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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31357/2026

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NZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla ritenuta indifferenza delle dichiarazioni inutilizzabili segnalate dalla difesa rispetto agli elementi fondanti la responsabilità colposa del ricorrente rilevata a fronte dell'omessa consegna del bene affidato alla sua custodia una volta sopravvenuta la confisca, fatto incontroverso legittimante la configurabilità del reato in contestazione, come riqualificato in primo grado, senza dar luogo a cortocircuiti logici o erronee interpretazioni in diritto, vizi parimenti assenti se riferiti alla denegata applicazione dell'ad 131 bis, affermata sulla base di un disvalore della condotta ritenuto incompatibile con la detta causa di non punibilità secondo una valutazione di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla ritenuta indifferenza delle dichiarazioni inutilizzabili segnalate dalla difesa rispetto agli elementi fondanti la responsabilità colposa del ricorrente rilevata a fronte dell'omessa consegna del bene affidato alla sua custodia una volta sopravvenuta la confisca, fatto incontroverso legittimante la configurabilità del reato in contestazione, come riqualificato in primo grado, senza dar luogo a cortocircuiti logici o erronee interpretazioni in diritto, vizi parimenti assenti se riferiti alla denegata applicazione dell'ad 131 bis, affermata sulla base di un disvalore della condotta ritenuto incompatibile con la detta causa di non punibilità secondo una valutazione di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 31357/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris