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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2025

Cassazione n. 35114/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che confermava la responsabilità del prevenuto per i delitti di rapina aggravata, ricettazione e falso per occultamento; rilevato che il primo motivo, con il quale si lamenta la mancata riqualificazione del reato di ricettazione in furto e nel contempo il difetto di consapevolezza della provenienza furtiva del bene ricettato, è inammissibile per genericità, reiterando rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso sulla scorta di un apparato argomentativo (pagg. 5-7) che non presta il fianco a censura per completezza e congruenza logica e con il quale la difesa non si rapporta in termini di specificità censoria; che risulta parimenti destituito di fondamento il secondo motivo che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche sebbene la Corte di merito, condividendo la valutazione del primo giudice, abbia evidenziato la strumentalità della confessione, limitata alla sola fattispecie oggetto di flagranza, rimarcando la gravità della condotta e delle relative modalità esecutive, frutto di preordinazione e professionalità, argomenti solo genericamente contrastati dal ricorrente con il richiamo ad indici, quali l'incensuratezza, inidonei a fondare la richiesta di mitigazione sanzionatoria, ovvero efficacemente contrastati dai giudici territoriali, quali la confessione e l'asserito atteggiamento collaborativo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 23 Settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che confermava la responsabilità del prevenuto per i delitti di rapina aggravata, ricettazione e falso per occultamento; rilevato che il primo motivo, con il quale si lamenta la mancata riqualificazione del reato di ricettazione in furto e nel contempo il difetto di consapevolezza della provenienza furtiva del bene ricettato, è inammissibile per genericità, reiterando rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso sulla scorta di un apparato argomentativo (pagg. 5-7) che non presta il fianco a censura per completezza e congruenza logica e con il quale la difesa non si rapporta in termini di specificità censoria; che risulta parimenti destituito di fondamento il secondo motivo che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche sebbene la Corte di merito, condividendo la valutazione del primo giudice, abbia evidenziato la strumentalità della confessione, limitata alla sola fattispecie oggetto di flagranza, rimarcando la gravità della condotta e delle relative modalità esecutive, frutto di preordinazione e professionalità, argomenti solo genericamente contrastati dal ricorrente con il richiamo ad indici, quali l'incensuratezza, inidonei a fondare la richiesta di mitigazione sanzionatoria, ovvero efficacemente contrastati dai giudici territoriali, quali la confessione e l'asserito atteggiamento collaborativo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 23 Settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 35114/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris