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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 03515/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Vasto del 10 settembre 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro di arresto e di euro mille di ammenda, con applicazione della sospensione della patente di guida per la durata di mesi diciotto, in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S. (guida in stato di ebbrezza di auto VW Passat con tasso alcolemico pari a 3,63/3,51 g/I — in [OSCURATO:PERSONA] il 24 aprile 2015).

La Corte territoriale M ha evidenziato che, in base alle prove orali e documentali acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale, era stato dimostrato il corretto fun- zionamento dell'apparecchio utilizzato dagli operanti per effettuare l'alcoltest e che, comunque, il ricorrente non aveva sollevato contestazioni specifiche sul punto.

La circostanza che/gli agenti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (CH), essendo sprovvisti dell'apparecchio, avevano condotto l'imputato presso gli uffici della [OSCURATO:PERSONA] dove era stato effettuato l'alcoltest, aveva comportato conseguenze solo favorevoli al Lesanu, avendo procrastinato l'espletamento dell'accertamento, consen- tendo così un'ulteriore riduzione del tasso alcolemico.

L'esito dell'accertamento evidenziava un tasso alcolemico estremamente elevato, per cui appariva difficile ricondurlo al consumo di alcuni cioccolatini "MoaCherì" no- toriamente contenenti una quantità di liquore irrisoria.

In ogni caso, a prescindere dalla natura della sostanza ingerita, permaneva il dato obiettivo costituito dal riscon- tro di un elevatissimo tasso alcolemico riscontrato.

A fronte di tale dato obiettivo le circostanze riferite dai testi a difesa erano inin- fluenti, in quanto l'assunzione poteva essere avvenuta in assenza dei testimoni escussi.

Inoltre, il tasso alcolemico riscontrato poteva consentire al Lesanu di svol- gere le attività riportate negli atti (arrestare la marcia dell'autovettura, scendere dal mezzo, comprendere l'avviso relativo alla facoltà di nominare un difensore, soffiare nell'apparecchio etilometro), le quali erano elementari e non apparivano incompatibili con il tasso evidenziato.

D'altronde, proprio nello svolgimento di tali attività, gli ope- ranti riscontravano anomalie sintomatiche dello stato di alterazione, decidendo, quindi, di sottoporre il Lesanu all'alcoltest.

La Corte di merito ha escluso la rilevanza della documentazione prodotta in udienza dalla difesa.

La sentenza del Tribunale di Campobasso dell'Il gennaio 2018 di assoluzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato in questo giudizio, dal reato di cui all'art.343 cod. pen., commesso ai danni del pubblico ministero di udienza nel corso di un processo celebrato dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha redatto la sentenza impugnata.

Si trat- tava di fatti estranei al presente giudizio, accomunati solo dall'identità fisica del giu- dicante.

Era ugualmente irrilevante la natura della sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Ancona del 25 settembre 2005 a carico del difensore, in quanto concernente problematiche diverse da quelle affrontate nel presente procedimento.

Quanto al profilo sanzionatorio, la Corte anconetana ha rilevato che le circostanze attenuanti generiche erano state già concesse dal giudice di primo grado, eviden- ziando che la loro incidenza era limitata alla pena principale e non alle pene accessorie (pena base di mesi sei di reclusione ed euro millecinquecento di multa; ridotta per le circostanze attenuanti generiche a mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa).

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello, proponendo sei motivi di impugnazione.

2.1. Violazione dell'art. 507 cod. proc. pen. in relazione alla richiesta di acquisire la documentazione relativa all'utilizzo dell'etilometro e dell'art. 45, comma 6, D. Lgs. n. 285 del 1992, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2015, perché la Corte di appello aveva erroneamente fatto ricadere sull'imputato l'onere di provare la regolarità dell'apparecchiatura usata per rilevare il tasso alcolico.

Si deduce che il verbale di P.G. non conteneva gli estremi dell'etilometro utilizzato e l'attestazione della sua previa sottoposizione ad omologazione e calibratura.

Il verbale di P.G. conteneva solo il nome e il cognome della persona sottoposta a esame ed era privo di riferimenti ai fattori imprescindibili per calcolare il tempo ne- cessario all'organismo affinché l'alcool metabolizzato potesse essere espirato tramite i polmoni, quali peso, gradazione alcolica del liquido bevuto (nello specifico il liquore di cioccolatini [OSCURATO:PERSONA]), stomaco vuoto o pieno, quantità di cibo ingerito e orario dell'assunzione e/o anche della bevuta.

L'onere di provare il corretto assolvimento degli obblighi di preventiva verifica della regolare omologazione e calibratura dell'apparecchiatura utilizzata per l'effettuazione dell'alcoltest grava sulla pubblica amministrazione.

Il verbale dell'accertamento ef- fettuato mediante etilometro deve contenere l'attestazione della verifica della pre- ventiva sottoposizione dell'apparecchio da adoperare per l'esecuzione dell'alcooltest alla prescritta e aggiornata omologazione e all'indispensabile corretta calibratura.

2.2. Violazione e la falsa applicazione dell'art. 507 cod. proc. pen. in relazione alla richiesta rinnovazione istruttoria per accertare con chiarezza la data dei fatti.

Si rileva che originariamente nel capo di imputazione la data del reato era stata erroneamente indicata in quella del 26 aprile 2015 e che poi era corretta nel corso del dibattimento in quella del 24 aprile 2015, a chiusura del dibattimento.

L'intero processo, quindi, era stato celebrato su un atto presupposto completa- mente errato.

Il Tribunale avrebbe dovuto riconvocare i testi ex art. 507 cod. proc. pen., affinché confermassero l'avvenuta correzione della data.2.3.

Violazione dell'art. 51 cod. proc. civ. poiché il giudice di primo grado, avendo, in precedenza, pronunciato sentenza di condanna nei confronti del medesimo difen- sore per il reato di cui all'art. 343 cod. pen., avrebbe dovuto astenersi dalla decisione nei confronti dell'assistito.

Si osserva che il Lesanu era stato condannato, sull'emotività del momento, per il reato di oltraggio su fatti inesistenti.

Ne consegue che il magistrato avrebbe dovuto astenersi ex art. 51 cod. proc. pen. dal giudicare nell'ambito del presente procedimento.

2.4. Violazione dell'art. 62, n. 6, cod. pen..

Si deduce che erroneamente non è stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., in quanto il Lesanu si era reso disponibile ad effettuare lavori socialmente utili presso i Comuni di Cupello e di [OSCURATO:PERSONA].

2.5. Violazione di legge con riferimento all'art. 62 bis cod. pen..

Si censura l'entità della diminuzione disposta per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2.6. Violazione di legge in relazione alla durata delle sanzioni accessorie.

Si deduce che, ai fini dell'applicazione di una sanzione accessoria, si deve avere riguardo alla pena principale irrogata in concreto, come risultante a seguito della diminuzione effettuata per l'applicazione delle circostanze attenuanti e per la scelta del rito.

La condanna a pena detentiva era prossima al minimo di pena, mentre la pena accessoria era molto vicina al massimo nonostante il corretto comportamento dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto è basato su motivi manifestamente infon- dati o non proponibili in sede di legittimità.

Il primo motivo di ricorso, con cui il Lesanu deduce che nella fattispecie non sono stati dimostrati la regolarità della taratura dell'etilometro e l'espletamento della pe- riodica revisione dell'apparecchio, è manifestamente infondato.

L'omologazione e le verifiche periodiche dell'etilometro sono espressamente pre- viste dall'art. 379, commi 6, 7 e 8, Reg. esec.

C.d.S., approvato con d.P.R. 16 no- vembre 1992, n. 495.

Come affermato dal consolidato, seppur recente orientamento di questa Corte, anche nel caso del giudizio penale per guida in stato d'ebbrezza ex art. 186, co. 2, CDS, nell'ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel san- gue mediante etilometro, all'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utiliz- zato per l'alcoltest, deve fare riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, il quale deve dimostrare la sussistenza di vizi o errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione ovvero vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, non essendo sufficiente dedurre la difettosità dell'apparecchio (Sez. 4, n. 7285 del 09/12/2020, dep. 2021, Demma, Rv. 280937; Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032).

Si è altresì precisato che l'esito posi- tivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzio- namento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metro- logico dell'etilometro (Sez. 4, n. 24424 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Enas, non massimata; Sez. 4, n. 25742 del 04/03/2021, Galloni, Rv. ancora non determinato; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958).

Il fatto che siano prescritte, dall'art. 379 Reg. esec.

C.d.S., l'omologazione e la periodica verifica dell'etilometro non significa, dunque, che, a sostegno dell'imputa- zione, l'accusa debba immediatamente corredare i risultati della rilevazione etilome- trica coi dati relativi all'esecuzione di tali operazioni: tali dati (in quanto riferiti ad attività necessariamente prodromiche al momento della misurazione del tasso alco- lemico sull'imputato) non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza dell'imputato.

Perciò è del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto delle prescri- zioni dell'art. 379 Reg.

Esec.

C.d.S. sia sollecitata dall'imputato, che ha all'uopo un onere di allegazione volto a contestare la validità dell'accertamento eseguito nei suoi confronti, che non può risolversi - come nel caso che ci occupa - nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione ed alla revisione periodica dello strumento, ma deve concretizzarsi nell'allegazione di un qualche dato che possa far ritenere che tale omologazione e/o revisione possa\íessere avvenuta (Sez. 4, n. 3939 del 12/01/2021, Sciarra, non massimata; Sez. 4, n. 35951 del 25/11/2020, Bucciarelli, non massimata).

Ciò posto sul quadro normativo e giurisprudenziale in materia, nella fattispecie il ricorrente non aveva allegato nessun elemento indicativo di irregolare funzionalità dell'etilometro, per cui l'onere di allegazione della parte non può ritenersi soddisfatto.

2. Il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura il difetto di correlazione tra accusa e sentenza, è manifestamente infondato.

Ebbene, in base ad un principio giurisprudenziale costantemente affermato, la mo- difica in udienza del capo di imputazione, consistente nella diversa indicazione della data del commesso reato, non costituisce modifica dell'imputazione rilevante ex art. 6 516 cod. proc. pen., allorché non comporti alcuna significativa modifica della conte- stazione, la quale resti immutata nei suoi tratti essenziali, così da non incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell'imputato e sul conseguente eser- cizio del diritto di difesa (Sez. 5, n. 48879 del 17/09/2018, L., Rv. 274159; Sez. 5, n. 4175 del 07/10/2014, Califano, Rv. 262844; Sez. 5, n. 48727 del 13/10/2014, Ranieri, Rv. 261229).

Nel caso in esame, non è ravvisabile ~una lesione del diritto di difesa, in quanto, come dettagliatamente esposto nella sentenza impugnata, il Lesanu, nel corso dell'e- same reso il 7 maggio 2018, aveva riferito gli accadimenti del 24 aprile 2015, rispetto ai quali aveva riferito la sua tesi difensiva; inoltre, i testi addotti dalla difesa, Matassa e Gafiuk deponevano in merito alle vicende del 23 e del 24 aprile 2015 e, infine, i testi Rocchi e Pompili richiamavano quanto riportato negli atti, dai quali si rilevava la data del 24 e non del 26 aprile 2015.

3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Va rilevato che la decisione di condanna del difensore da parte del giudice di primo grado per fatti estranei al presente processo, in quanto ordinario esercizio di giuri- sdizione, non poteva giustificare l'astensione da parte dell'organo giudicante e sem- mai sarebbe spettato alla difesa attivare il meccanismo della ricusazione previsto dagli artt. 37 e ss. cod. proc. pen..

Peraltro, non risulta neanche dedotto dalla difesa di aver formulato nell'ambito del presente procedimento quantomeno l'invito all'organo giudicante ad astenersi.

4. Il quarto motivo di ricorso, con cui si censura l'ingiustificato diniego della circo- stanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., non è proponibile in sede di legittimità.

Deve premettersi che il ricorrente non aveva proposto appello sul punto.

Ebbene, non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745).

Occorre evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedi- mento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzional- mente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316).

5. Il quinto motivo di ricorso, con cui il Lesanu chiede di disporre la riduzione delle circostanze attenuanti generiche nella misura massima, non è proponibile per carenza di interesse.Il Tribunale, infatti, aveva disposto la riduzione massima di un terzo in relazione sia alla pena detentiva sia alla pena pecuniaria.

La Corte di appello ha confermato l'entità della irrogata con la sentenza di primo grado, rilevando logicamente, che te- nuto conto della notevole gravità dei fatti, desumibile dall'elevatissimo tasso alcole- mico riscontrato, la pena, irrogata nella misura del minimo edittale con la massima diminuzione per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non era suscettibile di ulteriori riduzioni.

6. Il sesto motivo di ricorso, con cui si contesta la durata della sospensione della patente di guida, è manifestamente infondato.

Al riguardo, va evidenziato che non sussiste un rapporto di stretta correlazione tra trattamento sanzionatorio ed entità della sospensione della patente di guida.

In par- ticolare, in ordine all'applicazione della sospensione della patente di guida in luogo della revoca della medesima, appare sufficiente il richiamo alle "circostanze del fatto" e/o alla "gravità della condotta".

7. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Vasto del 10 settembre 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro di arresto e di euro mille di ammenda, con applicazione della sospensione della patente di guida per la durata di mesi diciotto, in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S. (guida in stato di ebbrezza di auto VW Passat con tasso alcolemico pari a 3,63/3,51 g/I — in [OSCURATO:PERSONA] il 24 aprile 2015). La Corte territoriale M ha evidenziato che, in base alle prove orali e documentali acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale, era stato dimostrato il corretto fun- zionamento dell'apparecchio utilizzato dagli operanti per effettuare l'alcoltest e che, comunque, il ricorrente non aveva sollevato contestazioni specifiche sul punto. La circostanza che/gli agenti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (CH), essendo sprovvisti dell'apparecchio, avevano condotto l'imputato presso gli uffici della [OSCURATO:PERSONA] dove era stato effettuato l'alcoltest, aveva comportato conseguenze solo favorevoli al Lesanu, avendo procrastinato l'espletamento dell'accertamento, consen- tendo così un'ulteriore riduzione del tasso alcolemico. L'esito dell'accertamento evidenziava un tasso alcolemico estremamente elevato, per cui appariva difficile ricondurlo al consumo di alcuni cioccolatini "MoaCherì" no- toriamente contenenti una quantità di liquore irrisoria. In ogni caso, a prescindere dalla natura della sostanza ingerita, permaneva il dato obiettivo costituito dal riscon- tro di un elevatissimo tasso alcolemico riscontrato. A fronte di tale dato obiettivo le circostanze riferite dai testi a difesa erano inin- fluenti, in quanto l'assunzione poteva essere avvenuta in assenza dei testimoni escussi. Inoltre, il tasso alcolemico riscontrato poteva consentire al Lesanu di svol- gere le attività riportate negli atti (arrestare la marcia dell'autovettura, scendere dal mezzo, comprendere l'avviso relativo alla facoltà di nominare un difensore, soffiare nell'apparecchio etilometro), le quali erano elementari e non apparivano incompatibili con il tasso evidenziato. D'altronde, proprio nello svolgimento di tali attività, gli ope- ranti riscontravano anomalie sintomatiche dello stato di alterazione, decidendo, quindi, di sottoporre il Lesanu all'alcoltest. La Corte di merito ha escluso la rilevanza della documentazione prodotta in udienza dalla difesa. La sentenza del Tribunale di Campobasso dell'Il gennaio 2018 di assoluzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato in questo giudizio, dal reato di cui all'art.343 cod. pen., commesso ai danni del pubblico ministero di udienza nel corso di un processo celebrato dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha redatto la sentenza impugnata. Si trat- tava di fatti estranei al presente giudizio, accomunati solo dall'identità fisica del giu- dicante. Era ugualmente irrilevante la natura della sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Ancona del 25 settembre 2005 a carico del difensore, in quanto concernente problematiche diverse da quelle affrontate nel presente procedimento. Quanto al profilo sanzionatorio, la Corte anconetana ha rilevato che le circostanze attenuanti generiche erano state già concesse dal giudice di primo grado, eviden- ziando che la loro incidenza era limitata alla pena principale e non alle pene accessorie (pena base di mesi sei di reclusione ed euro millecinquecento di multa; ridotta per le circostanze attenuanti generiche a mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello, proponendo sei motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 507 cod. proc. pen. in relazione alla richiesta di acquisire la documentazione relativa all'utilizzo dell'etilometro e dell'art. 45, comma 6, D. Lgs. n. 285 del 1992, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2015, perché la Corte di appello aveva erroneamente fatto ricadere sull'imputato l'onere di provare la regolarità dell'apparecchiatura usata per rilevare il tasso alcolico. Si deduce che il verbale di P.G. non conteneva gli estremi dell'etilometro utilizzato e l'attestazione della sua previa sottoposizione ad omologazione e calibratura. Il verbale di P.G. conteneva solo il nome e il cognome della persona sottoposta a esame ed era privo di riferimenti ai fattori imprescindibili per calcolare il tempo ne- cessario all'organismo affinché l'alcool metabolizzato potesse essere espirato tramite i polmoni, quali peso, gradazione alcolica del liquido bevuto (nello specifico il liquore di cioccolatini [OSCURATO:PERSONA]), stomaco vuoto o pieno, quantità di cibo ingerito e orario dell'assunzione e/o anche della bevuta. L'onere di provare il corretto assolvimento degli obblighi di preventiva verifica della regolare omologazione e calibratura dell'apparecchiatura utilizzata per l'effettuazione dell'alcoltest grava sulla pubblica amministrazione. Il verbale dell'accertamento ef- fettuato mediante etilometro deve contenere l'attestazione della verifica della pre- ventiva sottoposizione dell'apparecchio da adoperare per l'esecuzione dell'alcooltest alla prescritta e aggiornata omologazione e all'indispensabile corretta calibratura. 2.2. Violazione e la falsa applicazione dell'art. 507 cod. proc. pen. in relazione alla richiesta rinnovazione istruttoria per accertare con chiarezza la data dei fatti. Si rileva che originariamente nel capo di imputazione la data del reato era stata erroneamente indicata in quella del 26 aprile 2015 e che poi era corretta nel corso del dibattimento in quella del 24 aprile 2015, a chiusura del dibattimento. L'intero processo, quindi, era stato celebrato su un atto presupposto completa- mente errato. Il Tribunale avrebbe dovuto riconvocare i testi ex art. 507 cod. proc. pen., affinché confermassero l'avvenuta correzione della data.2.3. Violazione dell'art. 51 cod. proc. civ. poiché il giudice di primo grado, avendo, in precedenza, pronunciato sentenza di condanna nei confronti del medesimo difen- sore per il reato di cui all'art. 343 cod. pen., avrebbe dovuto astenersi dalla decisione nei confronti dell'assistito. Si osserva che il Lesanu era stato condannato, sull'emotività del momento, per il reato di oltraggio su fatti inesistenti. Ne consegue che il magistrato avrebbe dovuto astenersi ex art. 51 cod. proc. pen. dal giudicare nell'ambito del presente procedimento. 2.4. Violazione dell'art. 62, n. 6, cod. pen.. Si deduce che erroneamente non è stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., in quanto il Lesanu si era reso disponibile ad effettuare lavori socialmente utili presso i Comuni di Cupello e di [OSCURATO:PERSONA]. 2.5. Violazione di legge con riferimento all'art. 62 bis cod. pen.. Si censura l'entità della diminuzione disposta per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.6. Violazione di legge in relazione alla durata delle sanzioni accessorie. Si deduce che, ai fini dell'applicazione di una sanzione accessoria, si deve avere riguardo alla pena principale irrogata in concreto, come risultante a seguito della diminuzione effettuata per l'applicazione delle circostanze attenuanti e per la scelta del rito. La condanna a pena detentiva era prossima al minimo di pena, mentre la pena accessoria era molto vicina al massimo nonostante il corretto comportamento dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto è basato su motivi manifestamente infon- dati o non proponibili in sede di legittimità. Il primo motivo di ricorso, con cui il Lesanu deduce che nella fattispecie non sono stati dimostrati la regolarità della taratura dell'etilometro e l'espletamento della pe- riodica revisione dell'apparecchio, è manifestamente infondato. L'omologazione e le verifiche periodiche dell'etilometro sono espressamente pre- viste dall'art. 379, commi 6, 7 e 8, Reg. esec. C.d.S., approvato con d.P.R. 16 no- vembre 1992, n. 495. Come affermato dal consolidato, seppur recente orientamento di questa Corte, anche nel caso del giudizio penale per guida in stato d'ebbrezza ex art. 186, co. 2, CDS, nell'ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel san- gue mediante etilometro, all'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utiliz- zato per l'alcoltest, deve fare riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, il quale deve dimostrare la sussistenza di vizi o errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione ovvero vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, non essendo sufficiente dedurre la difettosità dell'apparecchio (Sez. 4, n. 7285 del 09/12/2020, dep. 2021, Demma, Rv. 280937; Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032). Si è altresì precisato che l'esito posi- tivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzio- namento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metro- logico dell'etilometro (Sez. 4, n. 24424 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Enas, non massimata; Sez. 4, n. 25742 del 04/03/2021, Galloni, Rv. ancora non determinato; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958). Il fatto che siano prescritte, dall'art. 379 Reg. esec. C.d.S., l'omologazione e la periodica verifica dell'etilometro non significa, dunque, che, a sostegno dell'imputa- zione, l'accusa debba immediatamente corredare i risultati della rilevazione etilome- trica coi dati relativi all'esecuzione di tali operazioni: tali dati (in quanto riferiti ad attività necessariamente prodromiche al momento della misurazione del tasso alco- lemico sull'imputato) non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza dell'imputato. Perciò è del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto delle prescri- zioni dell'art. 379 Reg. Esec. C.d.S. sia sollecitata dall'imputato, che ha all'uopo un onere di allegazione volto a contestare la validità dell'accertamento eseguito nei suoi confronti, che non può risolversi - come nel caso che ci occupa - nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione ed alla revisione periodica dello strumento, ma deve concretizzarsi nell'allegazione di un qualche dato che possa far ritenere che tale omologazione e/o revisione possa\íessere avvenuta (Sez. 4, n. 3939 del 12/01/2021, Sciarra, non massimata; Sez. 4, n. 35951 del 25/11/2020, Bucciarelli, non massimata). Ciò posto sul quadro normativo e giurisprudenziale in materia, nella fattispecie il ricorrente non aveva allegato nessun elemento indicativo di irregolare funzionalità dell'etilometro, per cui l'onere di allegazione della parte non può ritenersi soddisfatto. 2. Il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura il difetto di correlazione tra accusa e sentenza, è manifestamente infondato. Ebbene, in base ad un principio giurisprudenziale costantemente affermato, la mo- difica in udienza del capo di imputazione, consistente nella diversa indicazione della data del commesso reato, non costituisce modifica dell'imputazione rilevante ex art. 6 516 cod. proc. pen., allorché non comporti alcuna significativa modifica della conte- stazione, la quale resti immutata nei suoi tratti essenziali, così da non incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell'imputato e sul conseguente eser- cizio del diritto di difesa (Sez. 5, n. 48879 del 17/09/2018, L., Rv. 274159; Sez. 5, n. 4175 del 07/10/2014, Califano, Rv. 262844; Sez. 5, n. 48727 del 13/10/2014, Ranieri, Rv. 261229). Nel caso in esame, non è ravvisabile ~una lesione del diritto di difesa, in quanto, come dettagliatamente esposto nella sentenza impugnata, il Lesanu, nel corso dell'e- same reso il 7 maggio 2018, aveva riferito gli accadimenti del 24 aprile 2015, rispetto ai quali aveva riferito la sua tesi difensiva; inoltre, i testi addotti dalla difesa, Matassa e Gafiuk deponevano in merito alle vicende del 23 e del 24 aprile 2015 e, infine, i testi Rocchi e Pompili richiamavano quanto riportato negli atti, dai quali si rilevava la data del 24 e non del 26 aprile 2015. 3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va rilevato che la decisione di condanna del difensore da parte del giudice di primo grado per fatti estranei al presente processo, in quanto ordinario esercizio di giuri- sdizione, non poteva giustificare l'astensione da parte dell'organo giudicante e sem- mai sarebbe spettato alla difesa attivare il meccanismo della ricusazione previsto dagli artt. 37 e ss. cod. proc. pen.. Peraltro, non risulta neanche dedotto dalla difesa di aver formulato nell'ambito del presente procedimento quantomeno l'invito all'organo giudicante ad astenersi. 4. Il quarto motivo di ricorso, con cui si censura l'ingiustificato diniego della circo- stanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., non è proponibile in sede di legittimità. Deve premettersi che il ricorrente non aveva proposto appello sul punto. Ebbene, non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). Occorre evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedi- mento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzional- mente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316). 5. Il quinto motivo di ricorso, con cui il Lesanu chiede di disporre la riduzione delle circostanze attenuanti generiche nella misura massima, non è proponibile per carenza di interesse.Il Tribunale, infatti, aveva disposto la riduzione massima di un terzo in relazione sia alla pena detentiva sia alla pena pecuniaria. La Corte di appello ha confermato l'entità della irrogata con la sentenza di primo grado, rilevando logicamente, che te- nuto conto della notevole gravità dei fatti, desumibile dall'elevatissimo tasso alcole- mico riscontrato, la pena, irrogata nella misura del minimo edittale con la massima diminuzione per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non era suscettibile di ulteriori riduzioni. 6. Il sesto motivo di ricorso, con cui si contesta la durata della sospensione della patente di guida, è manifestamente infondato. Al riguardo, va evidenziato che non sussiste un rapporto di stretta correlazione tra trattamento sanzionatorio ed entità della sospensione della patente di guida. In par- ticolare, in ordine all'applicazione della sospensione della patente di guida in luogo della revoca della medesima, appare sufficiente il richiamo alle "circostanze del fatto" e/o alla "gravità della condotta". 7. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
Sentenza Cassazione n. 03515/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris