CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21391/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che, nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto che la sentenza impugnata avrebbe fatto un mero rinvio a quella di primo grado in relazione al reato di cui al capo b), ma ciò non trova conferma sulla base della lettura della pronuncia impugnata in cui si è precisato che la descrizione del fatto, contenuta nel verbale di arresto, non integrava una resistenza passiva ma una violenza diretta nei confronti dei due pubblici ufficiali, attinti da spinte e strattoni; considerato, quindi, che il ricorrente non si è confrontato con le argomentazioni della sentenza impugnata; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio