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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 aprile 1989

Cassazione n. 38964/2024

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/04/1989 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso si risolve nella contestazione dei canoni utilizzati per addivenire alla rideterminazione della pena alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza rescindente, ma in assenza di deduzioni idonee a vulnerare il giudizio formulato in sede di rinvio, che sulla base di una lineare valutazione ha condotto la Corte all'individuazione del reato più grave in quello separatamente giudicato e nella rideterminazione della pena imputabile al capo C), oggetto del presente giudizio, ai fini della continuazione, sulla base di criteri non arbitrariamente valorizzati, che, inerendo al merito, non sono comunque censurabili in questa sede; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/04/1989 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso si risolve nella contestazione dei canoni utilizzati per addivenire alla rideterminazione della pena alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza rescindente, ma in assenza di deduzioni idonee a vulnerare il giudizio formulato in sede di rinvio, che sulla base di una lineare valutazione ha condotto la Corte all'individuazione del reato più grave in quello separatamente giudicato e nella rideterminazione della pena imputabile al capo C), oggetto del presente giudizio, ai fini della continuazione, sulla base di criteri non arbitrariamente valorizzati, che, inerendo al merito, non sono comunque censurabili in questa sede; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente
Sentenza Cassazione n. 38964/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris