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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021

Cassazione n. 46681/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di tentata estorsione già pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza 13 dicembre 2019.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, ADAMO Marco, articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della dichiarata penale responsabilità a titolo di rapina e della mancata riqualificazione in termini di minacce

2.2. Carenza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche attesa la mancata giustificazione del diniego di esclusione della recidiva non essendo stata valutata la collaborazione processuale prestata.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo di ricorso risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099).

Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste.

3.2. Il rigetto delle circostanze attenuanti generiche è fondato su motivazione esente da manifesta illogicità che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419) dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie: modalità del fatto, danno cagionato alla persona offesa, particolare intensità del dolo e presenza di precedenti penali anche specifici) rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

3.2.1. Del tutto inammissibili le contestazioni in punto recidiva in difetto di alcuna contestazione articolata in sede di atto di appello.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2021 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di tentata estorsione già pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza 13 dicembre 2019. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, ADAMO Marco, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della dichiarata penale responsabilità a titolo di rapina e della mancata riqualificazione in termini di minacce 2.2. Carenza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche attesa la mancata giustificazione del diniego di esclusione della recidiva non essendo stata valutata la collaborazione processuale prestata. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di ricorso risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. 3.2. Il rigetto delle circostanze attenuanti generiche è fondato su motivazione esente da manifesta illogicità che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419) dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie: modalità del fatto, danno cagionato alla persona offesa, particolare intensità del dolo e presenza di precedenti penali anche specifici) rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 3.2.1. Del tutto inammissibili le contestazioni in punto recidiva in difetto di alcuna contestazione articolata in sede di atto di appello. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2021 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 46681/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris