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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46652/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 76, comma 3, cod. antimafia (trasgressione al foglio di via obbligatorio); esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, quanto al primo motivo, che, in tema di formazione del fascicolo per il dibattimento, il consenso difensivo all'acquisizione di atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero può essere espresso tacitamente, attraverso l'assenza di opposizione (Sez. 6, n. :13752 del 25/02/2021, Tagliente, Rv. 281088-01), e la presentazione di richieste istruttorie concorrenti (l'esame dell'imputato, poi non espletato per sua assenza), come avvenuto nel caso di specie; che, quanto al secondo motivo, il foglio di via può essere disapplicato dal giudice penale, che conosce della relativa contravvenzione, solo se privo degli elementi di fatto sui quali si basa il giudizio di appartenenza del prevenuto a una delle categorie indicate nell'art. 1, comma 1, lett. b) e c), cod. antimafia, e dei motivi che inducono a ritenerlo socialmente pericoloso, dinanzi alla cui plausibilità il sindacato giudiziale deve arrestarsi; che le censure afferenti al trattamento punitivo, oggetto del terzo motivo, investono profilo sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame, ad opera del giudice a quo, delle deduzioni difensive; che tutti i motivi sono dunque manifestamente infondati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 76, comma 3, cod. antimafia (trasgressione al foglio di via obbligatorio); esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, quanto al primo motivo, che, in tema di formazione del fascicolo per il dibattimento, il consenso difensivo all'acquisizione di atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero può essere espresso tacitamente, attraverso l'assenza di opposizione (Sez. 6, n. :13752 del 25/02/2021, Tagliente, Rv. 281088-01), e la presentazione di richieste istruttorie concorrenti (l'esame dell'imputato, poi non espletato per sua assenza), come avvenuto nel caso di specie; che, quanto al secondo motivo, il foglio di via può essere disapplicato dal giudice penale, che conosce della relativa contravvenzione, solo se privo degli elementi di fatto sui quali si basa il giudizio di appartenenza del prevenuto a una delle categorie indicate nell'art. 1, comma 1, lett. b) e c), cod. antimafia, e dei motivi che inducono a ritenerlo socialmente pericoloso, dinanzi alla cui plausibilità il sindacato giudiziale deve arrestarsi; che le censure afferenti al trattamento punitivo, oggetto del terzo motivo, investono profilo sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame, ad opera del giudice a quo, delle deduzioni difensive; che tutti i motivi sono dunque manifestamente infondati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 46652/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris