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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28730/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.27860 /2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] ricorrente contro MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA’ ALIMENTARE E DELLE FORESTE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], già Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], Alimentari e Forestali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege presso gli uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, controricorrente avverso la sentenza n. 692/2022 della Corte d’appello di Bari depositatail 4 - 5 - 2022, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16- 10-2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: sanzioniamministrative classificazione ‘olio extravergine di oliva’ R.G.27860/2022 C.C. 16-10-2024 [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto unica opposizione alle ordinanze- ingiunzione n. 2373/2012 e n. 2379/2012 a lei notificate il 6-12-2012, con le quali il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], Alimentari e Forestali le aveva ingiunto il pagamento rispettivamente di Euro 30.960,00 e di Euro 25.800,00 a titolo di sanzione per la violazione degli artt. 5 e 8 legge 1407/1960, con riferimento ai campioni di cui ai verbali di prelevamento del 23-9-2008relativi a olio detenuto per la vendita , in quanto non possedevano l e caratteristiche dichiarate di “olio extravergine d’oliva”.

Il Tribunale di Trani con sentenza n. 1662/2020 depositata il 30- 10-2020 ha accolto l’opposizione e ha annullato le ordinanze- ingiunzioni opposte, sulla base della contraddittorietà degli esiti delle analisi effettuate sui campioni, che non consentiva di ritenere che l’olio non avesse le caratteristiche prescritte dall’art. 1 legge 1407/1960. 2.Il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], Alimentari e Forestali ha proposto appello, che la Corte d’appello di Bari ha accolto con sentenza n. 692/2022 depositata il 4-5-2022, rigettando l’appello incidentale, riformando la sentenza impugnata e rigettando l’opposizione alle ordinanze-ingiunzione, nonché condannando l’opponente alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi.

La sentenza ha rilevato che il regolamento CE n. 2568/91 definiva le caratteristiche degli oli di oliva e disciplinava i metodi di analisi, rimettendo agli Stati membri la disciplina delle sanzioni amministrative qualora risultasse che le caratteristiche di un olio fossero diverse da quella proprie della sua denominazione; ha dichiarato che nell’ordinamento italiano veniva in rilievo la legge 1407/1960, che fissava all’art. 5 le disposizioni per la commercializzazione e in particolare vietava di vendere e detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare oli che non avessero le caratteristiche prescritte dagli artt. 1, 2 e 3 e all’art. 8 prevedevala sanzione in caso di violazione.

Ha dichiarato che, al fine di stabilire la conformità dell’olio alla categoria merceologica dichiarata, doveva farsi riferimento all’art. 2 par. 2 del regolamento CE 2568/1991, secondo cui “le caratteristiche organolettiche di un olio d’oliva vergine si considerano conformi alla categoria di olio di oliva dichiarata qualora il panel di assaggiatori riconosciuto dallo Stato membro ne conformila classificazione.

Qualora il panel non confermi la dichiarazione della categoria di olio di oliva, sotto il profilo delle sue caratteristiche organolettiche, a richiesta dell’interessato le autorità nazionali o i loro rappresentanti incaricano altri panel riconosciuti di effettuare due controanalisi, di cui almeno una deve essere effettuata da un panel riconosciuto dallo Stato membro di produzione dell’olio.

Le caratteristiche in questione sono considerate conformi a quelle dichiarate se le due controanalisi ne confermano la classificazione.

Nel caso contrario, il costo delle controanalisi, e fatte salve le sanzioni comminate, sono a carico dell’interessato”.

Ha considerato che nel caso di specie, per il primo campione di olio prelevato dal serbatoio n.14 recante la denominazione “olio extravergine di oliva”, le analisi di prima istanza avevano dato il risultato di “olio di oliva lampante”; a seguito di richiesta di revisione, erano effettuati due controanalisi da parte di panelriconosciuti, i cui esiti non avevano confermato la classificazione dell’olio data dalla ditta, perché il Laboratorio chimico regionale di Roma dell’Agenzia delle Dogane aveva classificato l’olio come “olio vergine di oliva” e il Centro di ricerca per l’olivicoltura e l’industria olearia sede di Città di S. Angelo aveva classificato l’olio come “olio di oliva lampante”.

Per il secondo campione prelevato dal serbatoio n. 17 recante la denominazione “olio extravergine di oliva”, le prime analisi avevano dato il risultato di “olio di oliva vergine” e, a seguito di richiesta di revisione, le controanalisi eseguite dal Laboratorio chimico regionale di Roma avevano classificato l’olio come “olio extravergine di oliva” e le controanalisi eseguite dal Centro di ricerca per l’olivocoltura e l’industria olearia avevano classificato l’olio come “olio di oliva vergine”.

Quindi, la diversità degli esiti delle controanalisi giustificava l’applicazione delle sanzioni per la violazione dell’art. 5 legge 1407/1960.

La sentenza ha altresì rigettato l’appello incidentale, con il quale l’opponente chiedeva l’accertamento della propria estraneità alla violazione, per il fatto che l’olio era stato acquistato da terzi e depositato nei silos in attesa delle verifiche tecniche; richiamato il principio posto dall’art. 3 legge 689/1981 sulla presunzione di colpa in capo al trasgressore, ha dichiarato che, in attesa dei controlli, dei quali non vi era prova documentale ma solo la dichiarazione del teste [OSCURATO:PERSONA], la ditta non avrebbe dovuto apporre la denominazione di “olio extravergine di oliva”; inoltre sul silos 17 era apposta etichetta adesiva riferibile alla ditta Ribatti, riportante la qualità di olio extravergine di oliva e ciò induceva a ritenere, in mancanza di prova contraria, che la ditta avesse già vagliato la qualità dell’olio, al punto di apporvi la propria etichetta. 3.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattromotivi.

Il Ministero dell’Agricoltura, della [OSCURATO:PERSONA] e delle Foreste ha resistito con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio la ricorrenteha depositato memoria illustrativ a .

All’esito della camera di consiglio del 16 - 10 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con ilprimo motivo la ricorrente deduce la violazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. del [OSCURATO:PERSONA] n. 2568/1991, per essere stato applicato l’art. 2 del Regolamento, vigente fino al 2002 e modificato a decorrere dal 2002,ai controlli avvenuti nel 2008 e alle ordinanze-ingiunzione emesse nel 2012.

Rileva che l’art. 2 co. 2 del Regolamento n. 2568/1991 era stato modificato dal Reg.

CE n. 796/2002, imponendo che il panel test fosse comp osto da un gruppo di assaggiatori e non da un solo assaggiatore, come avvenuto nella fattispecie; aggiunge che, in forza delle modifiche, le caratteristiche dell’olio non possono essere determinate solo con test organolettico avulso dalle analisi chimico-fisiche dell’olio, ma devono essere verificate congiuntamente. 1.1.Il motivo è inammissibile perché le deduzioni della ricorrente, senzaintercettare alcuna violazione di legge nella sentenza impugnata , adducono questioni di fatto nuove, in quanto non esaminate dalla sentenza impugnata, senza che la ricorrente deduca in quali termini le avesse poste nel giudizio di appello.

In primo luogo, la circostanza che gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzione facciano riferimento al Regolamento CE n. 2568/1991 presuppone, così come già ritenuto anche dalla sentenza impugnata, che il riferimento sia stato eseguito a l le disposizioni del regolamento come vigenti al momento dei fatti, e perciò secondo le modifiche intervenute nel tempo e specificamente indicate dal Ministero controricorrente, comprese le modifiche introdotte dal Reg.

CE 796/2002 alle quali fa riferimento la ricorrente.

N on rilevano le deduzionidella ricorrente sul la mancata applicazione nell’accertamento delle disposizioniin ordine alla previsione dell’esecuzione delle analisi da parte di un panel e non di un singolo assaggiatore; ciò perché la sentenza impugnata ha accertato in fatto che le controanalisi erano eseguite da panel riconosciuti, e perciò da gruppi di assaggiatori che svolgevano le funzioni a essi assegnate secondo le disposizioni all’epoca vigenti, specificamente per il campione prelevato dal serbatoio n. 14 dal Laboratorio chimico regionale di Roma dell’Agenzia delle Dogane e dal Centro di ricerca per l’olivocoltura e l’industria olearia sede di Città di S. Angelo e per il campione prelevato dal serbatoio n. 17 dall’Ispettorato – Laboratorio di Salerno e dal Laboratorio chimico regionale di Roma.

L a ricorrente non può cercare di ottenere una diverso accertamento dei fatti deducendo il vizio di violazione di legge, senza indicare in quali termini in appello avesse dedotto il vizio riferito al fatto che le analisi non erano state eseguite da un panel di assaggiatori ma da un unico assaggiatore e senza considerare neppure ilcontenuto dei certificati di analisi valorizzato dal Ministero, in ordine al dato che i certificati medesimi , facendo riferimento alle “mediane” per i vizi accertati, avevano riporta to i risultati degliassaggiatori componenti il panel .

Non rilevano neppure le deduzioni sulla necessità dell’analisi chimica del campione, perché la violazione contestata è relativa alla mancata corrispondenza alle caratteristiche organolettiche del prodotto “olio extravergine di oliva” e le disposizioni prevedono che la verifica delle caratteristiche organolettiche di un olio sia eseguita dal panel di assaggiatori enon attraverso l’analisi chimica. 2.Con ilsecondo motivo la ricorrente deduce la violazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. degli artt. 5 e 8 legge 1407/1960 come modificati dalla legge 4/2011, in quanto sostiene che la legge 1407/1960 non disciplina le caratteristiche organolettiche di un olio e non prevede sanzioni per un olio che ha le caratteristiche chimico- fisiche conformi a quelle di legge ma organolettiche diverse.

Aggiunge che, anche nel caso in cui il fatto fosse sanzionabile ex art. 8 legge 1407/1960, la sanzione sarebbe stata illegittimamente irrogata nell’importo di Euro 1.032,00 per ogni quintale di olio,perché l’art. 8 co.1 prevede una sanzione di Euro 400,00 al quintale.

Rileva altresì che si tratterebbe di caso di lieve entità per il quale l’art. 8 co. 2 prevede sanzione ridotta, di Euro 200,00 al quintale, in quanto l’olio aveva le caratteristiche chimico-fisiche previste e cioè rispondeva ai parametri previsti,non avendo soltanto le caratteristiche di “assaggio”. 2.1.Il motivo è infondato. 2.1.1.In primo luogo si considerache l’art. 1 legge 13 novembre 1960 n. 1407, mai modificato,dispone al primo comma: “E’ olio di oliva commestibile l’olio di oliva che contiene non più del 4 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico e che, all’esame organolettico, non rilevi odori disgustosi, come di rancido, di putrido, di fumo, di muffa, di verme e simili”.

Il secondo comma dell’art.1 disciplina le classificazioni dell’olio di oliva commestibile-e perciò dell’olio avente le caratteristiche anche organolettiche indicate nel primo comma-, secondo le denominazioni di olio extra vergine di oliva (“riservata all’olio che, ottenuto meccanicamente dalle olive, non abbia subito manipolazioni chimiche, ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e la filtrazione, che non contenga più dell’1 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico senza tolleranza alcuna”), di olio sopraffino vergine di oliva, di olio fino vergine di oliva e di olio vergine di oliva.

L’art. 4, mai modificato, dispone: “Ai fini dell’attribuzione delle denominazioni di ‘olio di oliva rettificato’ e di ‘olio di sansa di oliva rettificato’ si intendono: a)per olio lampante l’olio ottenuto meccanicamente dalle olive, il quale non abbia subito manipolazioni chimiche ed all’esame organolettico riveli odori disgustosi, come di rancido, di putrido, di fumo, di muffa, di verme e simili, oppure contenga più del 4 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico; b)per olio lavato l’olio ottenuto dal lavaggio con acqua dalla sansa di oliva; c)per olio estratto con solventi l’olio ottenuto dal trattamento della sansa di oliva con solventi” (sottolineature aggiunte).

Quindi, in base a queste disposizioni, l’esame organolettico è necessario sia ai fini della qualificazione dell’olio di oliva commestibile e di conseguenza della denominazione di oliva extra vergine di oliva, sia ai fini della denominazione di olio lampante.

Il regolamento CE n. 2568/1991 con le sue successive modificazioni rilevano in quanto pongono le regole per valutare le caratteristiche organolettiche dell’olio d’oliva vergine, disponendo che la dichiarazione di categoria debba essere confermata dal panel di assaggiatori riconosciuto dallo Stato membro e, in mancanza di tale conferma, da due controanalisi conformi da parte di altri panel riconosciuti.

L’art. 5 legge 1407/1960, mai modificato,vieta di “vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio, per il consumo alimentare, gli oli che non posseggano le caratteristiche prescritte dagli artt. 1, 2 e 3 o che all’analisi rivelino la presenza di sostanze estranee, ovvero diano reazioni o posseggano costanti chimico-fisiche atte ad indicare la presenza di olio estraneo o di composizione anomala”.L’art. 5, facendo riferimento alle caratteristiche prescritte dall’art. 1, fa riferimento anche alle caratteristiche organolettiche dell’olio e vieta l’immissione in commercio del prodotto che non sia conforme anche soltanto dal punto di vista organolettico, in quanto prevede i distinti casi del prodotto non avente le caratteristiche prescritte o che all’analisi non risulti conforme; l’art. 5disciplina le ipotesi come alternative e non richiede i requisiti della non conformità organolettica e della non conformità all’analisi chimica come cumulative.

La violazione della disposizione dell’art. 5 comporta, se il fatto non costituisce reato, l’applicazione della sanzione amministrativa prevista d a ll’art. 8, come esattamente avvenuto nella fattispecie perché, in base alle analisi, il prodotto non aveva le caratteristiche organolettiche del prodotto “olio extra vergine di oliva”.2.1.2.Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non si trattavadi fattispecie sanzionata ai sensi dell’art. 18 d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 109, all’epoca vigente, per la violazione delle disposizioni dell’art. 4 dello stesso decretosulla denominazione di vendita.

L ’art. 4 nell’ultimo testovigente qualificava la denominazione di vendita di un prodotto alimentare in primo luogo come “la denominazione prevista per tale prodotto dalle disposizioni della Comunità europea ad esso applicabili” e poneva una serie di previsioni relative a tale denominazione, riferite al fatto che la denominazione non poteva essere sostituita da marchi di fabbrica o di commercio o da denominazioni di fantasia, comportava una indicazione relativa allo stato fisico del prodotto, ecc…Quindi, la violazione delle disposizioni sulla denominazione di vendita si pone su di un piano diverso rispetto alla violazione dell’art. 5 legge 1407/1960, perché presuppone che al prodotto -e cioè al prodotto aventele caratteristiche previste per quel determinato prodotto-sia attribuita una denominazione non rispettosa dell’art. 4. 2.1.3.E’ infondata anche la tesi secondo la quale la sanzione di Euro 1.032,00 al quintale sarebbe stata illegittimamente applicata.

Infatti, la sanzione è stata esattamente determinata nell’importo predetto in quanto l’originario importo della multa di £. 2 00.000 al quintale prevista dall’art. 8 co.1 legge 1407/1960 è stato prima moltiplicato per cinque dall’art. 113 co.2 legge 24 novembre 1981 n. 689 e, a seguito della depenalizzazione, la pena pecuniaria è stata raddoppiatadall’art. 2 co. 2 lett. c) d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507.

Diversamente, al fine di sostenere che si applichi la sanzione di Euro 400,00 al quintale il ricorrente fa riferimento al testo dell’art. 8 co.1 legge 1407/1960 come modificato dall’art. 3 co. 4 legge 3 febbraio 2011 n. 4, che però è in vigore soltanto dal 6 - 3 - 2011 .

Q uindi, tale disposizione non si applica agli illeciti in discussione, perché tali illeciti sono stati commessi nel 2008 e in tema di illecito amministrativo l’adozione dei principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia di cui all’art. 1 legge 689/1981 comporta l’assoggettamento del fatto alla legge del tempo del suo verificarsi, con la conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole (Cass. Sez.

L 22-1-2016 n. 1187 Rv. 638517-01, per tutte); non vale il principio del l ’applicazione retroattiva della legge più favorevole, in quanto tale applicazione retroattivanon è stata prevista dalla legge n. 4/2011 e la sanzione non presenta grado di afflittività assimilabile a quello proprio delle sanzioni penali che imponga l’applicazione dei medesimi principi, compreso quello della retroattività della lex mitior, secondo l’elaborazione della giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte EDU. 2.1.4.Infine,le deduzioni della ricorrente in ordine all’applicazione dell’art. 8 co.2 legge 1407/1960 relativo al fatto di lieve entità sono inammissibilisotto distinti profili.

In primo luogo, si tratta di problematica non esaminata in alcun modo dalla sentenza impugnata; quindi la ricorrente avrebbe dovuto dedurre in quali atti e in quali termini avesse sollevato la questione relativa alla qualificazione degli illeciti come fatti di lieve entità ai sensi dell’art. 8 co.2 legge 1407/1960, trattandosi di questione che involge i profili di fatto, relativamente alle caratteristiche della condotta e alla suagravità, che avrebbero dovuto essere valutat i dal giudice di merito .

Taleapprezzamento di tutte le circostanze di fatto, riservato al giudice di merito, può essere oggetto di censura in sede di legittimità esclusivamenteattraverso la proposizione di motivo ex art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ.; non ricorrono i presupposti per riqualificare in tal senso il motivo, perché gli argomenti della ricorrente non sono utili a individuare il fatto decisivo di cui la sentenza impugnata abbia omesso l’esame, in quanto la disposizione dell’art. 8 co.2 non pone alcuna equazione tra mancanza corrispondenza solo delle caratteristiche organolettiche del prodotto e lieve entità del fatto. 3.Con il terzo motivo la ricorrente lamenta ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per l’omessa pronuncia sulle specifiche difese ed eccezioni sollevate in comparsa di risposta in appello; dichiara che in appello aveva riproposto l’eccezione, già sollevata nell’opposizione, sulla nullità delle analisi per la violazione delle procedure previste dal Reg.

CE 2658/1991 e per la violazione del termine di quattro mesi per lo svolgimento delle analisi di revisione.

Rileva che dalla documentazione disponibile non è possibile valutare le modalità osservate per il trasporto e la conservazione del campione, non è possibile conoscere la data in cui il campione è giunto presso il laboratorio di analisi e quindi se sia stato rispettato iltermine di cinque giorni previsti dall’art. 2 del Regolamento CE; aggiunge che dal rapporto di prova del Laboratorio di Salerno che ha eseguito la prima analisi risulta la violazione dell’All.

XII Reg.

CE 2568/91, per essere stata l’analisi eseguita una sola volta in un solo giorno; deduce altresì la violazione dell’art. 2 punto 4 del Reg.

CE 2568/91, laddove dispone che le controanalisi previste dalle disposizioni nazionali siano eseguite entro e non oltre il quarto mese successivo alla data del prelievo.

Quindi lamenta l’omessa pronuncia sull’insufficienza delle sole analisi di assaggio per determinare le caratteristiche dell’olio,sia per la contraddittorietà tra le stesse sia per le caratteristiche del panel test, inidoneo a fornire la certezza necessaria a irrogare sanzione. 3.1.Il motivo è infondato laddove lamenta l’omessa pronuncia sull’insufficienza delle sole analisi di assaggio perché la sentenza impugnata, riformando sul punto la sentenza di primo grado che aveva in sostanza accolto gli argomenti dell’opponente attuale ricorrente, ha esaminato la questione.

Specificamente, la sentenza ha dichiarato (pag. 5) che il rigoroso procedimento disciplinato dal regolamento europeo, nel prevedere lo svolgimento di due successive controanalisi qualora le prime analisi non confermino la dichiarazione della categoria dell’olio di oliva, mira a garantire un più alto grado di attendibilità dell’accertamento, con meccanismo vincolante perché è necessario che entrambe le controanalisi conducano allo stesso risultato per potere considerare l’olio analizzato conforme alla classificazione dichiarata, con la conseguenza che in mancanza di tale doppia conferma l’olio non può considerarsi corrispondente alla categoria dichiarata e ciò comporta l’applicazione della sanzione per la violazione dell’art. 5 legge 1407/1960.

Gli argomenti della ricorrente, laddove sono volti a sostenere la soggettività dell’analisi organolettica, non sono utili a ritenere la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e sono infondati per le ragioni già svolte al punto 2.1.1. 3.1.1.In ordine alla lamentata omessa pronuncia sui vizi delle analisi, i l motivo è per alcuni profili infondato e per il resto inammissibile.

Si deve fare applicazione del principio secondo il quale, poiché il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio, per integrare detto vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto; ciò si verifica quando il giudice o non decide su alcuni capi della domanda o sulle eccezioni proposte, mentre il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti può eventualmente integrare vizio di natura diversa, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio (Cass. Sez. 1 18 - 2 - 2005 n . 3388 Rv. 579433-01, Cass. Sez. 6-1 3-3-2020 n. 5730 Rv. 657560- 01).

Nella fattispecie la sentenza impugnata ha esaminato le analisi (pag. 4), dando atto che erano state eseguite da panel riconosciuti e non avevano confermato la classificazione dichiarata dalla ditta, per cui non può ritenersi mancante il momento decisorio riferito all’idoneità delle analisi a essere utilizzate al fine dell’accertamento dei fatti.

Si escludeche le deduzioni della ricorrente in ordine ai vizi delle prime analisi richiedessero ulteriore esplicita pronuncia , perch é i vizi delle prime analisi erano ininfluentia fronte dell’esecuzione delle analisi di revisione, in quanto è sui risultati delle analisi di revisione che si è fondatol’accertamento.

Con riguardo alle analisi di revisione, l ’unica doglianza svolta dalla ricorrente con il terzo motivo di ricorso che, secondo le sue deduzioni e la relativa verifica del contenuto della comparsa di costituzione in appello, eragià stata espressamente svolta nella comparsa di risposta in appello, è quella relativa al mancato svolgimento delle analisi di revisione entro il termine di quattro mesi dal prelievo.

Peròsi tratta di allegazione in sé insufficiente a ritenere che la Corte d’appello dovesse pronunciarein ordine all’utilizzabilità o inutilizzabilità delle analisi prendendo specificamente in esame tale deduzione, così da fare emergere una omessa pronuncia.

Ciò in quanto, come già statuito da questa Corte(Cass, Sez. 5 6 marzo 2023 n. 5518 –5526, Cass. Sez. 5 9 - 5 - 2023 n. 12572 , non massimate ), il Reg .

CE 2568/1991all’art. 2 par. 4 impone che le controanalisi siano eseguite entro il termine di quattro mesi dal prelievo solo per i prelievi effettuati in prossimità della data di durata minima degli oli, che rappresenta il limite fisico per lo svolgimento di attendibili analisi organolettiche da parte del laboratorio; invece, laddove non ci si trovi in prossimità di questa data di scadenza, tale termine di quattro mesi non si applica.

Quindi, poiché non risulta che la ricorrente avesse allegato nella sua comparsa di risposta in appello che il prelievo dei campion i fosse avvenuto a meno di quattro mesi dalla data di durata minima della partita - tale allegazione non è eseguita neppure nel ricorso per cassazione- non sussistono i presupposti per ritenere che l a Corte d’appello dovesse esaminare la questione dell’inutilizzabilità delle analisi di revisione sotto il profilo della mancata esecuzione entro quattro mesi dal prelievo. 4.Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. dell’art. 5 legge 1407/1960 e dell’art. 3 legge 689/1981, la violazione ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. per omesso esame del contenuto della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA],la violazione ex art 360 co. 1 n. 3 e n. 4 cod. proc. civ. dell’art.210 cod. proc. civ. in relazione alle conseguenze dell’ordine di esibizione non ottemperato e dell’art. 2697 cod. civ. sull’onere della prova.

In primo luogo la ricorrente rileva che la sentenza impugnata ha ritenuto che sul silos 17 vi fosse etichetta della ditta Ribatti, commettendo errore nell’interpretazione dei documenti, in quanto il verbale del 23-9-2008 riportava che l’etichetta della ditta Ribatti era allegata in fotocopia al verbale, ma non vi era la fotocopia allegata; evidenzia che era stato emesso ordine di esibizione relativo a tale copia dell’etichetta e che a tale ordine l’Amministrazione non aveva ottemperato, per cui la parte che non aveva prodotto il documento oggetto dell’ordine di esibizione non poteva giovarsi del contenuto del documento; sostiene perciò l’illegittimità della decisione per violazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 210 cod. civ., in quanto per la sentenza impugnata l’unica prova della responsabilità era legata al cartello e la condotta di stoccaggio dell’olio in attesa di verifica e del posizionamento nei recipienti necessari per la vendita non è sanzionata; aggiunge che il soggetto che acquista il prodotto da terzi, prima di commerciare l’olio ponendolo nei suoi recipienti, non può che posizionarlo nei silos riportando la qualità dell’olio acquistato dalterzo, in attesa delle analisi del prodotto.

Lamenta altresì che sia stata omessa la valutazione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dichiarato che l’olio era classificato in base ai documenti della ditta venditrice e sarebbe stato posto in commercio dalla ditta Ribatti dopo essere stato immesso in lattine e bottiglie all’esito delle analisi eseguite. 4.1.Il motivo è inammissibile in quanto è esclusivamente finalizzato a ottenere una diverso accertamento dei fatti, in termini estranei al giudizio di legittimità.

In ordine alla mancata ottemperanza all’ordine di esibizione, si deve dare continuità al principio secondo il quale l’inosservanza dell’ordine di esibizione di documenti integra un comportamento dal quale il giudice può, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, desumere argomenti di prova a norma dell’art. 116 co. 2 cod. proc. civ.;di conseguenza non è censurabile in sede di legittimità, neanche per difetto di motivazione, la mancata valorizzazione dell’inosservanza dell’ordine ai fini della decisionedi merito (Cass. Sez. 1 13 - 8 - 2004 n. 15768 Rv. 575567-01, Cass. Sez.

L 27-1-2017 n. 2148 Rv. 642868- 01).

Nella fattispecie la Corte d’appello, svolgendo l’accertamento in fatto a essa riservato, ha ritenuto dimostrato che sul silos n. 17 era apposta etichetta riferibile alla ditta Ribatti, della cui esistenza dava atto il verbale di accertamento, anche se non era stata poi allegata al verbale la copia dell’etichetta medesima.

Non è configurabile vizio ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. in relazione all’omesso esame delle dichiarazioni del testimone [OSCURATO:PERSONA], perché la sentenza impugnata ha dato atto che il testimone aveva dichiarato che il prodotto era in attesa dei controlli, ma ha rilevato che non vi era prova documentale di tali controlli; quindi, la sentenza ha preso in esame le dichiarazioni del testimone e, evidenziando che non avevano supporto documentale, ne ha eseguito l’apprezzamento in fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in questa sede, ritenendo le dichiarazioni testimoniali insufficienti a dimostrare che l’olio sarebbe stato sottoposto a ulteriori controlli prima di essere venduto.

Inoltre, la sentenza ha aggiunto che, comunque, in attesa degli esiti di tali controlli, la ditta non avrebbe dovuto utilizzare la denominazione di “olio extravergine di oliva”, in quanto non vi era certezza sulla reale qualità dell’olio in questione; in questo modo la sentenza ha accertato in fatto che l’olio era detenuto per la venditae messo in commercio e che perciò era integrata la condotta vietata dall’art. 5 legge 1407/1960, dopo avere considerato (pag. 3) che ai sensi dell’art. 6 si considerano messi in commercio gli oli che si trovano nei magazzini di vendita.

Quindi, non è utile neppure l’affermazione della ricorrente, secondo la quale la denominazione era stata apposta dal venditore, perché la sentenza ha ritenuto in fatto che l’acquirente, anche se era in attesa dei controlli, aveva recepito la denominazione del venditore,e ciò non escludeva la sua responsabilità ex art. 3 legge 689/1981.

La deduzione è insindacabile in questa sede, perché il giudice di merito haaccertato non solo l’elemento oggettivo dell’illecito ma ha anchevalutato, con apprezzamento in fatto esente da vizi logici e giuridici, che la ricorrente non aveva offerto gli elementi probatori necessari a superare la presunzione di colpa posta dall’art. 3 legge 24- 11-1981 n.689 (sulla presunzione di colpa posta dall’art. 3 legge 689/1981, per tutte, Cass. Sez. 6-2 18-6-2020 n. 11777 Rv. 658212- 01). 5.In conclusione il ricorso è integralmente rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente deve essere condannata alla rifusione a favore del Ministero controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate.

In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R. 30 maggio 2002n. 115si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione a favore del Ministero controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.80

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.27860 /2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] ricorrente contro MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA’ ALIMENTARE E DELLE FORESTE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], già Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], Alimentari e Forestali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege presso gli uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, controricorrente avverso la sentenza n. 692/2022 della Corte d’appello di Bari depositatail 4 - 5 - 2022, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16- 10-2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: sanzioniamministrative classificazione ‘olio extravergine di oliva’ R.G.27860/2022 C.C. 16-10-2024 [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto unica opposizione alle ordinanze- ingiunzione n. 2373/2012 e n. 2379/2012 a lei notificate il 6-12-2012, con le quali il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], Alimentari e Forestali le aveva ingiunto il pagamento rispettivamente di Euro 30.960,00 e di Euro 25.800,00 a titolo di sanzione per la violazione degli artt. 5 e 8 legge 1407/1960, con riferimento ai campioni di cui ai verbali di prelevamento del 23-9-2008relativi a olio detenuto per la vendita , in quanto non possedevano l e caratteristiche dichiarate di “olio extravergine d’oliva”. Il Tribunale di Trani con sentenza n. 1662/2020 depositata il 30- 10-2020 ha accolto l’opposizione e ha annullato le ordinanze- ingiunzioni opposte, sulla base della contraddittorietà degli esiti delle analisi effettuate sui campioni, che non consentiva di ritenere che l’olio non avesse le caratteristiche prescritte dall’art. 1 legge 1407/1960. 2.Il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], Alimentari e Forestali ha proposto appello, che la Corte d’appello di Bari ha accolto con sentenza n. 692/2022 depositata il 4-5-2022, rigettando l’appello incidentale, riformando la sentenza impugnata e rigettando l’opposizione alle ordinanze-ingiunzione, nonché condannando l’opponente alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi. La sentenza ha rilevato che il regolamento CE n. 2568/91 definiva le caratteristiche degli oli di oliva e disciplinava i metodi di analisi, rimettendo agli Stati membri la disciplina delle sanzioni amministrative qualora risultasse che le caratteristiche di un olio fossero diverse da quella proprie della sua denominazione; ha dichiarato che nell’ordinamento italiano veniva in rilievo la legge 1407/1960, che fissava all’art. 5 le disposizioni per la commercializzazione e in particolare vietava di vendere e detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare oli che non avessero le caratteristiche prescritte dagli artt. 1, 2 e 3 e all’art. 8 prevedevala sanzione in caso di violazione. Ha dichiarato che, al fine di stabilire la conformità dell’olio alla categoria merceologica dichiarata, doveva farsi riferimento all’art. 2 par. 2 del regolamento CE 2568/1991, secondo cui “le caratteristiche organolettiche di un olio d’oliva vergine si considerano conformi alla categoria di olio di oliva dichiarata qualora il panel di assaggiatori riconosciuto dallo Stato membro ne conformila classificazione. Qualora il panel non confermi la dichiarazione della categoria di olio di oliva, sotto il profilo delle sue caratteristiche organolettiche, a richiesta dell’interessato le autorità nazionali o i loro rappresentanti incaricano altri panel riconosciuti di effettuare due controanalisi, di cui almeno una deve essere effettuata da un panel riconosciuto dallo Stato membro di produzione dell’olio. Le caratteristiche in questione sono considerate conformi a quelle dichiarate se le due controanalisi ne confermano la classificazione. Nel caso contrario, il costo delle controanalisi, e fatte salve le sanzioni comminate, sono a carico dell’interessato”. Ha considerato che nel caso di specie, per il primo campione di olio prelevato dal serbatoio n.14 recante la denominazione “olio extravergine di oliva”, le analisi di prima istanza avevano dato il risultato di “olio di oliva lampante”; a seguito di richiesta di revisione, erano effettuati due controanalisi da parte di panelriconosciuti, i cui esiti non avevano confermato la classificazione dell’olio data dalla ditta, perché il Laboratorio chimico regionale di Roma dell’Agenzia delle Dogane aveva classificato l’olio come “olio vergine di oliva” e il Centro di ricerca per l’olivicoltura e l’industria olearia sede di Città di S. Angelo aveva classificato l’olio come “olio di oliva lampante”. Per il secondo campione prelevato dal serbatoio n. 17 recante la denominazione “olio extravergine di oliva”, le prime analisi avevano dato il risultato di “olio di oliva vergine” e, a seguito di richiesta di revisione, le controanalisi eseguite dal Laboratorio chimico regionale di Roma avevano classificato l’olio come “olio extravergine di oliva” e le controanalisi eseguite dal Centro di ricerca per l’olivocoltura e l’industria olearia avevano classificato l’olio come “olio di oliva vergine”. Quindi, la diversità degli esiti delle controanalisi giustificava l’applicazione delle sanzioni per la violazione dell’art. 5 legge 1407/1960. La sentenza ha altresì rigettato l’appello incidentale, con il quale l’opponente chiedeva l’accertamento della propria estraneità alla violazione, per il fatto che l’olio era stato acquistato da terzi e depositato nei silos in attesa delle verifiche tecniche; richiamato il principio posto dall’art. 3 legge 689/1981 sulla presunzione di colpa in capo al trasgressore, ha dichiarato che, in attesa dei controlli, dei quali non vi era prova documentale ma solo la dichiarazione del teste [OSCURATO:PERSONA], la ditta non avrebbe dovuto apporre la denominazione di “olio extravergine di oliva”; inoltre sul silos 17 era apposta etichetta adesiva riferibile alla ditta Ribatti, riportante la qualità di olio extravergine di oliva e ciò induceva a ritenere, in mancanza di prova contraria, che la ditta avesse già vagliato la qualità dell’olio, al punto di apporvi la propria etichetta. 3.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattromotivi. Il Ministero dell’Agricoltura, della [OSCURATO:PERSONA] e delle Foreste ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio la ricorrenteha depositato memoria illustrativ a . All’esito della camera di consiglio del 16 - 10 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con ilprimo motivo la ricorrente deduce la violazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. del [OSCURATO:PERSONA] n. 2568/1991, per essere stato applicato l’art. 2 del Regolamento, vigente fino al 2002 e modificato a decorrere dal 2002,ai controlli avvenuti nel 2008 e alle ordinanze-ingiunzione emesse nel 2012. Rileva che l’art. 2 co. 2 del Regolamento n. 2568/1991 era stato modificato dal Reg. CE n. 796/2002, imponendo che il panel test fosse comp osto da un gruppo di assaggiatori e non da un solo assaggiatore, come avvenuto nella fattispecie; aggiunge che, in forza delle modifiche, le caratteristiche dell’olio non possono essere determinate solo con test organolettico avulso dalle analisi chimico-fisiche dell’olio, ma devono essere verificate congiuntamente. 1.1.Il motivo è inammissibile perché le deduzioni della ricorrente, senzaintercettare alcuna violazione di legge nella sentenza impugnata , adducono questioni di fatto nuove, in quanto non esaminate dalla sentenza impugnata, senza che la ricorrente deduca in quali termini le avesse poste nel giudizio di appello. In primo luogo, la circostanza che gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzione facciano riferimento al Regolamento CE n. 2568/1991 presuppone, così come già ritenuto anche dalla sentenza impugnata, che il riferimento sia stato eseguito a l le disposizioni del regolamento come vigenti al momento dei fatti, e perciò secondo le modifiche intervenute nel tempo e specificamente indicate dal Ministero controricorrente, comprese le modifiche introdotte dal Reg. CE 796/2002 alle quali fa riferimento la ricorrente. N on rilevano le deduzionidella ricorrente sul la mancata applicazione nell’accertamento delle disposizioniin ordine alla previsione dell’esecuzione delle analisi da parte di un panel e non di un singolo assaggiatore; ciò perché la sentenza impugnata ha accertato in fatto che le controanalisi erano eseguite da panel riconosciuti, e perciò da gruppi di assaggiatori che svolgevano le funzioni a essi assegnate secondo le disposizioni all’epoca vigenti, specificamente per il campione prelevato dal serbatoio n. 14 dal Laboratorio chimico regionale di Roma dell’Agenzia delle Dogane e dal Centro di ricerca per l’olivocoltura e l’industria olearia sede di Città di S. Angelo e per il campione prelevato dal serbatoio n. 17 dall’Ispettorato – Laboratorio di Salerno e dal Laboratorio chimico regionale di Roma. L a ricorrente non può cercare di ottenere una diverso accertamento dei fatti deducendo il vizio di violazione di legge, senza indicare in quali termini in appello avesse dedotto il vizio riferito al fatto che le analisi non erano state eseguite da un panel di assaggiatori ma da un unico assaggiatore e senza considerare neppure ilcontenuto dei certificati di analisi valorizzato dal Ministero, in ordine al dato che i certificati medesimi , facendo riferimento alle “mediane” per i vizi accertati, avevano riporta to i risultati degliassaggiatori componenti il panel . Non rilevano neppure le deduzioni sulla necessità dell’analisi chimica del campione, perché la violazione contestata è relativa alla mancata corrispondenza alle caratteristiche organolettiche del prodotto “olio extravergine di oliva” e le disposizioni prevedono che la verifica delle caratteristiche organolettiche di un olio sia eseguita dal panel di assaggiatori enon attraverso l’analisi chimica. 2.Con ilsecondo motivo la ricorrente deduce la violazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. degli artt. 5 e 8 legge 1407/1960 come modificati dalla legge 4/2011, in quanto sostiene che la legge 1407/1960 non disciplina le caratteristiche organolettiche di un olio e non prevede sanzioni per un olio che ha le caratteristiche chimico- fisiche conformi a quelle di legge ma organolettiche diverse. Aggiunge che, anche nel caso in cui il fatto fosse sanzionabile ex art. 8 legge 1407/1960, la sanzione sarebbe stata illegittimamente irrogata nell’importo di Euro 1.032,00 per ogni quintale di olio,perché l’art. 8 co.1 prevede una sanzione di Euro 400,00 al quintale. Rileva altresì che si tratterebbe di caso di lieve entità per il quale l’art. 8 co. 2 prevede sanzione ridotta, di Euro 200,00 al quintale, in quanto l’olio aveva le caratteristiche chimico-fisiche previste e cioè rispondeva ai parametri previsti,non avendo soltanto le caratteristiche di “assaggio”. 2.1.Il motivo è infondato. 2.1.1.In primo luogo si considerache l’art. 1 legge 13 novembre 1960 n. 1407, mai modificato,dispone al primo comma: “E’ olio di oliva commestibile l’olio di oliva che contiene non più del 4 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico e che, all’esame organolettico, non rilevi odori disgustosi, come di rancido, di putrido, di fumo, di muffa, di verme e simili”. Il secondo comma dell’art.1 disciplina le classificazioni dell’olio di oliva commestibile-e perciò dell’olio avente le caratteristiche anche organolettiche indicate nel primo comma-, secondo le denominazioni di olio extra vergine di oliva (“riservata all’olio che, ottenuto meccanicamente dalle olive, non abbia subito manipolazioni chimiche, ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e la filtrazione, che non contenga più dell’1 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico senza tolleranza alcuna”), di olio sopraffino vergine di oliva, di olio fino vergine di oliva e di olio vergine di oliva. L’art. 4, mai modificato, dispone: “Ai fini dell’attribuzione delle denominazioni di ‘olio di oliva rettificato’ e di ‘olio di sansa di oliva rettificato’ si intendono: a)per olio lampante l’olio ottenuto meccanicamente dalle olive, il quale non abbia subito manipolazioni chimiche ed all’esame organolettico riveli odori disgustosi, come di rancido, di putrido, di fumo, di muffa, di verme e simili, oppure contenga più del 4 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico; b)per olio lavato l’olio ottenuto dal lavaggio con acqua dalla sansa di oliva; c)per olio estratto con solventi l’olio ottenuto dal trattamento della sansa di oliva con solventi” (sottolineature aggiunte). Quindi, in base a queste disposizioni, l’esame organolettico è necessario sia ai fini della qualificazione dell’olio di oliva commestibile e di conseguenza della denominazione di oliva extra vergine di oliva, sia ai fini della denominazione di olio lampante. Il regolamento CE n. 2568/1991 con le sue successive modificazioni rilevano in quanto pongono le regole per valutare le caratteristiche organolettiche dell’olio d’oliva vergine, disponendo che la dichiarazione di categoria debba essere confermata dal panel di assaggiatori riconosciuto dallo Stato membro e, in mancanza di tale conferma, da due controanalisi conformi da parte di altri panel riconosciuti. L’art. 5 legge 1407/1960, mai modificato,vieta di “vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio, per il consumo alimentare, gli oli che non posseggano le caratteristiche prescritte dagli artt. 1, 2 e 3 o che all’analisi rivelino la presenza di sostanze estranee, ovvero diano reazioni o posseggano costanti chimico-fisiche atte ad indicare la presenza di olio estraneo o di composizione anomala”.L’art. 5, facendo riferimento alle caratteristiche prescritte dall’art. 1, fa riferimento anche alle caratteristiche organolettiche dell’olio e vieta l’immissione in commercio del prodotto che non sia conforme anche soltanto dal punto di vista organolettico, in quanto prevede i distinti casi del prodotto non avente le caratteristiche prescritte o che all’analisi non risulti conforme; l’art. 5disciplina le ipotesi come alternative e non richiede i requisiti della non conformità organolettica e della non conformità all’analisi chimica come cumulative. La violazione della disposizione dell’art. 5 comporta, se il fatto non costituisce reato, l’applicazione della sanzione amministrativa prevista d a ll’art. 8, come esattamente avvenuto nella fattispecie perché, in base alle analisi, il prodotto non aveva le caratteristiche organolettiche del prodotto “olio extra vergine di oliva”.2.1.2.Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non si trattavadi fattispecie sanzionata ai sensi dell’art. 18 d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 109, all’epoca vigente, per la violazione delle disposizioni dell’art. 4 dello stesso decretosulla denominazione di vendita. L ’art. 4 nell’ultimo testovigente qualificava la denominazione di vendita di un prodotto alimentare in primo luogo come “la denominazione prevista per tale prodotto dalle disposizioni della Comunità europea ad esso applicabili” e poneva una serie di previsioni relative a tale denominazione, riferite al fatto che la denominazione non poteva essere sostituita da marchi di fabbrica o di commercio o da denominazioni di fantasia, comportava una indicazione relativa allo stato fisico del prodotto, ecc…Quindi, la violazione delle disposizioni sulla denominazione di vendita si pone su di un piano diverso rispetto alla violazione dell’art. 5 legge 1407/1960, perché presuppone che al prodotto -e cioè al prodotto aventele caratteristiche previste per quel determinato prodotto-sia attribuita una denominazione non rispettosa dell’art. 4. 2.1.3.E’ infondata anche la tesi secondo la quale la sanzione di Euro 1.032,00 al quintale sarebbe stata illegittimamente applicata. Infatti, la sanzione è stata esattamente determinata nell’importo predetto in quanto l’originario importo della multa di £. 2 00.000 al quintale prevista dall’art. 8 co.1 legge 1407/1960 è stato prima moltiplicato per cinque dall’art. 113 co.2 legge 24 novembre 1981 n. 689 e, a seguito della depenalizzazione, la pena pecuniaria è stata raddoppiatadall’art. 2 co. 2 lett. c) d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507. Diversamente, al fine di sostenere che si applichi la sanzione di Euro 400,00 al quintale il ricorrente fa riferimento al testo dell’art. 8 co.1 legge 1407/1960 come modificato dall’art. 3 co. 4 legge 3 febbraio 2011 n. 4, che però è in vigore soltanto dal 6 - 3 - 2011 . Q uindi, tale disposizione non si applica agli illeciti in discussione, perché tali illeciti sono stati commessi nel 2008 e in tema di illecito amministrativo l’adozione dei principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia di cui all’art. 1 legge 689/1981 comporta l’assoggettamento del fatto alla legge del tempo del suo verificarsi, con la conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole (Cass. Sez. L 22-1-2016 n. 1187 Rv. 638517-01, per tutte); non vale il principio del l ’applicazione retroattiva della legge più favorevole, in quanto tale applicazione retroattivanon è stata prevista dalla legge n. 4/2011 e la sanzione non presenta grado di afflittività assimilabile a quello proprio delle sanzioni penali che imponga l’applicazione dei medesimi principi, compreso quello della retroattività della lex mitior, secondo l’elaborazione della giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte EDU. 2.1.4.Infine,le deduzioni della ricorrente in ordine all’applicazione dell’art. 8 co.2 legge 1407/1960 relativo al fatto di lieve entità sono inammissibilisotto distinti profili. In primo luogo, si tratta di problematica non esaminata in alcun modo dalla sentenza impugnata; quindi la ricorrente avrebbe dovuto dedurre in quali atti e in quali termini avesse sollevato la questione relativa alla qualificazione degli illeciti come fatti di lieve entità ai sensi dell’art. 8 co.2 legge 1407/1960, trattandosi di questione che involge i profili di fatto, relativamente alle caratteristiche della condotta e alla suagravità, che avrebbero dovuto essere valutat i dal giudice di merito . Taleapprezzamento di tutte le circostanze di fatto, riservato al giudice di merito, può essere oggetto di censura in sede di legittimità esclusivamenteattraverso la proposizione di motivo ex art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ.; non ricorrono i presupposti per riqualificare in tal senso il motivo, perché gli argomenti della ricorrente non sono utili a individuare il fatto decisivo di cui la sentenza impugnata abbia omesso l’esame, in quanto la disposizione dell’art. 8 co.2 non pone alcuna equazione tra mancanza corrispondenza solo delle caratteristiche organolettiche del prodotto e lieve entità del fatto. 3.Con il terzo motivo la ricorrente lamenta ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per l’omessa pronuncia sulle specifiche difese ed eccezioni sollevate in comparsa di risposta in appello; dichiara che in appello aveva riproposto l’eccezione, già sollevata nell’opposizione, sulla nullità delle analisi per la violazione delle procedure previste dal Reg. CE 2658/1991 e per la violazione del termine di quattro mesi per lo svolgimento delle analisi di revisione. Rileva che dalla documentazione disponibile non è possibile valutare le modalità osservate per il trasporto e la conservazione del campione, non è possibile conoscere la data in cui il campione è giunto presso il laboratorio di analisi e quindi se sia stato rispettato iltermine di cinque giorni previsti dall’art. 2 del Regolamento CE; aggiunge che dal rapporto di prova del Laboratorio di Salerno che ha eseguito la prima analisi risulta la violazione dell’All. XII Reg. CE 2568/91, per essere stata l’analisi eseguita una sola volta in un solo giorno; deduce altresì la violazione dell’art. 2 punto 4 del Reg. CE 2568/91, laddove dispone che le controanalisi previste dalle disposizioni nazionali siano eseguite entro e non oltre il quarto mese successivo alla data del prelievo. Quindi lamenta l’omessa pronuncia sull’insufficienza delle sole analisi di assaggio per determinare le caratteristiche dell’olio,sia per la contraddittorietà tra le stesse sia per le caratteristiche del panel test, inidoneo a fornire la certezza necessaria a irrogare sanzione. 3.1.Il motivo è infondato laddove lamenta l’omessa pronuncia sull’insufficienza delle sole analisi di assaggio perché la sentenza impugnata, riformando sul punto la sentenza di primo grado che aveva in sostanza accolto gli argomenti dell’opponente attuale ricorrente, ha esaminato la questione. Specificamente, la sentenza ha dichiarato (pag. 5) che il rigoroso procedimento disciplinato dal regolamento europeo, nel prevedere lo svolgimento di due successive controanalisi qualora le prime analisi non confermino la dichiarazione della categoria dell’olio di oliva, mira a garantire un più alto grado di attendibilità dell’accertamento, con meccanismo vincolante perché è necessario che entrambe le controanalisi conducano allo stesso risultato per potere considerare l’olio analizzato conforme alla classificazione dichiarata, con la conseguenza che in mancanza di tale doppia conferma l’olio non può considerarsi corrispondente alla categoria dichiarata e ciò comporta l’applicazione della sanzione per la violazione dell’art. 5 legge 1407/1960. Gli argomenti della ricorrente, laddove sono volti a sostenere la soggettività dell’analisi organolettica, non sono utili a ritenere la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e sono infondati per le ragioni già svolte al punto 2.1.1. 3.1.1.In ordine alla lamentata omessa pronuncia sui vizi delle analisi, i l motivo è per alcuni profili infondato e per il resto inammissibile. Si deve fare applicazione del principio secondo il quale, poiché il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio, per integrare detto vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto; ciò si verifica quando il giudice o non decide su alcuni capi della domanda o sulle eccezioni proposte, mentre il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti può eventualmente integrare vizio di natura diversa, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio (Cass. Sez. 1 18 - 2 - 2005 n . 3388 Rv. 579433-01, Cass. Sez. 6-1 3-3-2020 n. 5730 Rv. 657560- 01). Nella fattispecie la sentenza impugnata ha esaminato le analisi (pag. 4), dando atto che erano state eseguite da panel riconosciuti e non avevano confermato la classificazione dichiarata dalla ditta, per cui non può ritenersi mancante il momento decisorio riferito all’idoneità delle analisi a essere utilizzate al fine dell’accertamento dei fatti. Si escludeche le deduzioni della ricorrente in ordine ai vizi delle prime analisi richiedessero ulteriore esplicita pronuncia , perch é i vizi delle prime analisi erano ininfluentia fronte dell’esecuzione delle analisi di revisione, in quanto è sui risultati delle analisi di revisione che si è fondatol’accertamento. Con riguardo alle analisi di revisione, l ’unica doglianza svolta dalla ricorrente con il terzo motivo di ricorso che, secondo le sue deduzioni e la relativa verifica del contenuto della comparsa di costituzione in appello, eragià stata espressamente svolta nella comparsa di risposta in appello, è quella relativa al mancato svolgimento delle analisi di revisione entro il termine di quattro mesi dal prelievo. Peròsi tratta di allegazione in sé insufficiente a ritenere che la Corte d’appello dovesse pronunciarein ordine all’utilizzabilità o inutilizzabilità delle analisi prendendo specificamente in esame tale deduzione, così da fare emergere una omessa pronuncia. Ciò in quanto, come già statuito da questa Corte(Cass, Sez. 5 6 marzo 2023 n. 5518 –5526, Cass. Sez. 5 9 - 5 - 2023 n. 12572 , non massimate ), il Reg . CE 2568/1991all’art. 2 par. 4 impone che le controanalisi siano eseguite entro il termine di quattro mesi dal prelievo solo per i prelievi effettuati in prossimità della data di durata minima degli oli, che rappresenta il limite fisico per lo svolgimento di attendibili analisi organolettiche da parte del laboratorio; invece, laddove non ci si trovi in prossimità di questa data di scadenza, tale termine di quattro mesi non si applica. Quindi, poiché non risulta che la ricorrente avesse allegato nella sua comparsa di risposta in appello che il prelievo dei campion i fosse avvenuto a meno di quattro mesi dalla data di durata minima della partita - tale allegazione non è eseguita neppure nel ricorso per cassazione- non sussistono i presupposti per ritenere che l a Corte d’appello dovesse esaminare la questione dell’inutilizzabilità delle analisi di revisione sotto il profilo della mancata esecuzione entro quattro mesi dal prelievo. 4.Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. dell’art. 5 legge 1407/1960 e dell’art. 3 legge 689/1981, la violazione ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. per omesso esame del contenuto della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA],la violazione ex art 360 co. 1 n. 3 e n. 4 cod. proc. civ. dell’art.210 cod. proc. civ. in relazione alle conseguenze dell’ordine di esibizione non ottemperato e dell’art. 2697 cod. civ. sull’onere della prova. In primo luogo la ricorrente rileva che la sentenza impugnata ha ritenuto che sul silos 17 vi fosse etichetta della ditta Ribatti, commettendo errore nell’interpretazione dei documenti, in quanto il verbale del 23-9-2008 riportava che l’etichetta della ditta Ribatti era allegata in fotocopia al verbale, ma non vi era la fotocopia allegata; evidenzia che era stato emesso ordine di esibizione relativo a tale copia dell’etichetta e che a tale ordine l’Amministrazione non aveva ottemperato, per cui la parte che non aveva prodotto il documento oggetto dell’ordine di esibizione non poteva giovarsi del contenuto del documento; sostiene perciò l’illegittimità della decisione per violazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 210 cod. civ., in quanto per la sentenza impugnata l’unica prova della responsabilità era legata al cartello e la condotta di stoccaggio dell’olio in attesa di verifica e del posizionamento nei recipienti necessari per la vendita non è sanzionata; aggiunge che il soggetto che acquista il prodotto da terzi, prima di commerciare l’olio ponendolo nei suoi recipienti, non può che posizionarlo nei silos riportando la qualità dell’olio acquistato dalterzo, in attesa delle analisi del prodotto. Lamenta altresì che sia stata omessa la valutazione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dichiarato che l’olio era classificato in base ai documenti della ditta venditrice e sarebbe stato posto in commercio dalla ditta Ribatti dopo essere stato immesso in lattine e bottiglie all’esito delle analisi eseguite. 4.1.Il motivo è inammissibile in quanto è esclusivamente finalizzato a ottenere una diverso accertamento dei fatti, in termini estranei al giudizio di legittimità. In ordine alla mancata ottemperanza all’ordine di esibizione, si deve dare continuità al principio secondo il quale l’inosservanza dell’ordine di esibizione di documenti integra un comportamento dal quale il giudice può, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, desumere argomenti di prova a norma dell’art. 116 co. 2 cod. proc. civ.;di conseguenza non è censurabile in sede di legittimità, neanche per difetto di motivazione, la mancata valorizzazione dell’inosservanza dell’ordine ai fini della decisionedi merito (Cass. Sez. 1 13 - 8 - 2004 n. 15768 Rv. 575567-01, Cass. Sez. L 27-1-2017 n. 2148 Rv. 642868- 01). Nella fattispecie la Corte d’appello, svolgendo l’accertamento in fatto a essa riservato, ha ritenuto dimostrato che sul silos n. 17 era apposta etichetta riferibile alla ditta Ribatti, della cui esistenza dava atto il verbale di accertamento, anche se non era stata poi allegata al verbale la copia dell’etichetta medesima. Non è configurabile vizio ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. in relazione all’omesso esame delle dichiarazioni del testimone [OSCURATO:PERSONA], perché la sentenza impugnata ha dato atto che il testimone aveva dichiarato che il prodotto era in attesa dei controlli, ma ha rilevato che non vi era prova documentale di tali controlli; quindi, la sentenza ha preso in esame le dichiarazioni del testimone e, evidenziando che non avevano supporto documentale, ne ha eseguito l’apprezzamento in fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in questa sede, ritenendo le dichiarazioni testimoniali insufficienti a dimostrare che l’olio sarebbe stato sottoposto a ulteriori controlli prima di essere venduto. Inoltre, la sentenza ha aggiunto che, comunque, in attesa degli esiti di tali controlli, la ditta non avrebbe dovuto utilizzare la denominazione di “olio extravergine di oliva”, in quanto non vi era certezza sulla reale qualità dell’olio in questione; in questo modo la sentenza ha accertato in fatto che l’olio era detenuto per la venditae messo in commercio e che perciò era integrata la condotta vietata dall’art. 5 legge 1407/1960, dopo avere considerato (pag. 3) che ai sensi dell’art. 6 si considerano messi in commercio gli oli che si trovano nei magazzini di vendita. Quindi, non è utile neppure l’affermazione della ricorrente, secondo la quale la denominazione era stata apposta dal venditore, perché la sentenza ha ritenuto in fatto che l’acquirente, anche se era in attesa dei controlli, aveva recepito la denominazione del venditore,e ciò non escludeva la sua responsabilità ex art. 3 legge 689/1981. La deduzione è insindacabile in questa sede, perché il giudice di merito haaccertato non solo l’elemento oggettivo dell’illecito ma ha anchevalutato, con apprezzamento in fatto esente da vizi logici e giuridici, che la ricorrente non aveva offerto gli elementi probatori necessari a superare la presunzione di colpa posta dall’art. 3 legge 24- 11-1981 n.689 (sulla presunzione di colpa posta dall’art. 3 legge 689/1981, per tutte, Cass. Sez. 6-2 18-6-2020 n. 11777 Rv. 658212- 01). 5.In conclusione il ricorso è integralmente rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente deve essere condannata alla rifusione a favore del Ministero controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R. 30 maggio 2002n. 115si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione a favore del Ministero controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.80
Sentenza Cassazione n. 28730/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris