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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22028/2023

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 del [OSCURATO:PERSONA] ANCONAvisti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Procuratore Generale Assunta COCOMELLO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria da rideterminarsi in 8.900, 00 euro di multa; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge, anche con le conclusioni ritualmente depoitate. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Ancona con sentenza del 28/04/2022 ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Fermo del 15/09/2021, escludendo l'aggravante contestata al capo 3) d'imputazione e riducendo la pena inflitta per i reati contestati ad anni quattro, mesi quattro e giorni quindici di reclusione ed euro 9000 di multa.

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, proponendo due motivi di ricorso che qui si riportano nei termini strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge quanto alla determinazione della pena pecuniaria, irrogata in misura superiore della quantificazione effettuata in sentenza.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché assente ed omessa quanto ai capi 3,4 e 5; la Corte di appello non ha svolto alcuna autonoma considerazione e si è esclusivamente riportata per relationem alla sentenza di primo grado, senza considerare le censure mosse con l'atto di appello alla credibilità della persona offesa per le condotte contestate ai capi 4 e 5.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria da rideterminarsi in 8.900, 00 euro di multa.

4. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Dalla mera lettura della motivazione della Corte di appello di Ancona emerge, come evidenziato dalla difesa e condiviso dal Procuratore generale, l'erroneità dell'ammontare finale della pena pecuniaria ad esito della parziale riforma effettuata dalla Corte di appello con esclusione della circostanza aggravante di cui al capo 3).

Deve, dunque, essere disposta la rettifica ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. della pena finale inflitta nel senso che questa è sostituita con anni quattro, mesi quattro, giorni quindici di reclusione ed euro 8.900,00 di multa, pur in presenza di ricorso inammissibile nel resto (Sez. 3, n. 30286 del 09/03/2022, Nardelli, Rv. 283650-01; Sez. 2, 25424 del 13/07/2022, Raimondi, Rv. 283516-01).

Il secondo motivo di ricorso, infatti, articolato in modo generico e del tutto aspecifico, si risolve in una indeterminata richiesta di rilettura del merito non consentita in questa sede.

Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01).

P.Q.M.

Rettifica la sentenza impugnata nel senso che la previsione della pena in anni quattro, mesi quattro giorni quindici di reclusione ed euro 9000,00 di multa è sostituita con anni quattro, mesi quattro giorni quindici di reclusione ed euro 8900,00 di multa.

Dichiara inammissibile nel resto il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 del [OSCURATO:PERSONA] ANCONAvisti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Procuratore Generale Assunta COCOMELLO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria da rideterminarsi in 8.900, 00 euro di multa; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge, anche con le conclusioni ritualmente depoitate. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona con sentenza del 28/04/2022 ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Fermo del 15/09/2021, escludendo l'aggravante contestata al capo 3) d'imputazione e riducendo la pena inflitta per i reati contestati ad anni quattro, mesi quattro e giorni quindici di reclusione ed euro 9000 di multa. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, proponendo due motivi di ricorso che qui si riportano nei termini strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge quanto alla determinazione della pena pecuniaria, irrogata in misura superiore della quantificazione effettuata in sentenza. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché assente ed omessa quanto ai capi 3,4 e 5; la Corte di appello non ha svolto alcuna autonoma considerazione e si è esclusivamente riportata per relationem alla sentenza di primo grado, senza considerare le censure mosse con l'atto di appello alla credibilità della persona offesa per le condotte contestate ai capi 4 e 5. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria da rideterminarsi in 8.900, 00 euro di multa. 4. Il primo motivo di ricorso è fondato. Dalla mera lettura della motivazione della Corte di appello di Ancona emerge, come evidenziato dalla difesa e condiviso dal Procuratore generale, l'erroneità dell'ammontare finale della pena pecuniaria ad esito della parziale riforma effettuata dalla Corte di appello con esclusione della circostanza aggravante di cui al capo 3). Deve, dunque, essere disposta la rettifica ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. della pena finale inflitta nel senso che questa è sostituita con anni quattro, mesi quattro, giorni quindici di reclusione ed euro 8.900,00 di multa, pur in presenza di ricorso inammissibile nel resto (Sez. 3, n. 30286 del 09/03/2022, Nardelli, Rv. 283650-01; Sez. 2, 25424 del 13/07/2022, Raimondi, Rv. 283516-01). Il secondo motivo di ricorso, infatti, articolato in modo generico e del tutto aspecifico, si risolve in una indeterminata richiesta di rilettura del merito non consentita in questa sede. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). P.Q.M. Rettifica la sentenza impugnata nel senso che la previsione della pena in anni quattro, mesi quattro giorni quindici di reclusione ed euro 9000,00 di multa è sostituita con anni quattro, mesi quattro giorni quindici di reclusione ed euro 8900,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il r
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