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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 1956

Cassazione n. 15514/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/07/1956 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno di conferma della condanna a carico dell'imputato per il reato di tentato furto pluriaggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen. 2.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, relativo alla violazione di legge in relazione al calcolo della prescrizione del reato è manifestamente infondato, poiché il fatto ascritto all'imputato risulta commesso in data 8.3.2012, sicchè, ai sensi dell'art. 157 e dell'art.161 cod. pen., vista la pena edittale stabilita nella reclusione da tre a dieci anni, in relazione alla fattispecie di furto doppiamente aggravato ex art. 625, comma 3, cod. pen., il termine di prescrizione massimo si colloca in epoca ben successiva alla sentenza d'appello ed anche alla presente decisione (al tempo di dieci anni, corrispondente al massimo edittale, va, infatti, aggiunto l'aumento di un quarto - due anni e sei mesi - previsto dall'art. 161 cod. pen., oltre alle sospensioni, calcolate in ben 232 giorni).

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 8 febbraio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/07/1956 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno di conferma della condanna a carico dell'imputato per il reato di tentato furto pluriaggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen. 2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, relativo alla violazione di legge in relazione al calcolo della prescrizione del reato è manifestamente infondato, poiché il fatto ascritto all'imputato risulta commesso in data 8.3.2012, sicchè, ai sensi dell'art. 157 e dell'art.161 cod. pen., vista la pena edittale stabilita nella reclusione da tre a dieci anni, in relazione alla fattispecie di furto doppiamente aggravato ex art. 625, comma 3, cod. pen., il termine di prescrizione massimo si colloca in epoca ben successiva alla sentenza d'appello ed anche alla presente decisione (al tempo di dieci anni, corrispondente al massimo edittale, va, infatti, aggiunto l'aumento di un quarto - due anni e sei mesi - previsto dall'art. 161 cod. pen., oltre alle sospensioni, calcolate in ben 232 giorni). 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 febbraio 2
Sentenza Cassazione n. 15514/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris