CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39476/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 febbraio 2021 il Tribunale di Genova ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro tremila di ammenda per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, atteso l'avvenuto interramento di materiali da costruzione in assenza di autorizzazione. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, il ricorrente ha lamentato vizio motivazionale e violazione di legge, osservando che - quanto alla condanna per smaltimento di rifiuti - la sentenza aveva tratto fondamento dalle dichiarazioni del teste Pedemonte in relazione allo smaltimento non corretto di rifiuti non pericolosi, mentre al contempo, e sulla base delle medesime dichiarazioni, non era stata riconosciuta attendibilità in relazione al parimenti contestato smaltimento di rifiuti pericolosi. Oltre a ciò, il ricorrente ha osservato che non aveva alcun obbligo giuridico di impedire l'evento, per cui non poteva essergli addebitata una condotta meramente passiva nei riguardi dell'avvenuta concentrazione di rifiuti sul terreno, tra l'altro di proprietà della figlia Alessandra. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. In relazione infatti alle censure svolte, in realtà l'impugnazione non si confronta col percorso argomentativo della sentenza impugnata. Al riguardo, infatti, quanto alla tipologia dei materiali non correttamente smaltiti, alcun elemento era stato raccolto in relazione alla loro natura, al di là del fatto che rifiuti erano stati in tal modo smaltiti. Del tutto logicamente, pertanto, non poteva che essere ritenuto provato il reato in relazione a materiali non pericolosi. Per quanto poi riguardava la pretesa concentrazione di rifiuti sul terreno e sull'assenza di obblighi in proposito a carico del ricorrente, è ormai ripetuto il principio - richiamato anche dal primo Giudice - in forza del quale, in materia di rifiuti, non è configurabile in forma omissiva il reato di cui all'art. 256, comma secondo, d.lgs. n. 152 del 2006, nei confronti del proprietario di un terreno sul quale terzi abbiano abbandonato o depositato rifiuti in modo incontrollato, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti, poiché tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti (è stata così ritenuta corretta la decisione di merito che aveva condannato il proprietario non per la sua qualità di possessore dell'area di deposito, ma per avere questi consapevolmente partecipato all'attività illecita, mettendo a disposizione il terreno per lo smaltimento abusivo di rifiuti derivanti da lavori edili commissionati dallo stesso proprietario)(Sez. 3, n. 50997 del 07/10/2015, Cucinella e altro, Rv. 266030; cfr. altresì Sez. 3, n. 28704 del 05/04/2017, Andrisani e altro, Rv. 270340, circa l'eventuale responsabilità del coniuge comproprietario del terreno). 3.2. In specie, la sentenza ha dato invero atto del comportamento attivo dell'imputato, il quale aveva acconsentito al deposito dei materiali sul terreno e poi aveva proceduto allo smaltimento non autorizzato, tra l'altro "per fare un piacere" proprio al teste le cui dichiarazioni sono state poste a fondamento della condanna. Il provvedimento impugnato ha quindi fatto corretta applicazione dei principi. 4. Ne consegue quindi senz'altro, attesa la manifesta infondatezza dell'impugnazione che non si confronta neppure appieno con la motivazione della sentenza, l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 17/09/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente dio Cerre