CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 05414/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 09/11/2021 del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione al Presidente del Tribunale di Salerno per l'ulteriore corso; letta la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore di fiducia del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 20 novembre 2019, il G.I.P. del Tribunale di Salerno revocava l'ammissione al gratuito patrocinio disposta con decreto del medesimo uf- ficio del 30 agosto 2018 in favore di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso tale provvedimento ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002. A seguito di sollecito di fissazione dell'istanza, con decreto del 9 novembre 2021, il Presidente del Tribunale di Salerno disponeva l'iscrizione nel ricorso nel registro generale dei reclami per la formazione del fascicolo. Con successivo decreto del 26 novembre 2021, il Presidente del Tribunale di Sa- lerno ribadiva che l'iscrizione doveva essere effettuata presso la Cancelleria civile competente e, pertanto, disponeva la trasmissione dell'istanza alla [OSCURATO:PERSONA]- lontaria Giurisdizione. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso il decreto del Presidente del Tribunale del 26 novembre 2021 per abnormità del prov- vedimento e per violazione degli artt. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, 24 Cost., 6 CEDU e 14 Patto internazionale sui diritti civili e politici dell'uomo. Si deduce che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, le controversie inerenti alla fruizione di tale beneficio devono attingere ai principi ed alle regole dell'ordina- mento penale. Il ricorso va trattato e deciso in base alle regole procedurali proprie del rito penale ex artt. 568 cod. proc. pen. e, pertanto, a differenza di quanto prescritto per l'attore dall'art. 702 bis cod. proc. civ., l'atto di opposizione non deve contenere le indicazioni e gli avvertimenti di cui all'art. 163 cod. proc. civ.. Il procedimento deve essere instradato nell'alveo del diritto penale, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., per cui il provvedimento del Presidente del Tribunale di trasmissione dell'opposizione proposta dall'imputato alla cancelleria civile integra un caso di abnormità funzionale. Diversamente da quanto previsto dall'art. 168 cod. proc. civ., l'imputato oppo- nente non deve presentare al cancelliere civile la nota di iscrizione al ruolo, conse- gnare ex art. 72 disp. att. cod. proc. civ. al cancelliere il proprio fascicolo e pagare il contributo unificato e dei diritti di cancelleria. 2.1. Nella memoria illustrativa del 25 ottobre 2022 la difesa del Gueye, evidenzia che, stante la sussistenza di alcune pronunzie giurisprudenziali contrarie all'indirizzo sopra illustrato, la questione doveva essere rimessa dinanzi alle Sezioni Unite di que- sta Corte; in ogni caso, la difesa insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. E' abnorme, infatti, il provvedimento con cui il Presidente del Tribunale abbia disposto la trasmissione al giudice civile dell'opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell'am- bito di un procedimento penale, in quanto tale opposizione, a differenza di quella al decreto di liquidazione del compenso al custode o all'ausiliario del giudice, va propo- sta al giudice penale stante il carattere accessorio della controversia rispetto al pro- cesso penale, e il provvedimento del presidente del tribunale comporta l'impossibilità di proseguire il procedimento nelle forme previste dalla legge (Sez. 4, n. 28367 del 23/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], non rnassimata; Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018, dep. 2019, Mucci, Rv. 274908). L'opposizione alla revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per non abbienti, disposta nel procedimento penale, va proposta alle sezioni penali della Corte di Cassazione, contrariamente all'opposizione al decreto di liquida- zione dei compensi al custode e agli ausiliari dei magistrati e ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale (Sez. 1 Civ., Ord. n. 6840 del 24/03/2011, Rv. 617366); se tale principio vale per l'opposizione alla revoca del decreto di ammissione al beneficio, non v'è ragione di non estenderlo analogicamente anche all'opposizione proposta avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di ammissione al mede- simo beneficio, avuto riguardo al dictum delle Sezioni Unite penali (Sez. U, n. 36168 del 14 luglio 2004, Pangallo, Rv. 228667). In ordine al provvedimento oggi impugnato, si è realizzata effettivamente l'ab- normità funzionale, poiché esso importa la impossibilità di proseguire il procedimento nelle forme previste dalle legge, in quanto l'organo giudiziario funzionalmente com- petente non è stato posto in condizione di provvedere sull'opposizione, mentre l'er- roneo avvio alla trattazione dell'affare secondo le regole civilistiche determina un pregiudizio dell'interessato non altrimenti eliminabile se non con l'annullamento del provvedimento adottato. 2. Per tali ragioni il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Salerno, per l'ulteriore corso. eík P. Q. M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Salerno per l'ulteriore cors