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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1971

Cassazione n. 13795/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/01/1971 avverso la sentenza del 07/03/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 6 giugno 2016 la Corte d'appello di Ancona, confermava la sentenza del 20 novembre 2014 con cui il Tribunale di Pesaro aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione ed C 13.334,00 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione censurando la decisione opposta nella parte in cui la Corte territoriale non ha ritenuto applicabile la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5 del D.P.R. 309 del 1990.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato; che la Corte territoriale, ha adeguatamente chiarito, con valutazioni esenti da vizi logici o giuridici, le ragioni che hanno portato ad escludere l'invocata applicazione della fattispecie di cui al citato comma 5 del D.P.R. 309 del 1990 dando rilievo al numero delle dosi ricavabili dalla sostanza rinvenuta in possesso dell'imputato, superiore a 200, e pertanto ostativo alla applicazione della fattispecie di lieve entità; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2021 Il C siglie I s nsore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/01/1971 avverso la sentenza del 07/03/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 6 giugno 2016 la Corte d'appello di Ancona, confermava la sentenza del 20 novembre 2014 con cui il Tribunale di Pesaro aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione ed C 13.334,00 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione censurando la decisione opposta nella parte in cui la Corte territoriale non ha ritenuto applicabile la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5 del D.P.R. 309 del 1990. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato; che la Corte territoriale, ha adeguatamente chiarito, con valutazioni esenti da vizi logici o giuridici, le ragioni che hanno portato ad escludere l'invocata applicazione della fattispecie di cui al citato comma 5 del D.P.R. 309 del 1990 dando rilievo al numero delle dosi ricavabili dalla sostanza rinvenuta in possesso dell'imputato, superiore a 200, e pertanto ostativo alla applicazione della fattispecie di lieve entità; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2021 Il C siglie I s nsore
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