CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 giugno 2024
Cassazione n. 26475/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 391-ter cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile e dalla quale si evince l'insussistenza dei dedotti vizi di motivazione. Rilevato che la Corte territoriale, richiamando la sentenza di primo grado, ha, con motivazione immune da vizi rilevabili in questa sede, ritenuto sussistente, tanto sotto il profilo oggettivo che per quello soggettivo, la penale responsabilità per il reato contestato, qualificato come tentativo. Reiterativa è la censura difensiva secondo cui non vi è prova che si trattasse di "apparecchi idonei a comunicare con l'esterno", atteso che all'analogo motivo di gravame la sentenza impugnata da dato adeguata e logica risposta richiamando la formulazione della fattispecie e rilevando che gli accorgimenti posti in essere per eludere i controlli sarebbero inspiegabili ove si fosse trattato di apparecchi inidonei alle comunicazioni. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si invoca la nullità della sentenza di primo grado per il contrasto tra dispositivo e motivazione, è manifestamente infondato. Invero, nella difformità tra il dispositivo di detta sentenza (che recava la condanna dell'imputato alla "pena di anni due di reclusione") e la motivazione, depositata successivamente e nella quale si afferma che "pena congrua per l'imputato sia quella di mesi sei di reclusione", prevale, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, il primo, atteso che tale discordanza «si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo» (Sez, 6, n. 7980 del 01/02/2017, Rv. 269375 - 01). Né assume rilievo l'erronea modalità seguita dal primo giudice per disporre la correzione della motivazione, effettuata de plano, considerato che la questione è stata sottoposta al Giudice di appello (comunque competente ai sensi dell'art. 130, comma 1, cod. proc. pen.) che l'ha esaminata nel contraddittorio delle parti. Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 giugno 2024 Il C sigliere