CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38224/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 15 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze sul diniego delle attenuanti generiche manifestamente infondate e generiche; Considerato infatti che in primo grado il diniego era stato basato sui precedenti penali e sulle modalità della condotta; che legittimamente il giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche e, contemporaneamente, ritenere la recidiva, valorizzando per entrambe le valutazioni il riferimento ai precedenti penali dell'imputato (tra tante, Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Rv. 274783); che tale assunto pertanto già di per sé giustificava il diniego dell'appello (che tale possibilità aveva contestato), rendendo ... Te considerazioni su ulteriori elementi (peraltro solo labialmente sostenuti - come la allegazione di certificazione SERT; o contrastati in punto di fatto - come la collaborazione processuale); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 0