CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 luglio 2022
Cassazione n. 03071/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.[OSCURATO:PERSONA] di BOLOGNAfissata la trattazione con il rito scritto; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato atto che il difensore non ha presentato le conclusioni; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Bologna, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato, decidendo in sede di rinvio a seguito di Sez. 5 n. 11580 del 29 marzo 2022, la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Luisa BALZANO avverso l'ordinanza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna in data 16 luglio 2021 con la quale è stata applicata la misura della custodia in carcere, poi sostituita con una misura interdittiva con ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna in data 6 agosto 2021, oggetto dell'annullamento dianzi richiamato. 2. [OSCURATO:PERSONA] BALZANO, a mezzo dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede, manifestando l'interesse alla decisione per proporre in futuro la richiesta di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione della legge processuale e il vizio della motivazione con riguardo alla gravità indiziaria per i reati alla medesima contestati in forza di una piattaforma inconsistente. 3. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. 3.1. Come risulta dal timbro di deposito in data 19 luglio 2022 presso la cancelleria del Tribunale dì Bologna, il ricorso risulta essere presentato oltre il termine previsto dall'art. 311 cod. proc. pen., in considerazione della notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento impugnato effettuata in data 21 giugno 2022. Infatti, l'impugnazione è stata presentata presso il Tribunale di Salerno, in data 10 luglio 2022, che l'ha poi trasmessa al Tribunale di Bologna ove è stata depositata in data 19 luglio 2022: tale momento va individuato per verificare la tempestività dell'impugnazione. Infatti, si è chiarito che «in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo» (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020 - dep. 2021, Bottari, Rv. 280167). 3.2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.