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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 settembre 1976

Cassazione n. 35868/2025

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la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02W7WQ2) nato il 30/09/1976 avverso l'ordinanza del 11/03/2025 del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 11/03/2025, il Tribunale di Genova in composizione monocratica, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibili le istanze, principale e subordinate, di applicazione della disciplina del reato continuato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ha revocato la sentenza del Tribunale di Genova in data 19/01/2022, irrevocabile dal 05/12/2022, che lo aveva condannato alla pena di otto mesi di reclusione per il reato continuato di cui agli artt. 81, 337 e 341-bis cod. pen. e ha ordinato nei suoi confronti l’esecuzione della sentenza emessa a suo carico dalla Corte di appello di Genova in data 29/05/2024, irrevocabile dal 02/12/2024.

Il Tribunale genovese motivava la sua decisione in ragione del fatto che le prime cinque sentenze indicate nell’istanza erano state oggetto già di due pronunce del giudice dell’esecuzione, che avevano escluso la sussistenza dell’unico disegno criminoso; tali decisioni, divenute irrevocabili impedivano la verifica della sussistenza dell’unico disegno criminoso anche con i fatti oggetto delle altre sentenze indicate nell’istanza.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che con unico articolato motivo censurava la pronuncia di inammissibilità, poiché l’istanza non poteva considerarsi mera riproposizione delle precedenti.

3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il difensore del ricorrente ha depositato memoria in data 09/09/2025, con la quale insiste nelle censure formulate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Come afferma la giurisprudenza di legittimità, «in tema di incidente di esecuzione, l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice di dichiarare inammissibile l'istanza che costituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione. (Fattispecie relativa a nuova richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato che, rispetto alla precedente, solo parzialmente accolta dal giudice dell'esecuzione, riguardava una ulteriore condanna sopravvenuta per reato che, nella prospettazione difensiva, costituiva il collante tra tutti quelli oggetto dell'istanza)» (Sez. 1, n. 4761 del 25/10/2024, dep. 2025, D., Rv. 287553 - 01) E «in tema di applicazione della continuazione in fase esecutiva, è ammissibile, in quanto non meramente ripropositiva, la domanda relativa a fatti, successivamente ricompresi insieme ad altri in un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti ex art. 663 cod. proc. pen., che abbiano formato oggetto di una precedente istanza di applicazione della continuazione, costituendo la sopravvenienza di un provvedimento di cumulo, ancorché comprensiva di reati per i quali l'esistenza del vincolo sia già stata valutata, un elemento nuovo che impone una rivalutazione del nesso ideativo e volitivo tra tutti i fatti in esso confluiti» (Sez. 1, n. 44564 del 18/10/2019, Valentino, Rv. 277149 - 01).

Né può considerarsi «meramente ripropositiva, la domanda relativa a fatti, successivamente ricompresi insieme ad altri in un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti ex art. 663 cod. proc. pen., che abbiano già formato oggetto di una precedente istanza, respinta, di applicazione della continuazione, costituendo la sopravvenienza di un provvedimento di cumulo, ancorché comprensiva di reati per i quali l'esistenza del vincolo sia stata esclusa, un nuovo elemento che impone la valutazione del nesso ideativo e volitivo tra tutti i fatti in esso confluiti» (Sez. 1, n. 7333 del 09/11/2012, dep. 2013, Di, Rv. 254805 - 01).

Alla luce di questo persuasivo e reiteratamente ribadito orientamento dei giudici di legittimità, il percorso motivazionale seguito nel provvedimento impugnato deve considerarsi carente e viziato, poiché prefigura un’insussistente causa di inammissibilità senza indicare le ragioni che renderebbe meramente reiterativa sia l’istanza principale sia l’istanza subordinata e poiché non esamina partitamente le decisioni ulteriori rispetto a quelle già valutate per verificare la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 81 cod. pen. anche solo per alcuni dei reati già considerati non avvinti dalla continuazione tra loro; ciò anche in considerazione del fatto che «l’ampio arco temporale entro cui risultano commessi più reati non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi all'interno di tale periodo, ove cronologicamente prossimi, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale» (Sez. 1, n. 15625 del 10/01/2023, Kriz, Rv. 284532 - 01).

3. Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Genova in diversa composizione (in forza di Corte Cost. n. 183/2013, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 del medesimo codice).

In quella sede il giudice dell’esecuzione, libero nell’esito, procederà a rivalutare le istanze, principale e subordinata, proposte dal condannato in base ai criteri direttivi di legittimità sopra richiamati.

P.Q.M Annulla l'ordinanz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02W7WQ2) nato il 30/09/1976 avverso l'ordinanza del 11/03/2025 del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 11/03/2025, il Tribunale di Genova in composizione monocratica, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibili le istanze, principale e subordinate, di applicazione della disciplina del reato continuato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ha revocato la sentenza del Tribunale di Genova in data 19/01/2022, irrevocabile dal 05/12/2022, che lo aveva condannato alla pena di otto mesi di reclusione per il reato continuato di cui agli artt. 81, 337 e 341-bis cod. pen. e ha ordinato nei suoi confronti l’esecuzione della sentenza emessa a suo carico dalla Corte di appello di Genova in data 29/05/2024, irrevocabile dal 02/12/2024. Il Tribunale genovese motivava la sua decisione in ragione del fatto che le prime cinque sentenze indicate nell’istanza erano state oggetto già di due pronunce del giudice dell’esecuzione, che avevano escluso la sussistenza dell’unico disegno criminoso; tali decisioni, divenute irrevocabili impedivano la verifica della sussistenza dell’unico disegno criminoso anche con i fatti oggetto delle altre sentenze indicate nell’istanza. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che con unico articolato motivo censurava la pronuncia di inammissibilità, poiché l’istanza non poteva considerarsi mera riproposizione delle precedenti. 3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria in data 09/09/2025, con la quale insiste nelle censure formulate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Come afferma la giurisprudenza di legittimità, «in tema di incidente di esecuzione, l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice di dichiarare inammissibile l'istanza che costituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione. (Fattispecie relativa a nuova richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato che, rispetto alla precedente, solo parzialmente accolta dal giudice dell'esecuzione, riguardava una ulteriore condanna sopravvenuta per reato che, nella prospettazione difensiva, costituiva il collante tra tutti quelli oggetto dell'istanza)» (Sez. 1, n. 4761 del 25/10/2024, dep. 2025, D., Rv. 287553 - 01) E «in tema di applicazione della continuazione in fase esecutiva, è ammissibile, in quanto non meramente ripropositiva, la domanda relativa a fatti, successivamente ricompresi insieme ad altri in un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti ex art. 663 cod. proc. pen., che abbiano formato oggetto di una precedente istanza di applicazione della continuazione, costituendo la sopravvenienza di un provvedimento di cumulo, ancorché comprensiva di reati per i quali l'esistenza del vincolo sia già stata valutata, un elemento nuovo che impone una rivalutazione del nesso ideativo e volitivo tra tutti i fatti in esso confluiti» (Sez. 1, n. 44564 del 18/10/2019, Valentino, Rv. 277149 - 01). Né può considerarsi «meramente ripropositiva, la domanda relativa a fatti, successivamente ricompresi insieme ad altri in un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti ex art. 663 cod. proc. pen., che abbiano già formato oggetto di una precedente istanza, respinta, di applicazione della continuazione, costituendo la sopravvenienza di un provvedimento di cumulo, ancorché comprensiva di reati per i quali l'esistenza del vincolo sia stata esclusa, un nuovo elemento che impone la valutazione del nesso ideativo e volitivo tra tutti i fatti in esso confluiti» (Sez. 1, n. 7333 del 09/11/2012, dep. 2013, Di, Rv. 254805 - 01). Alla luce di questo persuasivo e reiteratamente ribadito orientamento dei giudici di legittimità, il percorso motivazionale seguito nel provvedimento impugnato deve considerarsi carente e viziato, poiché prefigura un’insussistente causa di inammissibilità senza indicare le ragioni che renderebbe meramente reiterativa sia l’istanza principale sia l’istanza subordinata e poiché non esamina partitamente le decisioni ulteriori rispetto a quelle già valutate per verificare la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 81 cod. pen. anche solo per alcuni dei reati già considerati non avvinti dalla continuazione tra loro; ciò anche in considerazione del fatto che «l’ampio arco temporale entro cui risultano commessi più reati non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi all'interno di tale periodo, ove cronologicamente prossimi, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale» (Sez. 1, n. 15625 del 10/01/2023, Kriz, Rv. 284532 - 01). 3. Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Genova in diversa composizione (in forza di Corte Cost. n. 183/2013, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 del medesimo codice). In quella sede il giudice dell’esecuzione, libero nell’esito, procederà a rivalutare le istanze, principale e subordinata, proposte dal condannato in base ai criteri direttivi di legittimità sopra richiamati. P.Q.M Annulla l'ordinanz
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