CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 maggio 2021
Cassazione n. 22779/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 28/05/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza; udita l'avv.ssa [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Monza ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato previsto dall'art. 348 cod. pen. per avere, nella qualità di socio e legale rappresentante dello Studio medico dentistico "dottori Longo" ed in concorso con [OSCURATO:PERSONA] - quest'ultimo direttore sanitario dello studio - permesso all'odontotecnico [OSCURATO:PERSONA] di esercitare abusivamente l'attività odontoiatrica nonostante fosse a conoscenza che lo stesso fosse sprovvisto di specifico titolo abilitativo.2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità, formulato senza adeguatamente valutare le dichiarazioni della teste Maifreda, valorizzate in chiave accusatoria, e, soprattutto, l'attendibilità delle dichiarazioni della teste Buganiuk, ritenuta decisiva nella prospettazione accusatoria, che avrebbe sì riferito che Valli le aveva installato un dente provvisorio, fatto la pulizia dei denti, rilevato le impronte ed eseguito un'anestesia per un intervento in bocca, ma poi non lo aveva nemmeno riconosciuto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avendo affermato che la persona incontrata all'esterno dell'aula sarebbe stata [OSCURATO:PERSONA], in realtà rimasto assente per l'intero processo. La difesa avrebbe prodotto una cartella clinica ed un consenso informato comprovanti come l'unico intervento compiuto in anestesia sulla teste sarebbe stato effettuato il 23.7.2015 e che l'unica persona presente quel giorno era, oltre all'imputato, il dott. [OSCURATO:PERSONA], primario anestesista, rianimatore dell'Ospedale di Como e collaboratore dello studio. La Corte non avrebbe considerato i motivi di appello e si sarebbe limitata a richiamare la sentenza di primo grado. 2.2. Con il secondo motivo si deduce l'erronea applicazione dell'art. 64, comma 3 bis, cod. proc. pen. e l'assenza di motivazione quanto alla dedotta inutilizzabilità della prova. Si fa riferimento alle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], escusso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], assolto con sentenza irrevocabile dallo stesso reato contestato al ricorrente; la difesa avrebbe chiesto al Tribunale di verificare la posizione processuale del dichiarante che, in realtà, sarebbe stato sentito come testimone, senza gli avvisi di cui all'art. 64, comma 3 bis, cod. proc. pen. La Corte, a cui era stata dedotta la questione relativa alla inutilizzabilità della prova, non avrebbe motivato. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta posizione di garanzia ricoperta dall'imputato; a differenza di quanto affermato dalla Corte, l'imputato non avrebbe mai ricoperto il ruolo di direttore sanitario, che, invece, sarebbe stato del dott. [OSCURATO:PERSONA] è che nella specie non vi sarebbe stata nessuna posizione di garanzia e nessuna convivenza e/o tolleranza sarebbe imputabile al ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato.2. Al di là della inammissibilità della questione di inutilizzabilità dedotta con un motivo obiettivamente generico, senza nemmeno chiarire cosa il teste abbia riferito e in quale quelle dichiarazioni sarebbero state utilizzate, l'assunto accusatorio, recepito dai Giudici di merito, è che l'imputato in concorso con [OSCURATO:PERSONA] avrebbe consentito a [OSCURATO:PERSONA] di esercitare abusivamente la professione di odontoiatra. 2.1. Secondo la Corte di appello, investita di uno specifico motivo di impugnazione, l'imputato: a) sarebbe stato titolare di una posizione di garanzia, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], quali responsabili dello studio; b) sarebbe stato sempre presente allo studio; c) avrebbe, sulla base delle dichiarazioni dei testi, presenziato alle attività di Valli "circostanza di primaria importanza poiché attribuisce connotati di partecipazione attiva e non meramente inerte o inconsapevole, alla condotta incriminata" (così a pag. 7 della sentenza). A fronte di tali affermazioni la Corte ha fatto discendere L prova della compartecipazione Ctinninosa. 2.2. E tuttavia, ciò che non è affatto chiaro nel ragionamento probatorio della Corte è sulla base di quali elementi concreti siano state tratte le inferenze indicate. La Corte di appello ha fatto riferimento alle dichiarazioni della teste Maifreda che aveva riferito di essere in cura da tempo presso quello studio e che in una occasione, per ragioni di urgenza, era stata visitata da [OSCURATO:PERSONA] e "dall'odontotecnico"; aveva precisato la teste che Valli "anni addietro le aveva preso le impronta dentali e che l'imputato [OSCURATO:PERSONA], quel giorno assente, era sempre presente in occasione delle sue visite allo studio". Dunque, una deposizione probatoriamente neutra. A sua volta il Tribunale, oltre a riportare la deposizione di Mascheroni, anch'essa del tutto accessoria, ha valorizzato le dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA] che, come detto, ha riferito che Valli, all'interno dello studio le aveva eseguito una serie di prestazioni insieme all'imputato. Si tratta di una motivazione rispetto alla quale erano stati articolati specifici motivi di appello con cui si faceva riferimento a molteplici elementi probatori e a dati fattuali che avevano una capacità dimostrativa ampiamente demolitoria della attendibilità della teste che, tra l'altro, non avrebbe riconosciuto nel corso del processo Valli (cfr. pag. 6 e ss. atto di appello, ma anche allegati al ricorso per cassazione in cui sono riportate le dichiarazioni della teste rese all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Sul punto la sentenza impugnata, che pure riporta il contenuti dei motivi di appello, è del tutto silente; la Corte, con un ragionamento sincopato, ha confermato il giudizio di responsabilità, da una parte, omettendo di confrontarsi con i motivi di impugnazione, e, dall'altro, limitandosi assertivamente ad affermare che dalle "testimonianze dei clienti dello studio raccolte ... emergeva chiaramente che [OSCURATO:PERSONA].... aveva eseguito trattamenti consistiti va ribadito quindi che Valli non aveva semplicemente coadiuvato [OSCURATO:PERSONA], bensì aveva direttamente nelle cavità orali dei clienti con manovre più o meno laboriose ed invasive... l'imputato era sempre presente nello studio come emerge dalle deposizioni dei testi e, in alcune occasioni aveva presenziato alle attività poste in essere dal Valli" (così la Corte a pag. 6-7 della sentenza). Si tratta di affermazioni prive di copertura probatoria. 2.3. Né è giuridicamente corretto il riferimento alla titolarità da parte dell'imputato di una posizione di garanzia. La fattispecie criminosa regolata dall'art. 348 cod. pen. non è, infatti, un reato di evento che taluno debba impedire poiché trattasi di reato istantaneo, solo eventualmente abituale; sicché il professionista abilitato non versa in posizione di garanzia rispetto al reato commesso da altri che egli sappia non essere munito di abilitazione, rendendosi soltanto necessario accertare la consapevolezza di tale circostanza e il connesso assenso anche tacito all'esecuzione di atti professionali da parte del terzo non abilitato (Sez. 6, n. 42174 del 23/10/2012, Cembalo, non mass.). Risponde perciò a titolo di concorso nel delitto di esercizio abusivo di una professione il titolare di uno studio medico che consenta o agevoli lo svolgimento di attività professionale da parte di soggetto non autorizzato (Sex. 6, n. 21989 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Arnaboldi, Rv. 279560; Sez. 6, n. 22534 del 12/05/2015, Curnis, non mass.). Dunque ciò che doveva essere provato è il concorso dell'imputato. 2.4. Le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il contributo causale del concorrente morale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) e tuttavia ciò non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101). L'atipicità del contributo causale del complice, benché positivamente stabilita dal modello codicistico dell'art. 110 cod. pen., non coincide con l'indeterminatezza (o meglio con l'indifferenza) probatoria dell'opzione causale, circa le concrete forme del manifestarsi della condotta criminosa concorsuale come fenomeno della realtà. Secondo le Sezioni unite della Corte di Cassazione: - il contributo atipico del concorrente, di natura materiale o morale, deve avere una reale efficienza causale, deve essere cioè condizione "necessaria" - secondo un modello unitario e indifferenziato, ispirato allo schema della "condicio sine qua non" proprio delle fattispecie a forma libera e causalmente orientate - per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo e per la produzione dell'evento lesivo del bene giuridico protetto; - ai fini dell'accertamento di natura causale, che svolge una funzione selettiva delle condotte penalmente rilevanti e per ciò delimitativa dell'area dell'illecito, non è affatto sufficiente che il contributo atipico - con prognosi di mera pericolosità ex ante - sia considerato idoneo ad aumentare la probabilità o il rischio di realizzazione del fatto di reato, qualora poi, con giudizio ex post, si riveli per contro ininfluente o addirittura controproducente per la verificazione dell'evento lesivo; - la tesi, che pretende di prescindere dal paradigma eziologico, tende ad anticipare arbitrariamente la soglia di punibilità, in contrasto con il principio di tipicità e con l'affermata inammissibilità del mero tentativo di concorso; - il ricorso alla causalità psichica c.d. da "rafforzamento" non consente di dissimulare l'assenza di prova dell'effettiva incidenza causale del contributo materiale per la realizzazione del reato "le pretese difficoltà di ricostruzione probatoria del fatto e degli elementi oggettivi che lo compongono non possono mai legittimare un'attenuazione del rigore nell'accertamento del nesso di causalità e una nozione "debole" della stessa che, collocandosi sul terreno della teoria dell'"aumento del rischio", finirebbe per comportare un'abnorme espansione della responsabilità penale; - poiché la condizione "necessaria" si configura come requisito oggettivo della fattispecie criminosa, non possono non valere per essa l'identico rigore dimostrativo e il conseguente standard probatorio dell'"oltre il ragionevole dubbio" che il giudizio penale riserva a tutti gli elementi costitutivi del fatto di reato (Così, testualmente, Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671; sul tema, per tutti, Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese). Il criterio di imputazione causale dell'evento cagionato dalla condotta concorsuale costituisce il presupposto indispensabile di tipicità della disciplina del concorso di persone nel reato e la fonte ascrittiva della responsabilità del singolo concorrente. Non diversamente, quanto alla prova del dolo di concorrere nel medesimo reato, la Corte di cassazione è consolidata nel ritenere che la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso. Ne deriva che a tal fine assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (per tutte, Sez. 5, n. 25894 del 15/05/2009, Catanzaro, Rv. 243901). Dunque, ai fini della prova della responsabilità concorsuale è necessaria la prova del contributo oggettivo del correo e del di lui dolo, nel senso indicato. 3. La Corte di appello di Milano non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto indicati e la sentenza dunque deve essere annullata con rinvio. Il giudice del rinvio valuterà compiutamente le prove acquisite, ricostruirà i fatti e, applicando i principi indicati, accerterà se ed in che limiti sia configurabile una forma di compartecipazione nel reato contestato nei riguardi del ricorrente. P.Q.M. Ann