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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03391/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio di motivazione in relazione alla valutazione di superfluità della teste [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile perché reitera censure già rigettate con una motivazione immune da errori di diritto e da profili di illogicità manifesta, avendo la Corte di merito spiegato, in maniera esaustiva e persuasiva (cfr. p. 4-5 della sentenza impugnata), detta valutazione, peraltro già espressa dal Tribunale, evidenziando, in primo luogo, la non persuasività della tesi difensiva, qui ribadita, secondo cui i due testimoni già sentiti erano dipendenti di altre imprese del gruppo Pecorilla, mentre la [OSCURATO:PERSONA] era l'unica dipendente della società Incanti s.r.I., posto che quest'ultima società, amministrata dall'imputata, madre dei germani Pecorilla, nel 2016 - ossia in periodo in contestazione - aveva incorporato le società II tempo Prezioso e il Punto d'oro, amministrate dai figli della [OSCURATO:PERSONA], sicché i due testimoni, dipendenti di altre società dello stesso gruppo Pecorilla, erano perfettamente a conoscenza della crisi di liquidità della Incanti s.r.I., riferendo che essa era dipesa da una riduzione della vendita e dalla cattiva gestione della crisi del settore orafo; in secondo luogo, che ove la difesa avesse voluto introdurre elementi più specifici atti ad illustrate la ragioni della crisi di liquidità della Incanti, avrebbe dovuto ricorrere a prove documentali, e non già testimoniali, dal momento che detta crisi, per sua natura, deve risultare dalle scritture contabili obbligatorie e dalla dichiarazioni fiscali; rilevato che il secondo motivo, che censura la violazione di legge in relazione all'art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74 del 2000 con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è inammissibile essendo reiterativo di censure che la Corte di merito ha rigettato con motivazione aderente al dato normativo, avendo ravvisato nell'entità dell'imposta evasa, pari a 269.269 euro - e quindi superiore alla soglia di 19.269 euro - un elemento ostativo ai fini della qualificazione dell'offesa in termini di "speciale tenuità", valutazione che certamente non si pone in contrasto con il disposto dell'art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 - come aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 3), d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 - il quale, ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto relativamente ai delitti previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, impone al giudice di valutare, in modo prevalente, tra l'altro "l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità", laddove, per meritare di l'appellativo di particolare tenuità, detto scostamento deve avere carattere minimale, ossia vicinissimo alla soglia di punibilità fissata dal legislatore ad euro 250.000 (cfr. Sez. 3, n. 13218 del 20/11/2015, dep. 2016, Reggiani, Rv. 266570 - 01); vista la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che, nel riprendere, senza elementi di sostanziale novità, le argomentazioni del ricorso, insiste per l'accoglimento del ricorso medesimo; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio di motivazione in relazione alla valutazione di superfluità della teste [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile perché reitera censure già rigettate con una motivazione immune da errori di diritto e da profili di illogicità manifesta, avendo la Corte di merito spiegato, in maniera esaustiva e persuasiva (cfr. p. 4-5 della sentenza impugnata), detta valutazione, peraltro già espressa dal Tribunale, evidenziando, in primo luogo, la non persuasività della tesi difensiva, qui ribadita, secondo cui i due testimoni già sentiti erano dipendenti di altre imprese del gruppo Pecorilla, mentre la [OSCURATO:PERSONA] era l'unica dipendente della società Incanti s.r.I., posto che quest'ultima società, amministrata dall'imputata, madre dei germani Pecorilla, nel 2016 - ossia in periodo in contestazione - aveva incorporato le società II tempo Prezioso e il Punto d'oro, amministrate dai figli della [OSCURATO:PERSONA], sicché i due testimoni, dipendenti di altre società dello stesso gruppo Pecorilla, erano perfettamente a conoscenza della crisi di liquidità della Incanti s.r.I., riferendo che essa era dipesa da una riduzione della vendita e dalla cattiva gestione della crisi del settore orafo; in secondo luogo, che ove la difesa avesse voluto introdurre elementi più specifici atti ad illustrate la ragioni della crisi di liquidità della Incanti, avrebbe dovuto ricorrere a prove documentali, e non già testimoniali, dal momento che detta crisi, per sua natura, deve risultare dalle scritture contabili obbligatorie e dalla dichiarazioni fiscali; rilevato che il secondo motivo, che censura la violazione di legge in relazione all'art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74 del 2000 con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è inammissibile essendo reiterativo di censure che la Corte di merito ha rigettato con motivazione aderente al dato normativo, avendo ravvisato nell'entità dell'imposta evasa, pari a 269.269 euro - e quindi superiore alla soglia di 19.269 euro - un elemento ostativo ai fini della qualificazione dell'offesa in termini di "speciale tenuità", valutazione che certamente non si pone in contrasto con il disposto dell'art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 - come aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 3), d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 - il quale, ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto relativamente ai delitti previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, impone al giudice di valutare, in modo prevalente, tra l'altro "l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità", laddove, per meritare di l'appellativo di particolare tenuità, detto scostamento deve avere carattere minimale, ossia vicinissimo alla soglia di punibilità fissata dal legislatore ad euro 250.000 (cfr. Sez. 3, n. 13218 del 20/11/2015, dep. 2016, Reggiani, Rv. 266570 - 01); vista la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che, nel riprendere, senza elementi di sostanziale novità, le argomentazioni del ricorso, insiste per l'accoglimento del ricorso medesimo; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
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