CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 novembre 2024
Cassazione n. 34822/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 23327 /202 3 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , quale incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]:definizione agevolata (pec:[OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL] ), domiciliato pressola Cancelleria della Corte di cassazione; –controricorrente – avversola sentenza n. 3652 /15 /23 della Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Sicilia depositata il 17 . 4 .20 2 3 , non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 novembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: LaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado del la Sicilia rigettava l’appello proposto da ll’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza dellaCommissione Tributaria Provinciale di Ragusa n. 1610/5/2018 conla quale era stato accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] S . r . l . , ora [OSCURATO:SOCIETA].,già [OSCURATO:SOCIETA] S . r . l . , a seguito di fusione per incorporazione, control'avviso di accertamento n.TYZ03Al01028 per IVA 2011 . Lasocietà svolge va l'attività di fabbricazione e commercializzazione dilastre, fogli e profilati di plastica ed era oggetto di verifica, al cui esitoveniva adottato PVC e contestat a la partecipazione della società afrode carosello per operazioni soggettivamente inesistenti. Veniva contestata l’ effettua zione di operazioni senza addebito d’imposta a seguito di lettera d’intento trasmessa dall’acquirente all’Agenzia delle Entrate risultata ideologicamente falsa per un imponibiledi euro 130.321,32 ed IVA relativa pari al 20% per euro 26.064,00– oggetto di ripresa ad imposizione - , con riferimento alle venditedi prodotti effettuati nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,documentato dalle fatture recanti la dicitura « non imponibile art.8, comma 1 lett. C » .Il giudice di prime cure annullava l’avviso impugnato per ritenuta assenza di prova del coinvolgimento della società nella frode , decisioneconfermata dal giudice d’appello. Avverso tale sentenza ha nno proposto un unico ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate , affidato a d un motiv o , cui replica il contribuente con controricorso che illustra con memoria ex art.380-bis.1 cod. proc. civ. rendendo nota la definizione agevolata dellalite. Consideratoche: Successivamentealla sentenza di appello la società si è avvalsa dell a definizione agevolata delle liti pendenti prevista dall’art. 194 e ss. della legge 197/2022 e successive modifiche, sicché presentava, in data27 settembre 2023, istanza di definizione della lite, e versava contestualmentel’importo di euro 10.426,00, pari al 40% del valore dellalite (euro 26.064,00) secondo il disposto di cui all’art. 1 comma 188lett. a) della predetta legge. Tale norma prevede, infatti, che « in deroga a quanto previsto dal comma 186, in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, le controversiepossono essere definite con il pagamento: a) del 40% delvalore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia diprimo grado » . Alladata di entrata in vigore della legge l’Agenzia delle Entrate era soccombente nella pronuncia in primo grado, sicchè la somma dovuta per la definizione della lite era pari al 40% del valore della controversia. Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, dispone che la definizione della controversia si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto salvo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato. La contribuente ha anche depositato le quietanze di pagamento e non risulta, allo stato, notificato alcun diniego della definizione. Alla luce di quanto precede, dev’essere senz’altro dichiarata l’estinzione del processo. Le spese del processo restano pertanto a caricodella parte che le ha anticipate , ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge197/22. Stante l’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla definizioneagevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti peril versamento, da parte dei ricorrenti, del cd. doppio contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284;Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244). P.Q.M. LaCorte: dichiaraestinto