CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 16288/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttorep.t., rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato –Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., p.i. 04739330829, in persona del Direttorep.t.-IntimataAvverso la sentenza n. 2146/2019 della Commissione tributaria regionaledella Sicilia, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 17.04.2026dal [OSCURATO:PERSONA],Dalla sentenza si evince che alla società fu notificata una cartella dipagamento, emessa a seguito di un controllo automatizzato, con la qualeRGN 33730/2019Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 33730/2019Numero sezionale 3321 8/2026Numero di raccolta generale 16288/2026Data pubblicazione 26/05/2026l’amministrazione finanziaria contestò irregolarità nella dichiarazione Iva2010, relativa all’anno d’imposta 2009. Nello specifico in sentenza si affermache la dichiarazione “riportava un debito d’imposta dichiarato dalla stessacontribuente di € 301.062,09”.Il ricorso proposto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diEnna fu rigettato con sentenza n. 189/2015. L’appello con il quale la societàinstava nelle sue ragioni è stato rigettato dalla Commissione tributariaregionale della Sicilia con sentenza n. 2146/2019, ora al vaglio di questaCorte.Il giudice d’appello ha affermato che «invero la sentenza di I° apparecongruamente motivata in ordine a tutti i rilievi mossi dalla societàcontribuente. La cartella è stata regolarmente notificata e formata sullascorta della dichiarazione Iva presentata dallo stesso contribuente, il qualeha dichiarato un debito di imposta che non è stato pagato e un credito Ivadi € 97.340,00 che assume di non aver utilizzato. Proprio tale circostanzanon risulta congruamente provata, nemmeno in questa fase de giudizio, inquanto sebbene l’importo non sia stato riportato nelle dichiarazionisuccessive della società, lo stesso non risulta provato che non sia poiconfluito nella dichiarazione iva di gruppo di società, rivestendo la stessa laposizione di capogruppo. Inoltre nessuna pronuncia necessitava dai primiGiudicanti in ordine allo sgravio operato dalla Agenzia territoriale, in quantole somme richieste erano già state depurate da quelle sgravate, né tampocoparte appellante prova il contrario, se non attraverso la deduzione del tempoin cui lo sgravio venne effettuato. Circostanza questa, che non incide sullesomme effettivamente dovute, che riguardano il disconoscimento del creditoIva, del debito Iva dichiarato e delle somme dichiarate e parzialmente nonpagate».Per la cassazione della sentenza la società ha proposto ricorso, affidatoa cinque motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate,mentre l’Agenzia delle entrate – [OSCURATO:PERSONA] spa è rimasta intimata.Nell’adunanza camerale del 17 aprile 2026 la causa è stata discussa edecisa.[OSCURATO:PERSONA] 33730/2019Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 33733 0/2019Numero sezionale 3318/2026Numero di raccolta generale 16288/2026Data pubblicazione 26/05/2026Con il primo motivo la società si duole della «violazione del principio didiritto fissato dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza del30.06.2016 n. 13378, nonché dell’art. 53 e dell’art. 97 della Costituzione»,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Erroneamente lacommissione regionale non ha riconosciuto al contribuente in sedecontenziosa la facoltà di emendare il MOD Iva 2010, al fine di indicare gliimporti esatti sia dei versamenti periodici effettuati (€ 318.465,00), sia dellecompensazioni di imposta effettuate (€ 80.956,00);con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Il giudice regionale avrebbeomesso di pronunciarsi sulla questione prospettata con il primo motivo;con il terzo motivo si lamenta la violazione dell’art. 73 del dPR n.633/1972 e degli articoli 3, 4 e 5 del D.M. 13 dicembre 1979, n.1106, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Il giudice d’appello,nell’affermare che occorreva dare la prova che il credito di € 97.340,00 nonera confluito in una «dichiarazione IVA di gruppo società», avrebbeerroneamente pronunciato, per non essere prevista alcuna dichiarazioneautonoma del gruppo ai fini IVA, non dotato di soggettività d’imposta, eperché nelle dichiarazioni della società, relative agli anni successivi, quelcredito non era stato mai riportato;con il quarto motivo si eccepisce la violazione dell’art. 112 c.p.c., 115 e116 c.p.c., in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Lasentenza sarebbe nulla per aver omesso di pronunciarsi sul «terzo motivo diappello», con cui era contestata l’illegittimità della sentenza di primo gradoper omessa valutazione del materiale probatorio;con il quinto motivo si contesta la nullità della sentenza, ex art. 360comma 1 n. 4 c.p.c., per violazione degli articoli 132, primo comma, n. 4,c.p.c. e dell’art. 118, commi 1 e 2, disp. att. c.p.c., nonché dell’art. 36 d.lgv.n. 546 del 1992, in relazione all’art 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Lasentenza sarebbe priva di motivazione, oltre che illogica e contraddittoria,in quanto solo assertiva di quanto già deciso dalla CTP, e priva sia di specificoriferimento alle molteplici difese del contribuente, sia dell’iter logico-giuridicoposto a fondamento del rigetto dei motivi di gravame.RGN 33730/2019Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 33730/2019Numero sezionale 3341 8/2026Numero di raccolta generale 16288/2026Data pubblicazione 26/05/2026Per priorità logica deve esaminarsi il quinto motivo, che censura lasentenza sotto il profilo della sua nullità.Questa Corte ha chiarito che sussiste l’apparente motivazione dellasentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su qualielementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, purindicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almenochiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere unadeguato controllo sulla correttezza del suo ragionamento (Sez. U, 3novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio 2019, n. 13977; 1 marzo2022, n. 6758). In sede di gravame, non è viziata la decisione quandomotivata per relationem ove il giudice d'appello, facendo proprie leargomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, leragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazioneproposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe lesentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovveropurché il rinvio sia operato così da rendere possibile ed agevole il controllo,dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelleesaminate nella pronuncia impugnata. Essa va invece cassata quando ilgiudice si sia limitato a aderire alla pronuncia di primo grado senza cheemerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esamee la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass, 19 luglio2016, n. 14786; 7 aprile 2017, n. 9105). La motivazione del provvedimentoimpugnato con ricorso per cassazione è apparente anche quando, ancorchégraficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizioneastratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, nonconsente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamentodecisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiestodall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 1° marzo 2022, n. 6758; 30 giugno2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921). È altrettantoapparente ogni qual volta evidenzi una obiettiva carenza nella indicazionedel criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprioconvincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sulquadro probatorio (Cass., 14 febbraio 2020, n. 3819), oppure quandoRGN 33730/2019Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 33730/2019Numero sezionale 3351 8/2026Numero di raccolta generale 16288/2026Data pubblicazione 26/05/2026carente nel giudizio di fatto, così che la motivazione sia basata su un giudiziogenerale e astratto (Cass., 15 febbraio 2024, n. 4166).La motivazione è affetta da vizio di nullità anche quando si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, oppurerisulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, così mancando dellacapacità di assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni delladecisione, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr. Cass., 25settembre 2018, n. 22598; 3 marzo 2022, n. 7090; 6 novembre 2023, n.30759; 3 gennaio 2024, n. 107; 23 ottobre 2024, n. 27551).Nel caso di specie la sentenza sembra solo seguire un apparente filologico, in realtà risultando scoordinata e del tutto avulsa dalle ragioni per lequali la società aveva proposto appello.La questione che qui si poneva non era quella della esistenza o menodel disallineamento tra quanto dichiarato e la situazione effettiva, ma che,riconosciuta la commissione di errori nel dichiarare un credito inesistente, lasocietà aveva proceduto alla rettifica sia pur tardiva. Ciò per dimostrare cheun credito di 80.000 € (vero) era stato effettivamente compensato nell’annod’imposta 2008, ma quello (errato) indicato per l’annualità 2009 (€97.340,00) non era stato più riportato negli anni seguenti e mai utilizzato.Inoltre, aveva ammesso che i versamenti iva dichiarati nel 2009 erano statiinferiori a quelli effettivi e di qui la società era pervenuta al riconoscimentodella inesistenza di un credito d’imposta e della esistenza di un debito dicirca 28.000,00 €.L’Amministrazione insiste invece perché la società versi circa 125.000 €,a fronte dei 28.000,00 ammessi e riconosciuti dalla contribuente (e cioè,l’Amministrazione ritiene il debito complessivo pari ai 28.000,00 € più i97.340,00 €).La CTP e, per quanto qui interessa, la CTR seguono la difesa erariale,ma il giudice d’appello non spiega assolutamente nulla, così che anche ilrichiamo alla sentenza di primo grado è del tutto privo dei presupposti perritenere sussistente una motivazione, quand’anche essa fosse stataelaborata con rinvio per relationem a quella del giudice di primo grado.RGN 33730/2019Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 33730/2019Numero sezionale 3361 8/2026Numero di raccolta generale 16288/2026Data pubblicazione 26/05/2026In altri termini la sentenza del giudice d’appello, rispetto alle opposteprospettazioni, appare confusa e perplessa proprio sul governo delle proveche la società aveva inteso allegare a dimostrazione del minor debito.La finalità era infatti quella di dimostrare come il debito fosse inferiore,e, a tal fine, che occorresse avere prova della effettività del debito dellasocietà (al di là di quanto erroneamente dichiarato nel 2009) era essenziale,perché, se resa la prova, l’amministrazione avrebbe potuto applicare lesanzioni, ma non chiedere più imposte di quante dovute (con violazione delprincipio della neutralità dell’Iva).La perplessità della decisione emerge soprattutto laddove si avverte chela commissione regionale non si è confrontata con le prove addotte dallasocietà, oppure laddove risulta evidente una confusione in ordine alla stessaentità del debito, indicato in € 301.000 circa.Allo stesso modo, ribadire semplicemente, come fa la Commissione, chemancava la prova che il credito di € 97.340,00 fosse stato riportato neglianni successivi, perché poteva essere stato rifuso nella dichiarazione relativaall’iva di gruppo (che non è dichiarazione autonoma della società controllanterispetto a quella individuale della società medesima), e dunque senza tenerconto che nelle annualità successive non fu più esercitata l’opzione per ladichiarazione Iva di gruppo, costituisce – oltre che un errore in diritto, dacui la fondatezza anche del terzo motivo di ricorso - un cattivo governo delleprove.Le gravi carenze motivazionali sono tanto più evidenti avendo il giudiced’appello fatto mostra di ignorare il principio di diritto secondo cui, in temadi Iva, ove il contribuente, dopo aver utilizzato parzialmente un relativocredito mediante compensazione con altro tributo, negli anni successivicontinui a dichiararlo in misura superiore alla residua parte spettante, non èconfigurabile una violazione equiparabile all’indebito o fraudolento uso di talecredito se all'irregolarità formale della dichiarazione non segua il mancatoversamento di imposte, cui solo è riconducibile un concreto danno erariale,non potendo ipotizzarsi un tentativo di illecito fiscale qualora il contribuentetenga una condotta in buona fede e non ponga in essere atti diretti all’utilizzoRGN 33730/2019Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 33730/2019Numero sezionale 3371 8/2026Numero di raccolta generale 16288/2026Data pubblicazione 26/05/2026del maggior credito erroneamente riportato nelle dichiarazioni successive(cfr. Cass., 3 febbraio 2017, n. 2882; 22 ottobre 2024, n. 27332).L’accoglimento dei motivi terzo e quinto assorbe i restanti motivi.Il ricorso in definitiva trova accoglimento, con la conseguente cassazionedella sentenza ed il rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di IIgrado della Sicilia, che, in diversa composizione, provvederà, oltre che allaliquidazione delle spese del giudizio di legittimità, al riesame dell’appello,tenendo conto dei principi enunciati da questa Corte. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo e quinto motivo, assorbiti gli altri. Cassa lasentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di IIgrado della Sicilia, cui demanda, in diversa composizione, anche laliquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, il giorno 17 aprile 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] 33730/2019Consigliere rel. Federici