CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26212/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha per il rigetto; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] che in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede raccoglimento e avv. [OSCURATO:PERSONA], che in difesa di [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di ROMA, con sentenza del 20/9/2019, depositata il 31/3/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di VELLETRI in data 14/1/2013 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 628 e 605 cod. pen. e art. 4 L. 110/1975.1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi. 2. Ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA] per entrambi gli imputati. 2.1. Nullità della sentenza per violazione degli artt. 525, comma 2 e 179 cod. proc. pen. 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3 e 213 cod. proc. pen. 3. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il solo Andolfì. 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento della richiesta ex art. 603 cod. proc. pen. di procedere all'esame della teste [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato. 3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA] per entrambi gli imputati. 1.1. Nel primo motivo la difesa eccepisce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 525, comma 2 e 179 cod. proc. pen. in quanto il provvedimento sarebbe stato redatto da un giudice, il dott. [OSCURATO:PERSONA], che non risulterebbe essere stato componente del collegio che lo ha deliberato e ha pronunciato il dispositivo. La doglianza, fondata su di un presupposto di fatto errato, è manifestamente infondata. Come risulta dalla lettura dei verbali dei giorni di udienza, atti cui questa Corte ha accesso quale giudice del fatto processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094), il dott. [OSCURATO:PERSONA], presidente ed estensore della sentenza, ha fatto parte del collegio che ha celebrato l'intero giudizio di appello e di quello che, da ultimo, ha deliberato la sentenza, seppure in tale documento, per mero errore materiale, il suo nome non risulti nell'intestazione quale componente del collegio. Ad esclusione della prima udienza, quella del 12 dicembre 2017, infatti, il dott. [OSCURATO:PERSONA] è sempre stato presente e ha partecipato quale presidente a tutte le successive udienza tenute nelle date 2 maggio 208; 11 ottobre 2018, 13 novembre 2018, 21 dicembre 2018, 8 febbraio 2019 (intestazione del verbale stampato interlineata e corretta), 15 marzo 2019, 4 giugno 2019 (intestazione del verbale corretta a penna dal cancelliere) e 20 settembre 2019 (intestazione verbale corretta a penna e dispositivo sottoscritto dal presidente [OSCURATO:PERSONA]).1.1.1. Questa Corte, che pure ne ha rilevato l'esistenza, non può procedere alla correzione dell'errore materiale costituito dalla mancata indicazione del nome del dott. [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza-documento depositata. Ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., infatti, il giudice dell'impugnazione può procedere alla correzione solo qualora l'impugnazione stessa non sia dichiarata inammissibile. 1.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt.125, comma 3 e 213 cod. proc. pen. censurando la conclusione della Corte territoriale in ordine alla ritenuta efficacia dimostrativa attribuita ai riconoscimenti fotografici effettuati, che non sono espressi in termini di certezza ma indicano solo delle percentuali oscillanti tra il 60% e il 90%. La doglianza, reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto all'attendibilità dei convergenti riconoscimenti sempre e soltanto dei due imputati (effettuati da tutti i dipendenti in un album contenente quindici fotografie) e dell'esistenza di elementi di riscontro (quali la conoscenza tra i due, la circostanza che entrambi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] insieme a Velletri lo stesso giorno e anche la riferibilità dell'autovettura all'Andolfi), ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente ("esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'"iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione", in questo senso Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). 2. Ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA] per Andolfi 2.1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento della richiesta ex art. 603 cod. proc. pen. di procedere all'esame della teste [OSCURATO:PERSONA] rilevando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente respinto, senza neanche motivare sul punto, la richiesta di esaminare la teste che, d'altro canto, sarebbe stata decisiva in quanto avrebbe potuto confermare la circostanza che l'autovettura utilizzata per la rapina non era nella disponibilità del ricorrente. La doglianza è manifestamente infondata. La rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale, infatti, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado (o delle indagini nel caso di giudizio abbreviato), esclusivamente allorché il giudice dell'impugnazione ritenga, nella propria discrezionalità, che l'integrazione sia indispensabile, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione. A fronte di una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria fondata sull'indicazione di prova preesistente al giudizio di appello ma non ancora acquisita, d'altro canto, l'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., attribuisce al giudice il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della "non decidibilità allo stato degli atti", così che la motivazione del provvedimento nel quale risultino comunque evidenti le ragioni della scelta operata non incorre in vizi di manifesta illogicità né la stessa, d'altro canto, può essere censurata laddove la prova che si chiede di assumere sia priva di rilievo e ciò risulti anche solo implicitamente dal tenore complessivo della pronuncia (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018 - dep. 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275114; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228). Sotto tale profilo, d'altro canto, la testimonianza della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], mai peraltro richiesta in precedenza dalla difesa che non aveva ritenuto di indicarla nella lista testi, appare irrilevante rispetto agli elementi, di natura anche oggettiva, valorizzati dalla Corte territoriale e risulta incompatibile con le coerenti conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito. Sul punto specifico, infatti, la Corte territoriale, così escludendo in radice la necessità di ascoltare la teste, ha dato atto della strumentalità della denuncia dalla stessa presentata in orario immediatamente successivo alla commissione della rapina, non appena cioè gli autori avevano appreso che era stata elevata una contravvenzione con indicazione della targa dell'autovettura. Ciò anche evidenziando come tale conclusione sia da ritenersi confermata dalle modalità (la presentazione del CDP in originale) con le quali era stata effettuata l'iscrizione al PRA del passaggio di proprietà il giorno successivo, e dalle condizioni nelle quali era l'autovettura dopo il ritrovamento, senza segni di effrazione alcuna, come se fosse stata asportata e utilizzata con le chiavi originali. 2.2. Nel secondo motivo, in parte coincidente con il secondo motivo formulato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per entrambi, la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità del ricorrente evidenziando che gli elementi posti a fondamento della decisione non sarebbero significativi e che gli argomenti esposti nella motivazione sarebbero illogici e contraddittori. In specifico: la circostanza che i due imputati si conoscessero sarebbe nella sostanza irrilevante; gli asseriti riconoscimenti, nei quali le fattezze e l'abbigliamento degli autori del reato sono descritti in modo diverso, sarebbero tutti caratterizzati da un grado di incertezza non superabile con una lettura congiunta degli stessi; la conclusione in merito alla riconducibilità dell'autovettura all'Andolfi si fonderebbe su di una valutazione illogica degli elementi documentali emersi e, comunque, avrebbe potuto e dovuto essere verificata esaminando la teste [OSCURATO:PERSONA]. La doglianza è manifestamente infondata. Come anche indicato sub. 1.2. e, quanto alla riferibilità dell'autovettura all'Adinolfi, sub. 2.1., la motivazione della Corte territoriale è, quanto all'affermazione di responsabilità dei due ricorrenti, adeguata e coerente e ogni ulteriore e diversa censura sul punto, peraltro tesa a sollecitare una diversa valutazione delle prove, non è consentita. La valutazione complessiva del compendio indiziario, costituito dai riconoscimenti effettuato dai dipendenti di banca, dalle significative circostanze della conoscenza tra i due imputati, della comune provenienza da Napoli e della presenza a Velletri lo stesso giorno e nello stesso luogo, così come la riferibilità dell'autovettura utilizzata a uno di loro, risulta infatti coerente e adeguata e non è affatto illogica come, invece, vorrebbe far ritenere la difesa parcellizzando la lettura degli elementi acquisiti.In specifico risultano prive di rilievo le critiche relative alla ritenuta riferibilità dell'autovettura all'Adinolfi, circostanza sulla quale la difesa dello stesso si concentra cercando di valorizzare la denuncia di furto della sig. [OSCURATO:PERSONA]. La valutazione operata dalla Corte territoriale sul punto, con i riferimenti alle modalità con le quali è stato effettuato il cambio di intestazione al PRA il giorno dopo l'asserito furto, presentando il CDP in originale, che avrebbe dovuto essere all'interno dell'autovettura sottratta, e l'assenza di segni di effrazione, sia sulla portiera che sul blocchetto di accensione, infatti, sono tali da escludere come illogica ogni diversa e alternativa conclusione e, conseguentemente, rendono inconferente la censura in merito alla ritenuta riferibilità dell'autovettura al ricorrente. 2.3. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rilevando che il mero richiamo ai precedenti penali non sarebbe sufficiente a giustificare la conclusione in ordine alla concessione o meno delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen. che, invece, avrebbe dovuto essere oggetto di una puntuale motivazione. La doglianza è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, infatti, fa' buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, dei gravi e plurimi precedenti penali, della gravità del fatto e alla professionalità dimostrata. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione. In tale corretto contesto interpretativo è perciò sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737). 3. L'inammissibilità dei ricorsi impone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamen