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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 31575/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], nato [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 05/04/2022 del TRIBUNALE DI FIRENZEvisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Procuratore Generale Lidia GIORGIO, che ha chiesto che la sentenza impugnata venga annullata con rinvio alla Corte di appello di Firenze. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Firenze in data 05/04/2022 ha dichiarato non doversi procedere ai sensi dell'art. 529 cod. proc. pen. nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per i reati allo stesso ascritti (artt. 615-ter e 640-ter cod. pen.) per difetto di querela.

2. Ha proposto ricorso per cassazione per saltum ex art. 569 cod. proc. pen. il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze deducendo violazione ed erronea applicazione dell'art. 640-ter, comma terzo e quarto, cod. pen. attesa la prevista procedibilità di ufficio per il reato oggetto di contestazione; in tal senso rilevava come nella contestazione elevata ricorresse all'evidenza un furto o utilizzo indebito di identità personale, con conseguente procedibilità di ufficio ai sensi 640-ter, comma terzo e quarto, cod. pen.

La condotta si sostanziava nell'utilizzo abusivo dei codici accesso personale alle carte di credito Bancoposta.

La presenza della circostanza aggravante speciale rendeva, dunque, procedibile d'ufficio il reato in considerazione dell'inasprimento sanzionatorio previsto.

Veniva, inoltre, dedotto vizio della motivazione perché totalmente assente sul punto della procedibilità d'ufficio della condotta contestata.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio alla Corte di appello di Firenze della sentenza impugnata.

4. L'impugnazione proposta deve essere riqualificata, piuttosto che come ricorso per saltum, come appello anche in ragione della deduzione anche di un vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, cod.proc.pen. 5.

Atteso l'oggetto dell'impugnazione e l'acquiescenza del procuratore della Repubblica, il Procuratore generale ai sensi dell'art. 593-bis cod.proc.pen. aveva la possibilità di appellare la decisione di proscioglimento pronunciata nel caso di specie, soprattutto considerata la lamentata assenza di motivazione sul punto oggetto di critica (Sez. 5, n. 1076 del 21/10/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283894-01).

P.Q.M. qualificato il ricorso per saltum come appello (in ragione della deduzione anche di un vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, cod. proc. pen.), dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Firenze per il prosieguo.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], nato [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 05/04/2022 del TRIBUNALE DI FIRENZEvisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Procuratore Generale Lidia GIORGIO, che ha chiesto che la sentenza impugnata venga annullata con rinvio alla Corte di appello di Firenze. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Firenze in data 05/04/2022 ha dichiarato non doversi procedere ai sensi dell'art. 529 cod. proc. pen. nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per i reati allo stesso ascritti (artt. 615-ter e 640-ter cod. pen.) per difetto di querela. 2. Ha proposto ricorso per cassazione per saltum ex art. 569 cod. proc. pen. il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze deducendo violazione ed erronea applicazione dell'art. 640-ter, comma terzo e quarto, cod. pen. attesa la prevista procedibilità di ufficio per il reato oggetto di contestazione; in tal senso rilevava come nella contestazione elevata ricorresse all'evidenza un furto o utilizzo indebito di identità personale, con conseguente procedibilità di ufficio ai sensi 640-ter, comma terzo e quarto, cod. pen. La condotta si sostanziava nell'utilizzo abusivo dei codici accesso personale alle carte di credito Bancoposta. La presenza della circostanza aggravante speciale rendeva, dunque, procedibile d'ufficio il reato in considerazione dell'inasprimento sanzionatorio previsto. Veniva, inoltre, dedotto vizio della motivazione perché totalmente assente sul punto della procedibilità d'ufficio della condotta contestata. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio alla Corte di appello di Firenze della sentenza impugnata. 4. L'impugnazione proposta deve essere riqualificata, piuttosto che come ricorso per saltum, come appello anche in ragione della deduzione anche di un vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, cod.proc.pen. 5. Atteso l'oggetto dell'impugnazione e l'acquiescenza del procuratore della Repubblica, il Procuratore generale ai sensi dell'art. 593-bis cod.proc.pen. aveva la possibilità di appellare la decisione di proscioglimento pronunciata nel caso di specie, soprattutto considerata la lamentata assenza di motivazione sul punto oggetto di critica (Sez. 5, n. 1076 del 21/10/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283894-01). P.Q.M. qualificato il ricorso per saltum come appello (in ragione della deduzione anche di un vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, cod. proc. pen.), dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Firenze per il prosieguo. Così