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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 maggio 2022

Cassazione n. 20732/2022

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7491-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale erede del Sig. [OSCURATO:PERSONA] titolare dell'[OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], Ric. 2021 n. 07491 sez.

M1 -ud. 05-05-2022 -2- -intimata - avverso la sentenza n. 7383/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il ricorso in atti [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima impresa edile, impugna ai fini della sua cassazione, sulla base di due motivi di ricorso, illustrati pure con memoria, la sentenza in atti con la quale la Corte d'Appello di Roma, respingendone il gravame, ha confermato la sentenza di accoglimento in primo grado della domanda di indebito arricchimento proposta nei confronti del Sirolli dall'impresa edile [OSCURATO:PERSONA] a fronte dei lavori, già commissionatigli dal Comune di Amatrice, che la prima aveva subappaltato alla seconda in difetto di autorizzazione della stazione appaltante ex art. 21 l. 13.9.1982, n. 646 e successive modificazioni.

Al proposto ricorso resiste l'intimato con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

2. Il primo motivo di ricorso, mercé il quale la ricorrente argomenta la violazione dell'art. 2041 cod. civ. poiché l'azione di indebito arricchimento non sarebbe esperibile allorché il negozio abbia una causa illecita e sia perciò affetto da nullità e segnatamente sia contrario al buon costume, è infondato poiché, fermo che nell'ipotesi de qua il contratto è infirmato da nullità per contrarietà all'ordine pubblico, dato che il conferimento dei lavori oggetto di aggiudicazione in subappalto senza l'autorizzazione della stazione appaltante costituisce reato, l'esercizio dell'azione di indebito arricchimento risulta preclusa solo Ric. 2021 n. 07491 sez.

M1 -ud. 05-05-2022 -3- quando il rapporto sia contrario al buon costume, evenienza evidentemente non ricorrente nella specie, ove la contrarietà al buon costume è da intendersi riferita ai principi ed esigenze etiche della coscienza morale collettiva che costituiscono la morale sociale; e ciò sulla base di un concorde insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez.

III, 18/07/2002, n. 10427), a cui non deroga la massima apparentemente contraria riprodotta nel ricorso, non registrando essa il fedele contenuta della pronuncia massimata.

3. Il secondo motivo di ricorso, mercé il quale si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla valutazione delle emergenze istruttorie, segnatamente, con riferimento alla deposizione di un teste, è inammissibile per la preclusione di cui all'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., cui il giudizio soggiace ratione temporis.

4. Il ricorso va dunque respinto.

5. Spese alla soccombenza.

Doppio contributoove dovuto.

PQM Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 3200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente , ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7491-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale erede del Sig. [OSCURATO:PERSONA] titolare dell'[OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], Ric. 2021 n. 07491 sez. M1 -ud. 05-05-2022 -2- -intimata - avverso la sentenza n. 7383/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il ricorso in atti [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima impresa edile, impugna ai fini della sua cassazione, sulla base di due motivi di ricorso, illustrati pure con memoria, la sentenza in atti con la quale la Corte d'Appello di Roma, respingendone il gravame, ha confermato la sentenza di accoglimento in primo grado della domanda di indebito arricchimento proposta nei confronti del Sirolli dall'impresa edile [OSCURATO:PERSONA] a fronte dei lavori, già commissionatigli dal Comune di Amatrice, che la prima aveva subappaltato alla seconda in difetto di autorizzazione della stazione appaltante ex art. 21 l. 13.9.1982, n. 646 e successive modificazioni. Al proposto ricorso resiste l'intimato con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il primo motivo di ricorso, mercé il quale la ricorrente argomenta la violazione dell'art. 2041 cod. civ. poiché l'azione di indebito arricchimento non sarebbe esperibile allorché il negozio abbia una causa illecita e sia perciò affetto da nullità e segnatamente sia contrario al buon costume, è infondato poiché, fermo che nell'ipotesi de qua il contratto è infirmato da nullità per contrarietà all'ordine pubblico, dato che il conferimento dei lavori oggetto di aggiudicazione in subappalto senza l'autorizzazione della stazione appaltante costituisce reato, l'esercizio dell'azione di indebito arricchimento risulta preclusa solo Ric. 2021 n. 07491 sez. M1 -ud. 05-05-2022 -3- quando il rapporto sia contrario al buon costume, evenienza evidentemente non ricorrente nella specie, ove la contrarietà al buon costume è da intendersi riferita ai principi ed esigenze etiche della coscienza morale collettiva che costituiscono la morale sociale; e ciò sulla base di un concorde insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. III, 18/07/2002, n. 10427), a cui non deroga la massima apparentemente contraria riprodotta nel ricorso, non registrando essa il fedele contenuta della pronuncia massimata. 3. Il secondo motivo di ricorso, mercé il quale si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla valutazione delle emergenze istruttorie, segnatamente, con riferimento alla deposizione di un teste, è inammissibile per la preclusione di cui all'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., cui il giudizio soggiace ratione temporis. 4. Il ricorso va dunque respinto. 5. Spese alla soccombenza. Doppio contributoove dovuto. PQM Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 3200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente , ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi de
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