CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 16851/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAidato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,(2 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Genova con sentenza del 9/3/2021, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha accolto la richiesta di concordato avanzata dalle parti, a seguito di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado che l'aveva riconosciuta colpevole del delitto di rapina. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alla ritenuta sua responsabilità ed al conclusivo trattamento sanzionatorio Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentiti: invero, questa Corte (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, ha già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione; Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa, - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] mperiali ggvanria Verga