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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 1950

Cassazione n. 36512/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/01/1950 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui all'art. 4

I. n. 110 del 1975; considerato che il primo motivo del ricorso, con cui si contesta violazione di legge in ordine alla corretta valutazione del compendio probatorio su cui è stata fondata l'affermazione di penale responsabilità, è inammissibile in quanto versato integralmente in fatto e volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; osservato, quanto al secondo motivo sull'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., che la Corte territoriale - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha escluso l'applicabilità dell'art.131-bis cod. pen. dando rilievo al contesto nel quale l'azione era stata posta in essere (zona isolata ), ed alla tipologia del coltello (a serramanico); ritenuto, quanto infine al terzo motivo, che nella sentenza impugnata è stato spiegato - con motivazione congrua e non contraddittoria - che non poteva essere configurata l'ipotesi di lieve entità prevista dal terzo comma del citato art.4, in considerazione delle modalità del fatto e del recente precedente per reato della stessa indole riportato dall'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/01/1950 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975; considerato che il primo motivo del ricorso, con cui si contesta violazione di legge in ordine alla corretta valutazione del compendio probatorio su cui è stata fondata l'affermazione di penale responsabilità, è inammissibile in quanto versato integralmente in fatto e volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; osservato, quanto al secondo motivo sull'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., che la Corte territoriale - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha escluso l'applicabilità dell'art.131-bis cod. pen. dando rilievo al contesto nel quale l'azione era stata posta in essere (zona isolata ), ed alla tipologia del coltello (a serramanico); ritenuto, quanto infine al terzo motivo, che nella sentenza impugnata è stato spiegato - con motivazione congrua e non contraddittoria - che non poteva essere configurata l'ipotesi di lieve entità prevista dal terzo comma del citato art.4, in considerazione delle modalità del fatto e del recente precedente per reato della stessa indole riportato dall'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 36512/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris