CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023
Cassazione n. 34432/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, incentrato sull'applicazione almeno in forza putativa della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen., risulta formulato genericamente, reiterando assertivamente le deduzioni esaminate dalla Corte, che ha motivatamente ricostruito la vicenda ed escluso sia la configurabilità di un atto arbitrario sia la sua declinazione in termini putativi, senza che siano stati individuati vizi del ragionamento; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente