CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 17636/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9080/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA] N. 12 presso gli Uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentato e difeso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 2 presso e nello studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Oggetto: Contratti a progetto – Associazione ‘[OSCURATO:PERSONA]” – preteso trasferimento al MISE R.G.N. 9080/2017 Pag.avverso la sentenza n. 5143/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/12/2016 R.G.N. 3081/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 5143 del 2016, la Corte d’appello di Roma riformava la decisione n. 1809 del 2015, con la quale il locale Tribunale aveva rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” -poi trasformato in Associazione Italiana di [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”, la quale, a sua volta, veniva soppressa con D.L. n. 95/2012, poi convertito in L. n. 135/2012, e le sue funzioni assunte dal MISE - tesa ad ottenere la conversione del rapporto di lavoro, ora per allora, nonché l’accertamento, ed ogni conseguente effetto, del suo diritto all’assunzione a tempo indeterminato presso il MISE. In particolare, il giudice di primo grado aveva ritenuto che il lavoratore non sarebbe comunque potuto transitare alle dipendenze del MISE in quanto, tale diritto all’assunzione, risultava condizionato dalla natura, determinata o indeterminata, del rapporto di lavoro intercorrente con l’Associazione. Invero, l’art. 12, comma 54, del D.L. n. 95/2012, poi convertito in L. n. 135/2012, prevedeva la prosecuzione con il MISE dei soli rapporti con il personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato alla data della sua entrata in vigore. Pertanto, stante la mancanza di un titolo giudiziale che attestasse la natura subordinata e a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorrente tra il ricorrente e l’Associazione, il Tribunale rigettava la domanda. 2. La Corte territoriale, invece, a seguito dell’appello proposto dal lavoratore, accoglieva la sua originaria domanda, dichiarando l’invalidità del progetto apposto al contratto stipulato il 16.01.2009 tra l’appellante e l’[OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, affermava l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le medesime parti. 3. Al fine di una più chiara ricostruzione della vicenda storica, il giudice d’appello premetteva, in fatto, che: -il Sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato presso l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”, poi trasformato in Associazione Italiana di [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”, nel periodo dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.01.2010 e dal 1.03.2010 al 28.02.2011, in forza di due R.G.N. 9080/2017 Pag.contratti a progetto e dal 1.04.2011 al 31.12.2011, in virtù di un contratto a tempo determinato; -con l’art. 10, comma 10, della L. n. 99/2009, l’Istituto era stato trasformato nella Associazione Italiana di [OSCURATO:PERSONA], la quale subentrava nella totalità dei rapporti giuridici, compresi quelli di lavoro, già assunti dall’Istituto; -per effetto dell’art. 12 commi 49-57 del D.L. n. 95/2012, poi convertito in L. n. 135/2012, l’Associazione era stata soppressa e le sue funzioniassunte dal MISE, con la particolarità che, ai sensi del comma 54, solo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato potevano proseguire; mentre, quelli a tempo determinato e di collaborazione, ai sensi del comma 56 del già citato art. 12, sarebbero dovuti cessare allo scadere del quindicesimo giorno successivo all’entrata in vigore della nuova disciplina. 4. Fatta tale premessa, la Corte di merito affrontava due distinte, ma connesse questioni: la prima, relativa alla natura giuridica dei vari enti succedutisi nel tempo e, la seconda, attinente alla patologia negoziale lamentata dal lavoratore. 4.1. Quanto alla prima questione, qualificava l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” come un ente avente personalità giuridica di diritto privato. Questa tesi era suffragata dal D.P.R. 16.11.1989 che, nell’approvare lo Statuto dell’Istituto, nel preambolo richiamava gli articoli 12 ss. del cod. civ., nonostante la circostanza per cui tale ente era soggetto al controllo dell’[OSCURATO:PERSONA] (Ministero del lavoro prima, MISE poi). A seguito della trasformazione in Associazione, però, l’ente de quo aveva assunto veste pubblicistica in quanto, pur mutuando scopi e funzioni del pregresso Istituto, era stato concepito come ente strumentale (in house) del MISE. Nello specifico, tale legame strumentale trovava conferma tanto nella L. n. 99/2009, che indicava il Ministero quale socio unico dell’Associazione, quanto nelle norme statutarie, le quali prevedevano un ruolo centrale del MISE anche nell’attività di indirizzo dell’ente, mediante l’approvazione del programma annuale. Infine, la soppressione dell’Associazione aveva comportato, nella ricostruzione operata dal secondo giudice, una successione a titolo particolare, nei confronti del MISE, limitata alle situazioni giuridiche espressamente contemplate. In definitiva, la Corte riteneva che, stante la natura privata dell’originario datore di lavoro del [OSCURATO:PERSONA], non risultasse applicabile l’art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001. Ciò in quanto, se da un lato tale norma stabilisce un divieto di conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, dall’altro pone, ai fini della sua applicabilità, l’irrinunciabile presupposto della natura pubblica del datore di lavoro; presupposto che, nel caso in esame, non era rispettato. R.G.N. 9080/2017 Pag.4.2. Quanto alla seconda questione posta con l’atto di appello, ossia la presunta sussistenza di una patologia negoziale relativa alla genericità del progetto nel contratto del 2009, la Corte territoriale concludeva per l’invalidità di tale contratto rilevando la carenza, al suo interno, di uno specifico progetto che permettesse, anche solo per relationem, di determinare gli incarichi professionali cui il lavoratore avrebbe dovuto concretamente attendere, ovvero gli ambiti e le modalità del suo lavoro, quale segmento della più ampia e comprensiva attività d’impresa. Il tutto in virtù del combinato disposto degli artt. 1, comma 24, L. n. 92/2012 e 61 ss. D. Lgs. n. 276/2003. 5. Conclusivamente, stanti la natura privata dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” e l’invalidità del contratto a progetto, la Corte territoriale dichiarava l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dalla stipula del contratto, cioè dal 16.01.2009e, pertanto, accertava il trasferimento di tale rapporto al MISE, ai sensi dell’art. 12, comma 54, D.L. n. 95/2012, poi convertito in L. n. 135/2012. 6. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il MISE, affidandolo a cinque motivi. 7. Il lavoratore ha resistito con controricorso. 8. L’Associazione Italiana di [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” non ha svolto attività difensiva. 9. Il PG ha presentato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso. 10. Il controricorrente ha chiesto la discussione orale. 11. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo il Ministero lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 D. Lgs. n. 165/2001 e 12 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Censura la sentenza gravata nella parte in cui, la stessa, ha qualificato l’originario datore di lavoro, l’Istituto di [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”, come ente avente natura privatistica, non ritenendo, quindi, applicabile l’art. 36 D. Lgs. n. 165/2001, il quale individua la veste pubblica del datore come suo indefettibile presupposto applicativo. A parere del ricorrente, infatti, sono presenti tutta una serie di tipici “indicatori” della natura pubblicistica dell’Istituto quali, fra gli altri: il suo agire in funzione strumentale al Ministero, in virtù di una Convenzione tra l’Istituto ed il MISE avente ad oggetto la prestazione di servizi di assistenza per la gestione ottimizzata degli albi delle Cooperative; poi, l’essere sottoposto alla vigilanza del Ministero, il fatto che R.G.N. 9080/2017 Pag.quest’ultimo provvedeva alla nomina tanto del Presidente, quanto del collegio dei sindaci e che, ancora, approvava le delibere del C.d.A. Pertanto, tali elementi non possono che far concludere per la qualificazione di ente pubblico dell’[OSCURATO:PERSONA], il che porta con sé l’applicabilità dell’art. 36 D. Lgs. n. 165/2001 e, dunque, l’impossibilità della conversione del rapporto di lavoro. Assume che, in subordine, anche volendosi attribuire all’Istituto natura privata, comunque non si potrebbe dar luogo alla conversione del rapporto lavorativo in quanto, tale rapporto, è proseguito con l’Associazione della cui natura pubblicistica non dubita neanche la Corte d’appello e, perciò, per essa opera, senza alcun dubbio, il divieto di cui all’art. 36 D. Lgs. n. 165/2001. 2. Con il secondo rilievo denuncia, in subordine, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 54 e 56, D.L. n. 95/2012, nonché degli artt. 81, comma 2 e 97, comma 4 Cost.Invoca l’illegittimità della decisione di secondo grado nella parte in cui, questa, ha riconosciuto il trasferimento ope legis del Sig. [OSCURATO:PERSONA] al MISE, ai sensi dell’art. 12, comma 54 e 56 in rubrica. La normativa richiamata, infatti, costituisce una eccezionale deroga al principio di accesso concorsuale espressamente prevista solo per coloro che, al momento dell’entrata in vigore della legge, erano in servizio a tempo indeterminato, in quanto titolari di una legittima aspettativa di continuità del rapporto. Dunque, l’allargamento anche a soggetti privi di detti requisiti, comporterebbe un’inammissibile estensione dell’area applicativa di una norma eccezionale. Peraltro, tale estensione, si porrebbe anche in contrasto con l’art. 81, comma 2, Cost., a mente del quale ogni legge implicante spese deve prevederne la copertura finanziaria. 3. Con la terza censura, deduce la violazione di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 61, comma 1 e 69, comma 1, del D. Lgs. n. 276/2003, nonché dell’art. 1, comma 24 dellaL. n. 92 del 2012, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. In primo luogo, a parere del ricorrente, l’art. 1, comma 24 non ha portata retroattiva, ma dispone soltanto per fattispecie concrete ancora da realizzarsi (così anche Cass. 16344/2016). Alla luce di ciò, la presunzione assoluta ivi contenuta non potrebbe applicarsi al caso in esame e, pertanto, anche nell’ipotesi in cui si dovesse ravvisare la mancanza di uno specifico progetto, comunque sarebbe stato onere del ricorrente provare la sussistenza dei requisiti della subordinazione e della conseguente conversione. In secondo luogo, il progetto contenuto nel contratto del 2009 era effettivamente specifico, in quanto ben determinato già dalla Convenzione tra l’Istituto ed il Ministero, R.G.N. 9080/2017 Pag.alla cui realizzazione il contratto di lavoro individuale con il dipendente era strumentale. Dunque, se occorresse precisare nel contratto individuale anche le specificità delle mansioni proprie del personale assunto, si finirebbe per imporre un “progetto nel progetto”. 4. Con il quarto motivo rileva l’omessa considerazione di un fatto decisivo ai fini del decidere, ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. La Corte territoriale non ha tenuto conto della dichiarazione con la quale il [OSCURATO:PERSONA], affermando di aver lavorato sempre presso il MISE, aveva sostanzialmente confessato la natura strumentale del proprio lavoro all’attuazione del progetto oggetto della Convenzione tra l’Istituto ed il MISE. 5. Infine, con l’ultimo rilievo lamenta un vizio di ultra-petizione in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e la nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ. Il giudice d’appello ha individuato nel 16.01.2009 la data di decorrenza dei diritti riconosciuti in sentenza, andando oltre quanto richiesto dal ricorrente che, invece, chiedeva che detti diritti gli fossero accordati con decorrenza dal 1.02.2009. 6. È logicamente preliminare l’esame del terzo e del quarto motivo, che attengono, sotto profili diversi, alla legittimità del contratto a progetto stipulato dal [OSCURATO:PERSONA] con l’Istituto di [OSCURATO:PERSONA]. 6.1. I suddetti motivi sono infondati. 6.2. Questa Corte ha già affermato che la nozione di specifico progetto, seppure unanimemente ritenuta di non facile lettura e comprensione sul piano sistematico, evoca (anche tenuto conto delle precisazioni introdotte nell’art. 61 del D. Lgs. n. 276/2003 dalla legge n. 92/2012) un’attività produttiva chiaramente descritta ed identificata e funzionalmente ricollegata ad un determinato risultato finale, cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore. Non è richiesto, invece, che il progetto specifico debba essere inerente ad una attività eccezionale od originale o del tutto sconnessa rispetto all’attività di impresa, atteso che tale concezione restrittiva non è implicata nell’art. 61 cit., applicabile ratione temporis, né nella complessiva regolamentazione della fattispecie dettata dal D.Lgs. n. 276/2003 e succ. mod. (cfr. Cass. n. 24379/2017 e fra le più recenti Cass. n. 3663/2021 e Cass. n. 9311/2022). Dal richiamato principio non si è discostata la Corte territoriale che, valutato il contenuto del contratto stipulato dalle parti, con accertamento di merito non sindacabile in questa sede, ha escluso che la descrizione delle mansioni contenuta nel regolamento contrattuale consentisse di individuare, sia pure per relationem, un incarico professionale dotato di «minimali connotati identificativi» o che fosse specificamente individuato uno specifico «segmento della più ampia e comprensiva attività d’impresa». R.G.N. 9080/2017 Pag.I motivi, anche sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, nella sostanza finiscono per sollecitare una diversa valutazione delle risultanze di causa, non consentita nel giudizio di legittimità. 6.3. Parimenti infondata è la censura di violazione dell’art. 69 del D. Lgs. n. 276/2003, giacché la sentenza impugnata è conforme all’orientamento, ormai consolidato di questa Corte, secondo cui il regime sanzionatorio previsto dalla norma sopra richiamata, pur imponendo in ogni caso l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contempla due distinte ipotesi, strutturalmente differenti. In particolare, al comma 1, sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di cd. conversione ope legis, aprescindere da ogni accertamento sull’effettivo atteggiarsi del rapporto medesimo; al comma 2, invece, disciplina l’ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertato, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, un rapporto di lavoro subordinato di fatto instauratosi, in difformità rispetto alla tipologia negoziale formalmente utilizzata (Cass. n. 12820/2016, Cass. n. 17127/2016, Cass. n. 27543/2020). È stato precisato che detta interpretazione è coerente con la finalità antielusiva perseguita dal legislatore e non contrasta né con il principio della indisponibilità del tipo contrattuale, posto a tutela del lavoro subordinato e non invocabile nel caso inverso, né con l’art. 41, comma 1, Cost. perché trae origine da una condotta datoriale posta in essere in violazione di prescrizioni di legge (cfr. Cass. n. 9471/2019). 6.4. Una volta interpretato in detti termini l’art. 69 del D. Lgs. n. 276/2003 diviene irrilevante la questione, prospettata nel motivo, inerente all’efficacia retroattiva o meno della legge di interpretazione autentica dettata dall’art. 1, comma 24, della legge n. 92/2012. Indubbiamente ha errato la Corte territoriale nell’affermare la retroattività di detta disposizione (si rimanda a Cass. n. 16344/2016), ma l’errore commesso può essere emendato attraverso la correzione della motivazione ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., giacché l’esclusione della retroattività implica che l’interprete, in relazione ai contratti stipulati in epoca antecedente all’entrata in vigore della norma interpretativa, non è vincolato all’interpretazione data dal legislatore, ma ciò non esclude che lo stesso possa pervenire alla medesima esegesi, purché a detto risultato si pervenga prescindendo dalla norma sopravvenuta. 6.5. L’infondatezza dei suddetti motivi determina il passaggio in giudicato del capo della sentenza impugnata che ha accertato l’illegittimità del contratto a progetto del 16 gennaio 2009, sicché occorre affrontare la questione, posta con la prima e la seconda censure, delle conseguenze che derivano da detta illegittimità. R.G.N. 9080/2017 Pag.7. il primo ed il secondo motivo sono fondati per le ragioni di seguito illustrate. 7.1. In premessa va rilevata l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità, sollevata dalla difesa della controricorrente. Sebbene, infatti, il primo motivo, nello sviluppo argomentativo, faccia riferimento anche alle previsioni statutarie, il cui esame rientra nell’accertamento di fatto riservato al giudice del merito, nondimeno le censure attengono principalmente all’interpretazione delle norme di legge applicabili alla fattispecie. Occorre, inoltre, ribadire il principio, già enunciato da questa Corte, secondo cui «l’attività ricostruttiva della natura giuridica di un ente è compito del giudice di legittimità che vi provvede, anche d’ufficio, in ossequio al principio iura novit curia, laddove tale natura fondi la propria essenza in disposizioni di legge (operazione, questa, che non trova limite, pertanto, in differenti prospettazioni o posizioni delle parti), diversamente essendo l’indicato compito circoscritto a quanto ritualmente allegato in causa, nel rispetto degli oneri di cui all’art. 366 cod. proc. civ., laddove una determinata natura … abbia le radici in atti dell’autonomia delle persone» (Cass. n. 28060/2020). 7.2. L’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” fu fondato nel 1925 con Regio Decreto n. 1764, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] del Regno d’Italia n. 245 del 21 ottobre 1925, con cui, su proposta del Ministro per l’economia nazionale, venne riconosciuto come Ente morale l’Istituto superiore della cooperazione, delle assicurazioni, del lavoro e della previdenza sociale, il cui statuto fu approvato dallo stesso R.D. Con successivo d.P.R. 12 marzo 1970 n. 411 (pubblicato sulla G.U. n. 165 del 3 luglio 1970) l’ente fu trasformato in [OSCURATO:PERSONA] di Studi del Lavoro e della [OSCURATO:PERSONA], del quale venne approvato il relativo statuto, e la denominazione fu, poi,modificata in "Istituto italiano di studi cooperativi [OSCURATO:PERSONA]" dal d.P.R. 22 novembre 1977 n. 1177. 7.3. Con l’art. 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009 n. 99 il legislatore, «al fine di favorire la formazione, la promozione e la vigilanza in tema di cooperazione», ne previde la trasformazione nell’Associazione italiana di studi cooperativi [OSCURATO:PERSONA] «avente personalità giuridica». Con detto intervento normativo la partecipazione fu limitata al Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], «socio unico», al quale fu attribuito il potere di vigilanza, connesso al carattere strumentale dell’attività svolta dall’associazione, espressamente definita «a supporto» delle finalità istituzionali curate dal Ministero, a cui venne riservato anche il potere di emanare «direttive». Il legislatore previde che i mezzi finanziari e patrimoniali dell’associazione sarebbero stati costituiti, oltre che dal patrimonio dell’Istituto esistente al momento della R.G.N. 9080/2017 Pag.trasformazione, «da una quota dello stanziamento di bilancio derivante dall’articolo 29 bis del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dallalegge 2 aprile 1951, n. 302, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.» 7.4. La disposizione richiamata, inserita dall’art. 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127, fa riferimento alle iniziative ministeriali da assumere in tema di sviluppo della cooperazione, di diffusione dei principi cooperativi anche attraverso corsi per cooperatori, di qualificazioneprofessionale dei dirigenti di cooperative ed aggiunge che dette funzioni saranno attuate per il tramite o con la collaborazione «delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo debitamente riconosciute». Si tratta delle associazioni inizialmente previste dagli artt. 4 e 5 dello D. Lgs. n. 1577/1947 e poi disciplinate dagli artt. 2 e 3 del D. Lgs. 2 agosto 2002 n. 220, competenti ad esercitare la vigilanza sugli enti cooperativi alle stesse associati, previo riconoscimento con decreto ministeriale «produttivo anche degli effetti giuridici di cui all’art. 12 del Codice civile» (art. 5 D. Lgs. n. 1577/1947). 7.5. Infine, il legislatore con l’art. 12 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, intitolato “soppressione di enti e società” al comma 49 ha disposto la soppressione dell’[OSCURATO:PERSONA] («49. L’associazioneitaliana di studi cooperativi "LuigiLuzzatti" di cui all’articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è soppressa e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51»)ed ai commi successivi ha dettato una compiuta disciplina degli effetti derivanti dalla soppressione prevedendo: a) la liquidazione delle attività, l’estinzione delle passività e la definizione delle pendenze dell’ente soppresso (comma 50); b) il trasferimento delle funzioni al Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] «previo accertamento della sussistenza e dell’attualità dell’interesse pubblico allo svolgimento delle attività…» (comma 52); c) la risoluzione delle convenzioni stipulate dal Ministero con l’Associazione (comma 53); d) la cessazione degli effetti, decorsi quindici giorni dall’entrata in vigore del decreto, dei contratti di collaborazione (sia occasionale che coordinata e continuativa) e dei rapporti di lavoro a tempo determinato, salva la possibilità della proroga se necessaria per il compimento delle attività di liquidazione (comma 56); e) il versamento al bilancio dello Stato dell’eventuale attivo netto della liquidazione (comma 57); R.G.N. 9080/2017 Pag.f) il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico del «personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato presso l’associazione [OSCURATO:PERSONA] alla data di entrata in vigore della legge di conversione». In particolare quanto a quest’ultimo aspetto, che è quello che più specificamente rileva in questa sede, l’art. 12 prevede, ai commi 54 e 55 sulla cui interpretazione si tornerà in prosieguo, che «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è approvata apposita tabella di corrispondenza per l’inquadramento del personale trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, commi 2 e 4 bis della legge n. 400 del 1988, il Ministero dello sviluppo economico adegua la propria dotazione organica in misura corrispondente alle unità di personale effettivamente trasferite e la propria organizzazione. Il personale trasferito al Ministero dello sviluppo economico mantiene il trattamento previdenziale in godimento. 55. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti». 8. Ricostruito nei suoi tratti essenziali il quadro normativo, osserva il Collegio che non può essere condiviso l’assunto del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, pur in assenza di una espressa norma di legge attributiva della personalità di diritto pubblico, dovrebbe essere esclusa la natura privatistica dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e, poi, dell’Associazione Italiana di [OSCURATO:PERSONA] in ragione del carattere strumentale degli enti in parola, dei poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo attribuiti al Ministero, della partecipazione totalitaria di quest’ultimo all’Associazione, delle modalità di finanziamento. Quelli che, ad avviso del ricorrente, sarebbero indici della natura pubblica dell’Istituto e, poi, dell’Associazione, in realtà sono privi di decisività ai fini della qualificazione qui in discussione, perché, come hanno osservato le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 10244 del 19 aprile 2021, seppure dell’art. 4 della legge n. 70 del 1975 (secondo cui «nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge») deve essere data una lettura non meramente formalistica, è comunque necessario, in difetto di espressa attribuzione della personalità di diritto pubblico, che all’ente vengano riconosciuti prerogative e poteri di natura pubblicistica, i quali, invece, difettano nella fattispecie. R.G.N. 9080/2017 Pag.Sia la qualificazione di Ente morale contenuta nel R.D. del 1925, sia la mera attribuzione della personalità giuridica ex art. 10, comma 10, della legge n. 99 del 2009, nulla esprimono in merito alla natura pubblica o privata della personalità medesima, atteso che quest’ultima è attribuita anche alle fondazioni ed alle associazioni disciplinate dagli artt. 14 e seguenti del codice civile. La strumentalità rispetto all’azione dell’ente pubblico e la partecipazione di quest’ultimo, anche totalitaria, non sono sufficienti, in difetto della già menzionata attribuzione di poteri di imperio, a far qualificare il soggetto giuridico di diritto pubblico, perché si tratta di elementi che si riscontrano anche per le società in housee per quelle controllate, in relazione alle quali le Sezioni Unite, con orientamento ormai consolidato che ha trovato riscontro nella disciplina dettata dal D. Lgs. n. 175 del 2016, hanno da tempo affermato che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società, la quale resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato,salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (cfr. fra le tante Cass. S.U. n. 24591/2016, Cass. S.U. n. 22712/2019; Cass. S.U. n. 32608/2019). Alle considerazioni sopra esposte si deve aggiungere che le finalità dichiarate dall’art. 10, comma 10, della legge n. 99 del 2009 non divergono da quelle indicate nell’art. 29 bis del D. Lgs. n. 1577 del 1947, non a caso richiamato nella disposizione, per il raggiungimento delle quali il Ministero si è sempre avvalso di associazioni privatistiche, espressione degli enti cooperativi. Infine rileva il Collegio che la fattispecie che qui viene in rilievo non è assimilabile a quella esaminata da Cass. n. 28060 del 2020 perché in quel caso il legislatore, prendendo atto della connotazione assunta dall’Istituto per effetto di plurimi interventi normativi snodatisi nel tempo, aveva espressamente riconosciuto al momento della soppressione la natura pubblica dell’I.P.I. In via conclusiva, dunque, in difetto di espressa qualificazione normativa, di attribuzione di poteri di imperio, di assoggettamento degli atti compiuti dall’Istituto e dall’Associazione alla disciplina di diritto pubblico, si deve concludere per la natura privatistica di detti enti e dei rapporti di lavoro dagli stessi instaurati (non a caso ai sensi degli artt. 61 e seguenti del D. Lgs. n. 276/2003, inapplicabili alle [OSCURATO:PERSONA]), con conseguente applicabilità della disciplina dettata dall’art. 69 del D. Lgs. n. 276/2003, non derogata da norme speciali. 9. Peraltro dalle conclusioni raggiunte nel punto che precede, quanto alla giuridica possibilità di ritenere instaurato ope legis, con l’Istituto e con l’Associazione, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quale conseguenza della R.G.N. 9080/2017 Pag.mancanza di un valido progetto, non discende il diritto alla prosecuzione di detto rapporto con il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], diritto che l’originaria ricorrente ha fatto valere. 9.1. In premessa va osservato che, una volta ritenuta la natura privatistica dell’[OSCURATO:PERSONA], al passaggio di competenze (tra l’altro non definitivamente disposto perché condizionato ex art. 12, comma 52, del D.L. n. 95 del 2012 alla previa verifica della sussistenza e dell’attualità dell’interesse pubblico allo svolgimento delle attività) e di personale dall’Associazione al Ministero non è applicabile l’art. 31 del D. Lgs. n. 165/2001, che disciplina il trasferimento del personale fra enti pubblici o da enti pubblici a soggetti privati e non viceversa (cfr. in motivazione Cass. n. 35343 del 2021, punto 4). 9.2. Né è ravvisabile nella fattispecie una vicenda successoria riconducibile a quella prevista dall’art. 2112 cod. civ., perché il legislatore ha previsto la liquidazione di tutte le attività facenti capo all’associazione, l’estinzione delle passività, la risoluzione dei contratti in corso, con la sola eccezione di quelli di lavoro a tempo indeterminato, il che esclude che sia rimasta immutata l’organizzazione del complesso dei beni destinati all’esercizio delle attività in precedenza curate dal soggetto privato. 9.3. Il comma 54 del richiamato art. 12 configura, quindi, una successione a titolo particolare, voluta dal legislatore unicamente per i rapporti specificamente individuati, che, con disposizione di carattere derogatorio rispetto alla disciplina generale, sono stati sottratti alla procedura liquidatoria ed alla risoluzione, prevista, invece, per le altre tipologie contrattuali. E’ da detto carattere derogatorio che occorre prendere le mosse nell’affrontare la questione dell’esegesi del comma 54, che, secondo il Ministero, sarebbe applicabile ai soli dipendenti inseriti nell’organico dell’Associazione al momento della soppressione; ad avviso della Corte territoriale e dell’originaria ricorrente, invece, sarebbe estensibile a tutti i rapporti a tempo indeterminato giuridicamente esistenti, a prescindere dalla loro funzionalità, ivi compresi quelli risultanti all’esito di pronunce giudiziali accertative dell’illegittimo ricorso, da parte dell’Associazione e prima ancora dell’Istituto, alle diverse tipologie di lavoro flessibile. [OSCURATO:PERSONA] ritiene detta ultima opzione esegetica non condivisibile, perché plurime ragioni di carattere testuale e sistematico inducono a ritenere che il legislatore abbia voluto limitare l’applicazione del comma in parola ad una platea predeterminata di soggetti, ossia a quelli effettivamente in servizio presso l’ente soppresso al momento dell’intervento normativo. Già l’incipitdella disposizione, che si riferisce al « personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato presso l’associazione [OSCURATO:PERSONA] alla data di entrata in vigore R.G.N. 9080/2017 Pag.della legge di conversione», orienta in tal senso e detta interpretazione è confermata dalla previsione dell’adeguamento della pianta organica del Ministero «in misura corrispondente alle unità di personale effettivamente trasferite» nonché della conservazione del trattamento previdenziale «in godimento» e di quello « economico fondamentale ed accessorio….corrisposto al momento dell’inquadramento». Si è quindi in presenza di un insieme di riferimenti testuali che univocamente indirizzano verso l’applicazione della norma in commento ai soli rapporti a tempo indeterminato effettivamente funzionali all’atto della soppressione. Solo per quest’ultimi, infatti, la tutela dei dipendenti in servizio presso l’ente soppresso poteva essere assicurata salvaguardando, al tempo stesso, le esigenze di sostenibilità dei costi, di efficienza e di buon andamento, richiamate nei primi due commi dell’art. 97 Cost., che costituiscono la ratio ispiratrice della disciplina dettata dal D. Lgs. n. 165/2001 (artt. 6 e 35) quanto alla necessaria predeterminazione per le amministrazioni pubbliche del fabbisogno di personale e che giustificano, unitamente alla previsione del concorso pubblico per l’accesso all’impiego, il divieto di conversione sancito dall’art. 36 dello stesso decreto (cfr. sul rilievo della predeterminazione del fabbisogno di personale Corte Cost. n. 59/1997 e Corte Cost. n. 135/2020). 9.4. Né vale obiettare che detta interpretazione finirebbe per realizzare un’ingiustificata disparità di trattamento fra situazioni eguali oassimilabili. Non vi è dubbio che nell’ordinamento lavoristico le diverse disposizioni che prevedono l’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in conseguenza della violazione della disciplina dettata per il ricorso al lavoroflessibile determinano la «conversione» ab origine del rapporto medesimo, che resta giuridicamente esistente anche a fronte dell’interruzione fattuale del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che alla pronuncia giudiziale che la conversione accertiva attribuita efficacia dichiarativa e non costitutiva. Nondimeno, ai fini che qui ci occupano e tenuto conto di quanto si è sopra detto sulla necessità del bilanciamento fra esigenze contrapposte, detto rapporto non può essere ritenuto equivalente a quello esistente e funzionale, e la obiettiva diversità fra le due situazioni a confronto giustifica la limitazione posta dal legislatore ed esclude l’ipotizzata violazione dell’art. 3 Cost. 9.5. Interpretata in detti termini la disposizione, lo si ripete derogatoria rispetto alla previsione generale della cessazione dei rapporti contrattuali in atto, non è applicabile alla fattispecie e ciò rende non rilevante nel presente giudizio la questione della legittimità costituzionale della norma di legge che prevede il passaggio automatico e la costituzione di un rapporto di impiego pubblico in assenza della previa selezione concorsuale imposta dall’art. 97, ultimo comma, Cost.R.G.N. 9080/2017 Pag.10. Èinfine infondato l’ultimo motivo di ricorso. Risulta dal controricorso (pag. 19) e dagli atti di causa debitamente richiamati che il ricorrente aveva chiesto dichiararsi la decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] o dalla data che si riterrà di giustizia. Ciò esclude in radice ogni vizio di ultrapetizione. 11. Da tanto consegue che vanno accolti il primo e il secondo motivo di ricorso e vanno rigettati gli altri. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Roma che, in diversa composizione, procederà adun nuovo esame attenendosi ai principi sopra indicati pronunciando anche in ordine alle spese del presente giudiz