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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1995

ECLI:EU:C:1995:234
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61994O0095 - IT Avis juridique important | 61994O0095 Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) dell'11 luglio 1995. - Commissione delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA] di Spagna. - Cancellazione dal ruolo. - [OSCURATO:PERSONA]95/94. raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-01967 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Procedura ° Spese ° Rinuncia agli atti giustificata dal comportamento della controparte (Regolamento di procedura della Corte, art. 69, n. 5) [OSCURATO:PERSONA] causa C-95/94, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], consiglieri giuridici, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], direttore generale del coordinamento giuridico ed istituzionale comunitario, e dalla signora [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] del Estado, del servizio del contenzioso comunitario, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard E. Servais, convenuto, avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, non avendo adottato entro il termine impartito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla dodicesima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/667/CEE, in materia di diritto delle società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (GU L 395, pag. 40), è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva,

IL PRESIDENTE DELLA SESTA SEZIONE

sentito l' avvocato generale G. Cosmas ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con lettera pervenuta alla cancelleria della Corte il 29 maggio 1995, la Commissione delle Comunità europee ha comunicato alla Corte, ai sensi dell' art. 78 del regolamento di procedura, di rinunciare agli atti e ha chiesto che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, a norma dell' art. 69, n. 5, primo comma, del regolamento di procedura, sia condannato alle spese. 2 Con lettera pervenuta alla cancelleria della Corte il 7 giugno 1995, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna ha dichiarato di non avere osservazioni da formulare in ordine alla rinuncia della Commissione. 3 Ai sensi dell' art. 69, n. 5, primo comma, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese, se l' altra parte conclude in tale senso.

Tuttavia, su domanda della parte che rinuncia gli atti, le spese sono poste a carico dell' altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest' ultima. 4 Nel caso di specie il ricorso e la successiva rinuncia della Commissione sono stati la conseguenza del comportamento del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, che solo dopo la proposizione del ricorso da parte della Commissione ha adottato i provvedimenti necessari per conformarsi ai propri obblighi. 5 [OSCURATO:PERSONA] di Spagna dev' essere pertanto condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA SESTA SEZIONE

così provvede: 1) La causa C-95/94 è cancellata dal ruolo della Corte. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna sopporterà le spese. Lussemburgo, 11 luglio 1995.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61994O0095 - IT Avis juridique important | 61994O0095 Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) dell'11 luglio 1995. - Commissione delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA] di Spagna. - Cancellazione dal ruolo. - [OSCURATO:PERSONA]95/94. raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-01967 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Procedura ° Spese ° Rinuncia agli atti giustificata dal comportamento della controparte (Regolamento di procedura della Corte, art. 69, n. 5) [OSCURATO:PERSONA] causa C-95/94, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], consiglieri giuridici, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], direttore generale del coordinamento giuridico ed istituzionale comunitario, e dalla signora [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] del Estado, del servizio del contenzioso comunitario, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard E. Servais, convenuto, avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, non avendo adottato entro il termine impartito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla dodicesima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/667/CEE, in materia di diritto delle società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (GU L 395, pag. 40), è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva, IL PRESIDENTE DELLA SESTA SEZIONE sentito l' avvocato generale G. Cosmas ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con lettera pervenuta alla cancelleria della Corte il 29 maggio 1995, la Commissione delle Comunità europee ha comunicato alla Corte, ai sensi dell' art. 78 del regolamento di procedura, di rinunciare agli atti e ha chiesto che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, a norma dell' art. 69, n. 5, primo comma, del regolamento di procedura, sia condannato alle spese. 2 Con lettera pervenuta alla cancelleria della Corte il 7 giugno 1995, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna ha dichiarato di non avere osservazioni da formulare in ordine alla rinuncia della Commissione. 3 Ai sensi dell' art. 69, n. 5, primo comma, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese, se l' altra parte conclude in tale senso. Tuttavia, su domanda della parte che rinuncia gli atti, le spese sono poste a carico dell' altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest' ultima. 4 Nel caso di specie il ricorso e la successiva rinuncia della Commissione sono stati la conseguenza del comportamento del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, che solo dopo la proposizione del ricorso da parte della Commissione ha adottato i provvedimenti necessari per conformarsi ai propri obblighi. 5 [OSCURATO:PERSONA] di Spagna dev' essere pertanto condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL PRESIDENTE DELLA SESTA SEZIONE così provvede: 1) La causa C-95/94 è cancellata dal ruolo della Corte. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna sopporterà le spese. Lussemburgo, 11 luglio 1995.
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