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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 agosto 2025

Cassazione n. 23946/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Correzione errore materiale Ud.14/03/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti: [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e con il medesimo elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 92, presso lo studio MARMO Pec: [OSCURATO:EMAIL] -già ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e con il medesimo elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 86, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:EMAIL] -già controricorrente- Numero registro generale 14632/2023 Numero sezionale 1026/2025 Numero di raccolta generale 23946/2025 Data pubblicazione 27/08/2025 [OSCURATO:PERSONA], già rappresenta e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, -già controricorrente relativamente alla pronuncia della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 16350 del 2023, pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] sul ricorso iscritto al n.

R.G. 15868/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con istanze separate, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], hanno chiesto la correzione dell’ordinanza n. sezionale 876/2023, n. di raccolta generale 16350/2023, pronunciata da questa Corte in data 9 marzo 2023 e pubblicata in data 8 giugno 2023.

Le istanze hanno segnalato un refuso nella parte della suddetta ordinanza relativa alla liquidazione delle spese processuali, chiedendo che la condanna alle spese del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] fosse disposta in favore dei rispettivi difensori, entrambi dichiaratisi antistatari.

Considerato che: Nell'ordinanza impugnata sono state liquidate le spese del giudizio in favore delle parti controricorrenti, omettendosi di statuire in favore dei procuratori che si erano dichiarati antistatari.

Tale omissione costituisce un errore materiale, derivante dalla redazione del dispositivo.

È necessario correggere la statuizione relativa alle spese.

P.Q.M La Corte accoglie entrambe le istanze.

Dispone la correzione Numero registro generale 14632/2023 Numero sezionale 1026/2025 Numero di raccolta generale 23946/2025 Data pubblicazione 27/08/2025 dell’ordinanza n. sezionale 876/2023, n. di raccolta generale 16350/2023, pronunciata il 9 marzo 2023 e pubblicata l’8 giugno 2023, nel senso che: Alla pagina cinque, dove leggesi: "condanna il ricorrente principale a versare, in favore di ciascuna parte resistente, le spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 5000 (oltre euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%.", deve leggersi ed intendersi: "condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 5000 (oltre euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%, in favore di ciascuna parte resistente e quanto a [OSCURATO:PERSONA] in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è dichiarato antistatario e quanto a [OSCURATO:PERSONA] in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è dichiarato antistatario".

Manda alla Cancelleria per l’annotazione del presente provvedimento in calce all’ordinanza n. sezionale 876/2023, n. di raccolta generale 16350/2023.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 14 marzo 2025.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 14632/2023 Numero sezionale 1026/2025 Numero di raccolta generale 23946/2025 Data pubblicazione 27/08/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Correzione errore materiale Ud.14/03/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti: [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e con il medesimo elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 92, presso lo studio MARMO Pec: [OSCURATO:EMAIL] -già ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e con il medesimo elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 86, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:EMAIL] -già controricorrente- Numero registro generale 14632/2023 Numero sezionale 1026/2025 Numero di raccolta generale 23946/2025 Data pubblicazione 27/08/2025 [OSCURATO:PERSONA], già rappresenta e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, -già controricorrente relativamente alla pronuncia della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 16350 del 2023, pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] sul ricorso iscritto al n. R.G. 15868/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con istanze separate, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], hanno chiesto la correzione dell’ordinanza n. sezionale 876/2023, n. di raccolta generale 16350/2023, pronunciata da questa Corte in data 9 marzo 2023 e pubblicata in data 8 giugno 2023. Le istanze hanno segnalato un refuso nella parte della suddetta ordinanza relativa alla liquidazione delle spese processuali, chiedendo che la condanna alle spese del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] fosse disposta in favore dei rispettivi difensori, entrambi dichiaratisi antistatari. Considerato che: Nell'ordinanza impugnata sono state liquidate le spese del giudizio in favore delle parti controricorrenti, omettendosi di statuire in favore dei procuratori che si erano dichiarati antistatari. Tale omissione costituisce un errore materiale, derivante dalla redazione del dispositivo. È necessario correggere la statuizione relativa alle spese. P.Q.M La Corte accoglie entrambe le istanze. Dispone la correzione Numero registro generale 14632/2023 Numero sezionale 1026/2025 Numero di raccolta generale 23946/2025 Data pubblicazione 27/08/2025 dell’ordinanza n. sezionale 876/2023, n. di raccolta generale 16350/2023, pronunciata il 9 marzo 2023 e pubblicata l’8 giugno 2023, nel senso che: Alla pagina cinque, dove leggesi: "condanna il ricorrente principale a versare, in favore di ciascuna parte resistente, le spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 5000 (oltre euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%.", deve leggersi ed intendersi: "condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 5000 (oltre euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%, in favore di ciascuna parte resistente e quanto a [OSCURATO:PERSONA] in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è dichiarato antistatario e quanto a [OSCURATO:PERSONA] in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è dichiarato antistatario". Manda alla Cancelleria per l’annotazione del presente provvedimento in calce all’ordinanza n. sezionale 876/2023, n. di raccolta generale 16350/2023. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 14 marzo 2025. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 14632/2023 Numero sezionale 1026/2025 Numero di raccolta generale 23946/2025 Data pubblicazione 27/08/2025
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