CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 gennaio 2025
Cassazione n. 09565/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31220/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 99, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL, rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- e sul ricorso incidentale proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 99, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.L. [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL, rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1923/2021, depositata il 12/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato in fatto che: la Corte d’appello di Firenze, con la sentenza n. 1923/2021, depositata il 12/10/2021, ha rigettato l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] e quello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Firenze n. 497/2018, per quanto ancora rileva in questa sede, nella parte in cui aveva accolto la domanda di MPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. volta a ottenere la declaratoria di inefficacia relativa, ai sensi dell’art. 2901 cod.civ., dell’atto con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto ad [OSCURATO:PERSONA], sua moglie, l’immobile sito nel comune di Firenze, via Morlacchi 14; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione di detta sentenza formulando tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e propone ricorso incidentale basato su tre motivi; [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]., resiste con controricorso sia al ricorso principale che a quello incidentale; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ. Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno rinunciato al ricorso principale e a quello incidentale, con atto depositato il 14/01/2025; a detta rinuncia ha prestato adesione la società controricorrente; va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione; nulla deve essere liquidato per le spese, ex art. 391, 4° comma, cod.proc.civ. P.Q.M La Corte dichiara estinto per rinunzia il giudizio di cassazione. Così deciso nella Camera di Consiglio del