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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03198/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Potenza che, per quanto qui di interesse, condannava il predetto in ordine ai reati di cui agli artt. 610, 633, 582 e 585 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la declaratoria di inammissibilità dell'appello adducendo la violazione dell'art. 591, 592, 581 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, dal momento che, secondo giurisprudenza consolidata, ed oggi consacrata nella lett. d) dell'art. 581 comma 1° cod. proc. pen., l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. (Sez.

U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016 Rv. 268822).

In effetti, la Corte di appello di Potenza, seguendo un iter logico-giuridico lineare, coerente, esauriente e conforme con la disamina dei dati probatori, ha correttamente rilevato il carattere aspecifico delle doglianze mosse alla sentenza di primo grado con l'atto di appello, le quali, lungi dall'essere scandite dalla puntuale critica delle statuizioni del Tribunale di Potenza, evocano generici deficit di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, basati su non meglio documentate inimicizie tra la famiglia della persona offesa e quella dell'imputato, ovvero sulla scarsa "credibilità" dei capi di imputazione formulati a carico del Russo, senza considerare le ulteriori prove valutate nella decisione di primo grado e chiedendo un'ulteriore riduzione della pena irrogata adducendo generiche indicazioni in ordine alle condizioni dell'imputato o a non meglio specificate modalità del fatto; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, che liquida in euro 1.850,00 oltre accessori come per legge; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, che liquida in euro 1.850,00 oltre accesso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Potenza che, per quanto qui di interesse, condannava il predetto in ordine ai reati di cui agli artt. 610, 633, 582 e 585 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la declaratoria di inammissibilità dell'appello adducendo la violazione dell'art. 591, 592, 581 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, dal momento che, secondo giurisprudenza consolidata, ed oggi consacrata nella lett. d) dell'art. 581 comma 1° cod. proc. pen., l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. (Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016 Rv. 268822). In effetti, la Corte di appello di Potenza, seguendo un iter logico-giuridico lineare, coerente, esauriente e conforme con la disamina dei dati probatori, ha correttamente rilevato il carattere aspecifico delle doglianze mosse alla sentenza di primo grado con l'atto di appello, le quali, lungi dall'essere scandite dalla puntuale critica delle statuizioni del Tribunale di Potenza, evocano generici deficit di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, basati su non meglio documentate inimicizie tra la famiglia della persona offesa e quella dell'imputato, ovvero sulla scarsa "credibilità" dei capi di imputazione formulati a carico del Russo, senza considerare le ulteriori prove valutate nella decisione di primo grado e chiedendo un'ulteriore riduzione della pena irrogata adducendo generiche indicazioni in ordine alle condizioni dell'imputato o a non meglio specificate modalità del fatto; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, che liquida in euro 1.850,00 oltre accessori come per legge; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, che liquida in euro 1.850,00 oltre accesso
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