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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 38490/2024

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 26 ottobre 2022 questa Corte di cassazione — nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]+19, su ricorso, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 12 aprile 2021 della Corte di appello di Brescia, che aveva riformato, in parte, la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Brescia del 29 giugno 2020- annullava la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all'aggravante di cui all'art. 61 -bis cod.pen. in relazione al capo 38 , reato di cui agli artt. 61-bis, 110 cod.pen. e 73, comnria 1 e 6, 80, comma 2, dpr n. 309/90, e rinviava ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per la rideterminazione del trattamento sa nzionatorio.

Questa Corte, rilevato che «la Corte di merito aveva, erroneamente, argomentato la sussistenza dell'aggravante in oggetto dalla mera circostanza per cui per l'importazione di cocaina dall'Olanda taluni concorrenti nel reato avevano operato all'estero, laddove, invece, ai sensi dell'art. 61 -bis cod.pen era necessario l'apporto causale di "un gruppo criminale organizzato" impegnato in attività criminali in più stati [...].

E' quindi necessario che alla commissione del reato oggetto di aggravamento abbia dato il suo contributo causale (esterno) un gruppo dedito ad attività criminali a livello internazionale, non essendo sufficiente la mera operatività all'estero di uno o più concorrenti nel reato», aveva argomentato che conseguiva «l'accoglimento anche delle censure sul punto dedotte, con riferimento al capo 38 ed in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61- bis cod.pen. in merito alle posizioni dei correi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]».

La questione, assumeva questa Corte era stata posta con «l'ottavo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], oltre che [...] quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse del medesimo imputato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con conseguente assorbimento (inerendo comunque alla pena che dovrà essere rideterminata) del nono motivo del ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e dei motivi quinto, sesto e settimo del ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nello Accorretti».

I cennati motivi rimasti 'assorbiti' inerivano, si anticipa, il primo a "violazione di legge (art. 133, 62-bis e 69 cod.pen), oltre che vizi motivazionali in ragione dell'assenza di motivazione circa il trattamento sanzionatorio, anche in termini di sussistenza delle circostanze attenuanti generiche e dell'eventuale giudizio di bilanciamento con le aggravanti"; i tre restanti a "violazione di legge(art. 132, 133, 114 e 62 —bis cod.pen.) oltre che vizi motivazionali in merito al trattamento sanzionatorio".2.

Con sentenza del 15 maggio 2023 la Corte di appello di Brescia, pronunciandosi nel giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione sulla questione devolutale, con riferimento all'aggravante di cui all'art. 61 -bis cod.pen. in relazione al capo 38 , reato di cui agli artt. 61 -bis, 110 cod.pen. e 73, comma 1 e 6, 80, comma 2, dpr n. 309/90, con riferimento alla posizione che qui interessa, del solo Milaqi, così statuiva: «la pena base, sempre da computarsi sul più grave reato non aggravato di cui al capo 38), va determinata in anni 8 di reclusione ed euro 36.000,00 di multa con aumento in continuazione, per il capo 46) ad anni 9 mesi 6 di reclusione euro 45.000 di multa, per il capo 42 ad anni 11 di reclusione e euro 54.000,00 di multa, tale pena, per effetto della riduzione del rito premiale, sia attesta quindi alla misura finale di anni 7 mesi 4 di reclusione ed euro 36.000,00 di multa».

3. Milaqi propone tempestivo ricorso per cassazion, per il tramite del difensore, affidando le proprie doglianze a due motivi, il primo, per violazione dell'art. 606, lett.b ed e in riferimento all'art. 627 comma 3 in ordine agli artt. 81, 132 e 133, 114 e 62-bis cod.pen., perché, a fronte del sostanziale accoglimento da parte di questa Corte di tutti i motivi ritenuti assorbiti afferenti al trattamento sanzionatorio, carente sarebbe stata la motivazione sulla negata concessione delle attenuanti di cui agli artt. 114 e 62-bis cod.pen.

E sulla scelta di applicare i medesimi aumenti in continuazione per i fatti di cui ai capi 46 e 42, aventi ad oggetto reati differenti, con ceilicr edittali del tutto disomogenee.

Il secondo, per violazione dell'art. 606 lett.b ed e cod.pen.in relazione agli artt.81,132 e 133 cod.pen.

Perché, nonostante questa Corte avesse precisato di dover tenere a mente nella determinazione della pena l'esclusione della sussistenza dell'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 73 dpr n. 309/90 con riferimento al capo 42, in concreto non ha' ottemperato a tale accorgimento neppure motivando la mancata riduzione nella dosimetria della pena.

Invoca, pertanto, l'annullamento della sentenza con ogni conseguenza di legge.

4. La requisitoria della Procura generale conclude per l'inammissibilità del ricorso, ritenuto che la Corte di appello ha correttamente rimodulato la pena, nel solco del decisum di questa Corte Suprema. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Dalla motivazione del provvedimento censurato, si evince che l'aggravante di cui all'art. 61-bis cod.pen. non è stata ritenuta e nessun aumento al proposito è stato dunque disposto onde commisurare la pena da irrogare.La Corte di appello nel rideterminare la pena, è infatti partitk dalla pena base, per il più grave reato in concreto sempre coincidente con quello di cui al capo 38, e su di essa ha computato gli aumenti per la ritenuta continuazione.

Risulta, tuttavia, fondata la censura difensiva svolta con riferimento al sostanziale accoglimento, nella sentenza di questa Corte, di tutti i motivi relativi al trattamento sanzionatorio originariamente mossi da parte ricorrente, relativi il primo a "violazione di legge (art. 133, 62-bis e 69 cod.pen), oltre che vizi motivazionali in ragione dell'assenza di motivazione circa il trattamento sanzionatorio, anche in termini di sussistenza delle circostanze attenuanti generiche e dell'eventuale giudizio di bilanciamento con le aggravanti"; i tre restanti a "violazione di legge(art. 132, 133, 114 e 62 -bis cod.pen.) oltre che vizi motivazionali in merito al trattamento sanzionatorio", originariamente assorbiti in quanto inerenti alla pena da rideterminarsi, ma che, in sede di rinvio, avrebbero dovuto essere congruamente sviscerati al fine di giungere ad una corretta dosimetria della pena o, comunque, esaminati e discussi e decisi con adeguata motivazione, invece del tutto pretermessa. 3.Segue l'annullamento della sentenza impugnata per nuovo esame, con rinvio al giudice competente, altra sezione della Corte di appello di Brescia, limitatamente alla determinazione della pena.

P.Q.M.

Annullata sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul pu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 ottobre 2022 questa Corte di cassazione — nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]+19, su ricorso, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 12 aprile 2021 della Corte di appello di Brescia, che aveva riformato, in parte, la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Brescia del 29 giugno 2020- annullava la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all'aggravante di cui all'art. 61 -bis cod.pen. in relazione al capo 38 , reato di cui agli artt. 61-bis, 110 cod.pen. e 73, comnria 1 e 6, 80, comma 2, dpr n. 309/90, e rinviava ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per la rideterminazione del trattamento sa nzionatorio. Questa Corte, rilevato che «la Corte di merito aveva, erroneamente, argomentato la sussistenza dell'aggravante in oggetto dalla mera circostanza per cui per l'importazione di cocaina dall'Olanda taluni concorrenti nel reato avevano operato all'estero, laddove, invece, ai sensi dell'art. 61 -bis cod.pen era necessario l'apporto causale di "un gruppo criminale organizzato" impegnato in attività criminali in più stati [...]. E' quindi necessario che alla commissione del reato oggetto di aggravamento abbia dato il suo contributo causale (esterno) un gruppo dedito ad attività criminali a livello internazionale, non essendo sufficiente la mera operatività all'estero di uno o più concorrenti nel reato», aveva argomentato che conseguiva «l'accoglimento anche delle censure sul punto dedotte, con riferimento al capo 38 ed in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61- bis cod.pen. in merito alle posizioni dei correi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]». La questione, assumeva questa Corte era stata posta con «l'ottavo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], oltre che [...] quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse del medesimo imputato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con conseguente assorbimento (inerendo comunque alla pena che dovrà essere rideterminata) del nono motivo del ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e dei motivi quinto, sesto e settimo del ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nello Accorretti». I cennati motivi rimasti 'assorbiti' inerivano, si anticipa, il primo a "violazione di legge (art. 133, 62-bis e 69 cod.pen), oltre che vizi motivazionali in ragione dell'assenza di motivazione circa il trattamento sanzionatorio, anche in termini di sussistenza delle circostanze attenuanti generiche e dell'eventuale giudizio di bilanciamento con le aggravanti"; i tre restanti a "violazione di legge(art. 132, 133, 114 e 62 —bis cod.pen.) oltre che vizi motivazionali in merito al trattamento sanzionatorio".2. Con sentenza del 15 maggio 2023 la Corte di appello di Brescia, pronunciandosi nel giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione sulla questione devolutale, con riferimento all'aggravante di cui all'art. 61 -bis cod.pen. in relazione al capo 38 , reato di cui agli artt. 61 -bis, 110 cod.pen. e 73, comma 1 e 6, 80, comma 2, dpr n. 309/90, con riferimento alla posizione che qui interessa, del solo Milaqi, così statuiva: «la pena base, sempre da computarsi sul più grave reato non aggravato di cui al capo 38), va determinata in anni 8 di reclusione ed euro 36.000,00 di multa con aumento in continuazione, per il capo 46) ad anni 9 mesi 6 di reclusione euro 45.000 di multa, per il capo 42 ad anni 11 di reclusione e euro 54.000,00 di multa, tale pena, per effetto della riduzione del rito premiale, sia attesta quindi alla misura finale di anni 7 mesi 4 di reclusione ed euro 36.000,00 di multa». 3. Milaqi propone tempestivo ricorso per cassazion, per il tramite del difensore, affidando le proprie doglianze a due motivi, il primo, per violazione dell'art. 606, lett.b ed e in riferimento all'art. 627 comma 3 in ordine agli artt. 81, 132 e 133, 114 e 62-bis cod.pen., perché, a fronte del sostanziale accoglimento da parte di questa Corte di tutti i motivi ritenuti assorbiti afferenti al trattamento sanzionatorio, carente sarebbe stata la motivazione sulla negata concessione delle attenuanti di cui agli artt. 114 e 62-bis cod.pen. E sulla scelta di applicare i medesimi aumenti in continuazione per i fatti di cui ai capi 46 e 42, aventi ad oggetto reati differenti, con ceilicr edittali del tutto disomogenee. Il secondo, per violazione dell'art. 606 lett.b ed e cod.pen.in relazione agli artt.81,132 e 133 cod.pen. Perché, nonostante questa Corte avesse precisato di dover tenere a mente nella determinazione della pena l'esclusione della sussistenza dell'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 73 dpr n. 309/90 con riferimento al capo 42, in concreto non ha' ottemperato a tale accorgimento neppure motivando la mancata riduzione nella dosimetria della pena. Invoca, pertanto, l'annullamento della sentenza con ogni conseguenza di legge. 4. La requisitoria della Procura generale conclude per l'inammissibilità del ricorso, ritenuto che la Corte di appello ha correttamente rimodulato la pena, nel solco del decisum di questa Corte Suprema. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Dalla motivazione del provvedimento censurato, si evince che l'aggravante di cui all'art. 61-bis cod.pen. non è stata ritenuta e nessun aumento al proposito è stato dunque disposto onde commisurare la pena da irrogare.La Corte di appello nel rideterminare la pena, è infatti partitk dalla pena base, per il più grave reato in concreto sempre coincidente con quello di cui al capo 38, e su di essa ha computato gli aumenti per la ritenuta continuazione. Risulta, tuttavia, fondata la censura difensiva svolta con riferimento al sostanziale accoglimento, nella sentenza di questa Corte, di tutti i motivi relativi al trattamento sanzionatorio originariamente mossi da parte ricorrente, relativi il primo a "violazione di legge (art. 133, 62-bis e 69 cod.pen), oltre che vizi motivazionali in ragione dell'assenza di motivazione circa il trattamento sanzionatorio, anche in termini di sussistenza delle circostanze attenuanti generiche e dell'eventuale giudizio di bilanciamento con le aggravanti"; i tre restanti a "violazione di legge(art. 132, 133, 114 e 62 -bis cod.pen.) oltre che vizi motivazionali in merito al trattamento sanzionatorio", originariamente assorbiti in quanto inerenti alla pena da rideterminarsi, ma che, in sede di rinvio, avrebbero dovuto essere congruamente sviscerati al fine di giungere ad una corretta dosimetria della pena o, comunque, esaminati e discussi e decisi con adeguata motivazione, invece del tutto pretermessa. 3.Segue l'annullamento della sentenza impugnata per nuovo esame, con rinvio al giudice competente, altra sezione della Corte di appello di Brescia, limitatamente alla determinazione della pena. P.Q.M. Annullata sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul pu
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