CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2021
Cassazione n. 41440/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA"Ideree-erris-er-drife-Perti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Bologna, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di quattro anni ed otto mesi di reclusione ed € 20.000,00 di multa in ordine a plurimi reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendone la nullità per erronea qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990. La censura rientra solo in apparenza nel novero di quelle in astratto consentite dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., limitandosi a prospettare la sussistenza di un diverso reato rispetto a quello correttamente ritenuto in sentenza. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di € 3.000,00 P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 ottobre 2021 Il consiglier