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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20264/2026

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otempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –nonché controNumero registro generale 4021/2022Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 20264/2026Data pubblicazione 16/06/2026DANIELE BOKUN, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Zanchi unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] PietroDel Guerra– controricorrente e ricorrente incidentale–avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3538/2021depositata il 06/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno11/06/2026 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza n. 3538/2021, pubblicata in data 6 dicembre 2021,la Corte d’appello di Milano, nella regolare costituzione degli appellatiBARCLAYS [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha solo parzialmente accoltoil gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza delTribunale di Milano, n. 5017/2020 pubblicata in data 12 agosto 2020e, per l’effetto, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere a2. [OSCURATO:PERSONA] aveva convenuto [OSCURATO:PERSONA] eDANIELE BOKUN, chiedendo di: I) accertare e dichiarare la nullità deirapporti contrattuali intercorsi con [OSCURATO:PERSONA] per contrarietàa norme imperative; II) in subordine, annullare i suddetti rapporticontrattuali, per dolo determinante della Banca ovvero per erroredeterminante dell’attore; III) in via ulteriormente subordinata,accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 1337 c.c. o ex art. 1440 c.c.; IV) in via ancoraulteriormente subordinata, dichiarare risolti tutti i contratti intercorsitra le parti, per grave inadempimento dei convenuti; e quindi, perl’effetto, condannare sia [OSCURATO:PERSONA] sia [OSCURATO:PERSONA], inSez.

S1 - R.G. 4021/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 2 di 27Numero registro generale 4021/2022Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 20264/2026Data pubblicazione 16/06/2026via solidale o alternativa tra loro, alle restituzioni ed al risarcimento deidanni subiti dall’attore, quantificati in € 767.951,44 - per la perdita delcapitale conseguente all’investimento effettuato ed a titolo di lucrocessante – o comunque rimessi a liquidazione equitativa.Costituitisi regolarmente entrambi i convenuti, il Tribunale - previaacquisizione agli atti degli esiti di un precedente procedimento peraccertamento tecnico preventivo promosso dallo stesso FRANCESCOMOLICA e previo espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio edassunzione di deposizioni testimoniali – aveva dichiarato la carenza dilegittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a gran parte delledomande ed aveva rigettato tutte le domande proposte dall’odiernoricorrente.3.

La Corte ambrosiana, nell’esaminare il gravame, ha, in primoluogo, operato la ricostruzione dei rapporti complessivi intercorsi tra− in data 11 novembre 2009 era stato concluso un contratto digestione individuale di portafogli di investimento;− in data 17 novembre 2009 era stato concluso un contratto diconto corrente collegato alla gestione.− in data 15 gennaio 2010 erano stati conclusi: I) un contrattodi apertura di credito a revoca per € 4.200.000; II) uncontratto di ricezione e trasmissione ordini, custodia eamministrazione di strumenti finanziari; III) un contratto dipegno; IV) un conto corrente per la gestione dell’apertura dicredito;− in data 27 aprile 2012 l’odierno ricorrente aveva comunicato ilproprio recesso dell’investitore da tutti i rapporti, conseguendola restituzione della complessiva somma di € 1.764.470.Sez.

S1 - R.G. 4021/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 3 di 27Numero registro generale 4021/2022Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 20264/2026Data pubblicazione 16/06/2026La Corte territoriale ha poi considerato circostanza definitivamenteacquisita - in quanto non contestata e risultante dalla documentazione- il fatto che:− il rapporto di “gestione di portafoglio” concluso in data 11novembre 2009 ed iniziato con il conferimento da partedell’odierno ricorrente della somma di € 2.105.628,55, erastato estinto il 12 giugno 2012 con un prelevamento dellasomma di € 2.175.724,43, con una plusvalenza in favore di− il rapporto di “ricezione e trasmissione ordini” concluso in data15 gennaio 2010 ed iniziato con il conferimento da partedell’odierno ricorrente della somma di € 4.179.000 – erogataal ricorrente stesso da [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione delcontratto di apertura di credito concluso in pari data - avevadeterminato, al momento dell’estinzione in data 12 giugno2012, una minusvalenza in danno di [OSCURATO:PERSONA] di €144.609,90, pari alla differenza tra l’importo di € 498.332,71,per diminuzione del valore del capitale investito, e l’importo di€ 353.722,81, per le cedole e i dividendi incassatidall’investitore prodotte dagli investimenti eseguiti.Esaminando, quindi, i sette motivi di appello, la Corte territoriale,in primo luogo, ha disatteso tutte le deduzioni con le quali l’odiernoricorrente argomentava la nullità sia del “contratto di gestioneindividuale di portafogli di investimento” sia del “contratto di ricezionee trasmissione di ordini, custodia ed amministrazione di strumentifinanziari”.La Corte d’appello, infatti, ha osservato che:I) non vi era assenza di meritevolezza ex art. 1322 c.c.dell’operazione complessiva posta in essere con i contratti inSez.

S1 - R.G. 4021/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 4 di 27Numero registro generale 4021/2022Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 20264/2026Data pubblicazione 16/06/2026quanto si trattava in tutti i casi di contratti tipici, non incidendoil loro collegamento negoziale nel senso di trasformarel’operazione in contratto atipico e non essendo dimostrataalcuna deviazione dalla causa tipica;II) la deduzione in ordine alla mancata contestuale consegna dicopia dei contratti al ricorrente non integrava nullità deglistessi ma al più violazione di un’obbligazione in capo allaBanca, violazione peraltro nella specie non dimostrata, fermorestando che risultava pacifico che i contratti risultavanoessere stati sottoscritti dal cliente e dalla banca nello stessomomento e nello stesso luogo;III) infondata risultava la tesi dell’assenza o indeterminatezzadell’oggetto del contratto di “gestione individuale di portafoglidi investimento”, e ciò sia perché l’ammontare investito noncostituiva elemento essenziale del contratto di gestione; siaperché l’ammontare minimo (€ 2.000.000) era indicato ed erastato rispettato, risultando invece non rilevante il fatto cheesistessero due versioni del medesimo allegato, in quantodoveva ritenersi prevalente la seconda;IV) parimenti da disattendere erano le deduzioni del ricorrente inordine alla nullità del contratto di apertura di credito per nonessere stati gli ordini di accredito formulati a mezzo fax comeprevisto dal contratto medesimo, e ciò sia perché la previsionenegoziale non vietava erogazioni non precedute da ordinemediante fax, sia perché l’utilizzo immediato delle somme daparte dell’odierno ricorrente costituiva conferma della richiestadi erogazione;V) infondata era la tesi della nullità per avere la banca eseguito18 ordini di investimento senza produrre la corrispondenteSez.

S1 - R.G. 4021/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 5 di 27Numero registro generale 4021/2022Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 20264/2026Data pubblicazione 16/06/2026registrazione della relativa conversazione telefonica - comerichiesto dal contratto di “ricezione e trasmissione ordini” peril caso di ordini impartiti telefonicamente – in quanto l’assenzadi registrazioni telefoniche degli ordini non comportava nullitàdel contratto, ma solo eventuale responsabilità in caso diipotetica – ma nella specie non dimostrata – abusivitàdell’ordine, non avendo l’odierno ricorrente neppure dedottoche tali ordini non erano stati da lui impartiti né approvati;VI) non meritevole di accoglimento era il motivo col quale sideduceva la nullità del contratto di “ricezione e trasmissioneordini” per essere lo stesso in concreto un contratto di“gestione di portafoglio” assoggettato all’adozione della formascritta ex art. 23, D. Lgs. n. 58/1998 – sostenendo il ricorrenteche gli investimenti effettuati erano stati in realtà disposti dallabanca – e ciò sia perché il motivo risultava incomprensibile siaperché, anche a voler ipotizzare la tesi del ricorrente, ilcontratto era stato comunque stipulato in forma scritta el’odierno ricorrente non aveva neppure indicato “qualisarebbero le previsioni, che avrebbero dovuto essere inseriteper iscritto in un valido contratto di “gestione di portafoglio” enon sono invece state inserite nel suddetto contratto di“ricezione e trasmissione ordini”.”.Disatteso il complesso di deduzioni miranti ad argomentare lanullità dei contratti, la Corte d’appello ha altresì disatteso i motivi diappello con i quali veniva riproposta la tesi dell’annullabilità deimedesimi per dolo o errore, osservando, in sintesi che, da un lato,l’odierna controricorrente non aveva garantito – come invece asseritodal ricorrente – un rendimento dell’8%, essendosi limitata arappresentare i rendimenti storici, non garantiti e, dall’altro lato,Sez.

S1 - R.G. 4021/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 6 di 27Numero registro generale 4021/2022Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 20264/2026Data pubblicazione 16/06/2026l’errore prospettato concerneva la convenienza economica e noncostituiva pertanto errore essenziale ex art. 1429 c.c.La Corte d’appello ha parimenti escluso la sussistenza diresponsabilità per comportamento contrario alla buona fede nella faseprecontrattuale, ai sensi dell’art. 1337 c.c. e/o per dolo incidente aisensi dell’art. 1440 c.c., osservando, in sintesi, che:− i questionari MIFID risultano sottoscritti e non disconosciuti;− conseguentemente la tesi della firma in bianco avrebberichiesto di essere suffragata con querela di falso, nonproposta;− la presenza di due versioni dei questionari non assumevarilevanza in quanto gli stessi contenevano previsioni nonincompatibili;− conclusivamente, la Banca aveva correttamente eseguito leobbligazioni di informazione precontrattuale poste a suo caricodagli art. 39 e 40 Reg.

Consob 16190/2007, per la conclusionedei contratti di gestione di portafoglio, e dagli art. 41 e 42 delmedesimo regolamento, per la conclusione di contratti diversida quelli di gestione di portafoglio e di consulenza in materiadi investimenti.La Corte ha invece parzialmente accolto il gravame con riferimentoal profilo della gestione patrimoniale, osservando che la consulenzatecnica d’ufficio aveva evidenziato la presenza di quattro operazioninon adeguate al profilo del cliente con una perdita di € 39.275,58, laquale non valeva a fondare la risoluzione del contratto ma dovevacondurre alla condanna della Banca al risarcimento dei danni limitatoal danno emergente con esclusione del danno per mancato guadagno,avendo il suddetto CTU accertato che, una volta ripianata la suddettaperdita, l’appellante avrebbe conseguito complessivamenteSez.

S1 - R.G. 4021/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 7 di 27Numero registro generale 4021/2022Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 20264/2026Data pubblicazione 16/06/2026dall’esecuzione del contratto un rendimento complessivo di gran lungasuperiore non solo al benchmark ma alla stragrande maggioranza degliinvestimenti del periodo astrattamente paragonabiliLa Corte d’appello, infine, ha disatteso il motivo di gravame con ilquale veniva riproposta la tesi di un’autonoma responsabilità diDANIELE BOKUN, osservando, da un lato, che lo stesso aveva agitocome dipendente della banca e, dall’altro lato, che nessuna dellecondotte illecite imputategli era risultata provata.4.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milanoricorre [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionatoDANIELE BOKUN.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso principale è affidato a sette motivi.1.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione degli artt. 23, D. Lgs. n. 58/1998; 1218,1418, 2697 e 2725 c.c.; 115 e 132, secondo comma, n. 4), c.p.c.,deducendo il ricorso che “la Corte d’Appello ha erroneamentericostruito il concetto di “consegna” del contratto quadro e lecorrelative regole in materia probatoria, giudicando in contrasto confatti non contestati e motivando in maniera perplessa edobiettivamente in comprensibile”.In sintesi, il ricorso attribuisce alla decisione impugnata il molteplicevizio di avere:Sez.

S1 - R.G. 4021/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 8 di 27Numero registro generale 4021/2022Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 20264/2026Data pubblicaz ion e 16/06/2026− ricostruito in modo giuridicamente errato il concetto di“consegna” del contratto-quadro di investimento;− invertito l’onere della prova in ordine all’adempimentodell’obbligo di consegna di copia del contratto;− omesso di valutare il carattere non contestato della circostanzadella mancata consegna dei contratti di gestione patrimonialen. 20019200/SCMOLI dell’11.11.2009 e di ricezione etrasmissione di ordini, custodia ed amministrazione distrumenti finanziari n. 12010/385255 del 15.1.2010;− motivato in modo perplesso e contraddittorio, in violazionedell’art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c., sui suddetti profili.Argomenta il ricorso che:− la consegna di un esemplare del contratto al cliente è elementocostitutivo della forma ad substantiam del contratto-quadro diinvestimento;− l’art. 23 TUF impone l’obbligo positivo dell’intermediario diconsegnare una copia del contratto al cliente e non un meroobbligo negativo di “non impedire” la ritenzione;− la Corte d’Appello ha erroneamente attribuito rilevanza allaconsegna dei contratti avvenuta diverso tempo dopo;e ribadisce che i contratti sono da considerarsi nulli ex art. 23 TUF.1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione degli artt. 1322 e 1421 c.c.; 46,comma 2, lett. b), Reg.

Consob n. 16190/2007; 112 c.p.c., “per averela Corte d’Appello ritenuto che il collegamento esistente tra i contrattistipulati con Barclays non rendesse atipica l’operazione negoziale,omettendo di conseguenza di compiere la valutazione di meritevolezzadi tutela, nonché per non essersi pronunciata sulla (o non aver rilevatod’ufficio la) nullità degli ordini di acquisto di titoli “fuori borsa””.Sez.

S1 - R.G. 4021/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 9 di 27Numero registro generale 4021/2022Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 20264/2026Data pubblicazione 16/06/2026Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessaavrebbe:− escluso l’atipicità dell’operazione complessiva nonostante ilcollegamento negoziale;− affermato che la tipicità dei singoli contratti escludeval’applicazione dell’art. 1322 c.c.;− escluso che il collegamento negoziale dia luogo a un contrattounitario;− omesso la valutazione di meritevolezza ex art. 1322 c.c.;− omesso di pronunciarsi o di rilevare d’ufficio la nullità degliordini di acquisto fuori mercato regolamentato.Si argomenta che l’operazione complessivamente posta in esseredalle parti con la conclusione dei vari contratti avrebbe:- riprodotto schemi già dichiarati immeritevoli di tutela dallagiurisprudenza di questa Corte;- integrato una causa concreta atipica, caratterizzata da unvantaggio certo per la banca e da un’alea integralmenteaddossata all’investitore.Deduce il ricorso che il collegamento tra i vari contratti avrebbeintegrato un contratto atipico unitario che doveva essere valutato nellasua meritevolezza.Si censura ulteriormente la decisione impugnata per non averrilevato la nullità degli ordini “fuori borsa” senza consenso espresso delcliente, in violazione del Reg. 16190/2007.1.3.

Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione degli artt. 1324, 1352, 1362, 1367, 2725c.c.; 112 c.p.c., “per non avere la Corte d’Appello dichiarato la nullità,per difetto di forma convenzionale, di alcuni ordini di investimento”.Sez.

S1 - R.G. 4021/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 10 di 27Numero registro generale 4021/2022Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 20264/2026Data pubblicazione 16/06/2026Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa haescluso la nullità di 18 ordini di investimento privi sia di forma scrittasia di registrazione telefonica.Argomenta il ricorso che il contratto di ricezione e trasmissioneordini prevedeva una forma convenzionale ad substantiam (ordinescritto o telefonata registrata) e che la registrazione costituiva mezzoesclusivo di prova dell’ordine telefonico, con la conseguenza che, inassenza del rispetto di tali modalità, gli ordini devono ritenersi nulli oinesistenti.Deduce, pertanto, che la Corte territoriale avrebbe- riferito i profili formali alla mera prova dei fatti, laddove laconvenzione sulla forma determina la presunzione che taleforma sia convenuta ad substantiam;- ammesso prove alternative vietate dall’art. 2725 c.c.;- omesso di pronunciarsi sulla domanda restitutoriaconseguente.1.4.

Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione degli artt. 1324, 1352, 1362, 1367, 2725e 2729 c.c.; 112 c.p.c., deducendo il ricorso che “la Corte d’Appellonon ha dichiarato la nullità della richiesta di erogazione delle sommenell’ambito del contratto di apertura di credito”.Si censura la decisione impugnata in quanto la stessa avrebberitenuto che il vincolo convenzionale stabilito per la richiesta dierogazione non fosse inderogabile, facendo peraltro uso di presunzionisemplici il ricorso alle quali è tuttavia precluso nel caso di applicazionedel vincolo di forma scritta.Deduce il ricorso che, per contro, la richiesta di utilizzo era è unSez.

S1 - R.G. 4021/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 11 di 27Numero registro generale 4021/2022Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 20264/2026Data pubblicazione 16/06/2026adozione determinava la nullità dell’utilizzo del credito, conconseguente esclusione del debito per interessi e commissioni.1.5.

Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,nn. 3 e 4, c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 1223 c.c. e la violazionedell’art. 112 c.p.c., deducendo il ricorso che “la Corte d’Appello,nell’ambito della quantificazione del danno da inadempimento delcontratto di gestione patrimoniale, ha omesso di liquidare ilrisarcimento del danno da ritardo”.Argomenta il ricorso che tale ritardo (pari a 38 giorni) era statoaccertato dal CTU ed ha prodotto un lucro cessante autonomo,risarcibile ex art. 1223 c.c.Deduce, quindi, che la Corte territoriale ha sia violato l’art. 1223c.c. sia omesso di pronunciarsi ex art. 112 c.p.c.1.6.

Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c.,deducendo il ricorso che “la Corte d’Appello, una volta accertato l’erroremateriale commesso dal C.T.U. in merito al rating delle obbligazioni“Hellenic 4,3%”, ha disatteso l’allegazione dell’appellante conmotivazione apparente”.Si censura la decisione impugnata per aver recepito le conclusionidella CTU, nonostante l’ammissione di un errore materiale sul rating(da Baa1 a Ba1) e senza esporre le ragioni per cui tale errore noninciderebbe sulla valutazione di appropriatezza.Argomenta il ricorso che la modifica del rating muterebbe la naturadel titolo – che passerebbe da investment grade a speculative – e chequindi si sarebbe imposta una revisione critica dell’elaborato peritale,laddove la Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi con lededuzioni svolte dal ricorrente, assumendo sul punto una motivazionemeramente apparente.Sez.

S1 - R.G. 4021/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 12 di 27Numero registro generale 4021/2022Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 20264/2026Data pubblicazione 16/06/20261.7.

Con il settimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2043 c.c., deducendo il ricorso che“la Corte d’Appello ha escluso la possibilità di configurare unaresponsabilità extracontrattuale del Dott.

Bokun”.Si censura, infine, la decisione impugnata nella parte in cui haescluso la responsabilità aquiliana dell’odierno ricorrente incidentale.Deduce il ricorso che la condotta di quest’ultimo avrebbe incisoillecitamente sulla libertà di autodeterminazione negoziale dello stessoricorrente, in tal modo integrando un fatto illecito ex art. 2043 c.c. inrelazione al quale sussisterebbe una responsabilità personalecompatibile e autonoma rispetto a quella della banca.2.

Il ricorso incidentale condizionato è affidato a tre motivi.2.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., la “nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 n.4) con riferimento agli artt. 90 e 112 c.p.c.”, deducendo il ricorso che“avendo assolto il dott.

Bokun nel merito in accoglimento delle difeseda questi svolte in principalità, la Corte di Appello nell’esaminare erigettare il suo terzo motivo di appello incidentale condizionato aventea oggetto l’eccezione di prescrizione estintiva quinquennale è incorsanel vizio di ultra petizione”.Si deduce la nullità della sentenza per ultrapetizione in quanto laCorte territoriale avrebbe esaminato il motivo di appello condizionatoproposto dall’odierno ricorrente incidentale, pur avendo respinto nelmerito le domande dell’odierno ricorrente e pur dichiarando assorbitetutte le ulteriori questioni, incluse quelle sollevate in via incidentalecondizionata.Deduce il ricorrente incidentale che, una volta respinta nel meritola domanda del ricorrente principale, la Corte territoriale non aveva piùil potere di decidere sui motivi incidentali condizionati, laddove laSez.

S1 - R.G. 4021/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 13 di 27Numero registro generale 4021/2022Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 20264/2026Data pubblicazione 16/06/2026stessa avrebbe proceduto all’esame del terzo motivo di appelloincidentale condizionato, relativo alla prescrizione quinquennale,rigettandolo.2.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione di legge degli artt.1310 e 2944 c.c.

“per avere la Corte di Appello omesso di considerareche il riconoscimento o la non contestazione da parte di un condebitorein merito alla ricezione dell’atto interruttivo della prescrizione nonproduce alcun effetto nei confronti degli altri condebitori solidali”.Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessaavrebbe ritenuto che la lettera di costituzione in mora del 18 giugno2012, indirizzata all’odierna controricorrente era stata idonea ainterrompere la prescrizione anche nei confronti del ricorrenteincidentale, trovando applicazione l’art. 1310 c.c.Si argomenta che la Corte territoriale avrebbe erroneamenteritenuto che nei rapporti caratterizzati da solidarietà la noncontestazione da parte di un condebitore verrebbe a determinare uneffetto interruttivo della prescrizione, laddove l’art. 1310, c.c.creditore, non ai comportamenti del condebitore mentre l’art. 2944 c.c.opera solo nei confronti del soggetto che riconosce il diritto.2.3.

Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1310, 2049 e2055 c.c., “per avere la Corte di Appello omesso di considerare che,quando con l’atto interruttivo della prescrizione si facciano valere solotitoli di natura contrattuale, deve escludersi l’applicabilità dell’art. 2055c.c. e dell’art. 2049 cod. civ. e, dunque, dell’art. 1310, comma 1 c.c.,in relazione alla responsabilità extracontrattuale poi in concretoazionata in causa nei confronti del condebitore solidale e che non siSez.

S1 - R.G. 4021/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 14 di 27Numero registro generale 4021/2022Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 20264/2026Data pubblicaz ion e 16/06/2026produce alcun effetto interruttivo nei confronti del suppostocondebitore solidale quando nell’atto interruttivo si rivendichino deidiritti nei soli confronti del relativo destinatario in quanto tale e nonanche in quanto condebitore solidale di altri”.3.

Il ricorso principale non può trovare accoglimento.3.1.

Il primo motivo è inammissibile.In primo luogo, infatti, il motivo viene a censurareinadeguatamente la motivazione della decisione impugnata, la quale –in concreto – ha ritenuto raggiunta, sia pur presuntivamente, la provadell’avvenuta consegna dei contratti, sostanziandosi, quindi, la censurain una critica al giudizio di fatto ed alla valutazione delle prove riservatial giudice di merito.È, del resto, da osservare che le argomentazioni esposte nel motivoa supposto della tesi della mancata consegna dei contratti prendono lemosse dell’affermazione del carattere non contestato di taleallegazione, omettendo di considerare che spetta al giudice del meritoapprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato,l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fattirilevanti, allegati dalla controparte, la quale, ex art. 115 c.p.c., producel'effetto della relevatio ab onere probandi (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n.27490 del 28/10/2019; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3680 del07/02/2019), in quanto tale apprezzamento esige l'interpretazione delcontenuto e dell'ampiezza della domanda e delle deduzioni delle partida ciò derivando che l'accertamento della sussistenza di unacontestazione ovvero d'una non contestazione risulta sindacabile incassazione solo per solo per difetto assoluto o apparenza dimotivazione o per manifesta illogicità della stessa (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 10182del 03/05/2007; Cass. Sez.

L, n. 27833 del 16/12/2005).Sez.

S1 - R.G. 4021/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 15 di 27Numero registro generale 4021/2022Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 20264/2026Data pubblicaz ion e 16/06/2026Ne consegue che, ove il giudice abbia ritenuto "contestato" unospecifico fatto e, in assenza di ogni tempestiva deduzione al riguardo,abbia proceduto all'ammissione ed al conseguente espletamento di unmezzo istruttorio in ordine all'accertamento del fatto stesso, lasuccessiva allegazione di parte, diretta a far valere l'altrui pregressa"non contestazione", diventa inammissibile (Cass. Sez. 2 - Ordinanzan. 27490 del 28/10/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4249 del16/03/2012)Il motivo, quindi, risulta ulteriormente inammissibile perché mira aporre in discussione l'apprezzamento della sussistenza o dellainsussistenza della non contestazione compiuta dal giudice di merito.In secondo luogo, si deve evidenziare la radicale infondatezzadell’affermazione, contenuta nel ricorso, per cui la mancata consegnadel documento contrattuale verrebbe a determinare la nullità deicontratti medesimi per mancato rispetto del requisito di forma adsubstantiam.Questa Corte, infatti, ha recentemente chiarito che, in tema dicontratti relativi a prestazioni di servizi di investimento, la nullitàcomminata dall'art. 23, comma 1, TUF presidia l'osservanza delladisposizione attinente alla forma scritta dell'accordo, mentrel'inadempimento dell'obbligo di consegna del documento contrattuale,previsto dal medesimo articolo, non incide sulla validità del vincolonegoziale, trattandosi di incombente relativo alla fase successiva allaformazione dello stesso (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 32279 del11/12/2025).Orbene – premesso che il ricorrente non ha specificato ex art. 366c.p.c. di avere formulato una specifica domanda risarcitoria in relazionealla dedotta mancata consegna – si deve osservare che, poiché la primaratio decidendi espressa dalla sentenza impugnata è costituitaSez.

S1 - R.G. 4021/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 16 di 27Numero registro generale 4021/2022Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 20264/2026Data pubblicaz ion e 16/06/2026dall’affermazione per cui l’omessa consegna di una copia del contrattonon determina la nullità dello stesso (“A prescindere dal fatto che lamancata consegna al cliente di una copia del contratto sottoscritto daentrambe le parti costituisca una mancanza della forma prescritta peril contratto, così da determinarne l’invalidità, e non invece uninadempimento a carico della banca (…)”), risulta evidente che – invirtù dell’infondatezza delle deduzioni del ricorso – tale ratio risultaidonea a sorreggere la motivazione, determinando, pertanto, ladefinitiva inammissibilità del motivo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108del 14/02/2012; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018;Cass.

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011; Cass. Sez. 3,Sentenza n. 12372 del 24/05/2006).3.2.

Il secondo motivo è in parte infondato in parte inammissibile.Infondato quanto alla tematica del collegamento contrattuale,giacché costituisce principio già enunciato da questa Corte quello percui il collegamento negoziale non dà luogo ad un nuovo ed autonomocontratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguonoun risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato nonper mezzo di un singolo negozio ma attraverso una pluralità coordinatadi contratti, che conservano una loro causa autonoma, ancorchéciascuno sia finalizzato ad un unico regolamentazione dei reciprociinteressi, sicché il vincolo di reciproca dipendenza non esclude checiascuno di essi si caratterizzi in funzione di una propria causa econservi una distinta individualità giuridica, spettando i relativiaccertamenti sulla natura, entità, modalità e conseguenze delcollegamento negoziale al giudice di merito, il cui apprezzamento nonè sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congruaed immune da vizi logici e giuridici (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 18585del 22/09/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14611 del 12/07/2005).Sez.

S1 - R.G. 4021/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 17 di 27Numero registro generale 4021/2022Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 20264/2026Data pubblicazione 16/06/2026È quindi evidente che il motivo mira a sindacare il giudizio di fattooperato dalla Corte di merito – peraltro in piena conformitàall’orientamento appena richiamato – nel momento in cui quest’ultimaha escluso – peraltro evidenziando un vero e proprio profilo diinammissibilità del gravame (“(…) è del tutto incomprensibile (…)”) –che i singoli contratti conclusi dalle parti venissero a combinarsi inmodo tale da comporre un’operazione complessiva caratterizzata dauna propria autonoma causa non solo diversa ma perfino divergentenella meritevolezza rispetto alle singole operazioni contrattuali.Inammissibile quanto alla dedotta omessa pronuncia sulla nullitàdegli ordini di borsa, risultando sul punto il ricorso privo dellanecessaria specificità ex art. 366 c.p.c.Il ricorso, infatti, opera un riferimento (§§ 22 e 30) ad una domandache sarebbe stata formulata in sede di comparsa conclusionale di primogrado – e sulla quale il Tribunale non si sarebbe pronunciato – ed inrelazione alla quale sarebbe poi stato formulato motivo di gravame manon provvede in alcun modo a specificare e riprodurre la sedeprocessuale del giudizio di prime cure nell’ambito della quale ladeduzione sarebbe stata formulata.3.3.

Passando, a questo punto, al terzo motivo, lo stesso risultainammissibile, per più di una ragione.La prima è che il preliminare giudizio di inammissibilità ex art. 342c.p.c. del motivo di appello (pag. 25 della sentenza impugnata: “anchein questo caso non si comprende (né l’appellante ha ritenuto dispiegarlo) per quale ragione l’effettuazione di 18 ordini (…) debbadeterminare la nullità del contratto)”) non è stato adeguatamentecensurato dal ricorso, il quale neppure deduce di aver operato unaspecifica deduzione sul punto.Sez.

S1 - R.G. 4021/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 18 di 27Numero registro generale 4021/2022Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 20264/2026Data pubblicaz ion e 16/06/2026La seconda è che una ratio ulteriore della decisione impugnata ècostituita dall’asserzione per cui l’assenza della registrazione su nastromagnetico degli ordini non poteva determinare la nullità degli stessi.Orbene, tale ratio risulta pienamente idonea a sorreggere ladecisione impugnata, in quanto si è venuta a conformare al principio –enunciato da questa Corte – per cui in tema di intermediazionefinanziaria, ove la previsione contenuta nel contratto quadro richiamiai sensi dell’art. 1352 c.c. la possibilità di dare all’intermediario ordiniorali, secondo quanto prevede il regolamento Consob n. 11522/98,imponendo alla banca intermediaria di registrare su nastro magnetico,o altro supporto equivalente, gli ordini inerenti alle negoziazioni invalori mobiliari impartiti telefonicamente dal cliente, ladocumentazione attraverso la registrazione dell’ordine non costituisceun requisito di forma, sia pure ad probationem, degli ordini suddetti,ma uno strumento atto a facilitare la prova, altrimenti più difficile,dell’avvenuta richiesta di negoziazione dei valori, con il conseguenteesonero da ogni responsabilità quanto all’operazione da compiere(Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 18122 del 31/08/2020; Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 3087 del 08/02/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 612 del15/01/2016).Invero la comunicazione telefonica non costituisce in alcun modouna forma, trattandosi di una mera modalità di trasmissione a distanzadi quella che è e rimane una comunicazione orale, con la conseguenzache anche la registrazione della comunicazione stessa – registrazioneche, diversamente opinando, dovrebbe essere accompagnata dastrumenti di univoca e formale identificazione dei soggetti captati -viene a costituire unicamente mezzo di documentazione di uno scambiodi dichiarazioni che è comunque avvenuto in forma verbale e non èSez.

S1 - R.G. 4021/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 19 di 27Numero registro generale 4021/2022Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 20264/2026Data pubblicaz ion e 16/06/2026riconducibile ad alcun profilo formale, risultando utilizzabileunicamente con finalità probatorie.La terza è costituita dalla considerazione per cui, fermi i principiappena richiamati, la decisione impugnata ha proceduto ad unasemplice interpretazione delle previsioni negoziali che contemplavanola registrazione delle comunicazioni telefoniche, giungendo allaconclusione per cui tali previsioni non venivano ad imporre un vincoload substantiam senza che tale interpretazione – conforme, del resto,ai principi enunciati da questa Corte – risulti adeguatamente censuratadal motivo.Inevitabile, allora, risulta il richiamo in premessa all’orientamentoche questa Corte va costantemente esprimendo in tema di limiti allapossibilità di censurare in sede di legittimità l’interpretazione degli attinegoziali: l'interpretazione degli atti negoziali, traducendosi in unaoperazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve inuna indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile incassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., anche nell'ipotesi di omessoesame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez.

L - Sentenza n.10745 del 04/04/2022; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 4851 del27/02/2009).Ha conseguentemente puntualizzato questa Corte che il ricorrenteper cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali diinterpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solodeve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione,mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed aiprincipi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qualemodo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostatoSez.

S1 - R.G. 4021/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 20 di 27Numero registro generale 4021/2022Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 20264/2026Data pubblicaz ion e 16/06/2026dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicatisulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo,invece, la censura risolversi nella mera contrapposizionedell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenzaimpugnata (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Cass.Sez. 1 - Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017).Onere, quello in tal modo individuato, che deriva dal principio percui l’interpretazione accolta nella decisione impugnata non deve esserel’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibiliinterpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sonopossibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte cheaveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito,dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra(Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 28319 del 28/11/2017; Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 16987 del 27/06/2018).Sul punto, le deduzioni di violazione degli artt. 1362 e 1367 c.c.formulate dal ricorso risultano del tutto apodittiche e non valgono adevidenziare in alcun modo l’assoluta irrazionalità dell’interpretazioneche è stata espressa dalla Corte ambrosiana e che risulta, anzi, unadelle possibili interpretazioni razionali del testo contrattuale.La quarta è costituita dall’ulteriore ratio della decisione impugnata,e cioè dall’osservazione per cui (pag. 25 della decisione) “l’appellanteha indicato solo nel suo doc. n. 43 quali fossero i 18 ordini, per i qualinon sussistevano le registrazioni delle relative conversazionitelefoniche, ma non ha affatto sostenuto che tali ordini non erano statida lui impartiti né approvati e per conseguenza non può neppureastrattamente ritenersi che dalla suddetta circostanza, allegata inmodo del tutto generico, l’appellante abbia riportato dei dannirisarcibili”, in quanto tale ratio – che evidenzia un profilo diSez.

S1 - R.G. 4021/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 21 di 27Numero registro generale 4021/2022Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 20264/2026Data pubblicaz ion e 16/06/2026inammissibilità per genericità del gravame – non è stataadeguatamente censurata dal ricorrente.3.4.

Considerazioni non diverse devono essere svolte in relazioneal quarto motivo di ricorso, anch’esso inammissibile.Anche in questo caso, infatti, il motivo di ricorso in null’altro sisostanzia se non in una censura al ragionamento ermeneutico che hacondotto la Corte territoriale a concludere (pag. 24) che “dal tenoreletterale della clausola in questione emerge chiaramente che la bancaera obbligata a concedere le erogazioni solo se richieste dal cliente contelefax con preavviso di cinque giorni lavorativi, ma non già che le eravietato di concedere le erogazioni richieste anche nel caso in cui larichiesta non fosse pervenuta a mezzo telefax o fosse pervenuta conpreavviso inferiore a cinque giorni”.Le deduzioni del ricorso ancora una volta falliscono nel dimostrareche l’approdo ermeneutico cui è pervenuta la Corte di merito esuliradicalmente dall’ambito delle possibili interpretazioni delle previsionicontrattuali, risultando invece l’interpretazione della Corte territorialedel tutto plausibile.Si deve poi ulteriormente rammentare che la presunzione di cuiall’art. 1352 c.c. è comunque superabile ove si ritenga appurata unadiversa volontà delle parti (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 4347 del28/04/1998; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 10121 del 28/11/1994) e che,nella specie, tale superamento è stato desunto – in armonia coldisposto di cui all’art. 1362, secondo comma, c.c. – dalla successivacondotta del ricorrente.3.5.

Il quinto motivo di ricorso è, invece, infondato.Si osserva, infatti, che sull’importo riconosciuto a titolo di danno daresponsabilità da inadempimento contrattuale per investimenti nonSez.

S1 - R.G. 4021/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 22 di 27Numero registro generale 4021/2022Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 20264/2026Data pubblicazione 16/06/2026adeguati, sono stati ulteriormente riconosciuti degli interessi legali condecorrenza dal dovuto.Si trattava quindi di risarcimento del danno da inadempimento enon da ritardo ex art. 1223 c.c., rispetto al quale - una volta liquidatoe trasformato in debito di valuta/obbligazione pecuniaria - il danno daritardo è stato liquidato dalla Corte territoriale mediante ilriconoscimento degli interessi legali.Conseguentemente, la sussistenza di un danno da ritardo superioreal tasso legale degli interessi applicato dalla decisione – tasso che, afar tempo dalla domanda, è stato individuato nei c.d.

“super interessi”di cui all’art. 1284, quarto comma, c.c. – avrebbe necessitato diallegazione e prova e costituisce in ogni caso questione di fatto nonesaminabile nella presente sede di legittimità.3.6.

Il sesto motivo di ricorso è inammissibile sia infondato.Quanto all’infondatezza, si deve rammentare che questa Corte hareiteratamente enunciato il principio per cui in tema di ricorso percassazione per vizio di motivazione, la parte che lamenti l'acriticaadesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnicod'ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune diaccertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dallasentenza che ne abbia recepito l'operato, ma, in ossequio al principiodi autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato delmezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare specificamente lecircostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità,trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e noncondivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critichead essi sollevate, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenzacausale del difetto di motivazione (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 19989Sez.

S1 - R.G. 4021/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 23 di 27Numero registro generale 4021/2022Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 20264/2026Data pubblicaz ion e 16/06/2026del 13/07/2021; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11482 del 03/06/2016;Cass.

Sez. 1, Sentenza n. 16368 del 17/07/2014).Tale onere – che discende direttamente dalla regola di specificità dicui all’art. 366 c.p.c. – non è stato rispettato dal ricorrente, il quale,nell’ambito del motivo, si è limitato a riprodurre stralci del motivo diappello con il quale si censurava la decisione di prime cure ma non hané riprodotto le osservazioni che erano state mosse alla consulenza néil contenuto della stessa consulenza tecnica d’ufficio.Le carenze che affliggono il motivo sul piano della specificità siriverberano poi sulla stessa fondatezza del mezzo, il quale trascuraradicalmente di chiarire se la consulenza tecnica d’ufficio – l’adesionealle cui conclusioni costituisce ratio della decisione impugnata – avesseo meno motivato la conferma giudizio finale di coerenza con il profilodi rischio del ricorrente, una volta rettificata l’indicazione del ratingdelle obbligazioni.Il ricorso, invero, riproduce – peraltro in via indiretta (pag. 39) –l’affermazione del consulente tecnico d'ufficio circa la coerenza delrating Ba1 con il profilo di rischio del ricorrente ma non chiarisce inalcun modo se una simile conclusione fosse stata o meno motivata dalconsulente stesso e se quindi quello censurato nel motivo sia un difettoesplicativo radicale – riverberatosi sulla motivazione – o un merogiudizio valutativo, come tale non censurabile in sede di legittimità.3.7.

Parimenti inammissibile è il settimo ed ultimo motivo.È lo stesso ricorrente a rammentare (§§ 63 segg.) che il rigettointegrale delle domande formulate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] èstato fondato dalla Corte territoriale su una duplice ratio: da un latoesclusione della responsabilità per avere l’odierno ricorrenteincidentale operato come mero dipendente della [OSCURATO:PERSONA] PLCsenza essere parte dei contratti conclusi dal ricorrente principale;Sez.

S1 - R.G. 4021/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 24 di 27Numero registro generale 4021/2022Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 20264/2026Data pubblicaz ion e 16/06/2026dall’altro lato esclusione in radice della sussistenza di tutte le condotteillecite poste dal ricorrente principale a fondamento della propriadomanda.In ordine a tale seconda ratio – peraltro principale, essendo laprecedente ratio introdotta dalla locuzione “a prescindere” – è lo stessoricorrente principale che viene ad argomentare che la medesima è daritenersi infondata alla luce dei motivi di ricorso precedentementeformulati, concludendo che “con l’accoglimento di uno o più degli stessi,la cassazione dei corrispondenti capi della Sentenza Impugnata siriverbererà, in forza dell’effetto espansivo interno ex art. 336 co. 1c.p.c., anche sui capi dipendenti relativi alla responsabilità del Dott.Bokun”.Proprio dall’argomentare del ricorrente, allora, non può che trarsila conclusione che, una volta disattesi i precedenti motivi di ricorso –come si è finora illustrato – la ratio fondamentale posta alla base delconfermato rigetto di ogni domanda nei confronti di DANIELE BOKUNrimane del tutto illesa, resistendo alle censure del ricorso.Il che comporta l’applicazione del principio per cui, qualora ladecisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distintee autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico egiuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una dellerationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto diinteresse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatteoggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebberocomunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, allacassazione della decisione stessa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del14/02/2012; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018; Cass.Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011; Cass. Sez. 3, Sentenzan. 12372 del 24/05/2006).Sez.

S1 - R.G. 4021/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 25 di 27Numero registro generale 4021/2022Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 20264/2026Data pubblicaz ion e 16/06/20264.

Il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento delricorso incidentale condizionato.5.

Consegue, altresì, la condanna del ricorrente alla rifusione infavore della controricorrente e del ricorrente incidentale delle spese delgiudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.6.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).

P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso principale;dichiara assorbito il ricorso incidentale;condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente ed alricorrente incidentale le spese del giudizio di Cassazione, che liquida,per ciascuna delle parti, in € 15.200,00, di cui € 200,00 per esborsi,oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Sez.

S1 - R.G. 4021/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 26 di 27Numero registro generale 4021/2022Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 20264/2026Data pubblicazione 16/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 11 giugno 2026.Il PresidenteENRICO SCODITTISez.

S1 - R.G. 4021/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 27 di 27

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
otempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –nonché controNumero registro generale 4021/2022Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 20264/2026Data pubblicazione 16/06/2026DANIELE BOKUN, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Zanchi unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] PietroDel Guerra– controricorrente e ricorrente incidentale–avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3538/2021depositata il 06/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno11/06/2026 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 3538/2021, pubblicata in data 6 dicembre 2021,la Corte d’appello di Milano, nella regolare costituzione degli appellatiBARCLAYS [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha solo parzialmente accoltoil gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza delTribunale di Milano, n. 5017/2020 pubblicata in data 12 agosto 2020e, per l’effetto, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere a2. [OSCURATO:PERSONA] aveva convenuto [OSCURATO:PERSONA] eDANIELE BOKUN, chiedendo di: I) accertare e dichiarare la nullità deirapporti contrattuali intercorsi con [OSCURATO:PERSONA] per contrarietàa norme imperative; II) in subordine, annullare i suddetti rapporticontrattuali, per dolo determinante della Banca ovvero per erroredeterminante dell’attore; III) in via ulteriormente subordinata,accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 1337 c.c. o ex art. 1440 c.c.; IV) in via ancoraulteriormente subordinata, dichiarare risolti tutti i contratti intercorsitra le parti, per grave inadempimento dei convenuti; e quindi, perl’effetto, condannare sia [OSCURATO:PERSONA] sia [OSCURATO:PERSONA], inSez. S1 - R.G. 4021/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 2 di 27Numero registro generale 4021/2022Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 20264/2026Data pubblicazione 16/06/2026via solidale o alternativa tra loro, alle restituzioni ed al risarcimento deidanni subiti dall’attore, quantificati in € 767.951,44 - per la perdita delcapitale conseguente all’investimento effettuato ed a titolo di lucrocessante – o comunque rimessi a liquidazione equitativa.Costituitisi regolarmente entrambi i convenuti, il Tribunale - previaacquisizione agli atti degli esiti di un precedente procedimento peraccertamento tecnico preventivo promosso dallo stesso FRANCESCOMOLICA e previo espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio edassunzione di deposizioni testimoniali – aveva dichiarato la carenza dilegittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a gran parte delledomande ed aveva rigettato tutte le domande proposte dall’odiernoricorrente.3. La Corte ambrosiana, nell’esaminare il gravame, ha, in primoluogo, operato la ricostruzione dei rapporti complessivi intercorsi tra− in data 11 novembre 2009 era stato concluso un contratto digestione individuale di portafogli di investimento;− in data 17 novembre 2009 era stato concluso un contratto diconto corrente collegato alla gestione.− in data 15 gennaio 2010 erano stati conclusi: I) un contrattodi apertura di credito a revoca per € 4.200.000; II) uncontratto di ricezione e trasmissione ordini, custodia eamministrazione di strumenti finanziari; III) un contratto dipegno; IV) un conto corrente per la gestione dell’apertura dicredito;− in data 27 aprile 2012 l’odierno ricorrente aveva comunicato ilproprio recesso dell’investitore da tutti i rapporti, conseguendola restituzione della complessiva somma di € 1.764.470.Sez. S1 - R.G. 4021/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 3 di 27Numero registro generale 4021/2022Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 20264/2026Data pubblicazione 16/06/2026La Corte territoriale ha poi considerato circostanza definitivamenteacquisita - in quanto non contestata e risultante dalla documentazione- il fatto che:− il rapporto di “gestione di portafoglio” concluso in data 11novembre 2009 ed iniziato con il conferimento da partedell’odierno ricorrente della somma di € 2.105.628,55, erastato estinto il 12 giugno 2012 con un prelevamento dellasomma di € 2.175.724,43, con una plusvalenza in favore di− il rapporto di “ricezione e trasmissione ordini” concluso in data15 gennaio 2010 ed iniziato con il conferimento da partedell’odierno ricorrente della somma di € 4.179.000 – erogataal ricorrente stesso da [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione delcontratto di apertura di credito concluso in pari data - avevadeterminato, al momento dell’estinzione in data 12 giugno2012, una minusvalenza in danno di [OSCURATO:PERSONA] di €144.609,90, pari alla differenza tra l’importo di € 498.332,71,per diminuzione del valore del capitale investito, e l’importo di€ 353.722,81, per le cedole e i dividendi incassatidall’investitore prodotte dagli investimenti eseguiti.Esaminando, quindi, i sette motivi di appello, la Corte territoriale,in primo luogo, ha disatteso tutte le deduzioni con le quali l’odiernoricorrente argomentava la nullità sia del “contratto di gestioneindividuale di portafogli di investimento” sia del “contratto di ricezionee trasmissione di ordini, custodia ed amministrazione di strumentifinanziari”.La Corte d’appello, infatti, ha osservato che:I) non vi era assenza di meritevolezza ex art. 1322 c.c.dell’operazione complessiva posta in essere con i contratti inSez. S1 - R.G. 4021/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 4 di 27Numero registro generale 4021/2022Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 20264/2026Data pubblicazione 16/06/2026quanto si trattava in tutti i casi di contratti tipici, non incidendoil loro collegamento negoziale nel senso di trasformarel’operazione in contratto atipico e non essendo dimostrataalcuna deviazione dalla causa tipica;II) la deduzione in ordine alla mancata contestuale consegna dicopia dei contratti al ricorrente non integrava nullità deglistessi ma al più violazione di un’obbligazione in capo allaBanca, violazione peraltro nella specie non dimostrata, fermorestando che risultava pacifico che i contratti risultavanoessere stati sottoscritti dal cliente e dalla banca nello stessomomento e nello stesso luogo;III) infondata risultava la tesi dell’assenza o indeterminatezzadell’oggetto del contratto di “gestione individuale di portafoglidi investimento”, e ciò sia perché l’ammontare investito noncostituiva elemento essenziale del contratto di gestione; siaperché l’ammontare minimo (€ 2.000.000) era indicato ed erastato rispettato, risultando invece non rilevante il fatto cheesistessero due versioni del medesimo allegato, in quantodoveva ritenersi prevalente la seconda;IV) parimenti da disattendere erano le deduzioni del ricorrente inordine alla nullità del contratto di apertura di credito per nonessere stati gli ordini di accredito formulati a mezzo fax comeprevisto dal contratto medesimo, e ciò sia perché la previsionenegoziale non vietava erogazioni non precedute da ordinemediante fax, sia perché l’utilizzo immediato delle somme daparte dell’odierno ricorrente costituiva conferma della richiestadi erogazione;V) infondata era la tesi della nullità per avere la banca eseguito18 ordini di investimento senza produrre la corrispondenteSez. S1 - R.G. 4021/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 5 di 27Numero registro generale 4021/2022Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 20264/2026Data pubblicazione 16/06/2026registrazione della relativa conversazione telefonica - comerichiesto dal contratto di “ricezione e trasmissione ordini” peril caso di ordini impartiti telefonicamente – in quanto l’assenzadi registrazioni telefoniche degli ordini non comportava nullitàdel contratto, ma solo eventuale responsabilità in caso diipotetica – ma nella specie non dimostrata – abusivitàdell’ordine, non avendo l’odierno ricorrente neppure dedottoche tali ordini non erano stati da lui impartiti né approvati;VI) non meritevole di accoglimento era il motivo col quale sideduceva la nullità del contratto di “ricezione e trasmissioneordini” per essere lo stesso in concreto un contratto di“gestione di portafoglio” assoggettato all’adozione della formascritta ex art. 23, D. Lgs. n. 58/1998 – sostenendo il ricorrenteche gli investimenti effettuati erano stati in realtà disposti dallabanca – e ciò sia perché il motivo risultava incomprensibile siaperché, anche a voler ipotizzare la tesi del ricorrente, ilcontratto era stato comunque stipulato in forma scritta el’odierno ricorrente non aveva neppure indicato “qualisarebbero le previsioni, che avrebbero dovuto essere inseriteper iscritto in un valido contratto di “gestione di portafoglio” enon sono invece state inserite nel suddetto contratto di“ricezione e trasmissione ordini”.”.Disatteso il complesso di deduzioni miranti ad argomentare lanullità dei contratti, la Corte d’appello ha altresì disatteso i motivi diappello con i quali veniva riproposta la tesi dell’annullabilità deimedesimi per dolo o errore, osservando, in sintesi che, da un lato,l’odierna controricorrente non aveva garantito – come invece asseritodal ricorrente – un rendimento dell’8%, essendosi limitata arappresentare i rendimenti storici, non garantiti e, dall’altro lato,Sez. S1 - R.G. 4021/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 6 di 27Numero registro generale 4021/2022Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 20264/2026Data pubblicazione 16/06/2026l’errore prospettato concerneva la convenienza economica e noncostituiva pertanto errore essenziale ex art. 1429 c.c.La Corte d’appello ha parimenti escluso la sussistenza diresponsabilità per comportamento contrario alla buona fede nella faseprecontrattuale, ai sensi dell’art. 1337 c.c. e/o per dolo incidente aisensi dell’art. 1440 c.c., osservando, in sintesi, che:− i questionari MIFID risultano sottoscritti e non disconosciuti;− conseguentemente la tesi della firma in bianco avrebberichiesto di essere suffragata con querela di falso, nonproposta;− la presenza di due versioni dei questionari non assumevarilevanza in quanto gli stessi contenevano previsioni nonincompatibili;− conclusivamente, la Banca aveva correttamente eseguito leobbligazioni di informazione precontrattuale poste a suo caricodagli art. 39 e 40 Reg. Consob 16190/2007, per la conclusionedei contratti di gestione di portafoglio, e dagli art. 41 e 42 delmedesimo regolamento, per la conclusione di contratti diversida quelli di gestione di portafoglio e di consulenza in materiadi investimenti.La Corte ha invece parzialmente accolto il gravame con riferimentoal profilo della gestione patrimoniale, osservando che la consulenzatecnica d’ufficio aveva evidenziato la presenza di quattro operazioninon adeguate al profilo del cliente con una perdita di € 39.275,58, laquale non valeva a fondare la risoluzione del contratto ma dovevacondurre alla condanna della Banca al risarcimento dei danni limitatoal danno emergente con esclusione del danno per mancato guadagno,avendo il suddetto CTU accertato che, una volta ripianata la suddettaperdita, l’appellante avrebbe conseguito complessivamenteSez. S1 - R.G. 4021/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 7 di 27Numero registro generale 4021/2022Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 20264/2026Data pubblicazione 16/06/2026dall’esecuzione del contratto un rendimento complessivo di gran lungasuperiore non solo al benchmark ma alla stragrande maggioranza degliinvestimenti del periodo astrattamente paragonabiliLa Corte d’appello, infine, ha disatteso il motivo di gravame con ilquale veniva riproposta la tesi di un’autonoma responsabilità diDANIELE BOKUN, osservando, da un lato, che lo stesso aveva agitocome dipendente della banca e, dall’altro lato, che nessuna dellecondotte illecite imputategli era risultata provata.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milanoricorre [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionatoDANIELE BOKUN.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso principale è affidato a sette motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione degli artt. 23, D. Lgs. n. 58/1998; 1218,1418, 2697 e 2725 c.c.; 115 e 132, secondo comma, n. 4), c.p.c.,deducendo il ricorso che “la Corte d’Appello ha erroneamentericostruito il concetto di “consegna” del contratto quadro e lecorrelative regole in materia probatoria, giudicando in contrasto confatti non contestati e motivando in maniera perplessa edobiettivamente in comprensibile”.In sintesi, il ricorso attribuisce alla decisione impugnata il molteplicevizio di avere:Sez. S1 - R.G. 4021/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 8 di 27Numero registro generale 4021/2022Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 20264/2026Data pubblicaz ion e 16/06/2026− ricostruito in modo giuridicamente errato il concetto di“consegna” del contratto-quadro di investimento;− invertito l’onere della prova in ordine all’adempimentodell’obbligo di consegna di copia del contratto;− omesso di valutare il carattere non contestato della circostanzadella mancata consegna dei contratti di gestione patrimonialen. 20019200/SCMOLI dell’11.11.2009 e di ricezione etrasmissione di ordini, custodia ed amministrazione distrumenti finanziari n. 12010/385255 del 15.1.2010;− motivato in modo perplesso e contraddittorio, in violazionedell’art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c., sui suddetti profili.Argomenta il ricorso che:− la consegna di un esemplare del contratto al cliente è elementocostitutivo della forma ad substantiam del contratto-quadro diinvestimento;− l’art. 23 TUF impone l’obbligo positivo dell’intermediario diconsegnare una copia del contratto al cliente e non un meroobbligo negativo di “non impedire” la ritenzione;− la Corte d’Appello ha erroneamente attribuito rilevanza allaconsegna dei contratti avvenuta diverso tempo dopo;e ribadisce che i contratti sono da considerarsi nulli ex art. 23 TUF.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione degli artt. 1322 e 1421 c.c.; 46,comma 2, lett. b), Reg. Consob n. 16190/2007; 112 c.p.c., “per averela Corte d’Appello ritenuto che il collegamento esistente tra i contrattistipulati con Barclays non rendesse atipica l’operazione negoziale,omettendo di conseguenza di compiere la valutazione di meritevolezzadi tutela, nonché per non essersi pronunciata sulla (o non aver rilevatod’ufficio la) nullità degli ordini di acquisto di titoli “fuori borsa””.Sez. S1 - R.G. 4021/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 9 di 27Numero registro generale 4021/2022Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 20264/2026Data pubblicazione 16/06/2026Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessaavrebbe:− escluso l’atipicità dell’operazione complessiva nonostante ilcollegamento negoziale;− affermato che la tipicità dei singoli contratti escludeval’applicazione dell’art. 1322 c.c.;− escluso che il collegamento negoziale dia luogo a un contrattounitario;− omesso la valutazione di meritevolezza ex art. 1322 c.c.;− omesso di pronunciarsi o di rilevare d’ufficio la nullità degliordini di acquisto fuori mercato regolamentato.Si argomenta che l’operazione complessivamente posta in esseredalle parti con la conclusione dei vari contratti avrebbe:- riprodotto schemi già dichiarati immeritevoli di tutela dallagiurisprudenza di questa Corte;- integrato una causa concreta atipica, caratterizzata da unvantaggio certo per la banca e da un’alea integralmenteaddossata all’investitore.Deduce il ricorso che il collegamento tra i vari contratti avrebbeintegrato un contratto atipico unitario che doveva essere valutato nellasua meritevolezza.Si censura ulteriormente la decisione impugnata per non averrilevato la nullità degli ordini “fuori borsa” senza consenso espresso delcliente, in violazione del Reg. 16190/2007.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione degli artt. 1324, 1352, 1362, 1367, 2725c.c.; 112 c.p.c., “per non avere la Corte d’Appello dichiarato la nullità,per difetto di forma convenzionale, di alcuni ordini di investimento”.Sez. S1 - R.G. 4021/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 10 di 27Numero registro generale 4021/2022Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 20264/2026Data pubblicazione 16/06/2026Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa haescluso la nullità di 18 ordini di investimento privi sia di forma scrittasia di registrazione telefonica.Argomenta il ricorso che il contratto di ricezione e trasmissioneordini prevedeva una forma convenzionale ad substantiam (ordinescritto o telefonata registrata) e che la registrazione costituiva mezzoesclusivo di prova dell’ordine telefonico, con la conseguenza che, inassenza del rispetto di tali modalità, gli ordini devono ritenersi nulli oinesistenti.Deduce, pertanto, che la Corte territoriale avrebbe- riferito i profili formali alla mera prova dei fatti, laddove laconvenzione sulla forma determina la presunzione che taleforma sia convenuta ad substantiam;- ammesso prove alternative vietate dall’art. 2725 c.c.;- omesso di pronunciarsi sulla domanda restitutoriaconseguente.1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione degli artt. 1324, 1352, 1362, 1367, 2725e 2729 c.c.; 112 c.p.c., deducendo il ricorso che “la Corte d’Appellonon ha dichiarato la nullità della richiesta di erogazione delle sommenell’ambito del contratto di apertura di credito”.Si censura la decisione impugnata in quanto la stessa avrebberitenuto che il vincolo convenzionale stabilito per la richiesta dierogazione non fosse inderogabile, facendo peraltro uso di presunzionisemplici il ricorso alle quali è tuttavia precluso nel caso di applicazionedel vincolo di forma scritta.Deduce il ricorso che, per contro, la richiesta di utilizzo era è unSez. S1 - R.G. 4021/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 11 di 27Numero registro generale 4021/2022Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 20264/2026Data pubblicazione 16/06/2026adozione determinava la nullità dell’utilizzo del credito, conconseguente esclusione del debito per interessi e commissioni.1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,nn. 3 e 4, c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 1223 c.c. e la violazionedell’art. 112 c.p.c., deducendo il ricorso che “la Corte d’Appello,nell’ambito della quantificazione del danno da inadempimento delcontratto di gestione patrimoniale, ha omesso di liquidare ilrisarcimento del danno da ritardo”.Argomenta il ricorso che tale ritardo (pari a 38 giorni) era statoaccertato dal CTU ed ha prodotto un lucro cessante autonomo,risarcibile ex art. 1223 c.c.Deduce, quindi, che la Corte territoriale ha sia violato l’art. 1223c.c. sia omesso di pronunciarsi ex art. 112 c.p.c.1.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c.,deducendo il ricorso che “la Corte d’Appello, una volta accertato l’erroremateriale commesso dal C.T.U. in merito al rating delle obbligazioni“Hellenic 4,3%”, ha disatteso l’allegazione dell’appellante conmotivazione apparente”.Si censura la decisione impugnata per aver recepito le conclusionidella CTU, nonostante l’ammissione di un errore materiale sul rating(da Baa1 a Ba1) e senza esporre le ragioni per cui tale errore noninciderebbe sulla valutazione di appropriatezza.Argomenta il ricorso che la modifica del rating muterebbe la naturadel titolo – che passerebbe da investment grade a speculative – e chequindi si sarebbe imposta una revisione critica dell’elaborato peritale,laddove la Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi con lededuzioni svolte dal ricorrente, assumendo sul punto una motivazionemeramente apparente.Sez. S1 - R.G. 4021/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 12 di 27Numero registro generale 4021/2022Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 20264/2026Data pubblicazione 16/06/20261.7. Con il settimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2043 c.c., deducendo il ricorso che“la Corte d’Appello ha escluso la possibilità di configurare unaresponsabilità extracontrattuale del Dott. Bokun”.Si censura, infine, la decisione impugnata nella parte in cui haescluso la responsabilità aquiliana dell’odierno ricorrente incidentale.Deduce il ricorso che la condotta di quest’ultimo avrebbe incisoillecitamente sulla libertà di autodeterminazione negoziale dello stessoricorrente, in tal modo integrando un fatto illecito ex art. 2043 c.c. inrelazione al quale sussisterebbe una responsabilità personalecompatibile e autonoma rispetto a quella della banca.2. Il ricorso incidentale condizionato è affidato a tre motivi.2.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., la “nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 n.4) con riferimento agli artt. 90 e 112 c.p.c.”, deducendo il ricorso che“avendo assolto il dott. Bokun nel merito in accoglimento delle difeseda questi svolte in principalità, la Corte di Appello nell’esaminare erigettare il suo terzo motivo di appello incidentale condizionato aventea oggetto l’eccezione di prescrizione estintiva quinquennale è incorsanel vizio di ultra petizione”.Si deduce la nullità della sentenza per ultrapetizione in quanto laCorte territoriale avrebbe esaminato il motivo di appello condizionatoproposto dall’odierno ricorrente incidentale, pur avendo respinto nelmerito le domande dell’odierno ricorrente e pur dichiarando assorbitetutte le ulteriori questioni, incluse quelle sollevate in via incidentalecondizionata.Deduce il ricorrente incidentale che, una volta respinta nel meritola domanda del ricorrente principale, la Corte territoriale non aveva piùil potere di decidere sui motivi incidentali condizionati, laddove laSez. S1 - R.G. 4021/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 13 di 27Numero registro generale 4021/2022Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 20264/2026Data pubblicazione 16/06/2026stessa avrebbe proceduto all’esame del terzo motivo di appelloincidentale condizionato, relativo alla prescrizione quinquennale,rigettandolo.2.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione di legge degli artt.1310 e 2944 c.c. “per avere la Corte di Appello omesso di considerareche il riconoscimento o la non contestazione da parte di un condebitorein merito alla ricezione dell’atto interruttivo della prescrizione nonproduce alcun effetto nei confronti degli altri condebitori solidali”.Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessaavrebbe ritenuto che la lettera di costituzione in mora del 18 giugno2012, indirizzata all’odierna controricorrente era stata idonea ainterrompere la prescrizione anche nei confronti del ricorrenteincidentale, trovando applicazione l’art. 1310 c.c.Si argomenta che la Corte territoriale avrebbe erroneamenteritenuto che nei rapporti caratterizzati da solidarietà la noncontestazione da parte di un condebitore verrebbe a determinare uneffetto interruttivo della prescrizione, laddove l’art. 1310, c.c.creditore, non ai comportamenti del condebitore mentre l’art. 2944 c.c.opera solo nei confronti del soggetto che riconosce il diritto.2.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1310, 2049 e2055 c.c., “per avere la Corte di Appello omesso di considerare che,quando con l’atto interruttivo della prescrizione si facciano valere solotitoli di natura contrattuale, deve escludersi l’applicabilità dell’art. 2055c.c. e dell’art. 2049 cod. civ. e, dunque, dell’art. 1310, comma 1 c.c.,in relazione alla responsabilità extracontrattuale poi in concretoazionata in causa nei confronti del condebitore solidale e che non siSez. S1 - R.G. 4021/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 14 di 27Numero registro generale 4021/2022Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 20264/2026Data pubblicaz ion e 16/06/2026produce alcun effetto interruttivo nei confronti del suppostocondebitore solidale quando nell’atto interruttivo si rivendichino deidiritti nei soli confronti del relativo destinatario in quanto tale e nonanche in quanto condebitore solidale di altri”.3. Il ricorso principale non può trovare accoglimento.3.1. Il primo motivo è inammissibile.In primo luogo, infatti, il motivo viene a censurareinadeguatamente la motivazione della decisione impugnata, la quale –in concreto – ha ritenuto raggiunta, sia pur presuntivamente, la provadell’avvenuta consegna dei contratti, sostanziandosi, quindi, la censurain una critica al giudizio di fatto ed alla valutazione delle prove riservatial giudice di merito.È, del resto, da osservare che le argomentazioni esposte nel motivoa supposto della tesi della mancata consegna dei contratti prendono lemosse dell’affermazione del carattere non contestato di taleallegazione, omettendo di considerare che spetta al giudice del meritoapprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato,l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fattirilevanti, allegati dalla controparte, la quale, ex art. 115 c.p.c., producel'effetto della relevatio ab onere probandi (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n.27490 del 28/10/2019; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3680 del07/02/2019), in quanto tale apprezzamento esige l'interpretazione delcontenuto e dell'ampiezza della domanda e delle deduzioni delle partida ciò derivando che l'accertamento della sussistenza di unacontestazione ovvero d'una non contestazione risulta sindacabile incassazione solo per solo per difetto assoluto o apparenza dimotivazione o per manifesta illogicità della stessa (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019; Cass. Sez. L, Sentenza n. 10182del 03/05/2007; Cass. Sez. L, n. 27833 del 16/12/2005).Sez. S1 - R.G. 4021/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 15 di 27Numero registro generale 4021/2022Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 20264/2026Data pubblicaz ion e 16/06/2026Ne consegue che, ove il giudice abbia ritenuto "contestato" unospecifico fatto e, in assenza di ogni tempestiva deduzione al riguardo,abbia proceduto all'ammissione ed al conseguente espletamento di unmezzo istruttorio in ordine all'accertamento del fatto stesso, lasuccessiva allegazione di parte, diretta a far valere l'altrui pregressa"non contestazione", diventa inammissibile (Cass. Sez. 2 - Ordinanzan. 27490 del 28/10/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4249 del16/03/2012)Il motivo, quindi, risulta ulteriormente inammissibile perché mira aporre in discussione l'apprezzamento della sussistenza o dellainsussistenza della non contestazione compiuta dal giudice di merito.In secondo luogo, si deve evidenziare la radicale infondatezzadell’affermazione, contenuta nel ricorso, per cui la mancata consegnadel documento contrattuale verrebbe a determinare la nullità deicontratti medesimi per mancato rispetto del requisito di forma adsubstantiam.Questa Corte, infatti, ha recentemente chiarito che, in tema dicontratti relativi a prestazioni di servizi di investimento, la nullitàcomminata dall'art. 23, comma 1, TUF presidia l'osservanza delladisposizione attinente alla forma scritta dell'accordo, mentrel'inadempimento dell'obbligo di consegna del documento contrattuale,previsto dal medesimo articolo, non incide sulla validità del vincolonegoziale, trattandosi di incombente relativo alla fase successiva allaformazione dello stesso (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 32279 del11/12/2025).Orbene – premesso che il ricorrente non ha specificato ex art. 366c.p.c. di avere formulato una specifica domanda risarcitoria in relazionealla dedotta mancata consegna – si deve osservare che, poiché la primaratio decidendi espressa dalla sentenza impugnata è costituitaSez. S1 - R.G. 4021/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 16 di 27Numero registro generale 4021/2022Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 20264/2026Data pubblicaz ion e 16/06/2026dall’affermazione per cui l’omessa consegna di una copia del contrattonon determina la nullità dello stesso (“A prescindere dal fatto che lamancata consegna al cliente di una copia del contratto sottoscritto daentrambe le parti costituisca una mancanza della forma prescritta peril contratto, così da determinarne l’invalidità, e non invece uninadempimento a carico della banca (…)”), risulta evidente che – invirtù dell’infondatezza delle deduzioni del ricorso – tale ratio risultaidonea a sorreggere la motivazione, determinando, pertanto, ladefinitiva inammissibilità del motivo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108del 14/02/2012; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018;Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011; Cass. Sez. 3,Sentenza n. 12372 del 24/05/2006).3.2. Il secondo motivo è in parte infondato in parte inammissibile.Infondato quanto alla tematica del collegamento contrattuale,giacché costituisce principio già enunciato da questa Corte quello percui il collegamento negoziale non dà luogo ad un nuovo ed autonomocontratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguonoun risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato nonper mezzo di un singolo negozio ma attraverso una pluralità coordinatadi contratti, che conservano una loro causa autonoma, ancorchéciascuno sia finalizzato ad un unico regolamentazione dei reciprociinteressi, sicché il vincolo di reciproca dipendenza non esclude checiascuno di essi si caratterizzi in funzione di una propria causa econservi una distinta individualità giuridica, spettando i relativiaccertamenti sulla natura, entità, modalità e conseguenze delcollegamento negoziale al giudice di merito, il cui apprezzamento nonè sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congruaed immune da vizi logici e giuridici (Cass. Sez. L, Sentenza n. 18585del 22/09/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14611 del 12/07/2005).Sez. S1 - R.G. 4021/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 17 di 27Numero registro generale 4021/2022Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 20264/2026Data pubblicazione 16/06/2026È quindi evidente che il motivo mira a sindacare il giudizio di fattooperato dalla Corte di merito – peraltro in piena conformitàall’orientamento appena richiamato – nel momento in cui quest’ultimaha escluso – peraltro evidenziando un vero e proprio profilo diinammissibilità del gravame (“(…) è del tutto incomprensibile (…)”) –che i singoli contratti conclusi dalle parti venissero a combinarsi inmodo tale da comporre un’operazione complessiva caratterizzata dauna propria autonoma causa non solo diversa ma perfino divergentenella meritevolezza rispetto alle singole operazioni contrattuali.Inammissibile quanto alla dedotta omessa pronuncia sulla nullitàdegli ordini di borsa, risultando sul punto il ricorso privo dellanecessaria specificità ex art. 366 c.p.c.Il ricorso, infatti, opera un riferimento (§§ 22 e 30) ad una domandache sarebbe stata formulata in sede di comparsa conclusionale di primogrado – e sulla quale il Tribunale non si sarebbe pronunciato – ed inrelazione alla quale sarebbe poi stato formulato motivo di gravame manon provvede in alcun modo a specificare e riprodurre la sedeprocessuale del giudizio di prime cure nell’ambito della quale ladeduzione sarebbe stata formulata.3.3. Passando, a questo punto, al terzo motivo, lo stesso risultainammissibile, per più di una ragione.La prima è che il preliminare giudizio di inammissibilità ex art. 342c.p.c. del motivo di appello (pag. 25 della sentenza impugnata: “anchein questo caso non si comprende (né l’appellante ha ritenuto dispiegarlo) per quale ragione l’effettuazione di 18 ordini (…) debbadeterminare la nullità del contratto)”) non è stato adeguatamentecensurato dal ricorso, il quale neppure deduce di aver operato unaspecifica deduzione sul punto.Sez. S1 - R.G. 4021/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 18 di 27Numero registro generale 4021/2022Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 20264/2026Data pubblicaz ion e 16/06/2026La seconda è che una ratio ulteriore della decisione impugnata ècostituita dall’asserzione per cui l’assenza della registrazione su nastromagnetico degli ordini non poteva determinare la nullità degli stessi.Orbene, tale ratio risulta pienamente idonea a sorreggere ladecisione impugnata, in quanto si è venuta a conformare al principio –enunciato da questa Corte – per cui in tema di intermediazionefinanziaria, ove la previsione contenuta nel contratto quadro richiamiai sensi dell’art. 1352 c.c. la possibilità di dare all’intermediario ordiniorali, secondo quanto prevede il regolamento Consob n. 11522/98,imponendo alla banca intermediaria di registrare su nastro magnetico,o altro supporto equivalente, gli ordini inerenti alle negoziazioni invalori mobiliari impartiti telefonicamente dal cliente, ladocumentazione attraverso la registrazione dell’ordine non costituisceun requisito di forma, sia pure ad probationem, degli ordini suddetti,ma uno strumento atto a facilitare la prova, altrimenti più difficile,dell’avvenuta richiesta di negoziazione dei valori, con il conseguenteesonero da ogni responsabilità quanto all’operazione da compiere(Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 18122 del 31/08/2020; Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 3087 del 08/02/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 612 del15/01/2016).Invero la comunicazione telefonica non costituisce in alcun modouna forma, trattandosi di una mera modalità di trasmissione a distanzadi quella che è e rimane una comunicazione orale, con la conseguenzache anche la registrazione della comunicazione stessa – registrazioneche, diversamente opinando, dovrebbe essere accompagnata dastrumenti di univoca e formale identificazione dei soggetti captati -viene a costituire unicamente mezzo di documentazione di uno scambiodi dichiarazioni che è comunque avvenuto in forma verbale e non èSez. S1 - R.G. 4021/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 19 di 27Numero registro generale 4021/2022Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 20264/2026Data pubblicaz ion e 16/06/2026riconducibile ad alcun profilo formale, risultando utilizzabileunicamente con finalità probatorie.La terza è costituita dalla considerazione per cui, fermi i principiappena richiamati, la decisione impugnata ha proceduto ad unasemplice interpretazione delle previsioni negoziali che contemplavanola registrazione delle comunicazioni telefoniche, giungendo allaconclusione per cui tali previsioni non venivano ad imporre un vincoload substantiam senza che tale interpretazione – conforme, del resto,ai principi enunciati da questa Corte – risulti adeguatamente censuratadal motivo.Inevitabile, allora, risulta il richiamo in premessa all’orientamentoche questa Corte va costantemente esprimendo in tema di limiti allapossibilità di censurare in sede di legittimità l’interpretazione degli attinegoziali: l'interpretazione degli atti negoziali, traducendosi in unaoperazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve inuna indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile incassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., anche nell'ipotesi di omessoesame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. L - Sentenza n.10745 del 04/04/2022; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4851 del27/02/2009).Ha conseguentemente puntualizzato questa Corte che il ricorrenteper cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali diinterpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solodeve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione,mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed aiprincipi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qualemodo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostatoSez. S1 - R.G. 4021/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 20 di 27Numero registro generale 4021/2022Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 20264/2026Data pubblicaz ion e 16/06/2026dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicatisulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo,invece, la censura risolversi nella mera contrapposizionedell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenzaimpugnata (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Cass.Sez. 1 - Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017).Onere, quello in tal modo individuato, che deriva dal principio percui l’interpretazione accolta nella decisione impugnata non deve esserel’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibiliinterpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sonopossibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte cheaveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito,dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra(Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 28319 del 28/11/2017; Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 16987 del 27/06/2018).Sul punto, le deduzioni di violazione degli artt. 1362 e 1367 c.c.formulate dal ricorso risultano del tutto apodittiche e non valgono adevidenziare in alcun modo l’assoluta irrazionalità dell’interpretazioneche è stata espressa dalla Corte ambrosiana e che risulta, anzi, unadelle possibili interpretazioni razionali del testo contrattuale.La quarta è costituita dall’ulteriore ratio della decisione impugnata,e cioè dall’osservazione per cui (pag. 25 della decisione) “l’appellanteha indicato solo nel suo doc. n. 43 quali fossero i 18 ordini, per i qualinon sussistevano le registrazioni delle relative conversazionitelefoniche, ma non ha affatto sostenuto che tali ordini non erano statida lui impartiti né approvati e per conseguenza non può neppureastrattamente ritenersi che dalla suddetta circostanza, allegata inmodo del tutto generico, l’appellante abbia riportato dei dannirisarcibili”, in quanto tale ratio – che evidenzia un profilo diSez. S1 - R.G. 4021/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 21 di 27Numero registro generale 4021/2022Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 20264/2026Data pubblicaz ion e 16/06/2026inammissibilità per genericità del gravame – non è stataadeguatamente censurata dal ricorrente.3.4. Considerazioni non diverse devono essere svolte in relazioneal quarto motivo di ricorso, anch’esso inammissibile.Anche in questo caso, infatti, il motivo di ricorso in null’altro sisostanzia se non in una censura al ragionamento ermeneutico che hacondotto la Corte territoriale a concludere (pag. 24) che “dal tenoreletterale della clausola in questione emerge chiaramente che la bancaera obbligata a concedere le erogazioni solo se richieste dal cliente contelefax con preavviso di cinque giorni lavorativi, ma non già che le eravietato di concedere le erogazioni richieste anche nel caso in cui larichiesta non fosse pervenuta a mezzo telefax o fosse pervenuta conpreavviso inferiore a cinque giorni”.Le deduzioni del ricorso ancora una volta falliscono nel dimostrareche l’approdo ermeneutico cui è pervenuta la Corte di merito esuliradicalmente dall’ambito delle possibili interpretazioni delle previsionicontrattuali, risultando invece l’interpretazione della Corte territorialedel tutto plausibile.Si deve poi ulteriormente rammentare che la presunzione di cuiall’art. 1352 c.c. è comunque superabile ove si ritenga appurata unadiversa volontà delle parti (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4347 del28/04/1998; Cass. Sez. L, Sentenza n. 10121 del 28/11/1994) e che,nella specie, tale superamento è stato desunto – in armonia coldisposto di cui all’art. 1362, secondo comma, c.c. – dalla successivacondotta del ricorrente.3.5. Il quinto motivo di ricorso è, invece, infondato.Si osserva, infatti, che sull’importo riconosciuto a titolo di danno daresponsabilità da inadempimento contrattuale per investimenti nonSez. S1 - R.G. 4021/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 22 di 27Numero registro generale 4021/2022Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 20264/2026Data pubblicazione 16/06/2026adeguati, sono stati ulteriormente riconosciuti degli interessi legali condecorrenza dal dovuto.Si trattava quindi di risarcimento del danno da inadempimento enon da ritardo ex art. 1223 c.c., rispetto al quale - una volta liquidatoe trasformato in debito di valuta/obbligazione pecuniaria - il danno daritardo è stato liquidato dalla Corte territoriale mediante ilriconoscimento degli interessi legali.Conseguentemente, la sussistenza di un danno da ritardo superioreal tasso legale degli interessi applicato dalla decisione – tasso che, afar tempo dalla domanda, è stato individuato nei c.d. “super interessi”di cui all’art. 1284, quarto comma, c.c. – avrebbe necessitato diallegazione e prova e costituisce in ogni caso questione di fatto nonesaminabile nella presente sede di legittimità.3.6. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile sia infondato.Quanto all’infondatezza, si deve rammentare che questa Corte hareiteratamente enunciato il principio per cui in tema di ricorso percassazione per vizio di motivazione, la parte che lamenti l'acriticaadesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnicod'ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune diaccertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dallasentenza che ne abbia recepito l'operato, ma, in ossequio al principiodi autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato delmezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare specificamente lecircostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità,trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e noncondivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critichead essi sollevate, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenzacausale del difetto di motivazione (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 19989Sez. S1 - R.G. 4021/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 23 di 27Numero registro generale 4021/2022Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 20264/2026Data pubblicaz ion e 16/06/2026del 13/07/2021; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11482 del 03/06/2016;Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16368 del 17/07/2014).Tale onere – che discende direttamente dalla regola di specificità dicui all’art. 366 c.p.c. – non è stato rispettato dal ricorrente, il quale,nell’ambito del motivo, si è limitato a riprodurre stralci del motivo diappello con il quale si censurava la decisione di prime cure ma non hané riprodotto le osservazioni che erano state mosse alla consulenza néil contenuto della stessa consulenza tecnica d’ufficio.Le carenze che affliggono il motivo sul piano della specificità siriverberano poi sulla stessa fondatezza del mezzo, il quale trascuraradicalmente di chiarire se la consulenza tecnica d’ufficio – l’adesionealle cui conclusioni costituisce ratio della decisione impugnata – avesseo meno motivato la conferma giudizio finale di coerenza con il profilodi rischio del ricorrente, una volta rettificata l’indicazione del ratingdelle obbligazioni.Il ricorso, invero, riproduce – peraltro in via indiretta (pag. 39) –l’affermazione del consulente tecnico d'ufficio circa la coerenza delrating Ba1 con il profilo di rischio del ricorrente ma non chiarisce inalcun modo se una simile conclusione fosse stata o meno motivata dalconsulente stesso e se quindi quello censurato nel motivo sia un difettoesplicativo radicale – riverberatosi sulla motivazione – o un merogiudizio valutativo, come tale non censurabile in sede di legittimità.3.7. Parimenti inammissibile è il settimo ed ultimo motivo.È lo stesso ricorrente a rammentare (§§ 63 segg.) che il rigettointegrale delle domande formulate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] èstato fondato dalla Corte territoriale su una duplice ratio: da un latoesclusione della responsabilità per avere l’odierno ricorrenteincidentale operato come mero dipendente della [OSCURATO:PERSONA] PLCsenza essere parte dei contratti conclusi dal ricorrente principale;Sez. S1 - R.G. 4021/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 24 di 27Numero registro generale 4021/2022Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 20264/2026Data pubblicaz ion e 16/06/2026dall’altro lato esclusione in radice della sussistenza di tutte le condotteillecite poste dal ricorrente principale a fondamento della propriadomanda.In ordine a tale seconda ratio – peraltro principale, essendo laprecedente ratio introdotta dalla locuzione “a prescindere” – è lo stessoricorrente principale che viene ad argomentare che la medesima è daritenersi infondata alla luce dei motivi di ricorso precedentementeformulati, concludendo che “con l’accoglimento di uno o più degli stessi,la cassazione dei corrispondenti capi della Sentenza Impugnata siriverbererà, in forza dell’effetto espansivo interno ex art. 336 co. 1c.p.c., anche sui capi dipendenti relativi alla responsabilità del Dott.Bokun”.Proprio dall’argomentare del ricorrente, allora, non può che trarsila conclusione che, una volta disattesi i precedenti motivi di ricorso –come si è finora illustrato – la ratio fondamentale posta alla base delconfermato rigetto di ogni domanda nei confronti di DANIELE BOKUNrimane del tutto illesa, resistendo alle censure del ricorso.Il che comporta l’applicazione del principio per cui, qualora ladecisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distintee autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico egiuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una dellerationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto diinteresse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatteoggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebberocomunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, allacassazione della decisione stessa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del14/02/2012; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018; Cass.Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011; Cass. Sez. 3, Sentenzan. 12372 del 24/05/2006).Sez. S1 - R.G. 4021/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 25 di 27Numero registro generale 4021/2022Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 20264/2026Data pubblicaz ion e 16/06/20264. Il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento delricorso incidentale condizionato.5. Consegue, altresì, la condanna del ricorrente alla rifusione infavore della controricorrente e del ricorrente incidentale delle spese delgiudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso principale;dichiara assorbito il ricorso incidentale;condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente ed alricorrente incidentale le spese del giudizio di Cassazione, che liquida,per ciascuna delle parti, in € 15.200,00, di cui € 200,00 per esborsi,oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Sez. S1 - R.G. 4021/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 26 di 27Numero registro generale 4021/2022Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 20264/2026Data pubblicazione 16/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 11 giugno 2026.Il PresidenteENRICO SCODITTISez. S1 - R.G. 4021/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 27 di 27
Sentenza Cassazione n. 20264/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris