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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 gennaio 1973

Cassazione n. 41998/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/01/1973 avverso la sentenza del 11/07/2016 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore Il difensore presente si riporta ai motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 28 settembre 2010 dal Tribunale di Roma in relazione a fattispecie di ricettazione

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge in relazione la dichiarata penale responsabilità per il delitto di ricettazione.

Secondo il ricorrente, il reato previsto dall'articolo 474 del codice penale non potrebbe costituire reato presupposto in quanto la res si trovava già nella disponibilità materiale dell'imputato.

2.2. Vizio di motivazione in ordine alla dichiarata penale responsabilità per il delitto di ricettazione, posto che la motivazione non permette di escludere che l'imputato avesse concorso alla realizzazione dei marchi contraffatti.

2.3. Omessa motivazione in relazione ai richiesti benefici di cui agli articoli 163 e 175 codice penale non essendosi pronunciata la Corte su nessuna delle due questioni.

3. Con memoria depositata il 22 luglio 2021, il ricorrente ha articolato motivi nuovi lamentando violazione di legge e vizio di motivazione posto che lo stesso giudice di primo grado aveva ritenuto insussistente la contraffazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso risulta del tutto aspecifico posto che, nell'ambito della imputazione, il delitto presupposto risultava essere quello previsto dall'articolo 473,e non quello previsto dall'articolo 474,cod pen.

Ne consegue che le doglianze articolate in sede di ricorso, proprio perché incentrate sulle caratteristiche di tale diverso illecito, non appaiono confrontarsi con l'effettivo tenore della motivazione9(con l'effettiva imputazione elevata carico del ricorrente.

2.1. Per altro verso, deve rilevarsi che la Corte ha correttamente ritenuto la sussistenza del delitto presupposto nonostante la presenza di un falso ritenuto grossolano.

Infatti, ai fini della configurabilità del reato di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cod. pen.), nessun rilievo spiega la cosiddetta contraffazione grossolana, considerato che il bene tutelato in via principale e diretta dalla fattispecie incriminatrice non è la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione.

Si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno e nemmeno ricorre l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (cfr. Sez. 5, sent. n. 21049 del 26/04/2012 Rv. 252974 — 01).

Le diverse valutazioni svolte sul punto dal giudice di primo grado risultano contrastare con la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità con la conseguenza che la motivazione che ha fondato la condanna in primo e secondo grado a titolo di ricettazione risulta pienamente legittima.

Non è invece possibile emendare la contraddizione palesata dalla difesa e che avrebbe dovuto portare alla condanna anche ai sensi dell'articolo 474 codice penale ) in difetto di impugnazione da parte del pubblico ministero.

3. Il secondo motivo di ricorso risulta muovere da valutazioni meramente ipotetiche in quanto del tutto sganciata dal contenuto del fascicolo processuale e prive di alcun supporto anche soltanto a livello indiziario.

3.1. I giudici del merito hanno accertato, sulla base di elementi assolutamente univoci e in conseguenza dell'applicazione di consolidate massime di esperienza, che si trattasse di beni con marchio contraffatto.

Ciò sulla base di qualificati pareri tecnici riscontrati dalla mancanza di documentazione alcuno da cui desumere la provenienza degli ordinari canali commerciali o qualsivoglia collegamento con i distributori autorizzati.

Si tratta di motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità.

3.2. Le doglianze articolate nel secondo motivo ricorso risultano per altro verso irrilevanti.

Infatti, anche ritenere, come vorrebbe il ricorrente, che i beni non siano oggetto di contraffazione ma provenienti da furto (circostanza, questa, che non risulta essere emersa nemmeno nelle dichiarazioni dell'imputato), sussisterebbero comunque i presupposti per una condanna a titolo di ricettazione peraltro sulla base delle stesse dichiarazioni che il ricorrente ha gvoluto introdurre "a sorpresa".

4. Il terzo motivo di ricorso è generico e per altro verso formulato in difetto di interesse.

4.1. Quanto alla richiesta sospensione condizionale della pena, è lo stesso ricorrente a rilevare che l'imputato ha già beneficiato due volte della sospensione condizionale della pena) il che costituisce causa ostativa alla concessione della stessa nel presente procedimento.

Ne consegue un difetto di interesse del ricorrente sul punto,non essendo possibile una pronuncia a sé favorevole.

4.2. Per altro verso, con riferimento alla richiesta non menzione, né il motivo Dui ca, 042 di ricorso né l'articolazione del motivo d'appello xe_rigrtfro--offet,i profili rilevanti in ordine al richiesto beneficio né effettivamente giungono a confutare le sfavorevoli valutazioni operate fin dal giudizio di primo grado in ordine alla personalità dell'imputato, 0 legittimamente svolte anche solo in conseguenza dei precedenti accertamenti giudiziali richiamati dallo stesso ricorrente.

5. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/01/1973 avverso la sentenza del 11/07/2016 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore Il difensore presente si riporta ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 28 settembre 2010 dal Tribunale di Roma in relazione a fattispecie di ricettazione 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione la dichiarata penale responsabilità per il delitto di ricettazione. Secondo il ricorrente, il reato previsto dall'articolo 474 del codice penale non potrebbe costituire reato presupposto in quanto la res si trovava già nella disponibilità materiale dell'imputato. 2.2. Vizio di motivazione in ordine alla dichiarata penale responsabilità per il delitto di ricettazione, posto che la motivazione non permette di escludere che l'imputato avesse concorso alla realizzazione dei marchi contraffatti. 2.3. Omessa motivazione in relazione ai richiesti benefici di cui agli articoli 163 e 175 codice penale non essendosi pronunciata la Corte su nessuna delle due questioni. 3. Con memoria depositata il 22 luglio 2021, il ricorrente ha articolato motivi nuovi lamentando violazione di legge e vizio di motivazione posto che lo stesso giudice di primo grado aveva ritenuto insussistente la contraffazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso risulta del tutto aspecifico posto che, nell'ambito della imputazione, il delitto presupposto risultava essere quello previsto dall'articolo 473,e non quello previsto dall'articolo 474,cod pen. Ne consegue che le doglianze articolate in sede di ricorso, proprio perché incentrate sulle caratteristiche di tale diverso illecito, non appaiono confrontarsi con l'effettivo tenore della motivazione9(con l'effettiva imputazione elevata carico del ricorrente. 2.1. Per altro verso, deve rilevarsi che la Corte ha correttamente ritenuto la sussistenza del delitto presupposto nonostante la presenza di un falso ritenuto grossolano. Infatti, ai fini della configurabilità del reato di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cod. pen.), nessun rilievo spiega la cosiddetta contraffazione grossolana, considerato che il bene tutelato in via principale e diretta dalla fattispecie incriminatrice non è la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione. Si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno e nemmeno ricorre l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (cfr. Sez. 5, sent. n. 21049 del 26/04/2012 Rv. 252974 — 01). Le diverse valutazioni svolte sul punto dal giudice di primo grado risultano contrastare con la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità con la conseguenza che la motivazione che ha fondato la condanna in primo e secondo grado a titolo di ricettazione risulta pienamente legittima. Non è invece possibile emendare la contraddizione palesata dalla difesa e che avrebbe dovuto portare alla condanna anche ai sensi dell'articolo 474 codice penale ) in difetto di impugnazione da parte del pubblico ministero. 3. Il secondo motivo di ricorso risulta muovere da valutazioni meramente ipotetiche in quanto del tutto sganciata dal contenuto del fascicolo processuale e prive di alcun supporto anche soltanto a livello indiziario. 3.1. I giudici del merito hanno accertato, sulla base di elementi assolutamente univoci e in conseguenza dell'applicazione di consolidate massime di esperienza, che si trattasse di beni con marchio contraffatto. Ciò sulla base di qualificati pareri tecnici riscontrati dalla mancanza di documentazione alcuno da cui desumere la provenienza degli ordinari canali commerciali o qualsivoglia collegamento con i distributori autorizzati. Si tratta di motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità. 3.2. Le doglianze articolate nel secondo motivo ricorso risultano per altro verso irrilevanti. Infatti, anche ritenere, come vorrebbe il ricorrente, che i beni non siano oggetto di contraffazione ma provenienti da furto (circostanza, questa, che non risulta essere emersa nemmeno nelle dichiarazioni dell'imputato), sussisterebbero comunque i presupposti per una condanna a titolo di ricettazione peraltro sulla base delle stesse dichiarazioni che il ricorrente ha gvoluto introdurre "a sorpresa". 4. Il terzo motivo di ricorso è generico e per altro verso formulato in difetto di interesse. 4.1. Quanto alla richiesta sospensione condizionale della pena, è lo stesso ricorrente a rilevare che l'imputato ha già beneficiato due volte della sospensione condizionale della pena) il che costituisce causa ostativa alla concessione della stessa nel presente procedimento. Ne consegue un difetto di interesse del ricorrente sul punto,non essendo possibile una pronuncia a sé favorevole. 4.2. Per altro verso, con riferimento alla richiesta non menzione, né il motivo Dui ca, 042 di ricorso né l'articolazione del motivo d'appello xe_rigrtfro--offet,i profili rilevanti in ordine al richiesto beneficio né effettivamente giungono a confutare le sfavorevoli valutazioni operate fin dal giudizio di primo grado in ordine alla personalità dell'imputato, 0 legittimamente svolte anche solo in conseguenza dei precedenti accertamenti giudiziali richiamati dallo stesso ricorrente. 5. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec
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