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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35541/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e Giuseppe; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi dei ricorsi sono reiterativi di quelli già adeguatamente vagliati dai Giudici di merito, oltre che declinati in fatto nella parte in cui tentano di accreditare una smentita dell'obbligo di diligenza in capo a ciascuno dei ricorrenti (primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) richiesta dalla fattispecie di cui all'art. 335 cod. pen.; che il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui deduce l'intervenuta prescrizione del reato, si rivela manifestamente infondato in considerazione della recidiva contestata (ritenuta - già nella decisione di primo grado - equivalente rispetto alle circostanze generiche) e dell'epoca del commesso reato coincidente con la data della denuncia di furto dei mezzi da parte di [OSCURATO:PERSONA] (nove anni a partire dal 30 dicembre 2014); che la data di commesso reato, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, si ritiene essere prossima a quella dell'accertamento che, nel caso oggetto di scrutinio risulta corrispondente al momento della presentata denuncia di furto dei mezzi (Sez. 6, n. 9557 del 06/02/2020, dep. 2020, Puccio, Rv. 278666); che il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. risulta reiterativo di identica doglianza già adeguatamente confutata dalla Corte territoriale che ha fatto preponderante riferimento alla pluralità dei mezzi complessivamente affidati in custodia, ragione del non accoglimento del motivo non confutato in sede di ricorso da parte del ricorrente che si è limitato a censurare la decisione sotto l'aspetto della mancata motivazione in ordine alla non abituale condotta, senza invece rivolgere alcuna critica quanto all'esclusa scarsa offensività; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e Giuseppe; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi dei ricorsi sono reiterativi di quelli già adeguatamente vagliati dai Giudici di merito, oltre che declinati in fatto nella parte in cui tentano di accreditare una smentita dell'obbligo di diligenza in capo a ciascuno dei ricorrenti (primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) richiesta dalla fattispecie di cui all'art. 335 cod. pen.; che il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui deduce l'intervenuta prescrizione del reato, si rivela manifestamente infondato in considerazione della recidiva contestata (ritenuta - già nella decisione di primo grado - equivalente rispetto alle circostanze generiche) e dell'epoca del commesso reato coincidente con la data della denuncia di furto dei mezzi da parte di [OSCURATO:PERSONA] (nove anni a partire dal 30 dicembre 2014); che la data di commesso reato, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, si ritiene essere prossima a quella dell'accertamento che, nel caso oggetto di scrutinio risulta corrispondente al momento della presentata denuncia di furto dei mezzi (Sez. 6, n. 9557 del 06/02/2020, dep. 2020, Puccio, Rv. 278666); che il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. risulta reiterativo di identica doglianza già adeguatamente confutata dalla Corte territoriale che ha fatto preponderante riferimento alla pluralità dei mezzi complessivamente affidati in custodia, ragione del non accoglimento del motivo non confutato in sede di ricorso da parte del ricorrente che si è limitato a censurare la decisione sotto l'aspetto della mancata motivazione in ordine alla non abituale condotta, senza invece rivolgere alcuna critica quanto all'esclusa scarsa offensività; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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