Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1225/2012
ECLI:EU:T:2012:474
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 settembre 2012 –
LIS / Commissione
(causa T-269/10)
«Dumping – Importazioni di lampade fluorescenti compatte con alimentatore elettronico integrato originarie della Cina – [OSCURATO:PERSONA] di rimborso dei dazi riscossi – Articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuto articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1225/2009] – Condizioni – Prova»
1.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping –[OSCURATO:PERSONA] di rimborso di dazi antidumping fondata sull’articolo
11, paragrafo 8, del regolamento n. 384/96 – Finalità – Messa in discussione della validità del regolamento che istituisce
i dazi definitivi o domanda di riesame dei dati generali constatati nel corso di inchieste precedenti – Irricevibilità (Regolamenti
del Consiglio n. 384/96, art. 11, § 8, e n. 1225/2009, art. 11, § 8) (v. punto 32)
2.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale –
Importazioni da paesi non retti da un’economia di mercato – Concessione dello status di impresa che opera in economia di mercato –
Presupposti – Carattere cumulativo – Onere della prova a carico dei produttori – Valutazione degli elementi di prova da parte
delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti [Regolamenti del Consiglio n. 384/96, art. 2, § 7, a), b) e c), e n. 1225/2009,
art. 2, § 7, a), b) e c)] (v. punti 37-40)
3.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Trattamento individuale delle imprese esportatrici di
un paese non retto da economia di mercato – Presupposti – Carattere cumulativo – Onere della prova a carico dell’impresa che
chiede l’applicazione del predetto trattamento [Regolamenti del Consiglio n. 384/96, art. 9, § 5, secondo comma, e n. 1225/2009,
art. 9, § 5, secondo comma) (v. punti 41-44)
4.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Rimborso di dazi antidumping alle imprese che importano
da un paese non retto da un’economia di mercato – Onere della prova a carico dell’importatore – Necessità di fornire gli stessi
elementi di prova, relativi al valore normale e ai prezzi all’esportazione, richiesti ad un esportatore per la concessione
dello status di impresa che opera in economia di mercato o il trattamento individuale (Regolamenti del Consiglio n. 384/96,
art. 11, § 8, e n. 1225/2009, art. 11, § 8) (v. punti 45, 47, 49-50, 56-58)
5.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale –
Elemento da prendersi in considerazione in primo luogo – Prezzo praticato in operazioni commerciali normali – Costi di produzione
di per sé non determinanti per il calcolo del valore normale (Regolamenti del Consiglio n. 384/96, art. 2, § 1, e n. 1225/2009,
art. 2, § 1) (v. punto 54)
[OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione C(2010) 2198 fin. della Commissione, del 12 aprile 2010, relativa a domande di rimborso
di dazi antidumping versati sulle importazioni di lampade fluorescenti compatte con alimentatore elettronico integrato originarie
della Repubblica popolare cinese.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La LIS GmbH [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.