CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 15093/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05E8QTI) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/07/2021 del TRIBUNALE di MILANO• • udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, relativi a patteggiamento, non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. non versandosi né nel vizio di erronea qualificazione giuridica del fatto (tra tante, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116) né di pena illegale (in sentenza si dà per sussistente la recidiva, ma senza alcuna qualificazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te Ersilia CalVàpese Angelo osanzo ) [OSCURATO:PERSONA]. LLERIA oggi, 1 2