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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 11767/2023

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iato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 1394-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura estesa in calce al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la «[OSCURATO:PERSONA] della Regione [OSCURATO:PERSONA]» rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrente- e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la sentenza n. 1784/5/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio -del 19/4/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] la Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Regione [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la pronuncia n. 3463/2014 della Commissione tributaria provinciale di Bari con cui era stato respinto il ricorso avverso cartella esattoriale per mancato pagamento tasse automobilistiche, annualità 2007; avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo; la Regione [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, la Concessionaria è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con unico motivo la contribuente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 2935, 2943, 2946, 2953 cod. civ.e dell’art. 5 d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente rigettato l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva in oggetto, sul presupposto che la pretesa creditoria era stata esercitata nel termine decennale a seguito della mancata impugnazione dell’avviso di accertamento, sotteso alla cartella impugnata, e che comunque la società di riscossione aveva notificato la cartella esattoriale nel termine di tre anni dalla definitività dell’atto impositivo;

1.2. la particolare rilevanza della questione di diritto, posta nel ricorso,circa la decorrenza del termine di prescrizione per la notifica del la cartella esattoriale, relativa a bollo auto , emessa a seguito di avviso di accertamento, ovvero se esso decorra dalla data di notifica o dalla definività dell’atto di accertamento, rende opportun a la trattazione in pubblica udienza P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 1394-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura estesa in calce al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la «[OSCURATO:PERSONA] della Regione [OSCURATO:PERSONA]» rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrente- e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la sentenza n. 1784/5/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio -del 19/4/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] la Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Regione [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la pronuncia n. 3463/2014 della Commissione tributaria provinciale di Bari con cui era stato respinto il ricorso avverso cartella esattoriale per mancato pagamento tasse automobilistiche, annualità 2007; avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo; la Regione [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, la Concessionaria è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con unico motivo la contribuente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 2935, 2943, 2946, 2953 cod. civ.e dell’art. 5 d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente rigettato l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva in oggetto, sul presupposto che la pretesa creditoria era stata esercitata nel termine decennale a seguito della mancata impugnazione dell’avviso di accertamento, sotteso alla cartella impugnata, e che comunque la società di riscossione aveva notificato la cartella esattoriale nel termine di tre anni dalla definitività dell’atto impositivo; 1.2. la particolare rilevanza della questione di diritto, posta nel ricorso,circa la decorrenza del termine di prescrizione per la notifica del la cartella esattoriale, relativa a bollo auto , emessa a seguito di avviso di accertamento, ovvero se esso decorra dalla data di notifica o dalla definività dell’atto di accertamento, rende opportun a la trattazione in pubblica udienza P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di
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