CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 47082/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: DAPONTE Peppino, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 18/3/2021 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando estinto per prescrizione il delitto di cui all'art. 474, secondo comma, cod. pen. (commesso il 28 aprile 2011) e riconoscendo, per il delitto di ricettazione, l'attenuante di cui al secondo comma (oggi quarto) dell'art. 648 cod. pen., e rideterminando conseguentemente in melius la sanzione irrogata in primo grado, ove era stata riconosciuta la responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti (detenzione a fine di vendita di capi di abbigliamento recanti marchi o segni distintivi contraffatti; ricettazione dei medesimi prodotti, acquistati al fine di trarne profitto, nella consapevolezza della loro provenienza da delitto), unificati sotto il vincolo della continuazione. Avverso tale provvedimento ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione: 1. violazione della legge penale e vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), avendo la Corte, così come il primo giudice, travisato gli elementi di prova atti a dimostrare la disponibilità esclusiva in capo al ricorrente dei locali (condominiali) ove era stoccata la merce recante marchi contraffatti; 2. ancora, i medesimi vizi sono dedotti in relazione al principio di specialità che governa il rapporto tra sanzione penale e sanzione amministrativa della medesima condotta (art. 9 della legge 689/1981 e 1, comma 7, d.l. 35/2005, come interpretato alla luce della sentenza n. 22225 del 19/1/2012, emessa dalle Sezioni unite della Corte di cassazione), avendo errato la Corte d'appello e, prima di essa, il Tribunale, nel qualificare il fatto (ricezione e detenzione di capi di abbigliamento recanti marchi o segni distintivi contraffatti) in termini di delitto di ricettazione, escludendo la prospettata più favorevole qualificazione del fatto in termini di illecito amministrativo, ben potendo il soggetto attivo definirsi, sulla base della condotta tenuta, "acquirente finale" della merce stoccata nelle pertinenze dell'abitazione; merce acquistata per farne uso personale; il che riverbera effetti anche quanto alla dimostrazione del dolo atto a sorreggere la consapevolezza della provenienza da delitto della merce ricevuta; i medesimi vizi di motivazione caratterizzano la dimostrazione della finalizzazione al mercato (art. 474, comma secondo, cod. pen.) dei capi recanti marchi contraffatti acquistati, in quanto è rimasto indinnostrato che tali oggetti di vestiario fossero destinati ad un uso diverso da quello personale; 3. violazione ed erronea applicazione della legge penale che disciplina il regime della prescrizione (artt. 157 e 161 cod. pen.), atteso che la causa estintiva sarebbe maturata per effetto del decorso del tempo successivo alla decisione di secondo grado, ma precedente rispetto alla data di deposito (16 giugno 2021) della motivazione della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, in quanto meramente ripetitivo (nel merito dell'accertamento di penale responsabilità per il delitto di ricettazione, circostanziato in termini di lieve entità) dei motivi posti all'attenzione della Corte di merito con il gravame, senza peraltro che sia svolto alcun confronto critico con le diffuse argomentazioni spese nel merito per dimostrare nell'agente la esclusiva disponibilità della merce recante marchi contraffatti e la consapevolezza della provenienza da delitto dei capi di abbigliamento posseduti ed acquistati; oltre alla natura speculativa dell'acquisto, essendo rimasta nel merito del tutto indimostrata la finalità di destinare i capi di abbigliamento acquistati ad uso solo personale del detentore. 1. La Corte territoriale ha infatti avuto cura di precisare, in conformità con la decisione di primo grado, che la disponibilità esclusiva delle chiavi che consentono l'accesso ai locali (condominiali, trasformati in unico ambiente) ove la merce era custodita è indice sicuro della stretta relazione di possesso della res illecita. I motivi di ricorso, che con tale argomentazione non si confrontano, sono dunque inammissibili, per difetto di specificità (Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018, Rv. 272018). 2. Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione della legge sostanziale (con riferimento all'art. 1, comma 7, del d.l. 35/2005 convertito nella I. 80/2005, nel testo successivamente modificato dalla I. 99/2009), in quanto la Corte d'appello, nel confermare la qualificazione del fatto in termini di ricettazione, sia pur lieve (e non di illecito amministrativo), avente ad oggetto capi di abbigliamento recanti marchi contraffatti, avrebbe violato il dettato normativo della disciplina amministrativa speciale citata, che sanziona la condotta dell'acquirente finale della medesima merce. Il concetto è stato esplicitato da questa Corte, nella sua massima espressione collegiale, con la sentenza n. 22225 del 19/1/2012 (Rv. 252453). Poiché le circostanze del fatto inducevano a ritenere che l'imputato potesse rientrare nella categoria degli "acquirenti finali", come tali insuscettibili di sanzione penale, male avrebbe operato la Corte d'appello a non valorizzare tale qualità, anche perché la destinazione alla vendita dei capi di abbigliamento detenuti non era logicamente argomentabile sulla base delle acquisizioni probatorie. 2.1. La Corte di merito, con motivazione diffusa, logica ed assolutamente coerente rispetto alle evidenze acquisite nel corso del giudizio, ha escluso la configurabilità dell'illecito amministrativo (art. 1, comma 7, I. 35/2005 come successivamente modificata), non potendo attribuire all'imputato la veste di "acquirente finale", proprio alla stregua dei paradigmi scanditi con la pronuncia resa a Sezioni unite n. 22225/2012. Con detta sentenza, la massima espressione di collegialità di questa Corte definisce acquirente finale "colui che non partecipa affatto alla catena di produzione o di distribuzione e diffusione dei prodotti contraffatti, ma si limita ad acquistarli per uso personale", affermando la natura speciale, e dunque la prevalenza sul delitto di ricettazione, in base all'art. 9 1. 689/1981, dell'illecito amministrativo configurato dall'art. 1, comma 7, d. I. 35/2005. La citata pronuncia si diffonde poi sul tema del rapporto di specialità tra le norme di cui agli art. 648 e 712 cod. pen. e l'illecito amministrativo introdotto nel 2005, avuto riguardo all'acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o, comunque, di origine e provenienza diverse da quelle indicate e conclude affermando la specialità dell'illecito amministrativo per gli acquisti effettuati dall'acquirente finale, sottolineando che per i soggetti diversi dall'acquirente finale, stante il mantenimento la clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca reato", solo l'acquisto di cose di provenienza altrimenti illecita, ovvero non provenienti da reato, configura l'illecito amministrativo sanzionato dal d.l. n. 35 del 2005, art. 1, comma 7. Dirimente è pertanto la definizione di "acquirente finale" offerta da quella espressione del diritto vivente: tale può essere definito il consumatore consapevole della natura della merce acquistata, ove il concetto di "consapevolezza" dell'acquirente è all'evidenza ben diverso da quello che caratterizza l'agire di un acquirente semplicemente incauto, mentre il riferimento al "consumatore" chiarisce che l'intento del legislatore è stato quello di dettare una disciplina sanzionatoria speciale dedicata a «qualsiasi persona fisica che agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale» (art. 2 direttiva dell'Unione Europea 11 maggio n. 2005/29/CE). L'acquirente finale, nella prospettiva della Corte, viene contrapposto all'acquirente "professionale", all'operatore commerciale e all'importatore; pertanto, acquirente finale è colui che non partecipa in alcun modo alla catena di produzione o di distribuzione e diffusione dei prodotti contraffatti, ma si limita ad un acquisto, all'uso ed al godimento esclusivamente personale. 2.2. Orbene, nel caso oggetto di ricorso la Corte territoriale, conformandosi a tali principi, ha correttamente evidenziato che l'imputato non poteva definirsi "acquirente finale" in quanto era stato trovato in possesso di numerosi capi di abbigliamento (199), di taglie e formati diversi, certamente non acquistati presso un esercizio commerciale autorizzato dal produttore titolare del marchio, il che depone per la destinazione alla vendita o alla cessione, così da garantirne l'uso ed il consumo oneroso a terzi. Non ricorre pertanto l'unico elemento fortemente specializzante atto a qualificare il fatto di ricezione come illecito amministrativo (Sez. 2, n. 3000 del 26/11/2015, Rv. 265779; confermata in caso di dimostrazione in fatto del contrario da Sez. 2, n. 12870 del 9/3/2016, Rv. 266659; Sez. 2, n. 47132 del 25/9/2019, non mass.; Sez. 2, n. 20754 del 18/3/2021, non mass.). 3. Quanto a dimostrata consapevolezza della provenienza da delitto della merce acquistata, la prova è stata argomentata nel merito anche sulla base delle omesse indicazioni circa il luogo e le modalità di acquisto della merce, rinvenuta in quantità non certo trascurabili e priva di tracce di un lecito acquisto. La merce, del resto, per le modalità stesse di stoccaggio e confezionamento, manifestava chiaramente la sua origine, accompagnando così con elementi di fatto naturalistici il dolo eventuale atto a sorreggere la consapevolezza della provenienza da delitto della res acquistata (Sez. U., n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Rv. 246324). 4. In ragione della incontestata indicazione della data del fatto (28 aprile 2011), il reato di ricettazione contestato non era certamente estinto per prescrizione (che sarebbe maturata non prima del 28 aprile 2021) alla data della decisione impugnata (18 marzo 2021). Quanto a rilevanza del tempo decorso successivamente alla decisione impugnata, ai fini del calcolo del termine di prescrizione, va ribadito che in tale segmento temporale il procedimento penale versa in una fase di pendenza «condizionata», posto che in tanto rilevano gli accadimenti intermedi, successivi alla decisione (come il decorso del tempo), in quanto la parte eserciti validamente (v. Sez. U. n. 33542 del 27/6/2001, Rv. 219531) il potere di impugnazione conferito dall'ordinamento, mediante la proposizione di un atto di impugnazione conforme al modello legale. Ove ciò non accada, e dunque nei casi di ricorso inammissibile, il rapporto impugnatorio non si perfeziona, con la conseguenza che il tempo decorso tra la emissione del dispositivo (sul tema specifico della irrilevanza dello iato tra emissione del dispositivo e deposito della motivazione v. anche Sez. 7, n. 38143 del 13/2/2014, Rv. 262616-01) e l'esercizio del potere di impugnazione diventa irrilevante a fini di prescrizione del reato (in tal senso anche Sez. U, n. 12602, del 17/12/2015, Rv. 266819, ove si precisa che è consentito proporre come motivo unico di ricorso per cassazione l'intervenuta prescrizione solo se, essendo maturato l'effetto estintivo prima della decisione impugnata, sia riconoscibile un vizio della decisione stessa, consistente nella omessa applicazione dell'art.129 cod. proc. pen.; da ultimo, per l'incidenza del ricorso inammissibile sul decorso del termine di prescrizione, Sez. U. n. 12778 del 27/2/2020, in motivazione, sub 15).5. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem