di] un accordo della propria capogruppo con [OSCURATO:PERSONA], venendo dunque meno all’accordo in essere fra la EKA, la [OSCURATO:PERSONA] e [essa stessa] in merito a tale cliente». 128. [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti della ricorrente. Giudizio del Tribunale 129. [OSCURATO:PERSONA] comunicazione del 2002 sulla cooperazione la [OSCURATO:PERSONA] ha definito le condizioni alle quali le imprese che cooperano con essa nel corso delle sue indagini relative ad un’intesa possono evitare l’imposizione di ammende o beneficiare di una riduzione dell’ammenda che avrebbero dovuto versare. 130. Ai sensi del punto 20 della summenzionata comunicazione «[l]e imprese che non soddisfano i requisiti [per ottenere un’esenzione di ammenda] possono beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda che sarebbe altrimenti stata inflitta». 131. Il punto 21 della stessa comunicazione dispone che «al fine di poter beneficiare di [una riduzione di ammenda in base al punto 20 della detta comunicazione], un’impresa deve fornire alla [OSCURATO:PERSONA] elementi di prova della presunta infrazione che costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della [OSCURATO:PERSONA], e deve inoltre cessare la presunta infrazione entro il momento in cui presenta tali elementi di prova». 132. Al punto 23, lett. b), primo comma, della comunicazione del 2002 sulla cooperazione, sono previste tre forcelle di riduzione dell’ammenda. Invero, la prima impresa a soddisfare la condizione di cui al punto 21 della detta comunicazione ha il diritto di ottenere una riduzione di ammenda del 30‑50%, la seconda impresa una riduzione del 20‑30% e le altre imprese una riduzione massima del 20%. 133. Il punto 23, lett. b), secondo comma, della comunicazione anzidetta indica che, «[a]l fine di definire il livello della riduzione all’interno di queste forcelle, la [OSCURATO:PERSONA] terrà conto della data in cui gli elementi di prova che soddisfano le condizioni menzionate al punto 21 [della detta comunicazione] le sono stati comunicati e del grado di valore aggiunto che detti elementi hanno rappresentato» e che «[l]a [OSCURATO:PERSONA] potrà anche tenere conto dell’entità e della continuità della cooperazione dimostrata dall’impresa a partire della data del suo contributo». 134. Secondo la giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA] gode di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda il metodo di calcolo delle ammende e può, a questo proposito, tener conto di molteplici elementi, tra i quali figura la cooperazione delle imprese interessate in occasione dell’indagine condotta dai servizi della detta istituzione. In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] è chiamata ad effettuare complesse valutazioni di fatto, quali quelle riguardanti la cooperazione fornita da ciascuna delle imprese suddette (sentenza della Corte 10 maggio 2007, causa C‑328/05 P, SGL [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3921, punto 81, e sentenza Gütermann e Zwicky/[OSCURATO:PERSONA], citata al punto 63 supra, punto 219). 135. Inoltre, nell’ambito della valutazione della cooperazione fornita dai membri di un’intesa, solo un errore manifesto di valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] può essere censurato, poiché essa gode di un ampio potere discrezionale nel valutare la qualità e l’utilità della cooperazione fornita da un’impresa, segnatamente in rapporto ai contributi offerti da altre imprese (sentenza SGL [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata al punto 134 supra, punto 88). Va altresì rammentato in proposito che, se pure la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a motivare per quali ragioni ritiene che elementi di prova forniti dalle imprese nel quadro di una comunicazione sulla cooperazione costituiscano un contributo che giustifica o meno una riduzione dell’ammenda inflitta, spetta, invece, alle imprese che desiderino contestare la decisione della [OSCURATO:PERSONA] a tal riguardo dimostrare che essa, in mancanza di tali informazioni fornite volontariamente da queste imprese, non sarebbe stata in grado di provare la sostanza dell’infrazione e di adottare una decisione con conseguenti ammende (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata al punto 100 supra, punto 297). 136. Inoltre, la riduzione delle ammende in caso di cooperazione delle imprese che partecipino ad infrazioni al diritto comunitario della concorrenza trova la sua giustificazione nella considerazione secondo la quale una siffatta cooperazione facilita il compito della [OSCURATO:PERSONA] che mira ad accertare l’esistenza di un’infrazione e, eventualmente, a mettervi fine (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata al punto 101 supra, punto 399, e sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑338/94, Finnboard/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1617, punto 363). Tenuto conto della ragione di essere della riduzione, la [OSCURATO:PERSONA] non può non tener conto dell’utilità dell’informazione fornita, la quale deve necessariamente dipendere dagli elementi di prova già in suo possesso (sentenza Gütermann e Zwicky/[OSCURATO:PERSONA], citata al punto 63 supra, punto 220). 137. Peraltro, dalla giurisprudenza emerge che, quando un’impresa, nell’ambito della cooperazione, si limita a confermare in maniera meno circostanziata ed esplicita informazioni già fornite da un’altra impresa nell’ambito della cooperazione, il grado della cooperazione fornita da tale impresa, quand’anche possa presentare una certa utilità per la [OSCURATO:PERSONA], non può essere considerato equiparabile a quello della prima impresa che ha trasmesso le dette informazioni. Infatti, una dichiarazione che si limiti a corroborare, in una certa misura, una dichiarazione di cui la [OSCURATO:PERSONA] disponeva già non agevola in misura significativa l’assolvimento dei propri compiti da parte di quest’ultima. Pertanto, essa non è sufficiente a giustificare una riduzione dell’importo dell’ammenda in considerazione della cooperazione (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 8 luglio 2004, T‑44/00, Mannesmannröhren-Werke/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2223, punto 301; [OSCURATO:PERSONA], citata al punto 51 supra, punto 455, e Gütermann e Zwicky/[OSCURATO:PERSONA], citata al punto 63 supra, punto 222). 138. Infine, la collaborazione di un’impresa all’inchiesta non dà diritto ad alcuna riduzione di ammenda quando tale collaborazione non ha oltrepassato quanto tale impresa era tenuta a fare in forza dell’art. 18 del regolamento n. 1/2003 (v. sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T‑12/89, Solvay/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑907, punti 341 e 342, e [OSCURATO:PERSONA], citata al punto 51 supra, punto 451). 139. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, in via preliminare va rilevato che, da un lato, come emerge dal punto 561 della decisione impugnata, è pacificoche la ricorrente era la seconda impresa ad aver depositato una domanda ai sensi della comunicazione del 2002 sulla cooperazione dopo la EKA. Dall’altro, come osservato dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 565 della decisione impugnata senza che la ricorrente lo contesti, soltanto le informazioni contenute al punto 3 della risposta, del 18 ottobre 2004, alla richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] del 10 settembre 2004 (in prosieguo: la «risposta della ricorrente») costituiscono informazioni che vanno al di là del semplice obbligo di quest’ultima di rispondere alla richiesta di informazioni che la [OSCURATO:PERSONA] le aveva formulato ai sensi dell’art. 18 del regolamento n. 1/2003. Infatti, le informazioni contenute al punto 3 della risposta della ricorrente, che riguardano il colloquio avuto da quest’ultima il 24 settembre 2004 con il sig. L., suo dipendente, riguardano direttamente i fatti relativi all’infrazione in parola. 140. Pertanto, le quattro censure sollevate dalla ricorrente devono essere esaminate alla luce delle sole informazioni contenute al punto 3 della risposta di quest’ultima, al fine di determinare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un errore manifesto di valutazione, considerando che le informazioni che essa aveva fornito non rappresentavano un valore aggiunto significativo e non giustificavano, quindi, la concessione di una riduzione del 30‑50% dell’importo dell’ammenda che le era stata inflitta. 141. In primo luogo, dev’essere dichiarata infondata la censura della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, avrebbe dovuto concederle una riduzione di ammenda, che le era stata concessa nella decisione perossido di idrogeno, nonostante la limitatezza delle informazioni che aveva fornito sull’intesa in parola in tale ultima decisione. Invero, oltre al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a verificare se la cooperazione offerta da un’impresa giustifichi la concessione di una riduzione di ammenda non in base alla propria prassi decisionale anteriore, ma secondo la comunicazione del 2002 sulla cooperazione, l’argomento della ricorrente non consente di dimostrare che le informazioni da essa fornite apportino un valore aggiunto significativo alle circostanze del caso di specie, tenuto conto delle prove di cui disponeva la [OSCURATO:PERSONA] alla data della sua domanda ai sensi della detta comunicazione. 142. In secondo luogo, riguardo alla censura della ricorrente secondo cui quest’ultima sarebbe stata la prima ad aver corroborato le informazioni fornite dalla EKA nella sua domanda orale di immunità, vanno esaminati i cinque elementi di informazione che essa ritiene apportino un valore aggiunto significativo per la [OSCURATO:PERSONA]. 143. Innanzi tutto, anche se la ricorrente ha informato la [OSCURATO:PERSONA] del fatto che «un sistema di spartizione dei clienti e dei volumi [era stato] attuato [alla] fine [del] 1993 ad opera di alcuni produttori di clorato di sodio», la [OSCURATO:PERSONA], al punto 569 della decisione impugnata, ha osservato che «[la ricorrente aveva] confermato l’esistenza del sistema in termini generici, ma non [aveva] fornito alcun elemento di prova scritta riferito al periodo dei fatti, che avrebbe consentito di rafforzare la capacità di dimostrare i fatti in parola». In proposito, va osservato che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione escludendo che tale informazione potesse avere un valore aggiunto significativo. In effetti, oltre al fatto che dalla domanda orale di immunità della EKA emerge che quest’ultima aveva già informato la [OSCURATO:PERSONA] dell’esistenza di siffatto sistema, la ricorrente non ha né fondato tale informazione con prove scritte né ha presentato ulteriori precisazioni in merito alle date, ai luoghi, alle modalità e agli importi relativi alla detta spartizione di volumi e di clienti. Pertanto, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 137 supra, la sola conferma da parte della ricorrente, nella sua dichiarazione orale, dell’esistenza di una spartizione di volumi e di clienti non può essere considerata un valore aggiunto significativo. 144. Poi, riguardo all’informazione fornita dalla ricorrente secondo cui esisteva un sistema di compensazione fra i produttori danneggiati che consentiva loro di aumentare i relativi volumi l’anno successivo, va rammentato che, come esposto al punto 143 supra, la [OSCURATO:PERSONA], al punto 569 della decisione impugnata, ha osservato che «per quanto riguarda il meccanismo di spartizione dei mercati del clorato di sodio, [essa aveva] già ricevuto tali informazioni nell’ambito della dichiarazione orale della EKA» e che «[la ricorrente aveva] confermato l’esistenza del sistema in termini generici ma non [aveva] fornito alcun elemento di prova scritta riferito al periodo dei fatti, che avrebbe consentito di rafforzare la capacità di dimostrare le circostanze in parola». In proposito, va osservato che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione escludendo che tale informazione potesse avere un valore aggiunto significativo. In effetti, oltre al fatto che dalla domanda orale di immunità della EKA emerge che quest’ultima aveva già informato la [OSCURATO:PERSONA] dell’esistenza del sistema di compensazione in alcuni Stati membri, la ricorrente non ha fornito alcuna prova scritta che dimostrasse l’esistenza del suddetto sistema, né ha presentato ulteriori precisazioni in merito alle date, ai luoghi e alle modalità del suddetto sistema nella propria dichiarazione orale. 145. In aggiunta, riguardo al fatto che la ricorrente ha informato la [OSCURATO:PERSONA] dell’avvenuta applicazione di tre aumenti di prezzo, al punto 572 della decisione impugnata l’istituzione ha indicato in proposito che, «per quanto riguarda gli aumenti di prezzo nel 1993, nel 1994 e nel 1995, [il sig. L.] ha confermato in termini assai generici le informazioni già fornite dalla EKA senza apportare spontaneamente altre precisazioni sui comportamenti in parola». In proposito, va osservato che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione escludendo che detta informazione possa avere un valore aggiunto significativo. In effetti, oltre al fatto che dalla domanda orale di immunità della EKA emerge che quest’ultima aveva già trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni dettagliate sulla periodicità, l’importo e il meccanismo di tali aumenti di prezzo, la ricorrente non ha fornito prove, né ulteriori dettagli rispetto a quelli di cui disponeva già la [OSCURATO:PERSONA] a sostegno delle sue affermazioni, per cui essa non ha agevolato in maniera significativa il compito della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della giurisprudenza citata al punto 137 supra. 146. Inoltre, riguardo alle «diverse informazioni sul conflitto fra i partecipanti all’intesa» a seguito della decisione del cliente [OSCURATO:PERSONA] di non rifornirsi più dalla ricorrente a partire dalla metà del 1998, nonché alle diverse riunioni che hanno avuto luogo nel 1999 e nella primavera del 2000, di cui la ricorrente ha informato la [OSCURATO:PERSONA], va osservato che quest’ultima, al punto 573 della decisione impugnata, afferma in particolare che «le dichiarazioni del [sig. L.] hanno confermato i principali elementi delle dichiarazioni della EKA e della [OSCURATO:PERSONA], ma (…) non hanno evidenziato nuovi elementi o ulteriori prove che potessero rinforzare sensibilmente la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di dimostrare i fatti in parola». In proposito, va osservato che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione escludendo che detta informazione possieda un valore aggiunto significativo. Invero, oltre al fatto che la EKA, nella sua domanda orale di immunità, aveva informato la [OSCURATO:PERSONA] dell’esistenza del conflitto fra i membri dell’intesa a proposito del cliente [OSCURATO:PERSONA], va osservato che la ricorrente non ha fornito prove né precisazioni a sostegno delle sue affermazioni che consentissero alla [OSCURATO:PERSONA] di provare i fatti fatti dell’infrazione che quest’ultima ha dovuto dimostrare sulla base di documenti forniti dalla [OSCURATO:PERSONA], come risulta espressamente dai punti 215 e 216 della decisione impugnata. 147. Peraltro, per quanto attiene all’informazione della ricorrente secondo cui l’intesa è terminata a metà del 2000, in seguito all’adozione di programmi di rispetto del diritto della concorrenza, al punto 575 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] indica che «[il sig. L.] si è limitato a confermare la dichiarazione della EKA sull’effetto dell’adozione dei programmi [di rispetto del diritto della concorrenza], senza apportare nuovi elementi di prova al riguardo». In proposito, va osservato che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione escludendo che detta informazione possieda un valore aggiunto significativo. Invero, oltre al fatto che soltanto tale informazione non è precisa rispetto alla data esatta considerata dalla [OSCURATO:PERSONA] per constatare la fine dell’infrazione, ossia il 9 febbraio 2000 [v. art. 1, lett. e), della decisione impugnata], la mera conferma orale da parte della ricorrente di tale informazione di cui la [OSCURATO:PERSONA] già disponeva non ha agevolato in misura significativa l’assolvimento del suo compito ai sensi della giurisprudenza citata al punto 137 supra. 148. Alla luce di quanto precede, dev’essere respinta la censura della ricorrente secondo cui le informazioni che essa ha fornito alla [OSCURATO:PERSONA] e che corroboravano informazioni già in possesso dell’istituzione possedevano un valore aggiunto significativo. 149. In terzo luogo, anche se la ricorrente sostiene che alcune informazioni che essa ha fornito alla [OSCURATO:PERSONA] hanno evidenziato elementi nuovi, di cui quest’ultima non era previamente venuta a conoscenza e che hanno dunque rinforzato sensibilmente la sua capacità di dimostrare i fatti in parola, occorre esaminare i due elementi di informazione a cui la ricorrente rimanda a sostegno di tale censura. 150. Innanzi tutto, relativamente al fatto che la ricorrente ha informato la [OSCURATO:PERSONA] dell’esistenza di un elenco, che essa non ha conservato e che, per ogni cliente comune dei membri dell’intesa, avrebbe precisato i rispettivi volumi di vendita, si deve affermare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione non concedendo riduzioni di ammenda al riguardo. Infatti, come osservato dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 76 della decisione impugnata, non avendo la ricorrente fornito l’elenco anzidetto, siffatta informazione non le aveva consentito di dimostrare i fatti che costituiscono l’infrazione in parola. 151. In seguito, riguardo al fatto che la ricorrente è stata la prima impresa ad aver identificato i clienti dell’Europa continentale che sono stati oggetto di una spartizione di volumi, circostanza che avrebbe consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di valutare l’estensione geografica dell’intesa e avrebbe potuto essere il fondamento di richieste di informazioni, va osservato che, anche se la [OSCURATO:PERSONA] non si è espressamente pronunciata su tale argomento nella decisione impugnata, al punto 576 della decisione anzidetta essa ha tuttavia osservato, in particolare, che, «in generale, la qualità e la quantità delle informazioni fornite dalla [ricorrente] devono essere considerate assai scarse» e che, «se pure [la ricorrente] ha potuto confermare taluni aspetti del funzionamento dell’intesa in maniera assai generica, essa non lo ha fatto in modo da rafforzare sensibilmente la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di dimostrare l’infrazione». In proposito, va osservato che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione. Infatti, anche se l’elenco dei nomi delle imprese oggetto dell’intesa avesse integrato quello fornito dalla EKA alla [OSCURATO:PERSONA], ciò non toglie che, non apportando alcun particolare riguardante l’attuazione, le date e le cifre del sistema di spartizione dei volumi di cui le suddette imprese formavano oggetto, siffatta informazione non rappresentasse un valore aggiunto significativo per la [OSCURATO:PERSONA]. Non può modificare tale conclusione l’argomento addotto dalla ricorrente in udienza, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto completare le informazioni che essa le aveva fornito rivolgendo richieste di informazioni alle imprese oggetto dell’intesa. Infatti, poiché la ricorrente stessa non ha fornito tali informazioni dettagliate, di cui doveva necessariamente essere a conoscenza, avendo partecipato al suddetto sistema di ripartizione, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] potesse eventualmente corroborare o integrare tali informazioni ricorrendo ai propri poteri di indagine non muta la conclusione secondo cui l’informazione fornita dalla ricorrente non ha agevolato in misura significativa l’assolvimento del compito della [OSCURATO:PERSONA] finalizzato a constatare i fatti costitutivi dell’infrazione in parola. 152. Pertanto, occorre dichiarare infondata la terza censura della ricorrente, secondo cui le informazioni da essa fornite alla [OSCURATO:PERSONA] e di cui quest’ultima non sarebbe venuta previamente a conoscenza rappresentavano un valore aggiunto significativo. 153. In quarto luogo, quanto alla censura della ricorrente secondo cui dal tenore stesso della decisione impugnata emerge che la [OSCURATO:PERSONA] si è fondata su diverse informazioni che essa aveva fornito per dimostrare l’esistenza dell’infrazione e corroborare un determinato numero di elementi provenienti da altre fonti, occorre esaminare se, dai punti della decisione impugnata a cui rimanda la ricorrente e che sono richiamati al punto 126 supra, emerga che essa ha effettivamente rafforzato in maniera significativa la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di dimostrare i fatti costitutivi dell’infrazione in parola. 154. Innanzi tutto, riguardo al punto 76 della decisione impugnata e alla nota a pie’ di pagina n. 116 ad esso riferita, la [OSCURATO:PERSONA] descrive il funzionamento generale dell’intesa che, in particolare, era costituita da «contatti frequenti nella forma di riunioni bilaterali o multilaterali e di conversazioni telefoniche, senza peraltro seguire uno schema fisso». [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, «secondo [la ricorrente], un elenco dei clienti comuni e dei volumi di vendita che ogni produttore di clorato di sodio membro dell’intesa era autorizzato a fornire loro è stato redatto all’inizio dell’intesa» e «[la ricorrente] non ha tuttavia presentato l’elenco in parola alla [OSCURATO:PERSONA]». In proposito, occorre pertanto constatare che, per i medesimi motivi esposti ai punti 144 e 150 supra, tale informazione, in merito alla quale la [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente osservato che la ricorrente non aveva apportato alcuna prova materiale, non recava un valore aggiunto significativo. [OSCURATO:PERSONA] non ha dunque commesso alcun errore manifesto di valutazione escludendo che tale informazione possedesse detto valore. 155. Inoltre, riguardo alla nota a pie’ di pagina n. 118 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che la ricorrente «ha confermato [le dichiarazioni orali della EKA sul]l’esistenza del meccanismo di spartizione del mercato e del regime di compensazione descritti dalla EKA». In proposito, va rammentato che, sebbene la ricorrente abbia corroborato l’esistenza di siffatta pratica anticoncorrenziale, quest’unica informazione non era tuttavia sufficiente, di per sé, a consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di dimostrare i fatti costitutivi dell’infrazione. Pertanto, per i medesimi motivi esposti al punto 144 supra, non si può ritenere che tale unica informazione, di cui la [OSCURATO:PERSONA] era già a conoscenza, possieda un valore aggiunto significativo. 156. Per quanto riguarda, poi, il punto 98 della decisione impugnata e la nota a pie’ di pagina n. 142 ad esso riferita, la [OSCURATO:PERSONA] vi afferma, in particolare, che «la EKA riferisce altresì che, verso il 1995, con la [OSCURATO:PERSONA] e [la ricorrente ] era stato deciso di “procedere a un significativo aumento dei prezzi andato a buon fine” per il Portogallo, tenuto conto della svalutazione dell’escudo», che «gli elementi di prova presentati dalla EKA dimostrano che nel 1995 l’impresa ha aumentato le tariffe che applicava ai propri clienti portoghesi del 31 e del 44% rispetto ai prezzi praticati nel 1993» e che «[la ricorrente] dichiara altresì un aumento di prezzo applicato nel 1995». Dal testo della decisione impugnata emerge dunque che tale aumento di prezzo, nel 1995, è stato dimostrato sulla base di informazioni orali e di documenti forniti dalla EKA, circostanza che la ricorrente non nega. Pertanto, anche se l’informazione orale fornita dalla ricorrente conferma quella della EKA, non si può ritenere che detta informazione abbia un valore aggiunto significativo ai sensi della giurisprudenza citata al punto 137 supra, posto che era già stata fornita dalla EKA e che la ricorrente non ha apportato ulteriori informazioni sul detto aumento di prezzi. 157. Inoltre, per quanto concerne il punto 207 della decisione impugnata e alla nota a pie’ di pagina n. 259 ad esso riferita, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che «[o]ccorre osservare che nell’ambito delle discussioni fra la [OSCURATO:PERSONA] e [la ricorrente] su[l cliente] [OSCURATO:PERSONA], il sig. [L.] ha chiamato il sig. [B.] (il rappresentante della Quadrimex, importatore della [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]) per discutere dei volumi persi dalla [ricorrente]» e che, «in occasione di tali chiamate, il 2 e il 5 ottobre 1998, il sig. [L.] si è lamentato dell’aggressività scandinava e ha chiesto una compensazione in volume per [la ricorrente]». In proposito, dai documenti citati alla nota a pie’ di pagina n. 257 della decisione impugnata e dal punto 4.3.1.20 della detta decisione, intitolato «1998 – conflitto sul cliente [OSCURATO:PERSONA]», emerge che la [OSCURATO:PERSONA] si è interamente basata sulle informazioni precise fornitele dalla [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare la natura precisa dei contatti presi fra i concorrenti in merito all’approvvigionamento del cliente [OSCURATO:PERSONA], nonché le date di tali contatti e i volumi spartiti. [OSCURATO:PERSONA] non ha dunque commesso alcun errore manifesto di valutazione escludendo che l’informazione fornita dalla ricorrente in proposito possedesse un valore aggiunto significativo. 158. Inoltre, riguardo al punto 254 della decisione impugnata e alla nota a pie’ di pagina n. 305 ad esso riferita, la [OSCURATO:PERSONA] vi osserva che la ricorrente ha dichiarato che «il [sig. L.] crede di ricordarsi di una riunione fra la [OSCURATO:PERSONA] e [la ricorrente] finalizzata a capire il motivo per cui le regole di ripartizione applicabili a [OSCURATO:PERSONA] non erano più rispettate» e che, «nel corso di tale riunione, che [il sig. L.] pensa si sia svolta nel primo trimestre del 1999 in Finlandia, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di essere divenuta fornitore esclusivo di [[OSCURATO:PERSONA]], [a seguito di] un accordo tra la propria capogruppo e [OSCURATO:PERSONA], facendo dunque venir meno l’accordo in essere fra la EKA, la [OSCURATO:PERSONA] e [la ricorrente] a proposito di tale cliente». In proposito, va osservato che, al punto 255 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, «tuttavia, poiché il contratto fra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] era stato concluso soltanto a settembre 1999, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che [il sig. L.] ha confuso le date e i luoghi e che, in realtà, rammenta la riunione del 9 novembre 1999 a Copenaghen». Pertanto, oltre al fatto che l’informazione orale fornita dalla ricorrente è, dietro sua stessa ammissione, incerta («[il sig. L.] crede di ricordarsi») ma anche imprecisa, si deve in ogni caso constatare che la [OSCURATO:PERSONA], lungi dall’impiegarla per dimostrare la prova dei fatti costitutivi dell’infrazione, al punto 255 della decisione impugnata rileva espressamente che tali informazioni sono errate, circostanza che, peraltro, la ricorrente non contesta. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione ritenendo che tale informazione, che non era stata corroborata, fosse priva di un valore aggiunto significativo. 159. Inoltre, riguardo alla nota a pie’ di pagina n. 325 della decisione impugnata, questa costituisce un rinvio al punto 273 della detta decisione, in cui la [OSCURATO:PERSONA] osserva in particolare che la ricorrente «ha dichiarato che si era tenuta una riunione fra la EKA, la [OSCURATO:PERSONA] ed [essa stessa] “nella primavera 2000”, per cui vi è motivo di supporre che si tratti della riunione del 9 febbraio 2000 descritta al punto 283 [della decisione impugnata]». In quest’ultimo punto, la [OSCURATO:PERSONA] precisa che, a margine della riunione del 9 febbraio 2000, la EKA «ha detto che [essa] rifiutava di partecipare a nuove discussioni con i concorrenti». Al punto 284 della decisione impugnata e alla nota a pie’ di pagina n. 337 ad esso riferita, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che «i cambiamenti intervenuti sul mercato del clorato di sodio nella Comunità nel 1999 (in particolare rispetto alla conclusione del contratto di fornitura fra la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) hanno portato all’interruzione dei contatti fra i produttori di clorato di sodio e, anche se qualche telefonata e riunione si sono ancora tenute a gennaio e febbraio 2000 (…), non è stato ripristinato il livello di cooperazione abituale, formata essenzialmente da sforzi diretti a spartirsi i volumi di vendita». [OSCURATO:PERSONA] nota a pie’ di pagina n. 337 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] precisa che la «EKA e [la ricorrente] rimandano ai rispettivi programmi [di rispetto del diritto della concorrenza] che sono stati introdotti nel 1999 e nel 2000», mentre la «[OSCURATO:PERSONA] afferma che i contatti con i concorrenti sono divenuti obsoleti una volta concluso il contratto con [il cliente] [OSCURATO:PERSONA]». Alla luce di quanto precede, si deve osservare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione ritenendo che le informazioni fornite dalla ricorrente non possedessero un valore aggiunto significativo. Infatti, oltre al fatto che l’informazione fornita da quest’ultima, secondo cui l’intesa sarebbe terminata con l’adozione di programmi di rispetto del diritto della concorrenza, è imprecisa per quanto riguarda la data esatta considerata dalla [OSCURATO:PERSONA] per stabilire la fine dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto accertare che l’infrazione era terminata in occasione della riunione dell’associazione professionale CEFIC, tenutasi il 9 febbraio 2000, proprio sulla base delle precisazioni fornite dalla EKA, come emerge dal punto 290 della decisione impugnata. 160. Pertanto, si deve dichiarare infondata la quarta censura della ricorrente, secondo cui dallo stesso tenore della decisione impugnata emergerebbe che essa ha fornito un’informazione con un valore aggiunto significativo, e il terzo motivo nel suo insieme. c) Sul quarto motivo, relativo alla mancata concessione alla ricorrente di una riduzione di ammenda al di fuori del campo di applicazione della comunicazione del 2002 sulla cooperazione 161. La ricorrente fa valere in sostanza che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso errori di fatto e di diritto non concedendole una riduzione di ammenda al di fuori del campo di applicazione della comunicazione del 2002 sulla cooperazione. Il Tribunale ritiene opportuno esaminare le tre parti di questo motivo con ordine parzialmente diverso rispetto a quello proposto dalla ricorrente. Sulla seconda parte, relativa a errori di fatto e di diritto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso ritenendo che la cooperazione della ricorrente non giustificasse una riduzione di ammenda in considerazione delle circostanze attenuanti previste negli orientamenti – Argomenti delle parti 162. La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso errori di fatto e di diritto posto che essa non ha beneficiato di alcuna riduzione di ammenda a titolo di circostanze attenuanti, nonostante il fatto che il punto 29, quarto trattino, degli orientamenti preveda siffatta riduzione. A suo avviso, il detto punto, cui la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe applicare un’interpretazione restrittiva limitandone l’applicazione a circostanze eccezionali, prevede infatti che un’impresa che abbia collaborato in maniera insufficiente ai sensi della comunicazione del 2002 sulla cooperazione possa beneficiare di una riduzione di ammenda, da un lato, quando essa ha collaborato efficacemente e, dall’altro, quando tale collaborazione ha superato quanto richiesto dagli obblighi previsti dalla legge in tal senso. 163. In primo luogo, la ricorrente osserva che ai punti 385‑398 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 20 ottobre 2005, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C. 38.281/B.2 — Tabacco greggio — Italia), la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato il punto 29, quarto trattino, degli orientamenti per concedere una riduzione di ammenda del 50%, viste le circostanze attenuanti, a un’impresa cui era stata ritirata l’immunità condizionale di ammenda concessa nell’ambito della comunicazione del 2002 sulla cooperazione. Tenuto conto di tale decisione in particolare, nonché di altre decisioni della [OSCURATO:PERSONA], sarebbe illogico che la ricorrente, che non ha negato i fatti e che ha collaborato nel corso del procedimento, non ottenga una riduzione di ammenda a motivo di circostanze attenuanti. 164. In secondo luogo, la ricorrente sostiene, da un lato, di aver collaborato efficacemente con la [OSCURATO:PERSONA]. Essa non soltanto avrebbe ammesso la propria partecipazione all’infrazione sin dall’inizio dell’indagine, come emerge, in particolare, dal fatto che è stata la seconda impresa a cooperare con la [OSCURATO:PERSONA], ma avrebbe altresì fornito un’elevata quantità di elementi specifici che hanno consentito di precisare la natura e la durata dell’intesa, nonché i suoi partecipanti e la relativa modalità di funzionamento, come emerge dalle informazioni da essa stessa fornite nella risposta del 18 ottobre 2004 alla richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA]. 165. Dall’altro, la ricorrente avrebbe offerto una collaborazione che supera ampiamente quella richiesta dagli obblighi previsti dalla legge in tal senso. Invero, a decorrere dalla sua domanda ai sensi della comunicazione del 2002 sulla cooperazione, essa avrebbe collaborato strettamente e regolarmente con la [OSCURATO:PERSONA], come emerge dalle risposte fornite alla richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] del 16 febbraio 2007. Non soltanto essa avrebbe dunque rinunciato al suo diritto di non autoincriminarsi, ma avrebbe altresì partecipato attivamente all’accertamento dell’esistenza dell’infrazione. 166. [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti della ricorrente. – Giudizio del Tribunale 167. La ricorrente sostiene, in sostanza, che, tenuto conto della cooperazione da essa fornita alla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento amministrativo, quest’ultima abbia commesso errori di fatto e di diritto non concedendole una riduzione di ammenda ai sensi del punto 29, quarto trattino, degli orientamenti. 168. Occorre innanzi tutto osservare che, al punto 29, quarto trattino, degli orientamenti, nell’ambito del suo potere di valutazione delle circostanze attenuanti che è tenuta a prendere in considerazione al momento della fissazione dell’importo delle ammende, la [OSCURATO:PERSONA] si è impegnata a concedere una riduzione di ammenda quando «l’impresa collabora efficacemente con la [OSCURATO:PERSONA] al di fuori del campo di applicazione della comunicazione [sulla cooperazione] e oltre quanto richiesto dagli obblighi di collaborazione previsti dalla legge». 169. Tuttavia, l’applicazione del punto 29, quarto trattino, degli orientamenti non può avere la conseguenza di privare la comunicazione del 2002 sulla cooperazione del suo effetto utile. Infatti, si deve constatare che il punto 1 della comunicazione del 2002 sulla cooperazione prevede che quest’ultima «stabilisce le linee generali per ricompensare la cooperazione all’indagine della [OSCURATO:PERSONA] fornita da imprese che fanno o hanno fatto parte di cartelli segreti aventi ripercussioni negative sulla Comunità». Risulta quindi dal tenore letterale e dalla ratio di detta comunicazione che le imprese, in linea di principio, possono ottenere una riduzione dell’ammenda per la loro cooperazione solo allorché soddisfino le condizioni restrittive previste da detta comunicazione. 170. Pertanto, allo scopo di conservare l’effetto utile della comunicazione del 2002 sulla cooperazione, soltanto in situazioni eccezionali la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a concedere una riduzione di ammenda a un’impresa sulla base del punto 29, quarto trattino, degli orientamenti. Tale caso si presenta, in particolare, allorché la cooperazione di un’impresa, pur andando al di là del suo obbligo di collaborazione previsto dalla legge senza tuttavia conferirle il diritto ad una riduzione dell’ammenda ai sensi della comunicazione del 2002 sulla cooperazione, riveste un’utilità obiettiva per la [OSCURATO:PERSONA]. Siffatta utilità dev’essere constatata quando la [OSCURATO:PERSONA], nella sua decisione finale, si basa su elementi di prova che un’impresa le ha fornito nell’ambito della sua cooperazione e in assenza dei quali la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata in grado di sanzionare interamente ovvero in parte l’infrazione in parola. 171. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, da un lato, si deve osservare che la ricorrente non deduce alcun argomento né alcuna prova che dimostrino che, senza la sua cooperazione, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto sanzionare interamente ovvero in parte l’infrazione constatata nella decisione impugnata. Dall’altro, e in ogni caso, dalla decisione anzidetta emerge che, viste l’imprecisione, l’inesattezza o l’infondatezza delle informazioni fornite dalla ricorrente (v. punti 141‑159 supra), le informazioni anzidette non sono state utili alla [OSCURATO:PERSONA], essendosi quest’ultima basata su elementi di prova peraltro raccolti per accertare i fatti costitutivi dell’infrazione. 172. Pertanto, la ricorrente non ha dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore di diritto o un errore manifesto di valutazione non concedendole una riduzione di ammenda sulla base del punto 29, quarto trattino, degli orientamenti. 173. Gli argomenti dedotti dalla ricorrente in proposito non modificano questa conclusione. 174. In primo luogo, anche se la ricorrente sostiene che avrebbe dovuto ottenere una riduzione di ammenda, avendo rinunciato al suo diritto fondamentale a non autoincriminarsi, si deve dichiarare l’infondatezza di tale argomento. Invero, oltre al fatto che la ricorrente era libera di cooperare con la [OSCURATO:PERSONA] o di negare la sua partecipazione all’infrazione in parola, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata tenuta a concederle una riduzione di ammenda ai sensi del punto 29, quarto trattino, degli orientamenti soltanto se le circostanze di cui al punto 170 supra fossero state osservate. 175. In secondo luogo, anche se la ricorrente fa valere che in altri casi la [OSCURATO:PERSONA] ha concesso una riduzione di ammenda a imprese per la loro cooperazione ai sensi del punto 29, quarto trattino, degli orientamenti, tale argomento dev’essere respinto perché inconferente. Infatti, posto che occorre esaminare alla luce delle circostanze di ogni singolo caso se la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto sanzionare interamente ovvero in parte un’intesa in assenza della cooperazione prestata da un’impresa, siffatto argomento non influisce sulla conclusione esposta al punto 172 supra, secondo cui la ricorrente non ha dimostrato, nella fattispecie, che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto concederle una riduzione di ammenda al di fuori del campo di applicazione della comunicazione del 2002 sulla cooperazione. 176. Pertanto, la seconda parte del quarto motivo dev’essere dichiarata in parte infondata e in parte inconferente. Sulla prima parte, relativa a una violazione dei principi di buona amministrazione e di proporzionalità, tenuto conto della mancata contestazione dei fatti e della cooperazione della ricorrente – Argomenti delle parti 177. La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato i principi di buona amministrazione e di proporzionalità. In proposito essa osserva che, tenuto conto del fatto che ha ammesso di aver partecipato all’infrazione sin dal principio delle indagini e che non ha contestato i fatti successivamente alla notifica della comunicazione degli addebiti, essa avrebbe dovuto ottenere una riduzione di ammenda al di fuori del campo di applicazione della comunicazione del 2002 sulla cooperazione. 178. In primo luogo, la ricorrente osserva che la mancata contestazione dei fatti giustifica una riduzione di ammenda per tre motivi. Innanzi tutto, per l’impresa in parola ciò comporterebbe la rinuncia al suo diritto fondamentale di non autoincriminarsi e di opporsi alle dichiarazioni delle altre imprese che hanno chiesto il trattamento favorevole. Poi, ciò andrebbe oltre l’obbligo di collaborazione con la [OSCURATO:PERSONA] previsto dalla legge e, infine, alleggerirebbe in maniera significativa il lavoro dell’istituzione. 179. In secondo luogo, la ricorrente osserva che l’utilità della mancata contestazione dei fatti è stata riconosciuta dalla giurisprudenza. Da un lato, nella sentenza 12 settembre 2007, causa T‑30/05, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non pubblicata nella Raccolta, punto 251), il Tribunale avrebbe ritenuto che una riduzione di ammenda, tenuto conto della mancata contestazione dei fatti e della cooperazione, sarebbe stata giustificata se la condotta dell’impresa in parola avesse consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di accertare l’esistenza di un’infrazione con minore difficoltà. In occasione dell’udienza essa ha altresì invocato in proposito le sentenze Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], citata al punto 65 supra (punti 95‑97), e Gütermann e Zwicky/[OSCURATO:PERSONA], citata al punto 63 supra (punto 221). Dall’altro, l’importanza dell’ammissione dei fatti da parte di un’impresa emergerebbe altresì implicitamente dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata al punto 100 supra (punti 112, 418 e 457). 180. In terzo luogo, la ricorrente osserva che il valore della mancata contestazione dei fatti è stato altresì riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua prassi decisionale anteriore. Da un lato, l’utilità intrinseca di ammettere un’infrazione sarebbe stata confermata dall’adozione della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] concernente la transazione nei procedimenti per l’adozione di decisioni a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli (GU 2008, C 167, pag. 1, punti 32 e 33, in prosieguo: la «comunicazione sulla transazione»), che prevede una riduzione del 10% dell’importo dell’ammenda che può essere inflitto all’impresa allorché quest’ultima ammette di aver partecipato a un’intesa. Dall’altro, il procedimento che risulta dalla comunicazione sulla transazione si collocherebbe nella continuità della prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] che consiste nel concedere, conformemente al punto D, paragrafo 2, della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi di intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione del 1996 sulla cooperazione»), una riduzione del 10% dell’importo dell’ammenda quando un’impresa non «contesta i fatti materiali sui quali la [OSCURATO:PERSONA] fonda le sue accuse». Peraltro, il fatto che la comunicazione del 2002 sulla cooperazione non preveda, a differenza della comunicazione del 1996 sulla cooperazione, né escluda la concessione di una riduzione di ammenda quando un’impresa non contesta i fatti non sarebbe di natura tale da limitare la portata dei principi generali del diritto dell’Unione quali il principio di proporzionalità e quello di buona amministrazione. 181. In quarto luogo, la ricorrente osserva che, secondo il diritto tedesco, francese e del [OSCURATO:PERSONA], una riduzione di ammenda può essere accordata all’impresa che, in sostanza, non contesta l’effettività dei fatti o li ammette. 182. [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti della ricorrente. – Giudizio del Tribunale 183. In primo luogo, riguardo alla censura della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di buona amministrazione non concedendole una riduzione di ammenda al di fuori del campo di applicazione della comunicazione del 2002 sulla cooperazione, si deve rammentare che, come emerge dalla giurisprudenza citata al punto 111 supra, in virtù del principio di buona amministrazione, l’amministrazione competente è tenuta ad esaminare, con attenzione e imparzialità, tutti gli elementi pertinenti del caso di specie. 184. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, dal punto 544 della decisione impugnata emerge, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che, «tenuto conto di tutti i fatti in esame, nessuna circostanza eccezionale tipica del presente procedimento [era] tale da giustificare la concessione a[lla ricorrente] di una riduzione per aver collaborato efficacemente al di fuori del campo di applicazione della comunicazione del 2002 sulla [cooperazione]». Dall’altro, al suddetto punto la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che, «a differenza della comunicazione [del 1996 sulla cooperazione], quella del 2002 non prevedeva più riduzioni dell’ammenda per [la mancata] contestazione dei fatti e la [OSCURATO:PERSONA] non aveva in alcun modo lasciato intendere, nel presente procedimento, che avrebbe potuto concedere una riduzione “al di fuori” della comunicazione [del 2002 sulla cooperazione]». 185. Pertanto, si deve affermare che la ricorrente, che non adduce alcun argomento o prova a dimostrazione del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non ha esaminato con attenzione e imparzialità la cooperazione che essa avrebbe fornito nel corso del procedimento amministrativo, non ha dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato il principio di buona amministrazione. 186. La presente censura è infondata e va dunque respinta. 187. In secondo luogo, riguardo alla censura secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di proporzionalità non concedendo alcuna riduzione di ammenda alla ricorrente per non aver contestato i fatti e per avere cooperato con la [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento amministrativo, occorre innanzi tutto rammentare che, come emerge dalla giurisprudenza citata al punto 63 supra, il principio di proporzionalità comporta che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a fissare l’ammenda proporzionalmente agli elementi presi in considerazione per valutare la gravità dell’infrazione e che, in proposito, essa deve applicare tali elementi in maniera coerente e oggettivamente giustificata. 188. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie va osservato che la ricorrente non dimostra che la [OSCURATO:PERSONA] abbia ecceduto dal suo potere discrezionale quanto ai fattori da prendere in considerazione nella determinazione dell’importo dell’ammenda, escludendo che la mancata contestazione dei fatti da parte sua e la sua cooperazione nel corso del procedimento amministrativo le attribuiscono il diritto a una riduzione di ammenda. 189. Infatti, in primo luogo, anche se la ricorrente fa valere che dalla prassi decisionale anteriore della [OSCURATO:PERSONA] emerge che quest’ultima ha concesso riduzioni di ammende a imprese che non avevano contestato i fatti e che avevano cooperato con essa, questo argomento dev’essere dichiarato inconferente. Da un lato, anche se è pacifico che il punto D, n. 2, della comunicazione del 1996 sulla cooperazione, applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito delle decisioni anteriori che sanzionano intese a cui fa riferimento la ricorrente, prevedeva la concessione di una riduzione fra il 10 e il 50% dell’importo dell’ammenda qualora, una volta ricevuta una comunicazione degli addebiti, un’impresa «non [avesse] contest[ato] i fatti materiali sui quali la [OSCURATO:PERSONA] fonda[va] le sue accuse», si deve nondimeno osservare che la suddetta comunicazione, sostituita dalla comunicazione del 2002 sulla cooperazione, non si applica ai fatti del caso di specie. Dall’altro, contrariamente a quanto afferma la ricorrente e come fa osservare la [OSCURATO:PERSONA], sostituendo la comunicazione del 1996 sulla cooperazione con quella del 2002, che non prevede riduzioni di ammenda in caso di mera mancata contestazione dei fatti, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiaramente escluso che potesse essere accordata una riduzione di ammenda in considerazione di ciò nell’ambito della comunicazione del 2002 sulla cooperazione o del punto 29, quarto trattino, degli orientamenti. In effetti, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a concedere una riduzione di ammenda soltanto se un’impresa fornisce, come esposto al punto 131 supra in particolare, elementi di prova che costituiscano un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 della suddetta comunicazione, oppure, come osservato al punto 170 supra, informazioni in mancanza delle quali la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto sanzionare interamente o in parte l’infrazione in parola nella sua decisione definitiva. 190. In secondo luogo, si deve dichiarare infondato l’argomento della ricorrente secondo cui dalla giurisprudenza citata al punto 179 supra emerge che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a concedere una riduzione di ammenda a un’impresa che ha consentito di accertare più facilmente l’esistenza di un’infrazione, in particolare quando la detta impresa ha espressamente dichiarato di non contestare i fatti. Invero, tale giurisprudenza non rimette in discussione la constatazione esposta al punto 175 supra secondo cui la ricorrente non ha dimostrato nella fattispecie che, in assenza di cooperazione da parte sua, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto accertare l’infrazione in parola integralmente ovvero in parte. Occorre altresì dichiarare infondati gli argomenti della ricorrente secondo cui una riduzione di ammenda in considerazione della mancata contestazione dei fatti è giustificata giacché quest’ultima supera l’obbligo di collaborazione con la [OSCURATO:PERSONA] previsto dalla legge e allevia in maniera significativa il lavoro della [OSCURATO:PERSONA], in quanto, come osservato al punto 170 supra, la concessione di una riduzione di ammenda dipende dalla sola utilità oggettiva che la [OSCURATO:PERSONA] trae dalla cooperazione di un’impresa. 191. In terzo luogo, dev’essere dichiarato inconferente l’argomento della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], nella sua comunicazione sulla transazione, ha espressamente riconosciuto che la cooperazione di un’impresa debba essere ricompensata. Infatti, da un lato, come giustamente osservato dalla [OSCURATO:PERSONA] senza che la ricorrente lo neghi, la detta comunicazione adottata un mese dopo l’adozione della decisione impugnata, non si applica ai fatti del caso di specie. Dall’altro, e in ogni caso, si deve osservare che, in virtù del punto 5 della detta comunicazione, la [OSCURATO:PERSONA] gode «di un ampio margine di discrezionalità per stabilire quali casi possano essere adatti per sondare l’interesse delle parti a partecipare a discussioni in vista di una transazione» e ciò soltanto se le imprese che vi partecipano soddisfano le condizioni della detta comunicazione per cui viene loro concessa una riduzione di ammenda del 10%. Pertanto, in virtù della detta comunicazione, spetta soltanto alla [OSCURATO:PERSONA], e non alle imprese, decidere, tenuto conto delle circostanze di ciascun caso, se il ricorso a tale procedura consenta di facilitare la sanzione dell’infrazione in parola e, in tale ambito, se concedere una riduzione di ammenda del 10% a un’impresa che ne soddisfi le condizioni. 192. In quarto luogo, dev’essere dichiarato inconferente l’argomento della ricorrente secondo cui, in base al diritto nazionale della concorrenza di diversi Stati membri dell’Unione europea, la mancata contestazione dei fatti dà diritto a una riduzione di ammenda, in quanto le dette norme, che non vincolano la [OSCURATO:PERSONA], non costituiscono l’ambito giuridico pertinente per verificare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato il principio di proporzionalità non concedendo alcuna riduzione di ammenda alla ricorrente in considerazione della sua cooperazione. 193. Alla luce delle osservazioni che precedono, dev’essere respinta la censura della ricorrente, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di proporzionalità, in parte perché inconferente e in parte perché infondata e, pertanto, occorre respingere la prima parte nel suo insieme. Sulla terza parte, relativa a una violazione dei principi di proporzionalità, di buona amministrazione e di parità di trattamento, derivante dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente sarebbero state ingiustamente trattate in maniera equivalente – Argomenti delle parti 194. La ricorrente fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato i principi di proporzionalità, di parità di trattamento e di buona amministrazione nella decisione impugnata, in quanto un’impresa che ammette di aver commesso un’infrazione e che coopera con la [OSCURATO:PERSONA] dev’essere trattata in maniera diversa rispetto a quella che contesta la detta infrazione. 195. In proposito, la ricorrente osserva che, come la [OSCURATO:PERSONA], essa non ha beneficiato di alcuna riduzione di ammenda, anche se la [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato i fatti affermando nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti di non aver partecipato agli accordi riguardanti l’insieme del mercato comune, che gli elementi di prova presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] erano insufficienti per accertare l’esistenza dell’infrazione in quanto forniti nell’ambito delle domande ai sensi della comunicazione del 2002 sulla cooperazione depositate da altre imprese e che nessun elemento di prova dimostrava che essa avesse sistematicamente cooperato con gli altri membri dell’intesa. – Giudizio del Tribunale 196. In primo luogo, riguardo alle censure della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato i principi di buona amministrazione e di proporzionalità non concedendole alcuna riduzione di ammenda in considerazione della sua cooperazione al di fuori del campo di applicazione della comunicazione sulla cooperazione, occorre osservare che, nell’ambito di questa parte del quarto motivo, essa non deduce alcun argomento a sostegno delle sue censure e che queste si confondono con quelle dedotte nell’ambito della prima parte dello stesso motivo. Tali censure devono pertanto essere dichiarate infondate per i motivi esposti ai punti 183‑193 supra. 197. In secondo luogo, riguardo alla censura della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di parità di trattamento per il fatto che essa si sarebbe trovata in una situazione diversa da quella della [OSCURATO:PERSONA], che aveva contestato i fatti nel corso del procedimento amministrativo, occorre rammentare che, come emerge dalla giurisprudenza citata al punto 108 supra, il detto principio impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato. 198. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, sebbene sia pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato i fatti nel corso del procedimento amministrativo (v. i punti 341‑346 della decisione impugnata) al contrario della ricorrente, che, invece, non li ha contestati ed ha cooperato con la [OSCURATO:PERSONA] (v. punto 340 della decisione impugnata), ciò non toglie che queste due imprese si trovino in situazioni analoghe, posto che nessuna di esse soddisfa le condizioni previste dalla comunicazione del 2002 sulla cooperazione e dal punto 29, quarto trattino, degli orientamenti, che giustificano la concessione di una riduzione di ammenda. [OSCURATO:PERSONA] ha dunque giustamente trattato in maniera uguale queste due imprese. 199. Pertanto, devono essere dichiarati infondati la censura della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di parità di trattamento nonché la terza parte del quarto motivo e, dunque, il quarto motivo nel suo insieme. 200. In base alle considerazioni sopra svolte, occorre pertanto dichiarare infondato il primo capo di conclusioni. B – Sulle conclusioni dedotte in via subordinata e dirette alla riforma dell’importo dell’ammenda 1. Argomenti delle parti 201. Con il secondo capo di conclusioni, nonché con le sue memorie, la ricorrente chiede al Tribunale di riformare l’importo dell’ammenda che le è stata inflitta. In tale ambito essa auspica in particolare che il Tribunale in via principale riduca la percentuale di maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda in considerazione della recidiva dal 90 al 50% e, in subordine, che le conceda una riduzione di ammenda fra il 30 e il 50%, tenuto conto della sua stretta cooperazione nel corso del procedimento amministrativo e del fatto che essa non ha contestato i fatti. 202. [OSCURATO:PERSONA] contesta le richieste della ricorrente. 2. Giudizio del Tribunale 203. Occorre innanzi tutto rammentare che, secondo la giurisprudenza, quanto al controllo esercitato dal giudice dell’Unione sulle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] in materia di concorrenza, al di là del semplice controllo di legittimità, che consente soltanto di respingere il ricorso di annullamento o di annullare l’atto impugnato, la competenza giurisdizionale anche di merito conferita, ai sensi dell’art. 229 CE, al Tribunale dall’art. 31 del regolamento n. 1/2003, legittima tale giudice a riformare l’atto impugnato, anche in assenza di annullamento, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto, al fine di modificare, ad esempio, l’importo dell’ammenda (v. sentenza della Corte 3 settembre 2009, causa C‑534/07 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7415, punto 86 e giurisprudenza ivi citata). 204. In primo luogo, riguardo alla richiesta di riforma della percentuale di maggiorazione del 90% dell’importo di base dell’ammenda imposta alla ricorrente in considerazione della recidiva, tenuto conto, in particolare, della forte tendenza della ricorrente a violare le regole della concorrenza, il Tribunale, nell’ambito della propria competenza anche di merito, ritiene che non occorra riformare la percentuale anzidetta. 205. In secondo luogo, riguardo alla domanda di riforma dell’importo dell’ammenda imposto alla ricorrente perché non ha contestato i fatti e ha cooperato nel corso del procedimento amministrativo, il Tribunale, nell’ambito della propria competenza anche di merito, ritiene che non occorra concederle una riduzione di ammenda, posto che tale cooperazione non è stata in grado di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di sanzionare l’intesa interamente ovvero in parte. 206. Per tali motivi e in assenza di altri elementi, nella fattispecie, atti a indurre la riforma dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente, si deve dichiarare infondato il secondo capo di conclusioni di quest’ultima. 207. Pertanto, il ricorso della ricorrente dev’essere respinto in toto. Sulle spese 208. Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) L’[OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2011 — Fons Iuris — Fons Iuris