CassazionedecretoSezione 3Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 41173/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 7 giugno 2021 il Tribunale del riesame di Catania ha rigettato il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 7 maggio 2021 di convalida del sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., della carta del reddito di cittadinanza. Il Tribunale del riesame ha ritenenuto sussistente il fumus del reato ex art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 per aver omesso di comunicare la presenza di un congiunto, il marito [OSCURATO:PERSONA], già condannato per il delitto di associazione di tipo mafioso, circostanza che se comunicata avrebbe determinato l'erogazione del beneficio in misura inferiore rispetto a quella effettivamente riconosciuta. La carta relativa al reddito di cittadinanza è stata sottoposta a sequestro preventivo, nel decreto genetico, quale cosa che è servita per commettere i reati, pertanto suscettibile di confisca ex art. 240 cod. pen. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagata deducendo i vizi di violazione di legge e della motivazione. 2.1. Il Tribunale del riesame avrebbe del tutto omesso la motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari per procedere al sequestro della carta postpay su cui sono versate le somme del reddito di cittadinanza. Il periculum sarebbe insussistente perché la ricorrente non avrebbe percepito somme superiori a quelle dovute. Nell'ordinanza mancherebbe la spiegazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; la malafede sarebbe smentita dalla documentazione prodotta al Caf a cui si rivolse. Quanto al fumus, l'utente non sarebbe tenuto a sapere che tra i requisiti economici vi rientrino anche le condizioni relative ai componenti del nucleo familiare. Si contesta poi la sussistenza delle esigenze cautelari rispetto a chi abbia regolarizzato la propria posizione, restituendo quanto ottenuto e rettificando per il futuro la documentazione in possesso dell'Inps. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le deduzioni in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti sono del tutto generiche e non prendono in esame l'articolata motivazione dell'ordinanza impugnata, quanto alla ricostruzione del fatto; il Tribunale del riesame ha correttamente applicato il principio per cui nelle procedure cautelari reali, può essere rilevato anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato, purché esso emerga ictu ocull. Sul punto il ricorso è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca. Il Tribunale del riesame ha motivato sulla sussistenza del periculum in mora a pagina 6 dell'ordinanza nella parte in cui ha confermato il decreto genetico sul punto; le argomentazioni sulla sussistenza del periculum sono riportate nelle pagine precedenti. Per altro, le contestazioni del ricorso sulla sussistenza sono generiche e si fondano su mere ipotesi, come quella della regolarizzazione della posizione della ricorrente. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 15/10/2021. [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il