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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 03710/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Qctj,--«-esnn, • oft„,,e.v u-refe- t4 r udito il difensore N. 2521/2022 R.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 99 co. 4 e 157 cod. pen, all'art. 95 Dpr. 115/02, nonché vizio motivazionale in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla disapplicazione della re- cidiva, nonché vizio di calcolo della pena finale.

Quanto al primo punto, ovvero alla richiesta di declaratoria della prescrizione che era stata avanzata in appello anche dal PG, sottolinea che, anche tenendo conto del massimo aumento, la prescrizione sarebbe comunque decorsa il 4/8/2020.

In relazione all'aumento di pena evidenzia che lo stesso sarebbe illegale in quanto la pena base di anni uno di reclusione é stata aumentata di 18 giorni per effetto dell'aggravante speciale ed ulteriormente aumentata di 2/3 per effetto della recidiva contestata, giungendo ad una pena finale non corretta di anni uno e mesi nove di reclusione laddove avrebbe dovuto essere di anni uno, mesi 8 e giorni 12 di reclusione.

Lamenta, in ogni caso, che la Corte territoriale non abbia motivato in alcun modo in punto di disapplicazione della recidiva.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto annllarsi senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA]

3. Fondato è il solo motivo afferente alla motivazione in punto di mancata motivazione quanto alla ritenuta recidiva, la cui non manifesta infondatezza ha ben radicato il grado di giudizio dinanzi a questa Corte di legittimità e pertanto, come detto, si deve prendere atto dell'intervenuta estinzione del reato per pre- scrizione alla data del 24/10/2022.

Manifestamente infondati sono, invece, i re- stanti motivi.

2. Quanto al motivo afferente alla prescrizione, va rilevato che il reato in con- testazione risulta commesso in data 4/12/2008 e risulta contestata la recidiva rei- terata ed infraquinquennale.

Orbene, costituisce ius receptum che la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, co.2, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su N. 2521/2022 R.G. quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 13463 del 18/2/2016, Rv. 266532; Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 268214).

E, nel ribadire il principio, è stato anche chiarito come si debba escludere che ciò comporti una violazione del prin- cipio del "ne bis in idem sostanziale" o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine /c Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescri- zione (Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, Lamirowski, Rv. 268224; Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv. 271802; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015; Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017 dep. 2018, Freda, Rv. 272021; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490; Sez. 2 - , n. 57755 del 12/10/2018 , Saetta, Rv. 274721).

Dunque, in caso di recidiva reiterata, per la determinazione del tempo di pre- scrizione del reato commesso si dovrà tener conto della pena risultante dall'au- mento della recidiva quale circostanza aggravante (metà nel caso in cui sia con- testata la recidiva semplice, due terzi qualora si tratti di recidiva aggravata) e, qualora intervenga un atto interruttivo della prescrizione, si dovranno sommare ulteriori due terzi.

Occorre, pertanto, aversi riferimento ai 5 anni di reclusione che costituiscono il massimo edittale di cui all'art. 95 TUSG, da aumentarsi di due terzi, pervenen- dosi ad 8 anni e 4 mesi, ancora aumentati di due terzi e pervenendosi a 13 anni, 10 mesi e giorni

20. Il reato in contestazione, pertanto, ha visto spirare il suo termine massimo di prescrizione solo il 24/10/2022 e, dunque, non era prescritto alla data della pro- nuncia di secondo grado, come lamenta il ricorrente.

Peraltro, dall'esame dell'atto di appello proposto in data 12/6/2013 - in atti- alcuna questione era stata proposta in relazione all'intervenuta prescrizione del reato.

3. Manifestamente infondato è anche il profilo di doglianza che investe la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, motivate da entrambi i giudici di merito sul rilievo che non sono emersi elementi positivi per la conces- sione delle stesse nel solco della costante giurisprudenza di questa Corte di legit- timità secondo cui, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti N. 2521/2022 R.G. generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).

E in caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'articolo 62bis c.p. operata con il dl. 23.5.2008 n. 2002 convertito con modif. dalla I. 24.7.2008 n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione va ribadito che è assolutamente sufficiente, come avvenuto nel caso che ci occupa, che il giudice si limiti a dare conto in motivazione di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine

4. Manifestamente infondata è anche la questione circa il computo della pena.

Come si legge dalla sentenza di primo grado la pena è stata così determinata: pena base anni uno di reclusione ed euro 310 di multa, aumentata per l'aggravante di cui all'articolo 95 co. 2 Dpr. 115/02 ad anni uno, gg. 18 di reclusione ed euro 360 di multa, ulteriormente aumentata per la recidiva, correttamente, ad anni uno mesi nove di reclusione ed euro seicento di multa.

Gioverà evidenziare che anche tale questione non era stata peraltro proposta con il sopra ricordato atto di appello.

5. Fondato, invece, è il motivo sulla motivazione in punto di ritenuta recidiva.

Il giudice di primo grado non motiva per nulla sulla recidiva, che pure applica, e quello di secondo grado si limita, a pag. 3, a confutazione dello specifico motivo di gravame nel merito, a scrivere: "Corretta è la contestata recidiva, la cui sussi- stenza si ricava dall'analisi del certificato penale in atti".

Non appare pertanto, ottemperato l'obbligo di fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta cri- minosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena (Cfr.

Corte Cost. sent. n. 185 del 2015 nonché, ex plurimis, Sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, Caruso ed altro, Rv. 265684).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Qctj,--«-esnn, • oft„,,e.v u-refe- t4 r udito il difensore N. 2521/2022 R.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 99 co. 4 e 157 cod. pen, all'art. 95 Dpr. 115/02, nonché vizio motivazionale in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla disapplicazione della re- cidiva, nonché vizio di calcolo della pena finale. Quanto al primo punto, ovvero alla richiesta di declaratoria della prescrizione che era stata avanzata in appello anche dal PG, sottolinea che, anche tenendo conto del massimo aumento, la prescrizione sarebbe comunque decorsa il 4/8/2020. In relazione all'aumento di pena evidenzia che lo stesso sarebbe illegale in quanto la pena base di anni uno di reclusione é stata aumentata di 18 giorni per effetto dell'aggravante speciale ed ulteriormente aumentata di 2/3 per effetto della recidiva contestata, giungendo ad una pena finale non corretta di anni uno e mesi nove di reclusione laddove avrebbe dovuto essere di anni uno, mesi 8 e giorni 12 di reclusione. Lamenta, in ogni caso, che la Corte territoriale non abbia motivato in alcun modo in punto di disapplicazione della recidiva. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto annllarsi senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 3. Fondato è il solo motivo afferente alla motivazione in punto di mancata motivazione quanto alla ritenuta recidiva, la cui non manifesta infondatezza ha ben radicato il grado di giudizio dinanzi a questa Corte di legittimità e pertanto, come detto, si deve prendere atto dell'intervenuta estinzione del reato per pre- scrizione alla data del 24/10/2022. Manifestamente infondati sono, invece, i re- stanti motivi. 2. Quanto al motivo afferente alla prescrizione, va rilevato che il reato in con- testazione risulta commesso in data 4/12/2008 e risulta contestata la recidiva rei- terata ed infraquinquennale. Orbene, costituisce ius receptum che la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, co.2, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su N. 2521/2022 R.G. quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 13463 del 18/2/2016, Rv. 266532; Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 268214). E, nel ribadire il principio, è stato anche chiarito come si debba escludere che ciò comporti una violazione del prin- cipio del "ne bis in idem sostanziale" o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine /c Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescri- zione (Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, Lamirowski, Rv. 268224; Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv. 271802; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015; Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017 dep. 2018, Freda, Rv. 272021; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490; Sez. 2 - , n. 57755 del 12/10/2018 , Saetta, Rv. 274721). Dunque, in caso di recidiva reiterata, per la determinazione del tempo di pre- scrizione del reato commesso si dovrà tener conto della pena risultante dall'au- mento della recidiva quale circostanza aggravante (metà nel caso in cui sia con- testata la recidiva semplice, due terzi qualora si tratti di recidiva aggravata) e, qualora intervenga un atto interruttivo della prescrizione, si dovranno sommare ulteriori due terzi. Occorre, pertanto, aversi riferimento ai 5 anni di reclusione che costituiscono il massimo edittale di cui all'art. 95 TUSG, da aumentarsi di due terzi, pervenen- dosi ad 8 anni e 4 mesi, ancora aumentati di due terzi e pervenendosi a 13 anni, 10 mesi e giorni 20. Il reato in contestazione, pertanto, ha visto spirare il suo termine massimo di prescrizione solo il 24/10/2022 e, dunque, non era prescritto alla data della pro- nuncia di secondo grado, come lamenta il ricorrente. Peraltro, dall'esame dell'atto di appello proposto in data 12/6/2013 - in atti- alcuna questione era stata proposta in relazione all'intervenuta prescrizione del reato. 3. Manifestamente infondato è anche il profilo di doglianza che investe la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, motivate da entrambi i giudici di merito sul rilievo che non sono emersi elementi positivi per la conces- sione delle stesse nel solco della costante giurisprudenza di questa Corte di legit- timità secondo cui, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti N. 2521/2022 R.G. generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale). E in caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'articolo 62bis c.p. operata con il dl. 23.5.2008 n. 2002 convertito con modif. dalla I. 24.7.2008 n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione va ribadito che è assolutamente sufficiente, come avvenuto nel caso che ci occupa, che il giudice si limiti a dare conto in motivazione di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine 4. Manifestamente infondata è anche la questione circa il computo della pena. Come si legge dalla sentenza di primo grado la pena è stata così determinata: pena base anni uno di reclusione ed euro 310 di multa, aumentata per l'aggravante di cui all'articolo 95 co. 2 Dpr. 115/02 ad anni uno, gg. 18 di reclusione ed euro 360 di multa, ulteriormente aumentata per la recidiva, correttamente, ad anni uno mesi nove di reclusione ed euro seicento di multa. Gioverà evidenziare che anche tale questione non era stata peraltro proposta con il sopra ricordato atto di appello. 5. Fondato, invece, è il motivo sulla motivazione in punto di ritenuta recidiva. Il giudice di primo grado non motiva per nulla sulla recidiva, che pure applica, e quello di secondo grado si limita, a pag. 3, a confutazione dello specifico motivo di gravame nel merito, a scrivere: "Corretta è la contestata recidiva, la cui sussi- stenza si ricava dall'analisi del certificato penale in atti". Non appare pertanto, ottemperato l'obbligo di fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta cri- minosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena (Cfr. Corte Cost. sent. n. 185 del 2015 nonché, ex plurimis, Sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, Caruso ed altro, Rv. 265684). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata pe
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